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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI DARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 69 65127 PESCARA presso il difensore avv. BINI DARIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(p.i. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZO ROBERTA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Monti 20123 MILANO presso il difensore avv. COSTANZO ROBERTA
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15- 04-2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13-06-2024, l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15-04-2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.662,23, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso lo studio professionale dell'ingiunta, sito in Pescara, alla Via L'Aquila 9, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'on Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa: i) revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarate non dovute le somme richieste;
ii) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta dell e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla, ex art. 1, commi 292 e 293, L. 160/2019, al pagamento della penale pari al 10% dell'importo ingiunto;
iii) accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria dell'
[...] e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, CP_1 con condanna alle spese e competenze di giudizio”
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto la prescrizione e l'inesigibilità del credito, il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto, nonché il difetto di prova del credito.
2) Si è costituita in giudizio la contestando l'avvenuto decorso del termine di Controparte_1 prescrizione per essere stato ritualmente interrotto, eccependo la mancata comunicazione all'odierna opposta del recesso o disdetta dal contratto a tempo indeterminato da parte della Pt_1 l'inadempimento della all'obbligazione di pagamento su lei gravante a fronte della fornitura di Pt_1 gas naturale effettuata, la non opponibilità ad delle eccezioni formulate dall'opponente, la CP_1 fornita prova dell'esistenza del credito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - rigettare tutte le domande
“in via preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 408/2024 (R.G. n. 180/2024), emesso dal Tribunale di Pescara;
nel merito in via principale: - rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto 408/2024 (R.G. n. 180/2024), emesso dal Tribunale di Pescara;
nel merito in via subordinata: - condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale presso e nell'immobile sito in Via L'aquila n. 9, 65100 Pescara (PE), locale identificato dal punto di riconsegna (PDR) contraddistinto dal codice numerico: 15730100006407 nel periodo di competenza cristallizzato nei documenti contabili offerti in produzione, quale relativo corrispettivo dovuto alla società a fronte della prestazione contrattuale resa. in ogni caso: Controparte_1 condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
pagina 2 di 7 3) Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti.
4) L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Devesi, infatti, ritenere innanzitutto che non sia stata fornita da parte opposta prova sufficiente dell'esistenza del credito, non potendo essere ritenute sufficienti a tal fine le fatture allegate in atti (per le quali, peraltro, non vi è prova in atti del ricevimento da parte dell'odierna opponente), trattandosi di atti di parte che, di per sé sole, nulla dimostrano circa l'esistenza del credito di € 10.662,23, non potendo quindi nel giudizio di opposizione costituire fonte di prova in favore della stessa parte che l'ha emesse e dovendo l'esistenza del credito essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposta (per tutte: Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944, Rv. 668145 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411 – 01); né può costituire prova sufficiente del credito la “certificazione storica dei consumi rilasciata dal distributore” prodotta in atti sub doc. 14 del fascicolo di parte opposta, trattandosi di una semplice lista di letture rilevate dal 1-10-2005 al 30-4-2023, e quindi di semplici “affermazioni” della società di distribuzione non corredate di alcun riscontro e non essendo dato conoscere le modalità di rilievo dei prelievi né se gli stessi siano corretti, non essendo inoltre stata articolata alcuna prova per testi sul punto.
5) Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che le fatture azionate (prodotte nel presente giudizio e non in fase monitoria), per le quali, come si è detto, non vi è prova del ricevimento da parte della odierna opponente, si riferiscono anche a periodi risalenti (a partire dal gennaio 2008). L'unico valido atto interruttivo della prescrizione risulta essere la missiva del 23-10-2023 (docc. 6 e 7 fascicolo opposta).
Orbene, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, configura prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art 2948, n. 4, c.c. con l'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito. Inoltre, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico: tutte le bollette del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono dunque ancora oggi in 5 anni.
Pertanto, dovrebbero ritenersi prescritte le richieste di pagamento riferite a periodi antecedenti ai due anni dall'invio della diffida del 23-10-2023 da parte di all'opponente, essendo le fatture CP_1 azionate tutte emesse con scadenza in data successiva al 1-1-2019.
