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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 296/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 296/2024 R.G.; dato atto che l'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte opposta ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 296/24 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino, via Parte_1 C.F._1
G. Calfapetra n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pelle Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 8 , (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via V. Cortese n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gallo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: pegno – ipoteca – trascrizioni e pubblicità di beni immobili e mobili;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2024, impugnava la comunicazione di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, relativamente e limitatamente:
- alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09420180014161079000 per “tasse automobilistiche”; b) n. 09420200005729480000 per “debiti erariali”; c) n.
09420210009641127000 per “debiti erariali”;
- ai seguenti avvisi di addebito: d) n. 39420170003345288000 per “debiti contributivi”; e) n.
39420190005105681000 per “debiti contributivi”; f) n. 39420190005700174000 per “debiti contributivi”; g) n. 39420210000390244000 per “debiti contributivi”;
- al seguente avviso di accertamento: h) n. per “debiti erariali”. C.F._2
A fondamento dell'opposizione, in relazione alle cartelle di pagamento di cui alle lettere a), b) e c), eccepiva la prescrizione del credito, mentre, in relazione agli avvisi di debito (dalla lettera d alla lettera g), eccepiva l'esistenza di un provvedimento di sospensione, adottato dal Tribunale di
GI AB nell'alveo di un giudizio avente ad oggetto altra intimazione di pagamento recante n. 9420239002878868000, emessa per i medesimi crediti, per l'importo totale di € 104.029,59, con conseguente insufficienza dell'importo del credito residuo a giustificare l'iscrizione ipotecaria;
eccepiva, altresì, l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'omessa specifica indicazione del valore degli immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni meglio descritte nell'atto introduttivo del giudizio a cui si rinvia.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo, con riferimento alle cartelle di pagamento n. Controparte_1
Pag. 2 a 8 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. il difetto di giurisdizione dell'adito giudice in quanto aventi ad C.F._2 oggetto crediti di natura tributaria (tasse automobilistiche ed Irpef), e, con riferimento ai residui atti contestati, l'incompetenza per territorio e funzionale, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., dell'adita sezione ordinaria del Tribunale, in favore del Tribunale di GI AB, Sezione
Lavoro, in quanto aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale relativi ad obblighi del datore di lavoro iscritti a ruolo;
in subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' e CP_2 insisteva per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., rigettata la richiesta di chiamata in causa dell' per tutte le ragioni già espresse nei provvedimenti del 30.5.2024 e del 2.11.2024, a CP_2 cui si rinvia, la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., anche relativamente alle questioni pregiudiziali di rito sollevate in giudizio, all'udienza del 20 febbraio 2025, successivamente differita d'ufficio, per esigenze organizzative del ruolo correlate alla necessità di definire le cause di più antica iscrizione, al 18 settembre 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'eccezione di incompetenza, ex art. 444, comma 3, c.p.c., del Tribunale adito sollevate dalla parte opposta tempestivamente costituita sono meritevoli di accoglimento.
Come anticipato, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003 relativamente e limitatamente:
- alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09420180014161079000; b) n.
09420200005729480000; c) n. 09420210009641127000;
- ai seguenti avvisi di addebito: d) n. 39420170003345288000; e) n. 39420190005105681000;
f) n. 39420190005700174000; g) n. 39420210000390244000;
- al seguente avviso di accertamento: h) n. C.F._2
Secondo la ormai pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. 602/73 non costituisce un atto esecutivo, bensì una misura alternativa all'esercizio dell'azione esecutiva, avente il precipuo scopo di spingere il debitore destinatario della comunicazione ad adempiere spontaneamente e, allo stesso tempo, di consentire all'Agente della
Pag. 3 a 8 di costituire e mantenere una adeguata garanzia patrimoniale a tutela del credito dallo CP_1 stesso vantato.
Pertanto, l'odierna azione avente ad oggetto l'opposizione avverso il predetto avviso deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva, il cui oggetto si estende di conseguenza anche all'accertamento della pretesa creditoria ad essa sottesa (Cass. n. 14328 del 24/05/2023; Cass. S.U. n. 19667 del 18/09/2014; Cass.
S.U. n.15354 del 22/07/2015).
Ne discende che la giurisdizione e la competenza si radicano in base alle regole ordinarie in tema di riparto.
Applicando tali regole nel caso di specie, deve concludersi, in primo luogo, per la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte opposta sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n.
