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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7344, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
, nato a [...] Parte_1 il 1.10.1949, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale
Francesco Tateo, ricorrente
E
nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Marzano e Damato Domenico, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 14.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 15.7.2024 Parte_1
premesso che:
[...]
- in data 30.3.1974 aveva contratto matrimonio concordatario in AN (anno 1974, Serie A, parte
II, atto n. 30) con Controparte_1
- dall'unione coniugale erano nati i figli ER
(n. il 27.3.1976) e (n. il 14.5.1978), Persona_2 entrambi maggio renni ed economicamente indipendenti;
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, la , CP_1 il 31.3.2009, presentava ricorso per la declaratoria di separazione;
- in data 25.3.2013 le parti decidevano di trasformare la separazione da giudiziale a consensuale;
- con decreto del 9.4.2014 il Tribunale di Bari omologava la separazione;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi più ulteriori questioni pendenti tra le parti.
Con decreto del 19.7.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
In data 15.1.2025 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda del ricorrente.
[...]
In data 12.2.2025 le parti depositavano convenzione sottoscritta contenente le condizioni del divorzio, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando alla comparizione personale in udienza. All'udienza del 14.2.2025 la causa, trattata quindi in forma cartolare, era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
2 può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione depositata in atti il 12.2.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 7344/2024 pendente tra Parte_1
e , con l'intervento del
[...] Controparte_1
P.M. in sede, così provvede:
- dichiara la cessazione degli ef fetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in AN il 30.3.1974, trascritto
3 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1974, serie A, parte 2, atto n. 30) alle condizioni concordate nella convenzione depositata in atti il 12.2.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindic ato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
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