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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'Avv.
FA AR che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
resistente,
e
Controparte_2
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] resistente,
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso come in atti, resistente,
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore degli Assessorati convenuti da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD).
Riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
Richiamava il CIRL 2001 che l'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che ella avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16; ritenere e dichiarare che, avendo lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto al riconoscimento di
€ 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare l' Controparte_5
al pagamento in suo favore delle differenze
[...] retributive maturate da giugno 2020, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare parte resistente, al versamento in favore dell' dei CP_3 contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell' Controparte_2
dell' Controparte_2 [...]
e dell' all'udienza del 4 novembre 2025, la Controparte_1 CP_3 causa veniva assunta in decisione.
Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Il ricorso è fondato e va deciso in conformità a quanto statuito in diversi precedenti analoghi di questo Tribunale (sentenze nn.
70/2024, 71/2024, 72/2024, 82/2024, 83/2024, 85/2024, 87/2024,
88/2024, 91/2024, 96/2024, 774/2024, 810/2024, 811/2024,
873/2024, 874/2024, 937/2024) di seguito richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli e Controparte_6 dell'Azienda ” la Regione Sicilia, Controparte_7 per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n.
52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l' e gli Controparte_8
continuano ad avvalersi degli Controparte_6 operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n.
66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore
Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass.
n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n.
12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, ha precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 D.Lgs n.
368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di operaio forestale a tempo determinato per il numero di giornate annuali indicato in ricorso, svolgendo mansioni rientranti in quelle proprie del personale bracciantile alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste (tra le quali attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento ed è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui al successivo art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della L.R. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e
14/2006.
Ne deriva che i rapporti intercorsi tra il ricorrente e l'Assessorato resistente rientrano nell'ambito del pubblico impiego e sono dunque assoggettati alla disciplina di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di Regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce infatti indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui "per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni" (v. Corte Cost. nn.
19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va poi specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Risulta dunque di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali il ricorrente, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 legge n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla CP_5
(cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello
Catania n. 150/2020). Le stesse declaratorie contenute nel CCNL
(artt.35 e 49 CCNL 2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dispendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contrato di lavoro.
Può dirsi dato pacifico tra le parti che la prestazione lavorativa richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ne deriva la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie, né potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14);
l'Assessorato resistente ha infatti insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, vale a dire sulle presunte ragioni di legittimazione del ricorso al contratto a tempo determinato
(e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro. Anzi, i ripetuti contratti a termine stipulati dall'odierno ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni.
L'art. 11 CIRL 2001 nella parte in cui prevede a favore dei soli OTI la corresponsione, quale parte della retribuzione, di una indennità professionale da corrispondersi mensilmente stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori assunti con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie trova dunque applicazione il citato art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998), il quale prevede in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OT. pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CRL 2017, il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori LTI spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LTI fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
La limitazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli OTD e, anche in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta ai lavoratori a termine la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (così Corte di Appello di Catania n.
150/2021. Cfr., nello stesso senso, Trib. Messina n. 517/2023; Trib.
Palermo n. 2347/2022, n. 1518/2013 e n. 1743/2023).
In ordine al quantum debeatur, inconducente risulta il criterio di calcolo suggerito dall'Amministrazione in quanto la contrattazione fa esclusivo riferimento alla mensilità e non anche alle giornate effettivamente lavorate. Non è un caso, infatti, che in fatto l'indennità richiesta sia corrisposta su base mensile a prescindere dal numero delle giornate effettivamente lavorate, come comprovato dalle buste Cont paga versate in atti riferibili a (ai quali l'indennità viene corrisposta anche se gli stessi hanno lavorato pochi giorni e persino se nel mese di riferimento non hanno prestato alcuna giornata effettiva di lavoro). Ed invero, le indennità mensili sono corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”, cioè quelle dal 1996 fino al
2017: cfr. Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Nel caso di specie, l'anzianità di servizio del ricorrente in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 2001 risulta documentata dai cedolini stipendiali in atti.
Il credito del lavoratore va riconosciuto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., visto che non sussiste alcun dubbio circa il decorso del termine prescrizionale dalla maturazione del singolo credito retributivo. Il primo atto interruttivo va individuato nella notifica del ricorso avvenuta il 13 giugno 2020.
La fattispecie estintiva non si è dunque perfezionata.
Va comunque precisato che la prescrizione, in ogni caso, riguarderebbe esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata. Ne deriva che a parte ricorrente va riconosciuta da parte dell' l'indennità mensile di € 64 Controparte_10 euro per ogni anno di servizio maturato a decorrere da giugno 2020, pari a complessivi € 1.600,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
Parte ricorrente ha inoltre diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). CP_3
Quanto alla domanda di versamento dei contributi, essa va accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta dalla notifica del ricorso all'amministrazione convenuta, e quindi con riferimento ai cinque anni antecedenti la suddetta notifica avvenuta in data 13 giugno 2025.
In ordine alle spese, nonostante la presenza di diversi precedenti in cui è stata disposta la compensazione parziale delle spese, ritiene il
Tribunale che, in considerazione del consolidamento dell'orientamento favorevole al lavoratore, vada disposta la condanna integrale delle amministrazioni convenute in favore del ricorrente. Esse si liquidano in favore del ricorrente ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta. Non deve essere liquidato il compenso per l'attività istruttoria, considerata la definizione in prima udienza della causa (cfr. Corte d'Appello di
Messina, sentenza n. 305/2025). Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. FA AR, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le spese vanno, invece, compensate interamente in favore dell' CP_3 in quanto parte necessaria.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a corrispondere a parte ricorrente le suindicate differenze
[...] retributive pari € 1.600,00 da giugno 2020 fino alla data di deposito del ricorso e al pagamento delle relative differenze contributive, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
condanna le Amministrazioni convenute a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., distratte in favore del procuratore antistatario avv. FA SFRAVARA, compensando la restante quota;
compensa integramente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino