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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8489/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Rovella
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 595122/23 TARES 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 595122/23 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 4803/2024 dep. in data 31.10.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) di Salerno ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della SO SP e del COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA avverso l'avviso di presa in carico TARI di cui in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “il ricorrente Ricorrente_1, con il ricorso in esame proposto contro la SO S.p.A., ricorre avverso l'avviso di presa in carico ai sensi dell'art. 1 comma 792 e ss. della l. 160/2019, notificata al contribuente a mezzo pec in data 14.11.2023 emessa per presunto mancato pagamento di TARI e TARES all'anno 2017. Con il ricorso in esame il ricorrente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. Difetto di notifica per pec priva dei requisiti di legge;
2. Prescrizione – decadenza della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni la resistente SO S.p.A. invocando l'inammissibilità del ricorso per attesa notifica dell'atto presupposto e la vittoria delle spese e competenze del giudizio. Il ricorrente ha depositato note e controdeduzioni eccependo quanto dedotto da parte resistente disconoscendo l'allegato 4 prodotto da SO SpA in quanto la firma non risulta leggibile in relazione alla notifica effettuata nelle mani del padre Nominativo_1 che tra l'altro non è convivente con il ricorrente, allegando certificato di stato di famiglia di quest'ultimo. All'esito dell'odierna camera di consiglio il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG ha evidenziato, in particolare:
- che la “Suprema Corte con l'ordinanza n. 21254/2023” ha affermato che “l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione”, sicchè “esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilità significa avvallare la “retrodatazione” e pertanto lo tesso risulta impugnabile solo se risulta essere il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto”; - che tanto non risulta “avvenuto nel caso in esame in quanto risulta regolarmente notificato al contribuente dall'Ente impositore, Comune di Montecalvario Rovella, in data 07.03.2023, nelle mani del padre l'avviso di accertamento n.456503230000114005 atto prodromico all'avviso di presa in carico impugnato nel presente giudizio”;
- che “qualsiasi doglianza in relazione alla non corretta notificazione dell'atto prodromico, il ricorrente avrebbe dovuto procedere a querela di falso, circostanza non emersa nel presente giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente soccombente, lamentando “Violazione artt.
115 e 116 c.p.c. – Violazione artt. 2948 e 2953 c.c. sulla Intervenuta Prescrizione del Tributo Richiesto e sulla Omessa Notifica dell'Atto presupposto” e sul punto evidenziando che “l'avviso di accertamento n.
4065032230000114005 del 28.12.2022, che sarebbe stato ricevuto in data 07.03.2023 e spedito a mezzo Posta Express di Nominativo_2, non risultava consegnato al destinatario bensì al padre che, tuttavia, non risultava convivente con l'appellante, come risulta da certificazione anagrafica che si deposita” e “che successivamente alla sentenza oggetto di impugnazione, l'appellante ha proposto querela di falso nei confronti della relata di notifica testé indicata dinanzi al Tribunale Civile di Salerno”.
Ha pertanto concluso chiedendo “che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, previa sospensione dell'atto impugnato e del procedimento ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 546/92 - anche con decreto inaudita altera parte -in accoglimento del presente gravame voglia, per i motivi sopra esposti, riformare in melius la sentenza impugnata, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di presa in carico ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss. della l. 160/2019, notificata al contribuente, a mezzo PEC, in data 14.11.2023, emessa per il presunto mancato pagamento di Tari e Tares relative all'anno 2017”.
Al gravame ha resistito la SO S.P.A., controdeducendo, in particolare:
- che “la giurisprudenza tributaria è concorde nel qualificare come valida la notifica dell'atto a mezzo plico raccomandato sottoscritto da persona rinvenuta nel domicilio eletto”, con la conseguenza che “consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto” (Cass. civ. sez. trib., 05/08/2016, n. 16488, in Dejure online;
in senso conforme
Cass. civ., sez. trib., del 29/01/2008, n. 1906, ivi;
Cass. civ., sez. trib., 29/01/2008, n. 1906, ivi;
ma anche
Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. I, 19/07/2013, n. 87, ivi)”;
- che “è evidente che nel caso de quo sussiste una relazione diretta con il destinatario dell'atto a prescindere dalla convivenza o meno del soggetto ricevente l'atto: il soggetto che ha ricevuto il plico è il padre del sig. Ricorrente_1, Nominativo_1”;
- che “di conseguenza la notifica deve dichiararsi valida ed efficace con la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di I grado che impugnava l'avviso di presa in carico perché il sig. Nominativo_3 aveva avuto già conoscenza della pretesa tributaria del Comune di Montecorvino Rovella, quindi l'impugnata presa in carico non assume le vesti di un atto di natura provvedimentale, che come tale non può essere oggetto di impugnazione autonoma (Cass., 19 luglio 2023, n. 21254, in Dejure online)”;
- che “la querela di falso ha la sola finalità di dimostrare la falsità della sottoscrizione”, mentre “parte ricorrente invece mira ad annullare o a far dichiarare nullo il processo notificatorio, che si ribadisce essere valido ed efficace ai sensi di legge”;
- che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensiva.
Ha pertanto rassegnato come in atti le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e del tutto assorbente, non concedere la sospensione dell'atto impugnato;
2) rigettare l'appello;
3) confermare integralmente la sentenza n. 4803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di Salerno, sez. 5, depositata in data 4803/2024;
4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo le regole ordinarie sulla soccombenza”.
Non si è costituito il COMUNE appellato, così restando contumace.
In data 3.2.2025 l'appellante ha depositato memorie con allegata documentazione.
Con Ordinanza in data 19.2.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato ed è stato dichiarato non luogo a provvedere nel medesimo subprocedimento sull'istanza di sospensione del giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Alla luce del disposto dell'art. 19, co. 3 del D. Lgs. n. 546/1992, il contribuente ha la facoltà di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 13329 del 19/05/2025, con richiamo a Cass., SS. UU., 15 aprile 2021, n. 10012, nonchè a
Cass., SS. UU., 4 marzo 2008, n. 5791, Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144 e Cass., 12 dicembre 2024, n.
32031).
Tale possibilità di scelta sussiste tuttavia solo nel caso in cui l'atto consequenziale rientri nel novero degli atti elencati in via tassativa dal comma 1 dello stesso articolo ovvero di quelli ad essi giurisprudenzialmente equiparati, ma non anche nel caso di atti non aventi natura impositiva, come ad esempio nel caso dell'estratto di ruolo o appunto dell'avviso di presa in carico.
In questi ultimi casi, infatti, stante la natura dei suddetti atti, non avrebbe alcun senso una impugnativa diretta all'annullamento del solo estratto di ruolo o del solo avviso di presa in carico, nel mentre che l'unico interesse utilmente concepibile potrebbe essere solo quello di tipo recuperatorio della possibilità di impugnazione degli atti presupposti.
Lo stesso giudice di prime cure, invero, ha dato atto che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale della S.
C., l'avviso di presa in carico si inscrive “fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale”, in quanto “non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione”, sicchè “esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili”.
Tanto è stato di recente ribadito e precisato dalla S.C. proprio con riferimento all'avviso di presa in carico, affermandosi (cfr. Cass., S.T., Ordinanza n. 4903 del 2025), la “non impugnabilità della comunicazione di presa in carico”, giacchè “essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” e, “d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23)”, la cui
“funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione” e, peraltro, “la contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza per l'invalidità della notificazione, manca dell'interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell'azione anche nel processo tributario”, potendosi semmai ammettere solo che la parte contribuente,
“affermando di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo in seguito alla comunicazione della presa in carico da parte dell'agente della riscossione”, possa chiedere la caducazione dell'atto presupposto deducendone “o vizi procedimentali (decadenza dalla potestà impositiva per esserne venuta a conoscenza solo tramite la comunicazione della presa in carico, quando già erano decorsi i termini previsti dalla legge per la notificazione dell'atto impositivo) o vizi di merito (facendosi parte diligente per entrare in possesso dell'atto ed impugnarlo entro il termine di decadenza decorrente dalla notificazione della comunicazione di presa in carico dell'atto impositivo da parte dell'agente della riscossione)”, laddove
“la notificazione non è un requisito di validità dell'atto impositivo (anche impoesattivo), ma solo una condizione integrativa di efficacia, sicchè l'inesistenza della notifica non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto, se di questo il contribuente abbia avuto conoscenza entro i termini decadenziali di legge (vedi, ex aliis, Cass. n. 4760/2009; n.13852/2010; n. n.21071/2018; n.26310/2021)”, in sostanza verificandosi una situazione analoga a quella nella quale un contribuente venga asseritamente a conoscenza di un atto impositivo tramite un estratto di ruolo, e per la quale sia la legislazione sia la giurisprudenza “si sono allineate alla esposta ricostruzione dogmatica, affermando la carenza di interesse ad agire ….. (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01; Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024, Rv. 671380 - 01)”.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta conclusiva del ricorrente, come già in epigrafe riportato, è unicamente quella di “dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di presa in carico….”, donde la sua inammissibilità.
Stante tale ineluttabile rilievo processuale, appare dunque inconferente l'eventuale esito della proposta querela di falso (con conseguente esclusione della necessità di sospensione del presente procedimento), laddove, secondo il condiviso orientamento della S.C., in caso di avvenuta presentazione di querela di falso, nel processo tributario il giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la rilevanza di tale iniziativa processuale ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
28671 del 2017; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009).
Per le suesposte - ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con l'intervento di pronunce chiarificatrici della S.C. anche in corso di causa, si compensano per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8489/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Rovella
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 595122/23 TARES 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 595122/23 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 4803/2024 dep. in data 31.10.2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) di Salerno ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della SO SP e del COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA avverso l'avviso di presa in carico TARI di cui in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “il ricorrente Ricorrente_1, con il ricorso in esame proposto contro la SO S.p.A., ricorre avverso l'avviso di presa in carico ai sensi dell'art. 1 comma 792 e ss. della l. 160/2019, notificata al contribuente a mezzo pec in data 14.11.2023 emessa per presunto mancato pagamento di TARI e TARES all'anno 2017. Con il ricorso in esame il ricorrente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1. Difetto di notifica per pec priva dei requisiti di legge;
2. Prescrizione – decadenza della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni la resistente SO S.p.A. invocando l'inammissibilità del ricorso per attesa notifica dell'atto presupposto e la vittoria delle spese e competenze del giudizio. Il ricorrente ha depositato note e controdeduzioni eccependo quanto dedotto da parte resistente disconoscendo l'allegato 4 prodotto da SO SpA in quanto la firma non risulta leggibile in relazione alla notifica effettuata nelle mani del padre Nominativo_1 che tra l'altro non è convivente con il ricorrente, allegando certificato di stato di famiglia di quest'ultimo. All'esito dell'odierna camera di consiglio il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG ha evidenziato, in particolare:
- che la “Suprema Corte con l'ordinanza n. 21254/2023” ha affermato che “l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione”, sicchè “esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, per cui consentirne la ricorribilità significa avvallare la “retrodatazione” e pertanto lo tesso risulta impugnabile solo se risulta essere il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto”; - che tanto non risulta “avvenuto nel caso in esame in quanto risulta regolarmente notificato al contribuente dall'Ente impositore, Comune di Montecalvario Rovella, in data 07.03.2023, nelle mani del padre l'avviso di accertamento n.456503230000114005 atto prodromico all'avviso di presa in carico impugnato nel presente giudizio”;
- che “qualsiasi doglianza in relazione alla non corretta notificazione dell'atto prodromico, il ricorrente avrebbe dovuto procedere a querela di falso, circostanza non emersa nel presente giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente soccombente, lamentando “Violazione artt.
115 e 116 c.p.c. – Violazione artt. 2948 e 2953 c.c. sulla Intervenuta Prescrizione del Tributo Richiesto e sulla Omessa Notifica dell'Atto presupposto” e sul punto evidenziando che “l'avviso di accertamento n.
4065032230000114005 del 28.12.2022, che sarebbe stato ricevuto in data 07.03.2023 e spedito a mezzo Posta Express di Nominativo_2, non risultava consegnato al destinatario bensì al padre che, tuttavia, non risultava convivente con l'appellante, come risulta da certificazione anagrafica che si deposita” e “che successivamente alla sentenza oggetto di impugnazione, l'appellante ha proposto querela di falso nei confronti della relata di notifica testé indicata dinanzi al Tribunale Civile di Salerno”.
Ha pertanto concluso chiedendo “che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, previa sospensione dell'atto impugnato e del procedimento ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 546/92 - anche con decreto inaudita altera parte -in accoglimento del presente gravame voglia, per i motivi sopra esposti, riformare in melius la sentenza impugnata, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di presa in carico ai sensi dell'art. 1, comma 792 e ss. della l. 160/2019, notificata al contribuente, a mezzo PEC, in data 14.11.2023, emessa per il presunto mancato pagamento di Tari e Tares relative all'anno 2017”.
Al gravame ha resistito la SO S.P.A., controdeducendo, in particolare:
- che “la giurisprudenza tributaria è concorde nel qualificare come valida la notifica dell'atto a mezzo plico raccomandato sottoscritto da persona rinvenuta nel domicilio eletto”, con la conseguenza che “consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto” (Cass. civ. sez. trib., 05/08/2016, n. 16488, in Dejure online;
in senso conforme
Cass. civ., sez. trib., del 29/01/2008, n. 1906, ivi;
Cass. civ., sez. trib., 29/01/2008, n. 1906, ivi;
ma anche
Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. I, 19/07/2013, n. 87, ivi)”;
- che “è evidente che nel caso de quo sussiste una relazione diretta con il destinatario dell'atto a prescindere dalla convivenza o meno del soggetto ricevente l'atto: il soggetto che ha ricevuto il plico è il padre del sig. Ricorrente_1, Nominativo_1”;
- che “di conseguenza la notifica deve dichiararsi valida ed efficace con la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di I grado che impugnava l'avviso di presa in carico perché il sig. Nominativo_3 aveva avuto già conoscenza della pretesa tributaria del Comune di Montecorvino Rovella, quindi l'impugnata presa in carico non assume le vesti di un atto di natura provvedimentale, che come tale non può essere oggetto di impugnazione autonoma (Cass., 19 luglio 2023, n. 21254, in Dejure online)”;
- che “la querela di falso ha la sola finalità di dimostrare la falsità della sottoscrizione”, mentre “parte ricorrente invece mira ad annullare o a far dichiarare nullo il processo notificatorio, che si ribadisce essere valido ed efficace ai sensi di legge”;
- che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensiva.
Ha pertanto rassegnato come in atti le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e del tutto assorbente, non concedere la sospensione dell'atto impugnato;
2) rigettare l'appello;
3) confermare integralmente la sentenza n. 4803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di Salerno, sez. 5, depositata in data 4803/2024;
4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo le regole ordinarie sulla soccombenza”.
Non si è costituito il COMUNE appellato, così restando contumace.
In data 3.2.2025 l'appellante ha depositato memorie con allegata documentazione.
Con Ordinanza in data 19.2.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato ed è stato dichiarato non luogo a provvedere nel medesimo subprocedimento sull'istanza di sospensione del giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Alla luce del disposto dell'art. 19, co. 3 del D. Lgs. n. 546/1992, il contribuente ha la facoltà di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 13329 del 19/05/2025, con richiamo a Cass., SS. UU., 15 aprile 2021, n. 10012, nonchè a
Cass., SS. UU., 4 marzo 2008, n. 5791, Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144 e Cass., 12 dicembre 2024, n.
32031).
Tale possibilità di scelta sussiste tuttavia solo nel caso in cui l'atto consequenziale rientri nel novero degli atti elencati in via tassativa dal comma 1 dello stesso articolo ovvero di quelli ad essi giurisprudenzialmente equiparati, ma non anche nel caso di atti non aventi natura impositiva, come ad esempio nel caso dell'estratto di ruolo o appunto dell'avviso di presa in carico.
In questi ultimi casi, infatti, stante la natura dei suddetti atti, non avrebbe alcun senso una impugnativa diretta all'annullamento del solo estratto di ruolo o del solo avviso di presa in carico, nel mentre che l'unico interesse utilmente concepibile potrebbe essere solo quello di tipo recuperatorio della possibilità di impugnazione degli atti presupposti.
Lo stesso giudice di prime cure, invero, ha dato atto che, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale della S.
C., l'avviso di presa in carico si inscrive “fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale”, in quanto “non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione”, sicchè “esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili”.
Tanto è stato di recente ribadito e precisato dalla S.C. proprio con riferimento all'avviso di presa in carico, affermandosi (cfr. Cass., S.T., Ordinanza n. 4903 del 2025), la “non impugnabilità della comunicazione di presa in carico”, giacchè “essa, infatti, non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” e, “d'altronde, pur volendo estendere l'impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23)”, la cui
“funzione si esaurisce nell'informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all'agente della riscossione” e, peraltro, “la contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza per l'invalidità della notificazione, manca dell'interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell'azione anche nel processo tributario”, potendosi semmai ammettere solo che la parte contribuente,
“affermando di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo in seguito alla comunicazione della presa in carico da parte dell'agente della riscossione”, possa chiedere la caducazione dell'atto presupposto deducendone “o vizi procedimentali (decadenza dalla potestà impositiva per esserne venuta a conoscenza solo tramite la comunicazione della presa in carico, quando già erano decorsi i termini previsti dalla legge per la notificazione dell'atto impositivo) o vizi di merito (facendosi parte diligente per entrare in possesso dell'atto ed impugnarlo entro il termine di decadenza decorrente dalla notificazione della comunicazione di presa in carico dell'atto impositivo da parte dell'agente della riscossione)”, laddove
“la notificazione non è un requisito di validità dell'atto impositivo (anche impoesattivo), ma solo una condizione integrativa di efficacia, sicchè l'inesistenza della notifica non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto, se di questo il contribuente abbia avuto conoscenza entro i termini decadenziali di legge (vedi, ex aliis, Cass. n. 4760/2009; n.13852/2010; n. n.21071/2018; n.26310/2021)”, in sostanza verificandosi una situazione analoga a quella nella quale un contribuente venga asseritamente a conoscenza di un atto impositivo tramite un estratto di ruolo, e per la quale sia la legislazione sia la giurisprudenza “si sono allineate alla esposta ricostruzione dogmatica, affermando la carenza di interesse ad agire ….. (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 – 01; Sez. U, Sentenza n. 12459 del 07/05/2024, Rv. 671380 - 01)”.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta conclusiva del ricorrente, come già in epigrafe riportato, è unicamente quella di “dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso di presa in carico….”, donde la sua inammissibilità.
Stante tale ineluttabile rilievo processuale, appare dunque inconferente l'eventuale esito della proposta querela di falso (con conseguente esclusione della necessità di sospensione del presente procedimento), laddove, secondo il condiviso orientamento della S.C., in caso di avvenuta presentazione di querela di falso, nel processo tributario il giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la rilevanza di tale iniziativa processuale ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
28671 del 2017; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009).
Per le suesposte - ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con l'intervento di pronunce chiarificatrici della S.C. anche in corso di causa, si compensano per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.