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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2101/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2101/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BRAGAGNI ALFREDO;
ATTRICE contro sito in Controparte_1
PORTO S. STEFANO - MONTE ARGENTARIO (GR) CP_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._1
BASTIANINI PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: servitù di conduttura fognaria – distanze di tubi.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'odierna attrice ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) condannare il a Controparte_1
rimuovere la conduttura fognaria dalla posizione in cui è attualmente ubicata sul terreno di proprietà di ed a ricollocarla esattamente nel tratto indicato in rosso nella Parte_1
planimetria allegato all'atto costitutivo del 15.12.1972 ai rogiti del Notaio ovvero, Per_1
in alternativa, a pagare in favore di essa le somme necessarie alla realizzazione Parte_1
di siffatti interventi, disponendo che quest'ultima vi provveda direttamente;
b) condannare il
a rimuovere le bocchette di scolo infisse nel Controparte_1
muro di confine con la proprietà ed a realizzare sul proprio terreno le opere di Parte_1
regimazione delle acque necessarie ad evitare lo scolo delle stesse sul fondo inferiore di proprietà dell'attrice nel rispetto dell distanze di cui all'art. 889 c.c. ovvero a pagare in favore di quest'ulitma la somma necessaria perché vi provveda a propria cura e Parte_1
spese, autorizzandola ad eseguirle direttamente sul fondo dell'attore; c) condannare il
a pagare in favore di i danni Controparte_1 Parte_1
arrecati per effetto del dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha precisato le domande come segue: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) condannare il Controparte_1
a rimuovere la conduttura fognaria dalla posizione in cui è attualmente ubicata sul
[...]
terreno di proprietà di ed a ricollocarla esattamente nel tratto indicato in rosso Parte_1
nella planimetria allegato all'atto costitutivo del 15.12.1972 ai rogiti del Notaio Per_1
secondo quanto accertato dal CTU e disponendo, in relazione al tratto in prossimità della struttura di cemento armato, il trasferire del predetto tratto di servitù sul terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Monte Argentario Foglio 6 particella 107, sempre di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 1068 c.c. in modo da aggirare la struttura di cemento armato ovvero, in alternativa, a pagare in favore di essa le somme necessarie alla Parte_1
realizzazione di siffatti interventi, disponendo che quest'ultima vi provveda direttamente;
b) condannare il a rimuovere le bocchette di scolo Controparte_1
infisse nel muro di confine con la proprietà ed a realizzare sul proprio terreno le Parte_1
opere di regimazione delle acque necessarie ad evitare lo scolo delle stesse sul fondo inferiore di proprietà dell'attrice nel rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. ovvero a pagare in favore di quest'ultima la somma necessaria perché vi provveda a propria cura e Parte_1
spese, autorizzandola ad eseguirle direttamente sul fondo dell'attore; c) condannare il
a pagare in favore di i danni Controparte_1 Parte_1
arrecati per effetto del dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) rigettare le domande riconvenzionali avversarie perché infondate in fatto e diritto, nonché per l'improcedibilità della domanda sub. B); e) in riconventio riconventionis, condannare il , oltre che per i danni di cui al Controparte_1
punto c) che precede, al pagamento di una penale di € 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”.
Il convenuto si è costituito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate. In accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal per i motivi Controparte_1
dedotti in motiva così provvedere: A- condannare l , a propria cura Parte_1
e spese, all'immediata rimessione in pristino del tracciato della conduttura per fognatura oggetto della servitù volontaria costituita per atto ai rogiti del Notaio nell'anno Per_1
1972 in modo da ripristinarla secondo la prevista originaria ubicazione e con le caratteristiche tecniche ivi indicate con la realizzazione del pozzetto di salto quale elemento necessario ex art. 1064 c.c., determinando una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. B- nel caso in non venga riconosciuto il naturale diritto di stillicidio e scolo del fondo superiore di proprietà del verso l'inferiore Controparte_1 fondo di proprietà di accertare e dichiarare l'acquisto dei predetti diritti per Parte_1
maturato usucapione della relativa servitù in favore del fondo superiore di proprietà del
censito al catasto (p.e.p.) e gravante sull'inferiore fondo di proprietà Controparte_1
di (p.e.p.), ordinando al Conservatore la trascrizione del titolo come per legge”. Parte_1
In sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvedere:
1. rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto
e, comunque, non provate;
2. Dichiarare inammissibile la domanda riconventio riconventionis avanzata per la prima volta all'udienza del 25.01.2022 punto e)
(“condannare il , oltre che per i danni di cui a Controparte_1
punto c) che precede, al pagamento di una penale di €. 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”) in quanto tardiva;
3. In accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal per i motivi Controparte_1
dedotti in motiva così provvedere: A- condannare l , a propria cura Parte_1
e spese, all'immediata rimessione in pristino del tracciato della conduttura per fognatura oggetto della servitù volontaria costituita per atto ai rogiti del Notaio nell'anno Per_1
1972 in modo da ripristinarla secondo la prevista originaria ubicazione e con le caratteristiche tecniche ivi indicate con la realizzazione del pozzetto di salto quale elemento necessario ex art. 1064 c.c., determinando una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. B- nel caso in non venga riconosciuto il naturale diritto di stillicidio e scolo del fondo superiore di proprietà del verso l'inferiore Controparte_1
fondo di proprietà di accertare e dichiarare l'acquisto dei predetti diritti per Parte_1
maturato usucapione della relativa servitù in favore del fondo superiore di proprietà del
censito al catasto (p.e.p.) e gravante sull'inferiore fondo di proprietà Controparte_1
di (p.e.p.), ordinando al Conservatore la trascrizione del titolo come per legge”. Parte_1 In via preliminare, deve rilevarsi che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti prodotti da parte attrice con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, in quanto prodotti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c. e comunque dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, sicché dei documenti in esame non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Ciò posto, le domande proposte dalle parti sono plurime e vanno valutate separatamente. Innanzi tutto, la parte attrice, allegando che con atto del 15.12.1972 è stata costituita a carico dei propri fondi e in favore del fondo del CP_1
convenuto una servitù di conduttura fognaria e che il percorso di tale conduttura non è conforme al titolo, come emerso a seguito di una frana che ha interessato il terreno dell'attrice nel 2019, chiede, ai sensi dell'art. 1065 c.c. che sia ripristinato l'esercizio della servitù in conformità al titolo, con condanna del convenuto a rimuovere la porzione di conduttura CP_1
presente sul terreno dell'attrice e a ricollocarla in conformità al titolo.
Analogamente, il convenuto, allegando che l'unico tratto della CP_1
conduttura modificato rispetto all'originario percorso è quello prospiciente il manufatto realizzato da parte attrice e che la conduttura è sempre passata attraverso il terreno attoreo dove è attualmente collocata, ha chiesto la condanna dell'attrice a ripristinare, nel breve tratto sopra indicato, il percorso originario della conduttura secondo il titolo costitutivo e, in particolare, con ricostituzione del pozzetto di salto, quale elemento indispensabile per l'esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1064 c.c.
Va rilevato sin da ora che l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto, all'esito degli accertamenti espletati dal CTU in corso di causa, “in relazione al tratto in prossimità della struttura di cemento armato, il trasferire del predetto tratto di servitù sul terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Monte Argentario
Foglio 6 particella 107, sempre di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 1068 c.c. in modo da aggirare la struttura di cemento armato”.
Sul punto, va osservato che la domanda attorea di trasferimento della servitù su altro fondo di proprietà del titolare del fondo servente, ai sensi dell'art. 1068 c.c., è ammissibile, in quanto la sussistenza dei presupposti per il trasferimento è una condizione dell'azione da apprezzarsi al momento della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 5295/1981) e considerato che la domanda può essere proposta dal titolare del fondo servente anche nel giudizio in cui è stato convenuto dal titolare del fondo dominante per il ripristino della servitù illegittimamente alterata dal primo (cfr. Cass. Civ. n. 11198/1995).
Ciò posto, nel corso della causa è stata espletata una CTU volta ad accertare il contenuto esatto della servitù invocata dalle parti e la condizione attuale della conduttura fognaria, al fine di verificare i fatti dedotti dalle parti.
Ebbene, va osservato che è pacifico tra le parti e risulta documentalmente che la servitù oggetto di causa è stata costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972, intercorsa tra Per_1 Parte_2 Parte_3
titolari dei fondi dominanti, ed Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e quali Parte_15 Parte_16 CP_3 Parte_17
titolari dei fondi serventi, a mezzo del quale è stata costituita, in particolare, a carico dei fondi dei contraenti e una Pt_6 Pt_7 Pt_12 Pt_15 Pt_16
servitù perpetua di conduttura per fognatura, per acque scure e acque bianche, con un diametro di 0,40 metri, il cui percorso è delineato nella planimetria allegata all'atto, a favore dei fondi di proprietà dei contraenti e dei Parte_2
fabbricati che sarebbero stati costituiti sui fondi di questi (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Con atto a rogito del Notaio del 06.11.1992 (cfr. all. 1 fasc. attrice), Per_2
i terreni serventi di proprietà di e sono stati ceduti Parte_10 Parte_6
all' pacificamente divenuta l'odierna associazione Controparte_4
attrice, come confermato altresì dalla documentazione depositata da parte attrice 22.12.2022, e nell'atto si richiama espressamente l'esistenza della servitù costituita con l'atto del 15.12.1972.
Inoltre, è pacifico tra le parti che sul fondo dominante individuato nell'atto del
15.12.1972 è stato costituito il odierno convenuto. CP_1 Pertanto, ai fini che interessano il presente giudizio, è possibile ritenere accertato, non essendo peraltro in contestazione tra le parti, che sui fondi di parte attrice grava in favore del fondo su cui sorge il convenuto, CP_1
la servitù di conduttura fognaria oggetto dell'atto del 15.12.1972.
Ciò posto, ai fini che interessano il presente giudizio, va osservato che, come ha accertato il CTU in corso di causa, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di manifesta irragionevolezza, la conduttura oggetto della servitù per cui è causa, alla luce del contenuto del titolo costitutivo della stessa, avrebbe dovuto insistere sul confine delle p.lle 105, 106, 107, 108, oggi frazionata nelle particelle 785 e 786, del foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Monte
Argentario, particelle appartenenti all'odierna attrice, e, dall'angolo della particella 105, avrebbe dovuto ricadere nella particella 82 del foglio 6, appartenente al convenuto, come da percorso indicato nella planimetria allegata alla CTU (all. A della CTU).
Va osservato che sul fondo di proprietà dell'attrice, censito al C.T. al foglio 6
p.lla 107, 810 e 784 risulta insistere un manufatto, pacificamente iniziato dall'attrice nel 2000 e non completato, il quale, come accertato dal CTU, insiste in parte anche su una parte del percorso della conduttura fognaria come pattuita nell'atto nel 1972, il tutto come rappresentato nella richiamata planimetria del CTU, allegato A dell'elaborato peritale.
Ciò chiarito, il CTU, all'esito di specifici rilievi sui luoghi di causa, ha accertato che “1) – il pozzetto di raccolta e convogliamento acque inteso come il punto di partenza della condotta fognaria, dopo l'uscita della medesima dal , a Controparte_1
differenza di quanto desumibile nell'Allegato 1 all'atto di costituzione della servitù, non sarebbe posizionato sulla particella 82, foglio 6, di proprietà della convenuta, bensì, all'interno della particella 810, foglio 6, di proprietà dell'attrice, più precisamente in prossimità del muro di confine;
2) – il tratto fognario, rilevato, non si sovrappone mai con i confini tra le varie particelle, fatta eccezione del punto di intersezione della condotta con il confine tra le particelle 810 e 107, entrambe di proprietà dell'attrice, nel punto di prossimità del manufatto realizzato e non completato;
3) – è probabile che sulla porzione di terreno, della particella 107, sovrastata dal manufatto, sia stata deviata la condotta fognaria che altrimenti sarebbe stata sormontata dal medesimo. Dalle sottostanti immagini tale deviazione può essere individuata;
4) – la tubazione, per qualche metro posta in aderenza all'esterno del muro perimetrale del manufatto, risulta essere stata interrata a partire da un punto sulla particella 107”.
Alla luce degli accertamenti svolti, il CTU ha dunque concluso nel senso che
“A) – il percorso reale della condotta fognaria risulta essere difforme rispetto al tracciato sancito nell'atto costitutivo di servitù stipulato dal Notaio B) - tale difformità è Per_1
totale e riguarda l'intero tratto riportato nell'Allegato A (fino al punto di interramento) a meno di un punto in cui la tubazione incrocia il confine tra le particelle 107 e 810. Nulla, invece, è stato possibile accertare in merito all'effettivo percorso della successiva e rimanente porzione di condotta fognaria in posa interrata;
C) – a distanza di oltre 50 anni non possono essere individuabili le cause della difformità rilevata, certo è che tale tubazione è stata posata, come descritto nei precedenti paragrafi e come graficamente rappresentato, all'interno della proprietà dell'attrice. Per tale motivo, per evitare che il manufatto, di successiva realizzazione, sormontasse la condotta, è stato necessario deviare parte della medesima e riportarla in prossimità del confine delle particelle. Tale deviazione non è pertanto dipesa dalla costruzione del manufatto. Se tale condotta fosse stata posata conformemente a quanto rappresentato graficamente nell'allegato all'atto costitutivo di servitù del Notaio si sarebbe resa necessaria solo la piccola deviazione nella zona in cui il Per_1
manufatto sovrasta un piccolo tratto di confine delle particelle 107 e 810 per poi essere raccordata con il rimanente tratto di linea fognaria interrata”.
Pertanto, alla luce degli accertamenti operati dal CTU, è possibile evidenziare che la conduttura fognaria, attualmente, non segue il percorso stabilito nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù stessa del 15.12.1972, come si evince dall'allegato A della consulenza;
il CTU ha individuato il punto di interramento della condotta fognaria, oltre cui non è stato possibile accertare l'effettivo andamento della conduttura in quanto interrata;
dal punto di interramento la conduttura segue, nella particella 107, il perimetro del manufatto insistente sul fondo dell'attrice e interseca il confine tra la particella
107 e quella 810, sempre appartenente all'attrice, e prosegue all'interno di quest'ultima particella fino ad allacciarsi al pozzetto di raccolta sito sempre nella particella 810 e in prossimità del muro di confine con il fondo del convenuto;
il CTU, anche tenuto conto del notevole lasso di CP_1
tempo intercorso dalla costituzione della CTU, ha escluso la possibilità di accertare le specifiche cause dello spostamento dell'andamento della conduttura fognaria, escludendo che la deviazione registrata all'interno della particella 810 possa ricondursi alla realizzazione del manufatto realizzato da parte attrice, il quale avrebbe imposto solo la deviazione attualmente registrata nella particella 107.
Così ricostruiti i fatti di causa, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1063 c.c., “L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”, sicché, in base alla disposizione in esame, il contenuto del diritto di servitù va individuato in base al titolo e, solo se questo
è insussistente, in base alle disposizioni di legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1065 comma 1 c.c. “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”, sicché il contenuto della servitù convenzionale va determinato interpretando il titolo negoziale che la costituisce, secondo gli ordinari criteri di interpretazione del contratto (artt.
1362 e ss. c.c.), rilevando il possesso solo per le servitù acquistate per usucapione (cfr. Cass. Civ. n. 14088/2010; Cass. Civ. n. 7564/2017; Cass. Civ.
n. 15046/2018; Cass. Civ. n. 20696/2018). Il secondo comma dell'art. 1065 c.c. stabilisce che “Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
Dalle disposizioni richiamate, si desume che il titolare del fondo dominante, a tutela della propria servitù, e il titolare del fondo servente, a tutela della proprietà del proprio fondo servente, possono agire in giudizio per esigere che la servitù sia esercitata in conformità al titolo costitutivo, ripristinando le condizioni del legittimo esercizio del diritto reale.
Tale azione, in quanto preordinata alla tutela del diritto reale di servitù e del diritto di proprietà, va ammessa, ancorché non esplicitamente prevista dall'art. 1065 c.c., in base al principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) che importa quello di atipicità delle azioni poste a tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie è possibile affermare che, poiché la conduttura fognaria oggetto di servitù, quantomeno dal punto di interramento accertato dal CTU, non essendo stato possibile accertare lo stato della conduttura nella parte successiva a tale punto, fino al punto in cui si connette al pozzetto di raccolta, non è conforme al percorso stabilito nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù, sussiste il diritto delle parti, secondo le rispettive richieste, al ripristino del percorso della conduttura in conformità al contenuto del titolo costitutivo, come accertato dal CTU nell'allegato A della consulenza.
Ciò posto, va osservato che la parte convenuta nella comparsa di costituzione ha eccepito, nell'ipotesi in cui fosse stata dimostrata l'”ipotesi di controparte ovvero che “se la conduttura fosse stata posizionata nel luogo previsto dal titolo non risulterebbe in contrasto con la costruzione realizzata nel 2000, perché sarebbe passata più in là”, di avere usucapito la servitù di conduttura fognaria nel tratto esistente, in quanto realizzata secondo il percorso suddetto sin dalla costituzione del diritto nel
1972.
Poiché è stato accertato che il manufatto realizzato da parte attrice sovrasta il percorso della conduttura come individuato nel titolo costitutivo, deve ritenersi che l'ipotesi cui la parte convenuta ha condizionato l'eccezione di usucapione non è accertata, sicché sull'eccezione non occorre adottare alcuna valutazione.
Ciò chiarito, va ritenuta infondata la deduzione di parte convenuta secondo cui il percorso della conduttura sarebbe stato, salvo per il breve tratto nella particella 107, quello attualmente esistente, con attraversamento della particella 810 di parte attrice, circostanza da cui il convenuto fa scaturire un asserito diritto al mantenimento del percorso attuale della conduttura attraverso la particella 810 richiamata.
Invero, secondo il convenuto il percorso attuale, salvo il tratto nella particella
107, sarebbe stato realizzato sin dalla costruzione del condominio ad opera dei costruttori sicché, anche in ragione della mancata contestazione di Parte_2
parte attrice, il percorso realizzato dovrebbe ritenersi il percorso convenzionale.
Ebbene, va rilevato innanzi tutto che, in caso di servitù costituita a mezzo di atto scritto, le modifiche all'estensione o alle modalità di esercizio della stessa devono avvenire parimenti a mezzo di atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 comma 1 n. 4 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 27517/2022; Cass. Civ. n. 2754/2001).
Inoltre, va osservato che il teste assunto nell'interesse di parte convenuta,
costruttore, insieme ad altri, del convenuto, Parte_2 CP_1
in sede testimoniale, rispondendo al capitolo 2 dedotto da parte convenuta, ha riferito: “Non so di preciso, so che noi costruimmo la fognatura a servizio di quello che sarebbe diventato l'attuale al confine con il terreno di Controparte_1
proprietà Il piazzale in cemento armato che vedo nella foto è stato costruito anni Pt_6 dopo, almeno 15 o 20 anni dopo;
mi ricordo che doveva essere la base per costruire un edificio mai realizzato. Non posso dire se il piazzale è stato eretto sopra la fognatura originaria. Il documento che riporta il percorso corretto della fognatura da noi posizionata è raffigurato dalla figura 2 del doc. 5 che mi si mostra”.
Dunque, il teste ha confermato che la conduttura è stata in origine Parte_2
costituita secondo il percorso delineato nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù che non prevede alcun passaggio dalla particella 810 attualmente di parte attrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non è fondata la pretesa di parte convenuta di mantenere il passaggio della conduttura attraverso il suddetto terreno di parte attrice.
A questo punto, deve altresì osservarsi che la parte attrice, come accennato in precedenza, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1068 c.c., il trasferimento della servitù sulla particella 107, in modo che il percorso della conduttura si snodi nel rispetto del perimetro del manufatto realizzato dalla stessa parte attrice fino a giungere al confine della particella 107 e proseguire lungo il percorso convenzionale fino al nuovo pozzetto di raccolta da costituire nella particella
82 del foglio 6 appartenente al convenuto, in coerenza con il CP_1
percorso rappresentato dal CTU nell'allegato D della consulenza.
Sul punto, va osservato che secondo l'art. 1068, commi 1 e 2 c.c. “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”; inoltre, in base al quarto comma dell'art. 1068 c.c. “L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante”.
Nell'odierno giudizio, la parte attrice ha chiesto il trasferimento della servitù come sopra indicato, in conformità alle rilevazioni e alle valutazioni espresse dal CTU in relazione al ripristino delle condizioni originarie di esercizio della servitù.
Deve ritenersi accoglibile la domanda di parte attrice sul punto.
Invero, trattandosi di una servitù di conduttura fognaria, lo spostamento del percorso originario di questa su una porzione del fondo di parte attrice costituito dalla particella 107, secondo quanto stabilito dal CTU nell'allegato
D della consulenza, non appare aggravare l'esercizio della servitù ad opera del convenuto, ipotesi che potrebbe integrarsi solo nel caso in cui la modifica importi l'esigenza per il convenuto di servirsi di più opere nuove per poter scaricare le acque, mentre la mera modificazione del percorso delle tubazioni non appare aggravare significativamente l'esercizio della servitù; inoltre, la correzione del percorso appare funzionale a consentire un migliore sfruttamento dei fondi di parte convenuta, consentendo il completamento del manufatto realizzato sulle particelle 810, 784 e 107.
Peraltro, lo spostamento della servitù richiesta da parte attrice si giustifica in conseguenza della realizzazione del manufatto ad opera della stessa attrice, avvenuta dopo la costituzione della servitù.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, appare accoglibile la richiesta di parte attrice circa il trasferimento della servitù oggetto di causa, in conformità al percorso delineato dal CTU nell'allegato D della consulenza.
In ogni caso, la costruzione della conduttura nel nuovo percorso nella particella 107 deve avvenire con il rispetto dei requisiti qualitativi stabiliti nel titolo costitutivo in relazione alla qualità e alla grandezza della conduttura. In ordine al riparto delle spese per il trasferimento della servitù, deve ritenersi che le stesse debbano ricadere sulla parte attrice che ha richiesto il trasferimento, in base al principio giurisprudenziale secondo cui “La disposizione del secondo comma dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per
l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "l'eadem ratio", anche nel caso di spostamento verticale della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l'art.
1068 cod. civ., le spese dello spostamento - salva diversa convenzione - debbono essere sopportate, per il generale principio "cuius commoda, eius incommoda", dal proprietario del fondo servente, che l'abbia richiesto” (Cass. Civ. n. 2104/1994).
Nel caso di specie, difettando un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese, poiché il trasferimento è richiesto nell'interesse di parte attrice, quest'ultima è tenuta a provvedere alla realizzazione della conduttura fognaria dal punto di interramento individuato dal CTU nella particella n. 107 fino al confine di tale particella con quella n. 810, punto in cui la nuova conduttura si connette al percorso delineato nel titolo costitutivo della servitù e che costituisce logicamente il punto in cui cessa l'opera di trasferimento della CTU richiesta dall'attrice e iniziando invece l'opera di ripristino richiesta dall'attrice.
Il trasferimento della servitù importa l'assorbimento della questione posta da parte convenuta circa il ripristino dell'originario percorso della conduttura nel tratto posto all'interno della particella 107.
Quanto al residuo tratto della conduttura (quello che va dal punto di confine sopra indicato fino al nuovo pozzetto di raccolta da costituirsi nella particella n. 82 del foglio 6 di parte attrice, secondo l'allegato D della CTU), è fondata la domanda attorea di ripristino della conduttura secondo il percorso pattuito nell'atto costitutivo della servitù del 15.12.1972, per le ragioni enunciate.
In ordine all'imputazione dell'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino della conduttura, deve ritenersi che lo stesso debba porsi a carico del convenuto, titolare del fondo dominante.
Invero, in difetto di una specifica disposizione contenuta nell'art. 1065 c.c., devono ritenersi applicabili per analogia i principi sanciti dall'art. 1069 c.c., in materia di conservazione della servitù, secondo cui “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Tali disposizioni esprimono la regola per cui le opere funzionali alla conservazione della servitù sono eseguite a cura e spese del titolare del fondo dominante e ciò in ragione del vantaggio che questo acquisisce con la preservazione della servitù, conclusione che appare confermata dall'ultimo comma del richiamato articolo che invece sancisce la compartecipazione del titolare del fondo servente alle spese di conservazione quando dalle opere da eseguire lo stesso tragga un proprio vantaggio.
Le disposizioni in esame, per eadem ratio, possono applicarsi anche nel caso in cui occorra eseguire le opere per il ripristino dell'esercizio della servitù in conformità al titolo costitutivo, laddove non possano imputarsi i costi di ripristino in base alla responsabilità da illecito.
Anche nel caso delle opere funzionali al corretto ripristino della servitù, le stesse sono eseguite normalmente nell'interesse del titolare del fondo dominante che deve dunque sopportarne le spese. Ciò chiarito, va osservato che ciascuna delle odierne parti contesta l'alterazione del percorso della conduttura alla controparte.
Ebbene, va osservato che, in relazione alla porzione di conduttura che va dal punto di interramento fino al confine con la particella 107, le spese sono da porsi, come in precedenza evidenziato, a carico dell'attrice, avendo chiesto questa il trasferimento della servitù.
Non può invece ritenersi debitamente accertato in corso di causa quale sia stata l'effettiva causa dell'alterazione del percorso della conduttura nella parte che va dal confine della particella 107 fino all'attuale pozzetto di raccolta.
Invero, da un lato, appare possibile escludere la responsabilità sul punto del convenuto, posto che la modificazione del percorso è avvenuta CP_1
all'interno dei fondi di parte attrice, sicché appare implausibile che il condominio abbia proceduto, nei terreni dell'attrice, alla costruzione di una conduttura con percorso diverso da quello fissato in via negoziale, non avendo nemmeno la stessa parte attrice allegato abusive introduzioni nel proprio terreno da parte del convenuto e avendo il teste CP_1 Parte_2
riferito che la conduttura è stata realizzata in origine secondo il percorso pattuito nell'atto costitutivo della stessa.
Dall'altro lato, non è possibile affermare la responsabilità dell'attrice per l'alterazione del percorso della conduttura nel tratto in esame, posto che la stessa ha acquistato il fondo molti anni dopo la costituzione della servitù, sicché non è possibile stabilire se la conduttura sia stata alterata dall'attrice o dai suoi danti causa, sicché appare impossibile affermare una responsabilità dell'attrice per il diverso andamento della conduttura, tenuto conto che è pacifico che prima della frana del 2019 la conduttura nel tratto in esame non era visibile.
Né rileva che il percorso dell'attuale conduttura si snoda lungo il perimetro del manufatto pacificamente realizzato dall'attrice nel 2000 per affermare la responsabilità della stessa per la manomissione dell'intero percorso della conduttura, atteso che per realizzare il fabbricato sarebbe stato sufficiente modificare il tratto nella particella 107 e non l'intero percorso, come evidenziato anche dallo stesso CTU.
Del resto, deve osservarsi che quest'ultimo, all'esito degli accertamenti peritali, non ha ritenuto possibile accertare le specifiche cause dell'alterazione della conduttura, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la costruzione della conduttura e la scoperta dell'alterazione.
Non essendo possibile imputare l'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino in base alla responsabilità per l'alterazione del percorso negoziale della conduttura, occorre imputare lo stesso in base alle regole offerte dall'art. 1069 c.c., applicabili analogicamente al caso previsto dall'art. 1065 c.c., come evidenziato in precedenza.
Ne consegue in definitiva che la parte attrice va condannata, ai sensi dell'art. 1068 c.c., alla realizzazione della conduttura fognaria, secondo le caratteristiche e le dimensioni sancite nel contratto del 15.12.1972, dal punto di interramento presente nella particella n. 107, appartenente alla stessa attrice, fino al punto di confine tra tale particella e quella n. 810, in cui la conduttura inizia a svilupparsi lungo il confine delle particelle 107, 106 e 105, secondo l'allegato D della consulenza tecnica.
Non è accoglibile la domanda di parte convenuta per l'applicazione di penalità da ritardo a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., risultando una siffatta misura manifestamente iniqua nel caso di specie, derivando l'obbligo di ripristino a carico dell'attrice dall'esercizio del diritto di trasferimento della servitù e non da responsabilità della stessa.
Pertanto, la domanda di applicazione di penalità di mora proposta da parte convenuta va respinta. La parte convenuta invece va condannata al ripristino della conduttura per la parte residua del percorso, mediante la realizzazione della conduttura fognaria, secondo le caratteristiche e le dimensioni sancite nel contratto del 15.12.1972, dal punto di confine tra la particella n. 107 e quella n. 810, lungo il confine delle particelle n. 107, 106, 105 fino al nuovo pozzetto di raccolta, che è parimenti obbligo del convenuto costituire, nella particella n. 82, come da percorso stabilito dal CTU nell'allegato D della consulenza.
Le parti si atterranno, nella realizzazione della nuova conduttura nei tratti sopra richiamati, alle prescrizioni dettate dal CTU nel punto 2.C. delle risposte fornite nella CTU.
Proseguendo la valutazione delle domande di parte attrice, in secondo luogo, essa, allegando l'illegittima apertura ad opera del convenuto, nel muro di confine, di tubi di scarico di acque a dispersione nel proprio fondo, chiede la condanna, ai sensi dell'art. 889 c.c. di controparte a collocare i tubi di scarico nel suo fondo nel rispetto delle distanze sancite dal predetto articolo.
La parte convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c., operando la diversa disposizione dell'art. 913 c.c., che impone al titolare del fondo inferiore di sopportare lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, e, laddove non sia riconosciuto lo stillicidio in proprio favore, chiede dichiararsi l'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio in favore del proprio fondo in ragione del fatto che le bocchette di scolo presenti sul muro di confine sono state ivi collocate sin dalla costituzione del fabbricato condominiale nel
1972.
Ciò chiarito, dagli elementi di prova assunti in corso di causa e come accertato anche dal CTU nel corso delle operazioni peritali, sul muro posto sul confine tra la particella n. 82, di parte convenuta, e quella n. 810, di parte attrice, nella parte del muro che si affaccia sul fondo dell'attrice, sono presenti bocchette di scolo, finalizzate allo scarico di acque meteoriche provenienti dal fondo del convenuto a dispersione sul fondo di parte attrice, come si evince dalle fotografie depositate (cfr. all. 8 fasc. attrice) e come accertato dalla Polizia
Municipale all'esito di appositi sopralluoghi operati nel gennaio del 2020 (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Risulta altresì che all'esito di appositi interventi posti in essere dal convenuto, sono stati applicati dei tubi finalizzati a canalizzare le acque che fuoriescono dalle bocchette di scolo fino al pozzetto di raccolta presente nel fondo di parte attrice e in precedenza descritto.
L'attuale situazione presente presso i luoghi di causa è stata accertata anche dal
CTU, il quale ha rappresentato che “sul muro di confine è presente una tubazione, in rame, di raccordo delle bocchette esterne e di convogliamento e scarico delle acque. Tale tubazione è ancorata in posa esterna sul lato del muro che si affaccia sulla proprietà dell'attrice fino a intercettare il pozzetto di raccolta che é sito sulla particella 810 di proprietà dell'attrice”.
Ciò posto, in punto di diritto, deve escludersi l'applicazione nel caso di specie dell'art. 913 c.c. invocato da parte convenuta per sostenere il proprio diritto allo scolo delle acque meteoriche nel fondo dell'attrice.
Ai sensi dei primi due commi del suddetto articolo, “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta
l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, queste regolano esclusivamente il fenomeno dello scolo naturale di acque dal fondo più elevato a quello inferiore, imponendo ai proprietari confinanti di non alterare la conformazione naturale dei fondi ai fini della correzione del flusso delle acque.
In particolare, è stato evidenziato che “La norma di cui all'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore quanto al deflusso delle acque, imponendo, a carico dei rispettivi proprietari, un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni manufatto od opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, senza che sia necessaria, ai fini della tutela apprestata da detta norma, l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla modificazione dei luoghi” (Cass. Civ. n. 6976/1986;
Cass. Civ. n. 13097/2011; Cass. Civ. n. 37307/2022; Cass. Civ. n.
11827/2024).
Nel caso di specie, poiché lo scolo delle acque avviene mediante un sistema di bocchette di scolo e tubi di rame che fanno confluire l'acqua nel fondo attoreo e, dopo gli interventi operati dal convenuto, nel pozzetto di raccolta, deve escludersi che la fattispecie oggetto di giudizio sia riconducibile allo schema legale dell'art. 913 c.c.
Di contro, nel caso di specie, è applicabile l'art. 889 c.c., secondo cui “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
La giurisprudenza ha osservato che “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria” (Cass. Civ. n.
14273/2019; Cass. Civ. n. 20046/2018; Cass. Civ. n. 6235/2010: “L'art. 889, secondo comma, cod. civ., nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria;
ne consegue che la norma del terzo comma del medesimo art. 889, per la quale "sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali", deve essere intesa nel senso che questi possono stabilire una distanza maggiore rispetto a quella minima fissata dal codice, ma non una minore”; Cass. Civ. n.
2558/2009).
Inoltre, è stato rilevato che “Il principio dell'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di un muro divisorio sul confine, ancorché letteralmente limitato alle distanze considerate per
i pozzi, cisterne, ecc., dal 1° comma dell'art. 889 c.c., riguarda anche le distanze considerate per i tubi di acqua, gas e simili dal 2° comma della stessa norma” (Cass. Civ. n.
1013/1980).
Pertanto, il proprietario, che intenda realizzare tubi per lo scarico di acque luride o pure, deve realizzare tali opere nel proprio fondo, osservando la distanza di almeno un metro dal confine con il fondo finitimo e ciò al fine di prevenire potenziali fenomeni di infiltrazione o trasudamento nel fondo del vicino.
Nel caso di specie, come evidenziato anche dal CTU in corso di causa, il sistema di scarico delle acque piovane costituito dal convenuto è CP_1
ancorato al muro di confine tra il fondo di questo e il fondo attoreo, sicché risulta violata la distanza di almeno un metro dal confine, imposta dall'art. 889 comma 2 c.c.
Per escludere la violazione dell'art. 889 c.c. non vale invocare, come ha fatto la parte convenuta, l'istituto delle immissioni e la tollerabilità dello scarico di acque da parte dell'attrice, ai sensi dell'art. 844 c.c., in quanto la violazione della distanza legale sancita dall'art. 889 c.c. importa una presunzione di pericolosità dei tubi apposti dal proprietario che non ammette prova contraria, come evidenziato in precedenza.
Ciò importa la fondatezza della domanda attorea, con conseguente obbligo per il convenuto di rimuovere le tubazioni e le bocchette di scolo CP_1
presenti sul muro di contenimento e ricollocarle in modo da rispettare la distanza legale. A tal fine, va rilevato che il CTU, nell'allegato B della consulenza, ha individuato le attività necessarie per procedere all'arretramento dei tubi di scarico delle acque meteoriche ricadenti nel fondo del convenuto, stimandone i costi.
A questo punto, va valutata la domanda del convenuto volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di stillicidio rispetto al fondo attoreo, con conseguente diritto al mantenimento delle bocchette di scolo attualmente presenti sul muro di contenimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione attorea di improcedibilità di tale domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non essendo questa condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte in un giudizio (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3452/2024).
Ciò premesso, la domanda è infondata.
Secondo la prospettazione del convenuto l'usucapione della servitù di stillicidio sarebbe integrata in quanto “sin da sempre o quanto meno da quando è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, le acque de quibus sono sempre scolate sul fondo inferiore oggi di , così come dimostra l'assenza di specifica conduttura”. Parte_1
Ebbene, tale fatto non ha trovato sufficiente riscontro probatorio nel corso del giudizio.
Invero, il teste indicato da parte convenuta, il quale ha Parte_2
costruito insieme ai fratelli l'edificio condominiale del condominio convenuto e ha mantenuto la proprietà di taluni appartamenti nel condominio fino all'inizio della pandemia da diffusione del Covid-19, in sede di esame testimoniale, alla domanda del capitolo 8 della memoria istruttoria della parte convenuta, “Vero che il sin da sempre o quanto meno da quando Controparte_1
è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, scola e fa cadere le predette acque sul fondo inferiore oggi di proprietà di ?”, visionate le foto dell'allegato 8 di parte Parte_1
attrice, rappresentanti lo stato attuale dei luoghi di causa, ha risposto “Nulla so.”. A.D.R. “Noi, impresa edile non abbiamo realizzato i barbacani che mi vengono mostrati: i barbacani non erano necessari perché le terrazze erano pavimentate e le aiuole avevano lo scarico sulle stesse terrazze, che comunque provviste di fognolo”.
Dunque, il teste di parte convenuta, che peraltro ha concorso alla costruzione del convenuto, non ha confermato l'esistenza da sempre del CP_1
sistema di scarico delle acque meteoriche attualmente presente sui luoghi di causa e ha escluso che, in sede di costruzione del , siano stati CP_1
realizzati i barbacani rappresentati nelle foto mostrate.
Dunque, l'allegazione di parte convenuta non ha trovato conferma in sede di esame testimoniale.
Né appare decisiva la dichiarazione resa da parte attrice in sede di interrogatorio formale, dove quale legale rappresentante Controparte_5
dell'associazione attrice, alla domanda “Cap. 8: Vero che il Controparte_1
sin da sempre o quanto meno da quando è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, scola e fa cadere le predette acque sul fondo inferiore oggi di proprietà di ” ha risposto: Parte_1
“Sicuramente lì ha sempre scolato, ma negli ultimi cinque o sei anni, anche alla luce delle piogge più copiose, l'acqua che scolava era eccessiva, tanto che sul nostro terreno si creavano dei buchi, dove l'acqua scolava forte, e infatti se ci piantavamo qualcosa tutto veniva distrutto e sempre di più in estate il condominio scarica acque di risulta, ad esempio lavano i terrazzi e annaffiano i giardini e l'acqua scola nel nostro terreno danneggiando le colture o i fiori e dunque siamo stati costretti a non farlo più”.
La risposta fornita dalla parte attrice non è consistita in una conferma del fatto oggetto del capitolo di prova, sicché la stessa non appare un'ammissione del fatto allegato da parte convenuta.
Del resto, l'associazione attrice ha acquistato il proprio fondo nel 1992, sicché non può essere a conoscenza dei fatti accaduti negli anni precedenti e, in particolare, nel 1972. Inoltre, va osservato che, come correttamente eccepito dall'attrice, appare incompatibile con l'asserito acquisto per usucapione invocato dal convenuto, la condotta dallo stesso tenuta e consistita nell'apposizione, a seguito delle contestazioni mosse dall'associazione attrice, di un apposito sistema di tubazioni finalizzato a convogliare le acque uscenti dalle bocchette di scolo nel pozzetto di raccolta cui era collegato anche la conduttura fognaria, fatto accertato dal CTU e comprovato dalle fotografie prodotte dall'attrice.
Invero, il possesso utile per l'usucapione della servitù deve connotarsi per un elemento psicologico, consistente nella intenzione di esercitare la servitù come se si fosse titolari del diritto reale minore, disconoscendo la pienezza dell'altrui diritto di proprietà (cfr. Cass. Civ. n. 24033/2004).
Ebbene, poiché secondo la prospettazione di parte convenuta l'usucapione avrebbe iniziato a decorrere dal 1972, sicché sarebbe maturata sin dal 1992, e poiché, prima dell'intervento del convenuto lo scarico delle acque meteoriche sul fondo attoreo avveniva a dispersione, appare incompatibile con l'elemento psicologico che sottende il possesso utile all'usucapione, sopra richiamato, la condotta del convenuto volta a chiudere le bocchette di scolo, a seguito delle contestazioni dell'attrice, al fine di convogliare le acque nel pozzetto di raccolta, in quanto il convenuto avrebbe potuto opporre il proprio acquisto per usucapione della servitù di stillicidio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio proposta da parte convenuta è infondata e va respinta.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, la parte convenuta va condannata ad arretrare nel proprio fondo i tubi di scolo delle acque piovane in modo da garantire il rispetto del limite di un metro dal confine sancito dall'art. 889 c.c., secondo le prescrizioni indicate dal CTU. A questo punto, va osservato che la parte attrice alla prima udienza di trattazione ha proposto una reconventio reconventionis consistente nella domanda di condanna del convenuto al pagamento di una penale di €. 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”.
Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della riconvenzionale.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 183 comma 4 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs. n.
149/2022, decreto inapplicabile al presente procedimento, all'udienza di trattazione “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione, l'attore, all'udienza di trattazione, può proporre solo domande che siano conseguenza delle riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto.
Nel caso di specie, la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una penalità in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale non appare costituire una conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto, in quanto si tratta di una domanda volta a rendere effettiva l'esecuzione del capo di condanna richiesto in citazione da parte attrice, sicché ben avrebbe potuto quest'ultima richiedere l'applicazione delle misure coercitive con la citazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di una penalità per il ritardo proposta da parte attrice all'udienza di trattazione.
La parte attrice, in ragione dello sversamento di acque meteoriche nel proprio fondo ad opera di parte convenuta, chiede la condanna di questa al risarcimento dei danni derivati dal dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia. La domanda è infondata.
Colui che agisce in giudizio per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e di provare il fatto dannoso e il pregiudizio risarcibile, non potendosi peraltro ritenere quest'ultimo in re ipsa nell'esistenza stessa del fatto illecito.
Inoltre, anche laddove si richiede la liquidazione equitativa del pregiudizio risarcibile al giudice secondo l'art. 1226 c.c., tale richiesta “postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ. n. 9744/2023).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice ha chiesto il risarcimento nelle conclusioni della citazione, ma non ha allegato in cosa sia consistito il pregiudizio prodotto dallo sversamento delle acque meteoriche nel proprio terreno, né ha allegato un pregiudizio a una asserita produttività del fondo, né ha fornito alcuna specificazione in ordine all'impossibilità di offrire una stima precisa del pregiudizio lamentato.
La parte attrice domanda il risarcimento del danno per il solo fatto che sia avvenuto lo sversamento di acque nel proprio fondo, ma ciò non può essere sufficiente per ritenere fondata la domanda risarcitoria, in quanto significherebbe ammettere un danno in re ipsa, ossia presunto per la stessa esistenza di un fatto illecito imputabile alla controparte, conclusione inammissibile in quanto tramuterebbe lo strumento risarcitorio in strumento punitivo (cfr. affermano l'inammissibilità di danni in re ipsa: Cass. Civ. n.
29206/2019; Cass. Civ. n. 4886/2020; Cass. Civ. n. 2203/2024). Alla luce dei rilievi svolti, deve pertanto respingersi la domanda di risarcimento di parte attrice, in quanto infondata.
La soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, parimenti vanno poste a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2101/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) condanna la parte attrice a ripristinare la conduttura fognaria oggetto della servitù costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972 dal Per_1
punto interrato presente nel terreno censito al C.T. di Monte Argentario al foglio 6 p.lla 107 fino al punto di confine tra tale terreno e quello censito al
C.T. di detto Comune al foglio 6 p.lla 810, con i caratteri stabiliti nel richiamato titolo costitutivo, secondo il percorso stabilito nell'allegato D della
CTU depositata in corso di causa;
2) condanna la parte convenuta a ripristinare la conduttura fognaria oggetto della servitù costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972 dal Per_1
punto di confine tra il terreno censito al C.T. di Monte Argentario al foglio 6
p.lla 107 e quello censito al C.T. di detto Comune al foglio 6 p.lla 810 fino al nuovo pozzetto di raccolta da installare nel terreno censito al C.T. di detto
Comune al foglio 6 p.lla 82, con i caratteri stabiliti nel richiamato titolo costitutivo, secondo il percorso stabilito nell'allegato D della CTU depositata in corso di causa;
3) condanna la parte convenuta ad arretrare nel proprio fondo i tubi di scolo delle acque piovane, meglio descritti in motivazione, in modo da garantire il rispetto del limite di un metro dal confine con il terreno appartenente a parte attrice, secondo le prescrizioni indicate nella CTU depositata in corso di causa;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice all'udienza di trattazione del 25.01.2022;
5) respinge tutte le altre domande, eccezioni e istanze proposte da parte attrice e da parte convenuta;
6) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in ragione della quota del 50% ciascuna;
7) compensa le spese processuali.
Grosseto, 08.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2101/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BRAGAGNI ALFREDO;
ATTRICE contro sito in Controparte_1
PORTO S. STEFANO - MONTE ARGENTARIO (GR) CP_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._1
BASTIANINI PAOLO;
CONVENUTO
Oggetto: servitù di conduttura fognaria – distanze di tubi.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'odierna attrice ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) condannare il a Controparte_1
rimuovere la conduttura fognaria dalla posizione in cui è attualmente ubicata sul terreno di proprietà di ed a ricollocarla esattamente nel tratto indicato in rosso nella Parte_1
planimetria allegato all'atto costitutivo del 15.12.1972 ai rogiti del Notaio ovvero, Per_1
in alternativa, a pagare in favore di essa le somme necessarie alla realizzazione Parte_1
di siffatti interventi, disponendo che quest'ultima vi provveda direttamente;
b) condannare il
a rimuovere le bocchette di scolo infisse nel Controparte_1
muro di confine con la proprietà ed a realizzare sul proprio terreno le opere di Parte_1
regimazione delle acque necessarie ad evitare lo scolo delle stesse sul fondo inferiore di proprietà dell'attrice nel rispetto dell distanze di cui all'art. 889 c.c. ovvero a pagare in favore di quest'ulitma la somma necessaria perché vi provveda a propria cura e Parte_1
spese, autorizzandola ad eseguirle direttamente sul fondo dell'attore; c) condannare il
a pagare in favore di i danni Controparte_1 Parte_1
arrecati per effetto del dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha precisato le domande come segue: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) condannare il Controparte_1
a rimuovere la conduttura fognaria dalla posizione in cui è attualmente ubicata sul
[...]
terreno di proprietà di ed a ricollocarla esattamente nel tratto indicato in rosso Parte_1
nella planimetria allegato all'atto costitutivo del 15.12.1972 ai rogiti del Notaio Per_1
secondo quanto accertato dal CTU e disponendo, in relazione al tratto in prossimità della struttura di cemento armato, il trasferire del predetto tratto di servitù sul terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Monte Argentario Foglio 6 particella 107, sempre di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 1068 c.c. in modo da aggirare la struttura di cemento armato ovvero, in alternativa, a pagare in favore di essa le somme necessarie alla Parte_1
realizzazione di siffatti interventi, disponendo che quest'ultima vi provveda direttamente;
b) condannare il a rimuovere le bocchette di scolo Controparte_1
infisse nel muro di confine con la proprietà ed a realizzare sul proprio terreno le Parte_1
opere di regimazione delle acque necessarie ad evitare lo scolo delle stesse sul fondo inferiore di proprietà dell'attrice nel rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. ovvero a pagare in favore di quest'ultima la somma necessaria perché vi provveda a propria cura e Parte_1
spese, autorizzandola ad eseguirle direttamente sul fondo dell'attore; c) condannare il
a pagare in favore di i danni Controparte_1 Parte_1
arrecati per effetto del dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) rigettare le domande riconvenzionali avversarie perché infondate in fatto e diritto, nonché per l'improcedibilità della domanda sub. B); e) in riconventio riconventionis, condannare il , oltre che per i danni di cui al Controparte_1
punto c) che precede, al pagamento di una penale di € 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”.
Il convenuto si è costituito, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate. In accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal per i motivi Controparte_1
dedotti in motiva così provvedere: A- condannare l , a propria cura Parte_1
e spese, all'immediata rimessione in pristino del tracciato della conduttura per fognatura oggetto della servitù volontaria costituita per atto ai rogiti del Notaio nell'anno Per_1
1972 in modo da ripristinarla secondo la prevista originaria ubicazione e con le caratteristiche tecniche ivi indicate con la realizzazione del pozzetto di salto quale elemento necessario ex art. 1064 c.c., determinando una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. B- nel caso in non venga riconosciuto il naturale diritto di stillicidio e scolo del fondo superiore di proprietà del verso l'inferiore Controparte_1 fondo di proprietà di accertare e dichiarare l'acquisto dei predetti diritti per Parte_1
maturato usucapione della relativa servitù in favore del fondo superiore di proprietà del
censito al catasto (p.e.p.) e gravante sull'inferiore fondo di proprietà Controparte_1
di (p.e.p.), ordinando al Conservatore la trascrizione del titolo come per legge”. Parte_1
In sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvedere:
1. rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto e diritto
e, comunque, non provate;
2. Dichiarare inammissibile la domanda riconventio riconventionis avanzata per la prima volta all'udienza del 25.01.2022 punto e)
(“condannare il , oltre che per i danni di cui a Controparte_1
punto c) che precede, al pagamento di una penale di €. 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”) in quanto tardiva;
3. In accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dal per i motivi Controparte_1
dedotti in motiva così provvedere: A- condannare l , a propria cura Parte_1
e spese, all'immediata rimessione in pristino del tracciato della conduttura per fognatura oggetto della servitù volontaria costituita per atto ai rogiti del Notaio nell'anno Per_1
1972 in modo da ripristinarla secondo la prevista originaria ubicazione e con le caratteristiche tecniche ivi indicate con la realizzazione del pozzetto di salto quale elemento necessario ex art. 1064 c.c., determinando una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. B- nel caso in non venga riconosciuto il naturale diritto di stillicidio e scolo del fondo superiore di proprietà del verso l'inferiore Controparte_1
fondo di proprietà di accertare e dichiarare l'acquisto dei predetti diritti per Parte_1
maturato usucapione della relativa servitù in favore del fondo superiore di proprietà del
censito al catasto (p.e.p.) e gravante sull'inferiore fondo di proprietà Controparte_1
di (p.e.p.), ordinando al Conservatore la trascrizione del titolo come per legge”. Parte_1 In via preliminare, deve rilevarsi che tutte le allegazioni, eccezioni e domande nuove proposte per la prima volta dalle parti con la comparsa conclusionale e la memoria di replica sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti prodotti da parte attrice con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, in quanto prodotti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c. e comunque dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, sicché dei documenti in esame non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Ciò posto, le domande proposte dalle parti sono plurime e vanno valutate separatamente. Innanzi tutto, la parte attrice, allegando che con atto del 15.12.1972 è stata costituita a carico dei propri fondi e in favore del fondo del CP_1
convenuto una servitù di conduttura fognaria e che il percorso di tale conduttura non è conforme al titolo, come emerso a seguito di una frana che ha interessato il terreno dell'attrice nel 2019, chiede, ai sensi dell'art. 1065 c.c. che sia ripristinato l'esercizio della servitù in conformità al titolo, con condanna del convenuto a rimuovere la porzione di conduttura CP_1
presente sul terreno dell'attrice e a ricollocarla in conformità al titolo.
Analogamente, il convenuto, allegando che l'unico tratto della CP_1
conduttura modificato rispetto all'originario percorso è quello prospiciente il manufatto realizzato da parte attrice e che la conduttura è sempre passata attraverso il terreno attoreo dove è attualmente collocata, ha chiesto la condanna dell'attrice a ripristinare, nel breve tratto sopra indicato, il percorso originario della conduttura secondo il titolo costitutivo e, in particolare, con ricostituzione del pozzetto di salto, quale elemento indispensabile per l'esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1064 c.c.
Va rilevato sin da ora che l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto, all'esito degli accertamenti espletati dal CTU in corso di causa, “in relazione al tratto in prossimità della struttura di cemento armato, il trasferire del predetto tratto di servitù sul terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Monte Argentario
Foglio 6 particella 107, sempre di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 1068 c.c. in modo da aggirare la struttura di cemento armato”.
Sul punto, va osservato che la domanda attorea di trasferimento della servitù su altro fondo di proprietà del titolare del fondo servente, ai sensi dell'art. 1068 c.c., è ammissibile, in quanto la sussistenza dei presupposti per il trasferimento è una condizione dell'azione da apprezzarsi al momento della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 5295/1981) e considerato che la domanda può essere proposta dal titolare del fondo servente anche nel giudizio in cui è stato convenuto dal titolare del fondo dominante per il ripristino della servitù illegittimamente alterata dal primo (cfr. Cass. Civ. n. 11198/1995).
Ciò posto, nel corso della causa è stata espletata una CTU volta ad accertare il contenuto esatto della servitù invocata dalle parti e la condizione attuale della conduttura fognaria, al fine di verificare i fatti dedotti dalle parti.
Ebbene, va osservato che è pacifico tra le parti e risulta documentalmente che la servitù oggetto di causa è stata costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972, intercorsa tra Per_1 Parte_2 Parte_3
titolari dei fondi dominanti, ed Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e quali Parte_15 Parte_16 CP_3 Parte_17
titolari dei fondi serventi, a mezzo del quale è stata costituita, in particolare, a carico dei fondi dei contraenti e una Pt_6 Pt_7 Pt_12 Pt_15 Pt_16
servitù perpetua di conduttura per fognatura, per acque scure e acque bianche, con un diametro di 0,40 metri, il cui percorso è delineato nella planimetria allegata all'atto, a favore dei fondi di proprietà dei contraenti e dei Parte_2
fabbricati che sarebbero stati costituiti sui fondi di questi (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Con atto a rogito del Notaio del 06.11.1992 (cfr. all. 1 fasc. attrice), Per_2
i terreni serventi di proprietà di e sono stati ceduti Parte_10 Parte_6
all' pacificamente divenuta l'odierna associazione Controparte_4
attrice, come confermato altresì dalla documentazione depositata da parte attrice 22.12.2022, e nell'atto si richiama espressamente l'esistenza della servitù costituita con l'atto del 15.12.1972.
Inoltre, è pacifico tra le parti che sul fondo dominante individuato nell'atto del
15.12.1972 è stato costituito il odierno convenuto. CP_1 Pertanto, ai fini che interessano il presente giudizio, è possibile ritenere accertato, non essendo peraltro in contestazione tra le parti, che sui fondi di parte attrice grava in favore del fondo su cui sorge il convenuto, CP_1
la servitù di conduttura fognaria oggetto dell'atto del 15.12.1972.
Ciò posto, ai fini che interessano il presente giudizio, va osservato che, come ha accertato il CTU in corso di causa, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di manifesta irragionevolezza, la conduttura oggetto della servitù per cui è causa, alla luce del contenuto del titolo costitutivo della stessa, avrebbe dovuto insistere sul confine delle p.lle 105, 106, 107, 108, oggi frazionata nelle particelle 785 e 786, del foglio 6 del Catasto Terreni del Comune di Monte
Argentario, particelle appartenenti all'odierna attrice, e, dall'angolo della particella 105, avrebbe dovuto ricadere nella particella 82 del foglio 6, appartenente al convenuto, come da percorso indicato nella planimetria allegata alla CTU (all. A della CTU).
Va osservato che sul fondo di proprietà dell'attrice, censito al C.T. al foglio 6
p.lla 107, 810 e 784 risulta insistere un manufatto, pacificamente iniziato dall'attrice nel 2000 e non completato, il quale, come accertato dal CTU, insiste in parte anche su una parte del percorso della conduttura fognaria come pattuita nell'atto nel 1972, il tutto come rappresentato nella richiamata planimetria del CTU, allegato A dell'elaborato peritale.
Ciò chiarito, il CTU, all'esito di specifici rilievi sui luoghi di causa, ha accertato che “1) – il pozzetto di raccolta e convogliamento acque inteso come il punto di partenza della condotta fognaria, dopo l'uscita della medesima dal , a Controparte_1
differenza di quanto desumibile nell'Allegato 1 all'atto di costituzione della servitù, non sarebbe posizionato sulla particella 82, foglio 6, di proprietà della convenuta, bensì, all'interno della particella 810, foglio 6, di proprietà dell'attrice, più precisamente in prossimità del muro di confine;
2) – il tratto fognario, rilevato, non si sovrappone mai con i confini tra le varie particelle, fatta eccezione del punto di intersezione della condotta con il confine tra le particelle 810 e 107, entrambe di proprietà dell'attrice, nel punto di prossimità del manufatto realizzato e non completato;
3) – è probabile che sulla porzione di terreno, della particella 107, sovrastata dal manufatto, sia stata deviata la condotta fognaria che altrimenti sarebbe stata sormontata dal medesimo. Dalle sottostanti immagini tale deviazione può essere individuata;
4) – la tubazione, per qualche metro posta in aderenza all'esterno del muro perimetrale del manufatto, risulta essere stata interrata a partire da un punto sulla particella 107”.
Alla luce degli accertamenti svolti, il CTU ha dunque concluso nel senso che
“A) – il percorso reale della condotta fognaria risulta essere difforme rispetto al tracciato sancito nell'atto costitutivo di servitù stipulato dal Notaio B) - tale difformità è Per_1
totale e riguarda l'intero tratto riportato nell'Allegato A (fino al punto di interramento) a meno di un punto in cui la tubazione incrocia il confine tra le particelle 107 e 810. Nulla, invece, è stato possibile accertare in merito all'effettivo percorso della successiva e rimanente porzione di condotta fognaria in posa interrata;
C) – a distanza di oltre 50 anni non possono essere individuabili le cause della difformità rilevata, certo è che tale tubazione è stata posata, come descritto nei precedenti paragrafi e come graficamente rappresentato, all'interno della proprietà dell'attrice. Per tale motivo, per evitare che il manufatto, di successiva realizzazione, sormontasse la condotta, è stato necessario deviare parte della medesima e riportarla in prossimità del confine delle particelle. Tale deviazione non è pertanto dipesa dalla costruzione del manufatto. Se tale condotta fosse stata posata conformemente a quanto rappresentato graficamente nell'allegato all'atto costitutivo di servitù del Notaio si sarebbe resa necessaria solo la piccola deviazione nella zona in cui il Per_1
manufatto sovrasta un piccolo tratto di confine delle particelle 107 e 810 per poi essere raccordata con il rimanente tratto di linea fognaria interrata”.
Pertanto, alla luce degli accertamenti operati dal CTU, è possibile evidenziare che la conduttura fognaria, attualmente, non segue il percorso stabilito nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù stessa del 15.12.1972, come si evince dall'allegato A della consulenza;
il CTU ha individuato il punto di interramento della condotta fognaria, oltre cui non è stato possibile accertare l'effettivo andamento della conduttura in quanto interrata;
dal punto di interramento la conduttura segue, nella particella 107, il perimetro del manufatto insistente sul fondo dell'attrice e interseca il confine tra la particella
107 e quella 810, sempre appartenente all'attrice, e prosegue all'interno di quest'ultima particella fino ad allacciarsi al pozzetto di raccolta sito sempre nella particella 810 e in prossimità del muro di confine con il fondo del convenuto;
il CTU, anche tenuto conto del notevole lasso di CP_1
tempo intercorso dalla costituzione della CTU, ha escluso la possibilità di accertare le specifiche cause dello spostamento dell'andamento della conduttura fognaria, escludendo che la deviazione registrata all'interno della particella 810 possa ricondursi alla realizzazione del manufatto realizzato da parte attrice, il quale avrebbe imposto solo la deviazione attualmente registrata nella particella 107.
Così ricostruiti i fatti di causa, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 1063 c.c., “L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”, sicché, in base alla disposizione in esame, il contenuto del diritto di servitù va individuato in base al titolo e, solo se questo
è insussistente, in base alle disposizioni di legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1065 comma 1 c.c. “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”, sicché il contenuto della servitù convenzionale va determinato interpretando il titolo negoziale che la costituisce, secondo gli ordinari criteri di interpretazione del contratto (artt.
1362 e ss. c.c.), rilevando il possesso solo per le servitù acquistate per usucapione (cfr. Cass. Civ. n. 14088/2010; Cass. Civ. n. 7564/2017; Cass. Civ.
n. 15046/2018; Cass. Civ. n. 20696/2018). Il secondo comma dell'art. 1065 c.c. stabilisce che “Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
Dalle disposizioni richiamate, si desume che il titolare del fondo dominante, a tutela della propria servitù, e il titolare del fondo servente, a tutela della proprietà del proprio fondo servente, possono agire in giudizio per esigere che la servitù sia esercitata in conformità al titolo costitutivo, ripristinando le condizioni del legittimo esercizio del diritto reale.
Tale azione, in quanto preordinata alla tutela del diritto reale di servitù e del diritto di proprietà, va ammessa, ancorché non esplicitamente prevista dall'art. 1065 c.c., in base al principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) che importa quello di atipicità delle azioni poste a tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie è possibile affermare che, poiché la conduttura fognaria oggetto di servitù, quantomeno dal punto di interramento accertato dal CTU, non essendo stato possibile accertare lo stato della conduttura nella parte successiva a tale punto, fino al punto in cui si connette al pozzetto di raccolta, non è conforme al percorso stabilito nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù, sussiste il diritto delle parti, secondo le rispettive richieste, al ripristino del percorso della conduttura in conformità al contenuto del titolo costitutivo, come accertato dal CTU nell'allegato A della consulenza.
Ciò posto, va osservato che la parte convenuta nella comparsa di costituzione ha eccepito, nell'ipotesi in cui fosse stata dimostrata l'”ipotesi di controparte ovvero che “se la conduttura fosse stata posizionata nel luogo previsto dal titolo non risulterebbe in contrasto con la costruzione realizzata nel 2000, perché sarebbe passata più in là”, di avere usucapito la servitù di conduttura fognaria nel tratto esistente, in quanto realizzata secondo il percorso suddetto sin dalla costituzione del diritto nel
1972.
Poiché è stato accertato che il manufatto realizzato da parte attrice sovrasta il percorso della conduttura come individuato nel titolo costitutivo, deve ritenersi che l'ipotesi cui la parte convenuta ha condizionato l'eccezione di usucapione non è accertata, sicché sull'eccezione non occorre adottare alcuna valutazione.
Ciò chiarito, va ritenuta infondata la deduzione di parte convenuta secondo cui il percorso della conduttura sarebbe stato, salvo per il breve tratto nella particella 107, quello attualmente esistente, con attraversamento della particella 810 di parte attrice, circostanza da cui il convenuto fa scaturire un asserito diritto al mantenimento del percorso attuale della conduttura attraverso la particella 810 richiamata.
Invero, secondo il convenuto il percorso attuale, salvo il tratto nella particella
107, sarebbe stato realizzato sin dalla costruzione del condominio ad opera dei costruttori sicché, anche in ragione della mancata contestazione di Parte_2
parte attrice, il percorso realizzato dovrebbe ritenersi il percorso convenzionale.
Ebbene, va rilevato innanzi tutto che, in caso di servitù costituita a mezzo di atto scritto, le modifiche all'estensione o alle modalità di esercizio della stessa devono avvenire parimenti a mezzo di atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 comma 1 n. 4 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 27517/2022; Cass. Civ. n. 2754/2001).
Inoltre, va osservato che il teste assunto nell'interesse di parte convenuta,
costruttore, insieme ad altri, del convenuto, Parte_2 CP_1
in sede testimoniale, rispondendo al capitolo 2 dedotto da parte convenuta, ha riferito: “Non so di preciso, so che noi costruimmo la fognatura a servizio di quello che sarebbe diventato l'attuale al confine con il terreno di Controparte_1
proprietà Il piazzale in cemento armato che vedo nella foto è stato costruito anni Pt_6 dopo, almeno 15 o 20 anni dopo;
mi ricordo che doveva essere la base per costruire un edificio mai realizzato. Non posso dire se il piazzale è stato eretto sopra la fognatura originaria. Il documento che riporta il percorso corretto della fognatura da noi posizionata è raffigurato dalla figura 2 del doc. 5 che mi si mostra”.
Dunque, il teste ha confermato che la conduttura è stata in origine Parte_2
costituita secondo il percorso delineato nell'allegato dell'atto costitutivo della servitù che non prevede alcun passaggio dalla particella 810 attualmente di parte attrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non è fondata la pretesa di parte convenuta di mantenere il passaggio della conduttura attraverso il suddetto terreno di parte attrice.
A questo punto, deve altresì osservarsi che la parte attrice, come accennato in precedenza, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1068 c.c., il trasferimento della servitù sulla particella 107, in modo che il percorso della conduttura si snodi nel rispetto del perimetro del manufatto realizzato dalla stessa parte attrice fino a giungere al confine della particella 107 e proseguire lungo il percorso convenzionale fino al nuovo pozzetto di raccolta da costituire nella particella
82 del foglio 6 appartenente al convenuto, in coerenza con il CP_1
percorso rappresentato dal CTU nell'allegato D della consulenza.
Sul punto, va osservato che secondo l'art. 1068, commi 1 e 2 c.c. “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”; inoltre, in base al quarto comma dell'art. 1068 c.c. “L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante”.
Nell'odierno giudizio, la parte attrice ha chiesto il trasferimento della servitù come sopra indicato, in conformità alle rilevazioni e alle valutazioni espresse dal CTU in relazione al ripristino delle condizioni originarie di esercizio della servitù.
Deve ritenersi accoglibile la domanda di parte attrice sul punto.
Invero, trattandosi di una servitù di conduttura fognaria, lo spostamento del percorso originario di questa su una porzione del fondo di parte attrice costituito dalla particella 107, secondo quanto stabilito dal CTU nell'allegato
D della consulenza, non appare aggravare l'esercizio della servitù ad opera del convenuto, ipotesi che potrebbe integrarsi solo nel caso in cui la modifica importi l'esigenza per il convenuto di servirsi di più opere nuove per poter scaricare le acque, mentre la mera modificazione del percorso delle tubazioni non appare aggravare significativamente l'esercizio della servitù; inoltre, la correzione del percorso appare funzionale a consentire un migliore sfruttamento dei fondi di parte convenuta, consentendo il completamento del manufatto realizzato sulle particelle 810, 784 e 107.
Peraltro, lo spostamento della servitù richiesta da parte attrice si giustifica in conseguenza della realizzazione del manufatto ad opera della stessa attrice, avvenuta dopo la costituzione della servitù.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, appare accoglibile la richiesta di parte attrice circa il trasferimento della servitù oggetto di causa, in conformità al percorso delineato dal CTU nell'allegato D della consulenza.
In ogni caso, la costruzione della conduttura nel nuovo percorso nella particella 107 deve avvenire con il rispetto dei requisiti qualitativi stabiliti nel titolo costitutivo in relazione alla qualità e alla grandezza della conduttura. In ordine al riparto delle spese per il trasferimento della servitù, deve ritenersi che le stesse debbano ricadere sulla parte attrice che ha richiesto il trasferimento, in base al principio giurisprudenziale secondo cui “La disposizione del secondo comma dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per
l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "l'eadem ratio", anche nel caso di spostamento verticale della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l'art.
1068 cod. civ., le spese dello spostamento - salva diversa convenzione - debbono essere sopportate, per il generale principio "cuius commoda, eius incommoda", dal proprietario del fondo servente, che l'abbia richiesto” (Cass. Civ. n. 2104/1994).
Nel caso di specie, difettando un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese, poiché il trasferimento è richiesto nell'interesse di parte attrice, quest'ultima è tenuta a provvedere alla realizzazione della conduttura fognaria dal punto di interramento individuato dal CTU nella particella n. 107 fino al confine di tale particella con quella n. 810, punto in cui la nuova conduttura si connette al percorso delineato nel titolo costitutivo della servitù e che costituisce logicamente il punto in cui cessa l'opera di trasferimento della CTU richiesta dall'attrice e iniziando invece l'opera di ripristino richiesta dall'attrice.
Il trasferimento della servitù importa l'assorbimento della questione posta da parte convenuta circa il ripristino dell'originario percorso della conduttura nel tratto posto all'interno della particella 107.
Quanto al residuo tratto della conduttura (quello che va dal punto di confine sopra indicato fino al nuovo pozzetto di raccolta da costituirsi nella particella n. 82 del foglio 6 di parte attrice, secondo l'allegato D della CTU), è fondata la domanda attorea di ripristino della conduttura secondo il percorso pattuito nell'atto costitutivo della servitù del 15.12.1972, per le ragioni enunciate.
In ordine all'imputazione dell'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino della conduttura, deve ritenersi che lo stesso debba porsi a carico del convenuto, titolare del fondo dominante.
Invero, in difetto di una specifica disposizione contenuta nell'art. 1065 c.c., devono ritenersi applicabili per analogia i principi sanciti dall'art. 1069 c.c., in materia di conservazione della servitù, secondo cui “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Tali disposizioni esprimono la regola per cui le opere funzionali alla conservazione della servitù sono eseguite a cura e spese del titolare del fondo dominante e ciò in ragione del vantaggio che questo acquisisce con la preservazione della servitù, conclusione che appare confermata dall'ultimo comma del richiamato articolo che invece sancisce la compartecipazione del titolare del fondo servente alle spese di conservazione quando dalle opere da eseguire lo stesso tragga un proprio vantaggio.
Le disposizioni in esame, per eadem ratio, possono applicarsi anche nel caso in cui occorra eseguire le opere per il ripristino dell'esercizio della servitù in conformità al titolo costitutivo, laddove non possano imputarsi i costi di ripristino in base alla responsabilità da illecito.
Anche nel caso delle opere funzionali al corretto ripristino della servitù, le stesse sono eseguite normalmente nell'interesse del titolare del fondo dominante che deve dunque sopportarne le spese. Ciò chiarito, va osservato che ciascuna delle odierne parti contesta l'alterazione del percorso della conduttura alla controparte.
Ebbene, va osservato che, in relazione alla porzione di conduttura che va dal punto di interramento fino al confine con la particella 107, le spese sono da porsi, come in precedenza evidenziato, a carico dell'attrice, avendo chiesto questa il trasferimento della servitù.
Non può invece ritenersi debitamente accertato in corso di causa quale sia stata l'effettiva causa dell'alterazione del percorso della conduttura nella parte che va dal confine della particella 107 fino all'attuale pozzetto di raccolta.
Invero, da un lato, appare possibile escludere la responsabilità sul punto del convenuto, posto che la modificazione del percorso è avvenuta CP_1
all'interno dei fondi di parte attrice, sicché appare implausibile che il condominio abbia proceduto, nei terreni dell'attrice, alla costruzione di una conduttura con percorso diverso da quello fissato in via negoziale, non avendo nemmeno la stessa parte attrice allegato abusive introduzioni nel proprio terreno da parte del convenuto e avendo il teste CP_1 Parte_2
riferito che la conduttura è stata realizzata in origine secondo il percorso pattuito nell'atto costitutivo della stessa.
Dall'altro lato, non è possibile affermare la responsabilità dell'attrice per l'alterazione del percorso della conduttura nel tratto in esame, posto che la stessa ha acquistato il fondo molti anni dopo la costituzione della servitù, sicché non è possibile stabilire se la conduttura sia stata alterata dall'attrice o dai suoi danti causa, sicché appare impossibile affermare una responsabilità dell'attrice per il diverso andamento della conduttura, tenuto conto che è pacifico che prima della frana del 2019 la conduttura nel tratto in esame non era visibile.
Né rileva che il percorso dell'attuale conduttura si snoda lungo il perimetro del manufatto pacificamente realizzato dall'attrice nel 2000 per affermare la responsabilità della stessa per la manomissione dell'intero percorso della conduttura, atteso che per realizzare il fabbricato sarebbe stato sufficiente modificare il tratto nella particella 107 e non l'intero percorso, come evidenziato anche dallo stesso CTU.
Del resto, deve osservarsi che quest'ultimo, all'esito degli accertamenti peritali, non ha ritenuto possibile accertare le specifiche cause dell'alterazione della conduttura, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la costruzione della conduttura e la scoperta dell'alterazione.
Non essendo possibile imputare l'obbligo di esecuzione delle opere di ripristino in base alla responsabilità per l'alterazione del percorso negoziale della conduttura, occorre imputare lo stesso in base alle regole offerte dall'art. 1069 c.c., applicabili analogicamente al caso previsto dall'art. 1065 c.c., come evidenziato in precedenza.
Ne consegue in definitiva che la parte attrice va condannata, ai sensi dell'art. 1068 c.c., alla realizzazione della conduttura fognaria, secondo le caratteristiche e le dimensioni sancite nel contratto del 15.12.1972, dal punto di interramento presente nella particella n. 107, appartenente alla stessa attrice, fino al punto di confine tra tale particella e quella n. 810, in cui la conduttura inizia a svilupparsi lungo il confine delle particelle 107, 106 e 105, secondo l'allegato D della consulenza tecnica.
Non è accoglibile la domanda di parte convenuta per l'applicazione di penalità da ritardo a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., risultando una siffatta misura manifestamente iniqua nel caso di specie, derivando l'obbligo di ripristino a carico dell'attrice dall'esercizio del diritto di trasferimento della servitù e non da responsabilità della stessa.
Pertanto, la domanda di applicazione di penalità di mora proposta da parte convenuta va respinta. La parte convenuta invece va condannata al ripristino della conduttura per la parte residua del percorso, mediante la realizzazione della conduttura fognaria, secondo le caratteristiche e le dimensioni sancite nel contratto del 15.12.1972, dal punto di confine tra la particella n. 107 e quella n. 810, lungo il confine delle particelle n. 107, 106, 105 fino al nuovo pozzetto di raccolta, che è parimenti obbligo del convenuto costituire, nella particella n. 82, come da percorso stabilito dal CTU nell'allegato D della consulenza.
Le parti si atterranno, nella realizzazione della nuova conduttura nei tratti sopra richiamati, alle prescrizioni dettate dal CTU nel punto 2.C. delle risposte fornite nella CTU.
Proseguendo la valutazione delle domande di parte attrice, in secondo luogo, essa, allegando l'illegittima apertura ad opera del convenuto, nel muro di confine, di tubi di scarico di acque a dispersione nel proprio fondo, chiede la condanna, ai sensi dell'art. 889 c.c. di controparte a collocare i tubi di scarico nel suo fondo nel rispetto delle distanze sancite dal predetto articolo.
La parte convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c., operando la diversa disposizione dell'art. 913 c.c., che impone al titolare del fondo inferiore di sopportare lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, e, laddove non sia riconosciuto lo stillicidio in proprio favore, chiede dichiararsi l'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio in favore del proprio fondo in ragione del fatto che le bocchette di scolo presenti sul muro di confine sono state ivi collocate sin dalla costituzione del fabbricato condominiale nel
1972.
Ciò chiarito, dagli elementi di prova assunti in corso di causa e come accertato anche dal CTU nel corso delle operazioni peritali, sul muro posto sul confine tra la particella n. 82, di parte convenuta, e quella n. 810, di parte attrice, nella parte del muro che si affaccia sul fondo dell'attrice, sono presenti bocchette di scolo, finalizzate allo scarico di acque meteoriche provenienti dal fondo del convenuto a dispersione sul fondo di parte attrice, come si evince dalle fotografie depositate (cfr. all. 8 fasc. attrice) e come accertato dalla Polizia
Municipale all'esito di appositi sopralluoghi operati nel gennaio del 2020 (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Risulta altresì che all'esito di appositi interventi posti in essere dal convenuto, sono stati applicati dei tubi finalizzati a canalizzare le acque che fuoriescono dalle bocchette di scolo fino al pozzetto di raccolta presente nel fondo di parte attrice e in precedenza descritto.
L'attuale situazione presente presso i luoghi di causa è stata accertata anche dal
CTU, il quale ha rappresentato che “sul muro di confine è presente una tubazione, in rame, di raccordo delle bocchette esterne e di convogliamento e scarico delle acque. Tale tubazione è ancorata in posa esterna sul lato del muro che si affaccia sulla proprietà dell'attrice fino a intercettare il pozzetto di raccolta che é sito sulla particella 810 di proprietà dell'attrice”.
Ciò posto, in punto di diritto, deve escludersi l'applicazione nel caso di specie dell'art. 913 c.c. invocato da parte convenuta per sostenere il proprio diritto allo scolo delle acque meteoriche nel fondo dell'attrice.
Ai sensi dei primi due commi del suddetto articolo, “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta
l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, queste regolano esclusivamente il fenomeno dello scolo naturale di acque dal fondo più elevato a quello inferiore, imponendo ai proprietari confinanti di non alterare la conformazione naturale dei fondi ai fini della correzione del flusso delle acque.
In particolare, è stato evidenziato che “La norma di cui all'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore quanto al deflusso delle acque, imponendo, a carico dei rispettivi proprietari, un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni manufatto od opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque, senza che sia necessaria, ai fini della tutela apprestata da detta norma, l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla modificazione dei luoghi” (Cass. Civ. n. 6976/1986;
Cass. Civ. n. 13097/2011; Cass. Civ. n. 37307/2022; Cass. Civ. n.
11827/2024).
Nel caso di specie, poiché lo scolo delle acque avviene mediante un sistema di bocchette di scolo e tubi di rame che fanno confluire l'acqua nel fondo attoreo e, dopo gli interventi operati dal convenuto, nel pozzetto di raccolta, deve escludersi che la fattispecie oggetto di giudizio sia riconducibile allo schema legale dell'art. 913 c.c.
Di contro, nel caso di specie, è applicabile l'art. 889 c.c., secondo cui “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
La giurisprudenza ha osservato che “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria” (Cass. Civ. n.
14273/2019; Cass. Civ. n. 20046/2018; Cass. Civ. n. 6235/2010: “L'art. 889, secondo comma, cod. civ., nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria;
ne consegue che la norma del terzo comma del medesimo art. 889, per la quale "sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali", deve essere intesa nel senso che questi possono stabilire una distanza maggiore rispetto a quella minima fissata dal codice, ma non una minore”; Cass. Civ. n.
2558/2009).
Inoltre, è stato rilevato che “Il principio dell'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di un muro divisorio sul confine, ancorché letteralmente limitato alle distanze considerate per
i pozzi, cisterne, ecc., dal 1° comma dell'art. 889 c.c., riguarda anche le distanze considerate per i tubi di acqua, gas e simili dal 2° comma della stessa norma” (Cass. Civ. n.
1013/1980).
Pertanto, il proprietario, che intenda realizzare tubi per lo scarico di acque luride o pure, deve realizzare tali opere nel proprio fondo, osservando la distanza di almeno un metro dal confine con il fondo finitimo e ciò al fine di prevenire potenziali fenomeni di infiltrazione o trasudamento nel fondo del vicino.
Nel caso di specie, come evidenziato anche dal CTU in corso di causa, il sistema di scarico delle acque piovane costituito dal convenuto è CP_1
ancorato al muro di confine tra il fondo di questo e il fondo attoreo, sicché risulta violata la distanza di almeno un metro dal confine, imposta dall'art. 889 comma 2 c.c.
Per escludere la violazione dell'art. 889 c.c. non vale invocare, come ha fatto la parte convenuta, l'istituto delle immissioni e la tollerabilità dello scarico di acque da parte dell'attrice, ai sensi dell'art. 844 c.c., in quanto la violazione della distanza legale sancita dall'art. 889 c.c. importa una presunzione di pericolosità dei tubi apposti dal proprietario che non ammette prova contraria, come evidenziato in precedenza.
Ciò importa la fondatezza della domanda attorea, con conseguente obbligo per il convenuto di rimuovere le tubazioni e le bocchette di scolo CP_1
presenti sul muro di contenimento e ricollocarle in modo da rispettare la distanza legale. A tal fine, va rilevato che il CTU, nell'allegato B della consulenza, ha individuato le attività necessarie per procedere all'arretramento dei tubi di scarico delle acque meteoriche ricadenti nel fondo del convenuto, stimandone i costi.
A questo punto, va valutata la domanda del convenuto volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di stillicidio rispetto al fondo attoreo, con conseguente diritto al mantenimento delle bocchette di scolo attualmente presenti sul muro di contenimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione attorea di improcedibilità di tale domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non essendo questa condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte in un giudizio (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3452/2024).
Ciò premesso, la domanda è infondata.
Secondo la prospettazione del convenuto l'usucapione della servitù di stillicidio sarebbe integrata in quanto “sin da sempre o quanto meno da quando è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, le acque de quibus sono sempre scolate sul fondo inferiore oggi di , così come dimostra l'assenza di specifica conduttura”. Parte_1
Ebbene, tale fatto non ha trovato sufficiente riscontro probatorio nel corso del giudizio.
Invero, il teste indicato da parte convenuta, il quale ha Parte_2
costruito insieme ai fratelli l'edificio condominiale del condominio convenuto e ha mantenuto la proprietà di taluni appartamenti nel condominio fino all'inizio della pandemia da diffusione del Covid-19, in sede di esame testimoniale, alla domanda del capitolo 8 della memoria istruttoria della parte convenuta, “Vero che il sin da sempre o quanto meno da quando Controparte_1
è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, scola e fa cadere le predette acque sul fondo inferiore oggi di proprietà di ?”, visionate le foto dell'allegato 8 di parte Parte_1
attrice, rappresentanti lo stato attuale dei luoghi di causa, ha risposto “Nulla so.”. A.D.R. “Noi, impresa edile non abbiamo realizzato i barbacani che mi vengono mostrati: i barbacani non erano necessari perché le terrazze erano pavimentate e le aiuole avevano lo scarico sulle stesse terrazze, che comunque provviste di fognolo”.
Dunque, il teste di parte convenuta, che peraltro ha concorso alla costruzione del convenuto, non ha confermato l'esistenza da sempre del CP_1
sistema di scarico delle acque meteoriche attualmente presente sui luoghi di causa e ha escluso che, in sede di costruzione del , siano stati CP_1
realizzati i barbacani rappresentati nelle foto mostrate.
Dunque, l'allegazione di parte convenuta non ha trovato conferma in sede di esame testimoniale.
Né appare decisiva la dichiarazione resa da parte attrice in sede di interrogatorio formale, dove quale legale rappresentante Controparte_5
dell'associazione attrice, alla domanda “Cap. 8: Vero che il Controparte_1
sin da sempre o quanto meno da quando è stato eretto l'immobile, nell'anno 1972, scola e fa cadere le predette acque sul fondo inferiore oggi di proprietà di ” ha risposto: Parte_1
“Sicuramente lì ha sempre scolato, ma negli ultimi cinque o sei anni, anche alla luce delle piogge più copiose, l'acqua che scolava era eccessiva, tanto che sul nostro terreno si creavano dei buchi, dove l'acqua scolava forte, e infatti se ci piantavamo qualcosa tutto veniva distrutto e sempre di più in estate il condominio scarica acque di risulta, ad esempio lavano i terrazzi e annaffiano i giardini e l'acqua scola nel nostro terreno danneggiando le colture o i fiori e dunque siamo stati costretti a non farlo più”.
La risposta fornita dalla parte attrice non è consistita in una conferma del fatto oggetto del capitolo di prova, sicché la stessa non appare un'ammissione del fatto allegato da parte convenuta.
Del resto, l'associazione attrice ha acquistato il proprio fondo nel 1992, sicché non può essere a conoscenza dei fatti accaduti negli anni precedenti e, in particolare, nel 1972. Inoltre, va osservato che, come correttamente eccepito dall'attrice, appare incompatibile con l'asserito acquisto per usucapione invocato dal convenuto, la condotta dallo stesso tenuta e consistita nell'apposizione, a seguito delle contestazioni mosse dall'associazione attrice, di un apposito sistema di tubazioni finalizzato a convogliare le acque uscenti dalle bocchette di scolo nel pozzetto di raccolta cui era collegato anche la conduttura fognaria, fatto accertato dal CTU e comprovato dalle fotografie prodotte dall'attrice.
Invero, il possesso utile per l'usucapione della servitù deve connotarsi per un elemento psicologico, consistente nella intenzione di esercitare la servitù come se si fosse titolari del diritto reale minore, disconoscendo la pienezza dell'altrui diritto di proprietà (cfr. Cass. Civ. n. 24033/2004).
Ebbene, poiché secondo la prospettazione di parte convenuta l'usucapione avrebbe iniziato a decorrere dal 1972, sicché sarebbe maturata sin dal 1992, e poiché, prima dell'intervento del convenuto lo scarico delle acque meteoriche sul fondo attoreo avveniva a dispersione, appare incompatibile con l'elemento psicologico che sottende il possesso utile all'usucapione, sopra richiamato, la condotta del convenuto volta a chiudere le bocchette di scolo, a seguito delle contestazioni dell'attrice, al fine di convogliare le acque nel pozzetto di raccolta, in quanto il convenuto avrebbe potuto opporre il proprio acquisto per usucapione della servitù di stillicidio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio proposta da parte convenuta è infondata e va respinta.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, la parte convenuta va condannata ad arretrare nel proprio fondo i tubi di scolo delle acque piovane in modo da garantire il rispetto del limite di un metro dal confine sancito dall'art. 889 c.c., secondo le prescrizioni indicate dal CTU. A questo punto, va osservato che la parte attrice alla prima udienza di trattazione ha proposto una reconventio reconventionis consistente nella domanda di condanna del convenuto al pagamento di una penale di €. 300,00 al giorno, per il ritardo nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque di scolo provenienti dal fondo superiore dal dì della contestazione a quello dell'effettivo ripristino”.
Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della riconvenzionale.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 183 comma 4 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs. n.
149/2022, decreto inapplicabile al presente procedimento, all'udienza di trattazione “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione, l'attore, all'udienza di trattazione, può proporre solo domande che siano conseguenza delle riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto.
Nel caso di specie, la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una penalità in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale non appare costituire una conseguenza delle domande e delle eccezioni del convenuto, in quanto si tratta di una domanda volta a rendere effettiva l'esecuzione del capo di condanna richiesto in citazione da parte attrice, sicché ben avrebbe potuto quest'ultima richiedere l'applicazione delle misure coercitive con la citazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di una penalità per il ritardo proposta da parte attrice all'udienza di trattazione.
La parte attrice, in ragione dello sversamento di acque meteoriche nel proprio fondo ad opera di parte convenuta, chiede la condanna di questa al risarcimento dei danni derivati dal dilavamento del proprio terreno in misura che sarà ritenuta di giustizia. La domanda è infondata.
Colui che agisce in giudizio per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e di provare il fatto dannoso e il pregiudizio risarcibile, non potendosi peraltro ritenere quest'ultimo in re ipsa nell'esistenza stessa del fatto illecito.
Inoltre, anche laddove si richiede la liquidazione equitativa del pregiudizio risarcibile al giudice secondo l'art. 1226 c.c., tale richiesta “postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ. n. 9744/2023).
Ciò posto, nel caso di specie la parte attrice ha chiesto il risarcimento nelle conclusioni della citazione, ma non ha allegato in cosa sia consistito il pregiudizio prodotto dallo sversamento delle acque meteoriche nel proprio terreno, né ha allegato un pregiudizio a una asserita produttività del fondo, né ha fornito alcuna specificazione in ordine all'impossibilità di offrire una stima precisa del pregiudizio lamentato.
La parte attrice domanda il risarcimento del danno per il solo fatto che sia avvenuto lo sversamento di acque nel proprio fondo, ma ciò non può essere sufficiente per ritenere fondata la domanda risarcitoria, in quanto significherebbe ammettere un danno in re ipsa, ossia presunto per la stessa esistenza di un fatto illecito imputabile alla controparte, conclusione inammissibile in quanto tramuterebbe lo strumento risarcitorio in strumento punitivo (cfr. affermano l'inammissibilità di danni in re ipsa: Cass. Civ. n.
29206/2019; Cass. Civ. n. 4886/2020; Cass. Civ. n. 2203/2024). Alla luce dei rilievi svolti, deve pertanto respingersi la domanda di risarcimento di parte attrice, in quanto infondata.
La soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, parimenti vanno poste a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2101/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) condanna la parte attrice a ripristinare la conduttura fognaria oggetto della servitù costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972 dal Per_1
punto interrato presente nel terreno censito al C.T. di Monte Argentario al foglio 6 p.lla 107 fino al punto di confine tra tale terreno e quello censito al
C.T. di detto Comune al foglio 6 p.lla 810, con i caratteri stabiliti nel richiamato titolo costitutivo, secondo il percorso stabilito nell'allegato D della
CTU depositata in corso di causa;
2) condanna la parte convenuta a ripristinare la conduttura fognaria oggetto della servitù costituita con atto a rogito del Notaio del 15.12.1972 dal Per_1
punto di confine tra il terreno censito al C.T. di Monte Argentario al foglio 6
p.lla 107 e quello censito al C.T. di detto Comune al foglio 6 p.lla 810 fino al nuovo pozzetto di raccolta da installare nel terreno censito al C.T. di detto
Comune al foglio 6 p.lla 82, con i caratteri stabiliti nel richiamato titolo costitutivo, secondo il percorso stabilito nell'allegato D della CTU depositata in corso di causa;
3) condanna la parte convenuta ad arretrare nel proprio fondo i tubi di scolo delle acque piovane, meglio descritti in motivazione, in modo da garantire il rispetto del limite di un metro dal confine con il terreno appartenente a parte attrice, secondo le prescrizioni indicate nella CTU depositata in corso di causa;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice all'udienza di trattazione del 25.01.2022;
5) respinge tutte le altre domande, eccezioni e istanze proposte da parte attrice e da parte convenuta;
6) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in ragione della quota del 50% ciascuna;
7) compensa le spese processuali.
Grosseto, 08.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia