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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2601/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. Pt_1
163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Fiumicino, Persona_1 dall'avv. Antonella Tomasello (c.f. ), che ai sensi degli artt. C.F._1
125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax: n. 0444995896 - indirizzo PEC: t Email_1
appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente ivi alla via Savorito n. 30 rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Gabriella Lauretta ( , ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso suo studio sito in Trecase alla via Vesuvio n. 53, in virtù di procura posta in calce alla memoria di costituzione . Detto procuratore indica, ai sensi dell' art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonchè quale p.e.c. l'indirizzo
Email_2
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 665/2023 pubblicata il 29.4.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 28 dicembre 2021 presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del Lavoro, Controparte_1 conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l' illegittimità della revoca
Pt_1 dell'assegno di invalidità civile numero 07396871 intestato alla ricorrente a decorrere dall'ottobre 2021 nonché il diritto della stessa a percepire l'assegno di invalidità dall'1 ottobre 2021 e per l'effetto l'insussistenza dell'indebito di euro 594,84 per il periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 . Chiedeva pertanto la condanna dell' alla corresponsione della suddetta
Pt_1 prestazione oltre accessori come per legge . L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso .In particolare deduceva che la
Pt_1 ricorrente, benché convocata a visita di revisione con raccomandata datata 27 luglio 2021 restituita al mittente per computa giacenza ,non si era presentata a predetta visita per cui l' , in assenza di idonea giustificazione, aveva
Pt_1 provveduto alla sospensione e poi alla revoca della prestazione in questione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava insussistente l'indebito, e , dunque, illegittima la revoca dell'assegno di invalidità civile e , per l'effetto , condannava l' al pagamento dei ratei maturati dal 1° ottobre 2021 Pt_1 con accessori di legge e delle spese di lite.
A fondamento del decisum il Giudice di primo grado riteneva che l'
[...]
non avesse dato prova della comunicazione della convocazione a CP_2 visita di revisione della ricorrente, ritenendo nulla la notificazione effettuata perché la raccomandata depositata era priva delle annotazioni delle ragioni in mancato recapito al destinatario nonché priva della firma del postino e della data della compiuta giacenza.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 27.10.2023 deducendo : 1) Violazione e falsa applicazione - dell'art. 25, comma 6bis, della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014; - dell'art. 40, comma 4, del DPR n. 655/192 e degli artt. 32, 37 e 49 del Decreto delle Comunicazioni del 9.4.2001; - degli artt. 2699 e 2700 cc e – dell'art. 116 cpc. ,per avere il primo giudice erroneamente ritenuta la nullità della notificazione della raccomandata del 27.7.2021 di convocazione alla visita di revisione , laddove invece i dati mancanti emergevano chiaramente dal referto della spedizione prodotto unitamente alla raccomandata e al plico restituito, che il primo giudice aveva del tutto ignorato;
eccepiva che non doveva essere barrato alcuno dei motivi indicati sul plico, relativi al destinatario e all'indirizzo, posto che non ricorreva alcuno dei casi contemplati, non essendo contestato che la risiedesse all'indirizzo indicato e CP_1 provvedendosi al deposito dell'atto in posta in caso di semplice assenza del destinatario;
evidenziava che sul plico era annotata la data di fatto avviso - 17.8.2021 - e vi era stampigliato il timbro di Parte_2
, la cui data si trovava sul referto dell'esito della spedizione rinvenuto
[...] sul sito delle , da cui risultava che la raccomandata era disponibile CP_3 per il ritiro dal 24.8.2021 e che era stata restituita al mittente il 23.9.2021; infine assumeva la mancata firma dell'agente postale ,presumibilmente dovuta solo a un problema di copia/scanner , non inficiava il fatto pacifico che la spedizione era stata fatta dall' agente postale così come risultante dal suddetto referto prodotto nelle date ivi indicate. 2) Violazione e falsa applicazione - dell'art. 25, comma 6bis, della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014; - dell'art. 112 cpc;