Tuttavia, deve rilevarsi che le fatture azionate contengono riferimenti a consumi risalenti nel tempo, ma fatturati solo di recente;
si veda, ad esempio, la fattura n. 4213439763 del 29/03/2022, recante l'importo di € 8.453,65, la quale fa riferimento al periodo gennaio 2008-aprile 2020 e nella quale sono indicate letture, la maggior parte delle quali “stimate”, dal 1-1-20028 al 1-4-2020; peraltro, deve evidenziarsi che, per il periodo dal 1-1-2008 al 30-6-2013, risultano solo letture stimate e il consumo rimane fermo alla quantità di 1.541 mc, ricominciando ad accrescersi dall'8-7-2013 e subendo nuovamente un arresto alla quantità di 6.114 mc dal 28-7-2014 al 30-4-2017 (periodo nel quale risultano pure tutte letture stimate, così come in periodi successivi).
Orbene, non può ritenersi corretta la “pratica” di inserire in fatture recenti consumi risalenti addirittura ad anni addietro.
pagina 3 di 7 Ai sensi della delibera ARERA del 4 agosto 2016 n.463/2016/R/com e dell'allegato Testo Integrato delle Fatturazioni, infatti, ciascuna fattura periodica (le bollette periodiche vengano emesse con cadenza mensile, bimestrale o quadrimestrale, a seconda delle diverse tipologie, come indicato nelle allegate tabelle) deve essere emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura;
la successiva delibera ARERA 97/2018 precisa che la prescrizione decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione e ribadisce che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII anche per i conguagli operati sulla base di rettifiche. La medesima delibera afferma anche che il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all'emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, della possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima e del diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni.
Considerato che la norma sopra citata che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio gas hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2019 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili;
nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019).
Pertanto, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2019, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare il fenomeno patologico per cui venivano emesse fatture per consumi risalenti nel tempo.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione, debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
pagina 4 di 7 Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e nel silenzio del contratto di somministrazione sul punto, è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore). Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
Ciò chiarito quanto, invece, alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che esso va individuato non nel preciso istante di effettuazione del consumo stesso, bensì nel momento in cui il gestore avrebbe avuto l'obbligo di fatturarlo (atteso che solo da tale momento può dirsi che il relativo credito sia divenuto esigibile).
Dunque, il dies a quo del termine biennale di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di energia decorre dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e, quindi, dal quarantaseiesimo giorno successivo al bimestre di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).
6) Inoltre, con la delibera 569/2018 allegato A, Titolo II – Obblighi del venditore Articolo 3, l' CP_2 ha stabilito che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all'operatore, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni, aggiungendo apposito avviso relativo alla possibilità per il cliente di non pagare detti importi per consumi risalenti a più di due anni, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Avviso che, nel caso di specie, non risulta presente sulle fatture azionate in via monitoria.
Pertanto, deve ritenersi che all non fosse consentita l'emissione delle fatture azionate in via CP_1 monitoria e che sia sussistente la dedotta violazione degli obblighi sopra indicati e, segnatamente, dell'obbligo informativo nei confronti dell'odierna opponente, avendo l'opposta emesso fatture cumulative, a copertura di un periodo di ben 14 anni.
7) Non sembra però che possa applicarsi al caso in esame l'art. 1, commi 292 e 293, della Legge 160/2019 che sanziona la violazione delle predette regole di fatturazione, prevedendo che “in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”. Appare verosimile, infatti, che detta penale possa essere applicata solo all'esito della apposita procedura innanzi al Servizio di conciliazione a seguito CP_2 di apposito reclamo all'operatore o al gestore (che non è stato proposto nel caso di specie) ai sensi dell'art. 7 del TICO (testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente – testo integrato conciliazione (TICO), allegato A) alla Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/COM), potendosi ritenere che l'autorità competente di cui sopra sia l' ; solo in caso di insuccesso di detta conciliazione può adirsi l'autorità giudiziaria. CP_2
pagina 5 di 7 8) In ogni caso, deve rilevarsi che l'opponente ha fornito sufficiente dimostrazione della non debenza delle somme richieste. Infatti, risulta in atti che l'Avv. in data 23-1-2003, aveva costituito Pt_1 l'associazione professionale, denominata Avv. – Avv. Controparte_3 Controparte_4
” corrente in Pescara, alla via L'Aquila n. 9, Partita Iva e, in data 31-1- Parte_1 P.IVA_2 2003, aveva cessato la partita Iva individuale indicata in tutte le fatture e nel ricorso per P.IVA_3 ingiunzione (docc. 2 e 2bis). A conferma del subentro della suddetta associazione professionale nei contratti di fornitura stipulati con sono state prodotte in atti 2 fatture per il consuo di CP_1 energia elettrica emesse nel 2014 dall nei confronti dello Studio Legale Associato Avv. CP_1 [...]
– Avv. (docc. 11 e 12 allegati alle memorie ex art 171 ter c.p.c.). Vi è CP_4 Parte_1 inoltre prova in atti che l'associazione professionale aveva rilasciato l'immobile locato, ubicato in Via L'Aquila n. 9, in data 31 maggio 2015 per risoluzione del contratto di locazione (docc. 3 e 3 bis) e che, successivamente a tale data, l'immobile servito dalla fornitura di gas in questione era stato concesso in locazione all'avv. Carlo Fimiani, come dimostrato dalla pec inviata il 4-2-2017 da quest'ultimo alla Enel Energia e a Pescara Distribuzione Gas, con la quale comunicava la stipula del contratto di locazione e chiedeva l'attivazione della fornitura gas (doc. 13 allegato alle memorie ex art 171 ter c.p.c.). Nella predetta pec l'avv. Fimiani aveva inoltre lamentato che il contatore in uso all'immobile non sarebbe stato registrato da Enel Gas e che per tale ragione l'utenza non aveva potuto essere attivata, come riferito dal gestore al Fimiani. Non si comprende dunque come l' abbia CP_1 potuto rilevare i consumi su un contatore che non risultava registrato al momento del presunto consumo. A ciò si aggiungano le incongruenze evidenziate nelle fatture azionate, intestate tutte alla nonostante che nel gennaio del 2003 l'utenza fosse stata intestata ad altro soggetto giuridico, Pt_1 che l'immobile fosse stato rilasciato il 31-05-2015 e che, quantomeno dal gennaio 2017, l'immobile fosse stato concesso in locazione ad altra persona, che aveva provveduto a richiedere l'attivazione della fornitura;
nelle fatture, oltre a quanto già osservato sopra, si nota che per lunghi periodi, nei quali l'immobile era comunque ancora occupato dalla associazione professionale dell'avv. e Pt_1 [...]
, non è stato registrato alcun consumo di gas, essendo il misuratore rimasto fermo alla stessa CP_4 quantità per diversi mesi nel corso degli anni da 2008 a 2013, per alcuni mesi del 2014, per tutto il 2015 e 2016 e parte del 2017 (fattura 4213439763 del 29-03-2022), mentre l'immobile risulta essere stato rilasciato dall'associazione professionale a fine maggio 2015.
Peraltro, avendo il nuovo conduttore, avv. Fimiani, richiesto l'attivazione della fornitura, deve fondatamente ritenersi che egli abbia pagato i consumi effettuati e misurati sul contatore a servizio dell'immobile perlomeno dal gennaio 2017. Le somme richieste dall'odierna opposta all'avv. Pt_1 non sarebbero dunque comunque dovute, configurandosi altrimenti una indebita locupletazione dell' , che incamererebbe due volte le somme relative ai consumi di gas, non coperte dalla CP_1 prescrizione.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di deve pertanto essere revocato, con ogni Parte_1 conseguenza in tema di spese di lite che vanno poste a carico della parte opposta, soccombente
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1900/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15-04-2024; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.222,50 di cui € Parte_1 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI DARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 69 65127 PESCARA presso il difensore avv. BINI DARIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(p.i. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZO ROBERTA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Monti 20123 MILANO presso il difensore avv. COSTANZO ROBERTA
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15- 04-2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13-06-2024, l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15-04-2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.662,23, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso lo studio professionale dell'ingiunta, sito in Pescara, alla Via L'Aquila 9, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'on Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa: i) revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarate non dovute le somme richieste;
ii) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta dell e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla, ex art. 1, commi 292 e 293, L. 160/2019, al pagamento della penale pari al 10% dell'importo ingiunto;
iii) accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria dell'
[...] e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, CP_1 con condanna alle spese e competenze di giudizio”
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto la prescrizione e l'inesigibilità del credito, il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto, nonché il difetto di prova del credito.
2) Si è costituita in giudizio la contestando l'avvenuto decorso del termine di Controparte_1 prescrizione per essere stato ritualmente interrotto, eccependo la mancata comunicazione all'odierna opposta del recesso o disdetta dal contratto a tempo indeterminato da parte della Pt_1 l'inadempimento della all'obbligazione di pagamento su lei gravante a fronte della fornitura di Pt_1 gas naturale effettuata, la non opponibilità ad delle eccezioni formulate dall'opponente, la CP_1 fornita prova dell'esistenza del credito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - rigettare tutte le domande
“in via preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 408/2024 (R.G. n. 180/2024), emesso dal Tribunale di Pescara;
nel merito in via principale: - rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto 408/2024 (R.G. n. 180/2024), emesso dal Tribunale di Pescara;
nel merito in via subordinata: - condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale presso e nell'immobile sito in Via L'aquila n. 9, 65100 Pescara (PE), locale identificato dal punto di riconsegna (PDR) contraddistinto dal codice numerico: 15730100006407 nel periodo di competenza cristallizzato nei documenti contabili offerti in produzione, quale relativo corrispettivo dovuto alla società a fronte della prestazione contrattuale resa. in ogni caso: Controparte_1 condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
pagina 2 di 7 3) Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti.
4) L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Devesi, infatti, ritenere innanzitutto che non sia stata fornita da parte opposta prova sufficiente dell'esistenza del credito, non potendo essere ritenute sufficienti a tal fine le fatture allegate in atti (per le quali, peraltro, non vi è prova in atti del ricevimento da parte dell'odierna opponente), trattandosi di atti di parte che, di per sé sole, nulla dimostrano circa l'esistenza del credito di € 10.662,23, non potendo quindi nel giudizio di opposizione costituire fonte di prova in favore della stessa parte che l'ha emesse e dovendo l'esistenza del credito essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposta (per tutte: Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944, Rv. 668145 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411 – 01); né può costituire prova sufficiente del credito la “certificazione storica dei consumi rilasciata dal distributore” prodotta in atti sub doc. 14 del fascicolo di parte opposta, trattandosi di una semplice lista di letture rilevate dal 1-10-2005 al 30-4-2023, e quindi di semplici “affermazioni” della società di distribuzione non corredate di alcun riscontro e non essendo dato conoscere le modalità di rilievo dei prelievi né se gli stessi siano corretti, non essendo inoltre stata articolata alcuna prova per testi sul punto.
5) Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che le fatture azionate (prodotte nel presente giudizio e non in fase monitoria), per le quali, come si è detto, non vi è prova del ricevimento da parte della odierna opponente, si riferiscono anche a periodi risalenti (a partire dal gennaio 2008). L'unico valido atto interruttivo della prescrizione risulta essere la missiva del 23-10-2023 (docc. 6 e 7 fascicolo opposta).
Orbene, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, configura prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art 2948, n. 4, c.c. con l'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito. Inoltre, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico: tutte le bollette del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono dunque ancora oggi in 5 anni.
Pertanto, dovrebbero ritenersi prescritte le richieste di pagamento riferite a periodi antecedenti ai due anni dall'invio della diffida del 23-10-2023 da parte di all'opponente, essendo le fatture CP_1 azionate tutte emesse con scadenza in data successiva al 1-1-2019.
Tuttavia, deve rilevarsi che le fatture azionate contengono riferimenti a consumi risalenti nel tempo, ma fatturati solo di recente;
si veda, ad esempio, la fattura n. 4213439763 del 29/03/2022, recante l'importo di € 8.453,65, la quale fa riferimento al periodo gennaio 2008-aprile 2020 e nella quale sono indicate letture, la maggior parte delle quali “stimate”, dal 1-1-20028 al 1-4-2020; peraltro, deve evidenziarsi che, per il periodo dal 1-1-2008 al 30-6-2013, risultano solo letture stimate e il consumo rimane fermo alla quantità di 1.541 mc, ricominciando ad accrescersi dall'8-7-2013 e subendo nuovamente un arresto alla quantità di 6.114 mc dal 28-7-2014 al 30-4-2017 (periodo nel quale risultano pure tutte letture stimate, così come in periodi successivi).
Orbene, non può ritenersi corretta la “pratica” di inserire in fatture recenti consumi risalenti addirittura ad anni addietro.
pagina 3 di 7 Ai sensi della delibera ARERA del 4 agosto 2016 n.463/2016/R/com e dell'allegato Testo Integrato delle Fatturazioni, infatti, ciascuna fattura periodica (le bollette periodiche vengano emesse con cadenza mensile, bimestrale o quadrimestrale, a seconda delle diverse tipologie, come indicato nelle allegate tabelle) deve essere emessa entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura;
la successiva delibera ARERA 97/2018 precisa che la prescrizione decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione e ribadisce che il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII anche per i conguagli operati sulla base di rettifiche. La medesima delibera afferma anche che il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all'emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, della possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima e del diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni.
Considerato che la norma sopra citata che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio gas hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2019 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili;
nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019).
Pertanto, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2019, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare il fenomeno patologico per cui venivano emesse fatture per consumi risalenti nel tempo.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione, debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
pagina 4 di 7 Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e nel silenzio del contratto di somministrazione sul punto, è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore). Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.
Ciò chiarito quanto, invece, alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che esso va individuato non nel preciso istante di effettuazione del consumo stesso, bensì nel momento in cui il gestore avrebbe avuto l'obbligo di fatturarlo (atteso che solo da tale momento può dirsi che il relativo credito sia divenuto esigibile).
Dunque, il dies a quo del termine biennale di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di energia decorre dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e, quindi, dal quarantaseiesimo giorno successivo al bimestre di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).
6) Inoltre, con la delibera 569/2018 allegato A, Titolo II – Obblighi del venditore Articolo 3, l' CP_2 ha stabilito che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all'operatore, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni, aggiungendo apposito avviso relativo alla possibilità per il cliente di non pagare detti importi per consumi risalenti a più di due anni, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Avviso che, nel caso di specie, non risulta presente sulle fatture azionate in via monitoria.
Pertanto, deve ritenersi che all non fosse consentita l'emissione delle fatture azionate in via CP_1 monitoria e che sia sussistente la dedotta violazione degli obblighi sopra indicati e, segnatamente, dell'obbligo informativo nei confronti dell'odierna opponente, avendo l'opposta emesso fatture cumulative, a copertura di un periodo di ben 14 anni.
7) Non sembra però che possa applicarsi al caso in esame l'art. 1, commi 292 e 293, della Legge 160/2019 che sanziona la violazione delle predette regole di fatturazione, prevedendo che “in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”. Appare verosimile, infatti, che detta penale possa essere applicata solo all'esito della apposita procedura innanzi al Servizio di conciliazione a seguito CP_2 di apposito reclamo all'operatore o al gestore (che non è stato proposto nel caso di specie) ai sensi dell'art. 7 del TICO (testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente – testo integrato conciliazione (TICO), allegato A) alla Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/COM), potendosi ritenere che l'autorità competente di cui sopra sia l' ; solo in caso di insuccesso di detta conciliazione può adirsi l'autorità giudiziaria. CP_2
pagina 5 di 7 8) In ogni caso, deve rilevarsi che l'opponente ha fornito sufficiente dimostrazione della non debenza delle somme richieste. Infatti, risulta in atti che l'Avv. in data 23-1-2003, aveva costituito Pt_1 l'associazione professionale, denominata Avv. – Avv. Controparte_3 Controparte_4
” corrente in Pescara, alla via L'Aquila n. 9, Partita Iva e, in data 31-1- Parte_1 P.IVA_2 2003, aveva cessato la partita Iva individuale indicata in tutte le fatture e nel ricorso per P.IVA_3 ingiunzione (docc. 2 e 2bis). A conferma del subentro della suddetta associazione professionale nei contratti di fornitura stipulati con sono state prodotte in atti 2 fatture per il consuo di CP_1 energia elettrica emesse nel 2014 dall nei confronti dello Studio Legale Associato Avv. CP_1 [...]
– Avv. (docc. 11 e 12 allegati alle memorie ex art 171 ter c.p.c.). Vi è CP_4 Parte_1 inoltre prova in atti che l'associazione professionale aveva rilasciato l'immobile locato, ubicato in Via L'Aquila n. 9, in data 31 maggio 2015 per risoluzione del contratto di locazione (docc. 3 e 3 bis) e che, successivamente a tale data, l'immobile servito dalla fornitura di gas in questione era stato concesso in locazione all'avv. Carlo Fimiani, come dimostrato dalla pec inviata il 4-2-2017 da quest'ultimo alla Enel Energia e a Pescara Distribuzione Gas, con la quale comunicava la stipula del contratto di locazione e chiedeva l'attivazione della fornitura gas (doc. 13 allegato alle memorie ex art 171 ter c.p.c.). Nella predetta pec l'avv. Fimiani aveva inoltre lamentato che il contatore in uso all'immobile non sarebbe stato registrato da Enel Gas e che per tale ragione l'utenza non aveva potuto essere attivata, come riferito dal gestore al Fimiani. Non si comprende dunque come l' abbia CP_1 potuto rilevare i consumi su un contatore che non risultava registrato al momento del presunto consumo. A ciò si aggiungano le incongruenze evidenziate nelle fatture azionate, intestate tutte alla nonostante che nel gennaio del 2003 l'utenza fosse stata intestata ad altro soggetto giuridico, Pt_1 che l'immobile fosse stato rilasciato il 31-05-2015 e che, quantomeno dal gennaio 2017, l'immobile fosse stato concesso in locazione ad altra persona, che aveva provveduto a richiedere l'attivazione della fornitura;
nelle fatture, oltre a quanto già osservato sopra, si nota che per lunghi periodi, nei quali l'immobile era comunque ancora occupato dalla associazione professionale dell'avv. e Pt_1 [...]
, non è stato registrato alcun consumo di gas, essendo il misuratore rimasto fermo alla stessa CP_4 quantità per diversi mesi nel corso degli anni da 2008 a 2013, per alcuni mesi del 2014, per tutto il 2015 e 2016 e parte del 2017 (fattura 4213439763 del 29-03-2022), mentre l'immobile risulta essere stato rilasciato dall'associazione professionale a fine maggio 2015.
Peraltro, avendo il nuovo conduttore, avv. Fimiani, richiesto l'attivazione della fornitura, deve fondatamente ritenersi che egli abbia pagato i consumi effettuati e misurati sul contatore a servizio dell'immobile perlomeno dal gennaio 2017. Le somme richieste dall'odierna opposta all'avv. Pt_1 non sarebbero dunque comunque dovute, configurandosi altrimenti una indebita locupletazione dell' , che incamererebbe due volte le somme relative ai consumi di gas, non coperte dalla CP_1 prescrizione.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di deve pertanto essere revocato, con ogni Parte_1 conseguenza in tema di spese di lite che vanno poste a carico della parte opposta, soccombente
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1900/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 15-04-2024; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.222,50 di cui € Parte_1 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Pescara, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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