09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. C.F._2
In linea generale, va ricordato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass. S.U. n. 11293 del 29/04/2021).
È noto, infatti, che, a tal fine, rilevi il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. S.U. n. 20350 del 31/07/2018).
In particolare, rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento ratione temporis vigente è costituito dal d.lgs. n. 546 del 1992 e, nello specifico, dall'art. 2 del citato decreto secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Se. sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
Pag. 4 a 8 esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte le fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato decreto esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2, dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione, l'art. 19, comma 1, disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
L'art. 35, comma 26 quinquies, L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter) ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n.
602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Sulla scorta di tali disposizioni normative, seppur nell'alveo di arresti non sempre univoci della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. S.U., n. 12642 del 12/05/2021; Cass. S.U. n. 28709 del
16/12/2020 e Cass. S.U., n. 34447 del 24/12/2019), da ultimo, si è consolidato l'orientamento secondo cui “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria,
o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.” (cfr. Cass.
n. 12397 del 07/05/2024).
In applicazione di tale condivisibile principio, non può, quindi, che essere affermata la giurisdizione del giudice tributario sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420180014161079000, n.
09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n.
Pag. 5 a 8 Ed infatti, dalla documentazione prodotta, risulta che i predetti atti attengono a C.F._2 crediti derivanti dall'omesso pagamento di tasse automobilistiche, IRPEF ed addizionali IRPEF. Ne consegue che, poiché l'avviso di iscrizione ipotecaria opposto non costituisce un atto dell'esecuzione forzata e concerne in parte qua crediti di natura tributaria, rispetto ai motivi di doglianza relativi a tali crediti, la giurisdizione va declinata in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Con riguardo ai restanti avvisi di debito su cui si fonda il provvedimento opposto, merita condivisione l'eccezione di incompetenza, ex art. 444, comma 3, c.p.c, del Tribunale adito tempestivamente sollevata dalla parte opposta costituita, e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. n. 8426 del 26/03/2019 secondo cui “In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio”).
Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, rileva il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o
a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n.
11266 del 17/12/1996; Cass. n. 10702 del 25/05/2015; Trib. Patti, n. 1403/2025).
Pag. 6 a 8 Nella specie, la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi previdenziali IVS per operai a tempo determinato e, dalla lettura degli atti, emerge che la sede dell'ufficio dell'ente competente è GI AB.
Alla luce di quanto detto, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. la competenza a conoscere della domanda spetta quindi funzionalmente al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, individuato territorialmente nel Tribunale di GI AB (cfr. nella giurisprudenza del Distretto, in senso conforme, Trib. Palmi, 7.2.2024; Trib. Palmi, n. 818/2021).
Ne consegue che, con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
09420221460000243003, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420170003345288000, n.
39420190005105681000, n. 39420190005700174000 e n. 39420210000390244000, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Locri, essendo competente il Tribunale di GI
AB, in funzione di Giudice del Lavoro, innanzi al quale andrà riassunta in parte qua la causa nei termini indicati in dispositivo.
La declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale adito impediscono di statuire in merito alle ulteriori questioni, eccezioni e difese formulate in giudizio dalle parti.
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nell'elaborazione della Suprema Corte sui confini della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, della correlata evoluzione giurisprudenziale ancora in atto e della linea difensiva assunta dall'opponente - il quale, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, differita d'ufficio in un momento successivo al loro deposito, si è rimesso alle valutazioni del giudicante sull'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adito, non provvedendo a depositare ulteriori note di trattazione scritta per l'udienza seguente, così non opponendosi, in definitiva, a quanto eccepito dalla controparte sul punto - nonché in considerazione della definizione in rito del giudizio, che ne lascia impregiudicata la statuizione sul merito, si ritiene sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
Pag. 7 a 8 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. in favore del giudice tributario, competente C.F._2 per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere in parte qua riassunta nel termine di legge;
- dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420170003345288000, n. 39420190005105681000, n. 39420190005700174000 e n.
39420210000390244000 in favore del Tribunale di GI AB, in funzione di Giudice del
Lavoro, fissando il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa in parte qua innanzi al
Tribunale dichiarato competente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 8 a 8
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 296/2024 R.G.; dato atto che l'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte opposta ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 296/24 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino, via Parte_1 C.F._1
G. Calfapetra n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pelle Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Pag. 1 a 8 , (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via V. Cortese n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gallo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: pegno – ipoteca – trascrizioni e pubblicità di beni immobili e mobili;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2024, impugnava la comunicazione di Parte_1 iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, relativamente e limitatamente:
- alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09420180014161079000 per “tasse automobilistiche”; b) n. 09420200005729480000 per “debiti erariali”; c) n.
09420210009641127000 per “debiti erariali”;
- ai seguenti avvisi di addebito: d) n. 39420170003345288000 per “debiti contributivi”; e) n.
39420190005105681000 per “debiti contributivi”; f) n. 39420190005700174000 per “debiti contributivi”; g) n. 39420210000390244000 per “debiti contributivi”;
- al seguente avviso di accertamento: h) n. per “debiti erariali”. C.F._2
A fondamento dell'opposizione, in relazione alle cartelle di pagamento di cui alle lettere a), b) e c), eccepiva la prescrizione del credito, mentre, in relazione agli avvisi di debito (dalla lettera d alla lettera g), eccepiva l'esistenza di un provvedimento di sospensione, adottato dal Tribunale di
GI AB nell'alveo di un giudizio avente ad oggetto altra intimazione di pagamento recante n. 9420239002878868000, emessa per i medesimi crediti, per l'importo totale di € 104.029,59, con conseguente insufficienza dell'importo del credito residuo a giustificare l'iscrizione ipotecaria;
eccepiva, altresì, l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'omessa specifica indicazione del valore degli immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni meglio descritte nell'atto introduttivo del giudizio a cui si rinvia.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo, con riferimento alle cartelle di pagamento n. Controparte_1
Pag. 2 a 8 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. il difetto di giurisdizione dell'adito giudice in quanto aventi ad C.F._2 oggetto crediti di natura tributaria (tasse automobilistiche ed Irpef), e, con riferimento ai residui atti contestati, l'incompetenza per territorio e funzionale, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., dell'adita sezione ordinaria del Tribunale, in favore del Tribunale di GI AB, Sezione
Lavoro, in quanto aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale relativi ad obblighi del datore di lavoro iscritti a ruolo;
in subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' e CP_2 insisteva per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., rigettata la richiesta di chiamata in causa dell' per tutte le ragioni già espresse nei provvedimenti del 30.5.2024 e del 2.11.2024, a CP_2 cui si rinvia, la causa era rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., anche relativamente alle questioni pregiudiziali di rito sollevate in giudizio, all'udienza del 20 febbraio 2025, successivamente differita d'ufficio, per esigenze organizzative del ruolo correlate alla necessità di definire le cause di più antica iscrizione, al 18 settembre 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'eccezione di incompetenza, ex art. 444, comma 3, c.p.c., del Tribunale adito sollevate dalla parte opposta tempestivamente costituita sono meritevoli di accoglimento.
Come anticipato, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003 relativamente e limitatamente:
- alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 09420180014161079000; b) n.
09420200005729480000; c) n. 09420210009641127000;
- ai seguenti avvisi di addebito: d) n. 39420170003345288000; e) n. 39420190005105681000;
f) n. 39420190005700174000; g) n. 39420210000390244000;
- al seguente avviso di accertamento: h) n. C.F._2
Secondo la ormai pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. 602/73 non costituisce un atto esecutivo, bensì una misura alternativa all'esercizio dell'azione esecutiva, avente il precipuo scopo di spingere il debitore destinatario della comunicazione ad adempiere spontaneamente e, allo stesso tempo, di consentire all'Agente della
Pag. 3 a 8 di costituire e mantenere una adeguata garanzia patrimoniale a tutela del credito dallo CP_1 stesso vantato.
Pertanto, l'odierna azione avente ad oggetto l'opposizione avverso il predetto avviso deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva, il cui oggetto si estende di conseguenza anche all'accertamento della pretesa creditoria ad essa sottesa (Cass. n. 14328 del 24/05/2023; Cass. S.U. n. 19667 del 18/09/2014; Cass.
S.U. n.15354 del 22/07/2015).
Ne discende che la giurisdizione e la competenza si radicano in base alle regole ordinarie in tema di riparto.
Applicando tali regole nel caso di specie, deve concludersi, in primo luogo, per la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte opposta sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n.
09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. C.F._2
In linea generale, va ricordato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass. S.U. n. 11293 del 29/04/2021).