e – dell'art. 116 cpc. per essere il Tribunale incorso nei vizi di omessa pronuncia e di omessa valutazione della documentazione in atti, essendo incontestato che era stata notificata alla la successiva raccomandata del 30.9.2021 consegnata il 16.10.2021 CP_1
(doc. 3), con cui le si chiedeva di presentare giustificazioni per l'assenza alla visita di revisione e che era rimasta priva di riscontro, preferendo l'assistita depositare il 28.12.2021 il ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato. Ed invero le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado E' preliminare ricordare all'esame del primo motivo di gravame che” In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.( ex plurimis Cass. n. 1210 del 2022 ; Cass. civ., n. 10998/2011)
Ed infatti poiché la raccomandata costituisce «un momento strutturale del processo notificatorio», l'esame della sua completezza è decisivo al fine dell'accertamento della corretta esecuzione del procedimento notificatorio a termini dell'art. 140 cod. proc. civ., tant'è che la S. C. (v.Cassazione Civile ordinanza n. 29409 del 24.10.2023) ha ritenuto che la sola produzione della busta con l' indicazione non è idonea a provare la Parte_2 rituale notificazione atteso che l'accertamento della compiuta giacenza deve avvenire attraverso l'esame dell'avviso di ricevimento. Nel caso che ci occupa -come correttamente rilevato dal primo giudice --i
“campi modulo” dell'avviso di ricevimento sono privi di indicazioni, sicchè non è dato conoscere le motivazioni del mancato recapito al destinatario.
Ed ancora detto avviso di ricevimento reca un timbro su due righe "AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA" non rilevandosi, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro;
né tale carenza può ritenersi colmata –come dedotto dall' – dall' annotazione della Pt_1 data di fatto avviso del 17.8.2021. Ed invero tale data è indicata a penna e non è siglata dall'agente postale che neppure -come a breve si dirà -- sottoscriveva l'avviso di ricevimento stesso . Ovviamente tale deficienza non può essere surrogata—come preteso dall' - dall'esibizione di copia della stampa Pt_1 dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento , in quanto solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Ma dato dirimente è che sull'avviso di ricevimento manca qualsiasi firma dell'agente postale. Ebbene come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17373/2020, la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego della raccomandata AG rende la notificazione inesistente, e non soltanto nulla.
Ne consegue l'assoluta infondatezza del motivo in esame .
Parimenti destituito di ogni fondamento è il secondo motivo di doglianza. Vero è che l' , verificata l'assenza alla visita di revisione del 29.9.2021, con Pt_1 successiva lettera raccomandata n. 689797407826 del 30.9.2021 consegnata il 16.10.2021, comunicò alla che ,a causa della mancata CP_1 presentazione a visita, la prestazione era stata sospesa e la invitava a presentare entro 90 giorni ex comma 1 dell'art. 37 della Legge n. 448/1998 dal ricevimento della lettera idonea motivazione della sua assenza. Sta di fatto , però, che l' non consentiva a parte ricorrente di presentare le Pt_1 suddette giustificazioni entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta sospensione delle provvidenze economiche, ( comunicazione notificata in data 16.10.2021) poiché , in data 12.11.2021, ossia neanche un mese dopo la comunicazione di avvenuta sospensione delle provvidenze economiche ,revocava la prestazione in via definitiva. Va ricordato che il comma 1 dell'art. 37 della Legge n. 448/1998, “dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima…”
E ' evidente , quindi , che non avendo l' Istituto appellante rispettato i termini previsti dalla richiamata normativa, l'odierna appellata si è vista costretta ad impugnare il provvedimento di revoca per cui è causa. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tabellari , tenuto conto della natura , del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria come da successivo dispositivo.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
.-rigetta l'appello ; -condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2601/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. Pt_1
163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Fiumicino, Persona_1 dall'avv. Antonella Tomasello (c.f. ), che ai sensi degli artt. C.F._1
125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax: n. 0444995896 - indirizzo PEC: t Email_1
appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente ivi alla via Savorito n. 30 rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Gabriella Lauretta ( , ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso suo studio sito in Trecase alla via Vesuvio n. 53, in virtù di procura posta in calce alla memoria di costituzione . Detto procuratore indica, ai sensi dell' art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonchè quale p.e.c. l'indirizzo
Email_2
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 665/2023 pubblicata il 29.4.2023 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 28 dicembre 2021 presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del Lavoro, Controparte_1 conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l' illegittimità della revoca
Pt_1 dell'assegno di invalidità civile numero 07396871 intestato alla ricorrente a decorrere dall'ottobre 2021 nonché il diritto della stessa a percepire l'assegno di invalidità dall'1 ottobre 2021 e per l'effetto l'insussistenza dell'indebito di euro 594,84 per il periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 . Chiedeva pertanto la condanna dell' alla corresponsione della suddetta
Pt_1 prestazione oltre accessori come per legge . L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso .In particolare deduceva che la
Pt_1 ricorrente, benché convocata a visita di revisione con raccomandata datata 27 luglio 2021 restituita al mittente per computa giacenza ,non si era presentata a predetta visita per cui l' , in assenza di idonea giustificazione, aveva
Pt_1 provveduto alla sospensione e poi alla revoca della prestazione in questione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava insussistente l'indebito, e , dunque, illegittima la revoca dell'assegno di invalidità civile e , per l'effetto , condannava l' al pagamento dei ratei maturati dal 1° ottobre 2021 Pt_1 con accessori di legge e delle spese di lite.
A fondamento del decisum il Giudice di primo grado riteneva che l'
[...]
non avesse dato prova della comunicazione della convocazione a CP_2 visita di revisione della ricorrente, ritenendo nulla la notificazione effettuata perché la raccomandata depositata era priva delle annotazioni delle ragioni in mancato recapito al destinatario nonché priva della firma del postino e della data della compiuta giacenza.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 27.10.2023 deducendo : 1) Violazione e falsa applicazione - dell'art. 25, comma 6bis, della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014; - dell'art. 40, comma 4, del DPR n. 655/192 e degli artt. 32, 37 e 49 del Decreto delle Comunicazioni del 9.4.2001; - degli artt. 2699 e 2700 cc e – dell'art. 116 cpc. ,per avere il primo giudice erroneamente ritenuta la nullità della notificazione della raccomandata del 27.7.2021 di convocazione alla visita di revisione , laddove invece i dati mancanti emergevano chiaramente dal referto della spedizione prodotto unitamente alla raccomandata e al plico restituito, che il primo giudice aveva del tutto ignorato;
eccepiva che non doveva essere barrato alcuno dei motivi indicati sul plico, relativi al destinatario e all'indirizzo, posto che non ricorreva alcuno dei casi contemplati, non essendo contestato che la risiedesse all'indirizzo indicato e CP_1 provvedendosi al deposito dell'atto in posta in caso di semplice assenza del destinatario;
evidenziava che sul plico era annotata la data di fatto avviso - 17.8.2021 - e vi era stampigliato il timbro di Parte_2
, la cui data si trovava sul referto dell'esito della spedizione rinvenuto
[...] sul sito delle , da cui risultava che la raccomandata era disponibile CP_3 per il ritiro dal 24.8.2021 e che era stata restituita al mittente il 23.9.2021; infine assumeva la mancata firma dell'agente postale ,presumibilmente dovuta solo a un problema di copia/scanner , non inficiava il fatto pacifico che la spedizione era stata fatta dall' agente postale così come risultante dal suddetto referto prodotto nelle date ivi indicate. 2) Violazione e falsa applicazione - dell'art. 25, comma 6bis, della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014; - dell'art. 112 cpc;
e – dell'art. 116 cpc. per essere il Tribunale incorso nei vizi di omessa pronuncia e di omessa valutazione della documentazione in atti, essendo incontestato che era stata notificata alla la successiva raccomandata del 30.9.2021 consegnata il 16.10.2021 CP_1
(doc. 3), con cui le si chiedeva di presentare giustificazioni per l'assenza alla visita di revisione e che era rimasta priva di riscontro, preferendo l'assistita depositare il 28.12.2021 il ricorso giudiziale introduttivo del presente giudizio.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva all'impugnazione , chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado con attribuzione . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato. Ed invero le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado E' preliminare ricordare all'esame del primo motivo di gravame che” In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.( ex plurimis Cass. n. 1210 del 2022 ; Cass. civ., n. 10998/2011)
Ed infatti poiché la raccomandata costituisce «un momento strutturale del processo notificatorio», l'esame della sua completezza è decisivo al fine dell'accertamento della corretta esecuzione del procedimento notificatorio a termini dell'art. 140 cod. proc. civ., tant'è che la S. C. (v.Cassazione Civile ordinanza n. 29409 del 24.10.2023) ha ritenuto che la sola produzione della busta con l' indicazione non è idonea a provare la Parte_2 rituale notificazione atteso che l'accertamento della compiuta giacenza deve avvenire attraverso l'esame dell'avviso di ricevimento. Nel caso che ci occupa -come correttamente rilevato dal primo giudice --i
“campi modulo” dell'avviso di ricevimento sono privi di indicazioni, sicchè non è dato conoscere le motivazioni del mancato recapito al destinatario.
Ed ancora detto avviso di ricevimento reca un timbro su due righe "AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA" non rilevandosi, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro;
né tale carenza può ritenersi colmata –come dedotto dall' – dall' annotazione della Pt_1 data di fatto avviso del 17.8.2021. Ed invero tale data è indicata a penna e non è siglata dall'agente postale che neppure -come a breve si dirà -- sottoscriveva l'avviso di ricevimento stesso . Ovviamente tale deficienza non può essere surrogata—come preteso dall' - dall'esibizione di copia della stampa Pt_1 dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento , in quanto solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Ma dato dirimente è che sull'avviso di ricevimento manca qualsiasi firma dell'agente postale. Ebbene come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17373/2020, la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego della raccomandata AG rende la notificazione inesistente, e non soltanto nulla.
Ne consegue l'assoluta infondatezza del motivo in esame .
Parimenti destituito di ogni fondamento è il secondo motivo di doglianza. Vero è che l' , verificata l'assenza alla visita di revisione del 29.9.2021, con Pt_1 successiva lettera raccomandata n. 689797407826 del 30.9.2021 consegnata il 16.10.2021, comunicò alla che ,a causa della mancata CP_1 presentazione a visita, la prestazione era stata sospesa e la invitava a presentare entro 90 giorni ex comma 1 dell'art. 37 della Legge n. 448/1998 dal ricevimento della lettera idonea motivazione della sua assenza. Sta di fatto , però, che l' non consentiva a parte ricorrente di presentare le Pt_1 suddette giustificazioni entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta sospensione delle provvidenze economiche, ( comunicazione notificata in data 16.10.2021) poiché , in data 12.11.2021, ossia neanche un mese dopo la comunicazione di avvenuta sospensione delle provvidenze economiche ,revocava la prestazione in via definitiva. Va ricordato che il comma 1 dell'art. 37 della Legge n. 448/1998, “dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima…”
E ' evidente , quindi , che non avendo l' Istituto appellante rispettato i termini previsti dalla richiamata normativa, l'odierna appellata si è vista costretta ad impugnare il provvedimento di revoca per cui è causa. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono rivolte e resiste al gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tabellari , tenuto conto della natura , del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria come da successivo dispositivo.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
.-rigetta l'appello ; -condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.