Articolo 18 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Articolo 17Articolo 19
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17 dicembre 1981
Art. 18. Pareri degli organi consultivi

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell' articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 .
E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successivamente sostituito dall' articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1 .
Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, gia' sospeso anche per le vertenze stesse dall' articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 .
Il disposto dell' articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1981