È noto, infatti, che, a tal fine, rilevi il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. S.U. n. 20350 del 31/07/2018).
In particolare, rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento ratione temporis vigente è costituito dal d.lgs. n. 546 del 1992 e, nello specifico, dall'art. 2 del citato decreto secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Se. sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
Pag. 4 a 8 esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte le fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato decreto esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2, dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione, l'art. 19, comma 1, disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
L'art. 35, comma 26 quinquies, L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter) ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n.
602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Sulla scorta di tali disposizioni normative, seppur nell'alveo di arresti non sempre univoci della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. S.U., n. 12642 del 12/05/2021; Cass. S.U. n. 28709 del
16/12/2020 e Cass. S.U., n. 34447 del 24/12/2019), da ultimo, si è consolidato l'orientamento secondo cui “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria,
o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.” (cfr. Cass.
n. 12397 del 07/05/2024).
In applicazione di tale condivisibile principio, non può, quindi, che essere affermata la giurisdizione del giudice tributario sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420180014161079000, n.
09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n.
Pag. 5 a 8 Ed infatti, dalla documentazione prodotta, risulta che i predetti atti attengono a C.F._2 crediti derivanti dall'omesso pagamento di tasse automobilistiche, IRPEF ed addizionali IRPEF. Ne consegue che, poiché l'avviso di iscrizione ipotecaria opposto non costituisce un atto dell'esecuzione forzata e concerne in parte qua crediti di natura tributaria, rispetto ai motivi di doglianza relativi a tali crediti, la giurisdizione va declinata in favore del giudice tributario, competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Con riguardo ai restanti avvisi di debito su cui si fonda il provvedimento opposto, merita condivisione l'eccezione di incompetenza, ex art. 444, comma 3, c.p.c, del Tribunale adito tempestivamente sollevata dalla parte opposta costituita, e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. n. 8426 del 26/03/2019 secondo cui “In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio”).
Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi dei datori di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, rileva il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente”, da individuarsi in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza, che “in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o
a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. n.
11266 del 17/12/1996; Cass. n. 10702 del 25/05/2015; Trib. Patti, n. 1403/2025).
Pag. 6 a 8 Nella specie, la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi previdenziali IVS per operai a tempo determinato e, dalla lettura degli atti, emerge che la sede dell'ufficio dell'ente competente è GI AB.
Alla luce di quanto detto, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. la competenza a conoscere della domanda spetta quindi funzionalmente al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, individuato territorialmente nel Tribunale di GI AB (cfr. nella giurisprudenza del Distretto, in senso conforme, Trib. Palmi, 7.2.2024; Trib. Palmi, n. 818/2021).
Ne consegue che, con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
09420221460000243003, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420170003345288000, n.
39420190005105681000, n. 39420190005700174000 e n. 39420210000390244000, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Locri, essendo competente il Tribunale di GI
AB, in funzione di Giudice del Lavoro, innanzi al quale andrà riassunta in parte qua la causa nei termini indicati in dispositivo.
La declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale adito impediscono di statuire in merito alle ulteriori questioni, eccezioni e difese formulate in giudizio dalle parti.
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nell'elaborazione della Suprema Corte sui confini della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, della correlata evoluzione giurisprudenziale ancora in atto e della linea difensiva assunta dall'opponente - il quale, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, differita d'ufficio in un momento successivo al loro deposito, si è rimesso alle valutazioni del giudicante sull'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adito, non provvedendo a depositare ulteriori note di trattazione scritta per l'udienza seguente, così non opponendosi, in definitiva, a quanto eccepito dalla controparte sul punto - nonché in considerazione della definizione in rito del giudizio, che ne lascia impregiudicata la statuizione sul merito, si ritiene sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
Pag. 7 a 8 09420180014161079000, n. 09420200005729480000, n. 09420210009641127000 e all'avviso di accertamento n. in favore del giudice tributario, competente C.F._2 per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere in parte qua riassunta nel termine di legge;
- dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale sull'opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000243003, limitatamente agli avvisi di addebito n.
39420170003345288000, n. 39420190005105681000, n. 39420190005700174000 e n.
39420210000390244000 in favore del Tribunale di GI AB, in funzione di Giudice del
Lavoro, fissando il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa in parte qua innanzi al
Tribunale dichiarato competente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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