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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 11/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato ad [...], il [...], residente in [...], e
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Scalea (CS), via Santa Caterina, 23,
entrambi rappresentati e difesi Katia ROMANÒ (c.f. ), in virtù di procura C.F._3 allegata al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC
e presso il cui studio legale, sito in Scalea (CS), via Egidio Covello n. 6, le Email_1 parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'8.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.10.1974 nel comune di BE AR (CS) e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 6_parte II_serie B_anno 1974, rilevando che dalla loro unione sono nati n. 3 figli: , nato a [...] Persona_1 il 23.11.1976, , nato a [...] il [...] e nato a [...], il Persona_2 Persona_3 28.07.1978, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere proceduto consensualmente a domandare in via giudiziale la separazione personale e che il Tribunale di OL (CS), ha omologato alle condizioni indicate la loro separazione consensuale in data 7.10.2021, con decreto n. Cron, 5404/2021, emesso nel proc. n. R.G. 654/2021;
- che dalla data di separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto avente n. Cron, 5404/2021, emesso in data 7.10.2021 con nel proc. n. R.G. 654/2021, il Tribunale di OL ha omologato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- vivendo già separati, ciascun coniuge continuerà ad abitare negli immobili in cui risiede dalla separazione consensuale;
- nessuno dei due coniugi corrisponderà alcun mantenimento all'altro, in quanto gli stessi si dichiarano autosufficienti economicamente, non hanno altri beni in comune ed ogni pendenza patrimoniale tra gli stessi è stata definita. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 11/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 28.10.1974 nel comune di BE AR (CS) e
[...] Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 6_parte II_serie B_anno 1974;
- prende atto le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE AR (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BE AR (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL l'8.08.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 11/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato ad [...], il [...], residente in [...], e
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Scalea (CS), via Santa Caterina, 23,
entrambi rappresentati e difesi Katia ROMANÒ (c.f. ), in virtù di procura C.F._3 allegata al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC
e presso il cui studio legale, sito in Scalea (CS), via Egidio Covello n. 6, le Email_1 parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'8.01.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.10.1974 nel comune di BE AR (CS) e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 6_parte II_serie B_anno 1974, rilevando che dalla loro unione sono nati n. 3 figli: , nato a [...] Persona_1 il 23.11.1976, , nato a [...] il [...] e nato a [...], il Persona_2 Persona_3 28.07.1978, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di avere proceduto consensualmente a domandare in via giudiziale la separazione personale e che il Tribunale di OL (CS), ha omologato alle condizioni indicate la loro separazione consensuale in data 7.10.2021, con decreto n. Cron, 5404/2021, emesso nel proc. n. R.G. 654/2021;
- che dalla data di separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto avente n. Cron, 5404/2021, emesso in data 7.10.2021 con nel proc. n. R.G. 654/2021, il Tribunale di OL ha omologato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- vivendo già separati, ciascun coniuge continuerà ad abitare negli immobili in cui risiede dalla separazione consensuale;
- nessuno dei due coniugi corrisponderà alcun mantenimento all'altro, in quanto gli stessi si dichiarano autosufficienti economicamente, non hanno altri beni in comune ed ogni pendenza patrimoniale tra gli stessi è stata definita. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 11/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in data 28.10.1974 nel comune di BE AR (CS) e
[...] Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 6_parte II_serie B_anno 1974;
- prende atto le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE AR (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BE AR (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL l'8.08.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo