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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 2868/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Biancini
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Lupi
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Anzio in data 3.5.2003 (atto annotato negli atti del medesimo Comune al numero 25, parte 2, serie A, anno 2003). Dall'unione coniugale è nato, in data 15.08.2005, il figlio ormai maggiorenne. Persona_1
Con memoria depositata il 9.12.2024 si è costituita la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di separazione rappresentando, altresì, di aver raggiunto con il coniuge un accordo in ordine alle condizioni di separazione. All'udienza del 16.12.2024, le parti, comparse personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare chiedendo la ratifica delle condizioni di cui all'accordo trasfuso nella memoria di costituzione della resistente che di seguito si trascrivono: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 2) Il figlio verrà collocato in modo paritetico ed alternato presso entrambi i Per_1 genitori. In particolare il ragazzo continuerà a scegliere liberamente quando vivere e pernottare con la madre e quando col padre e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del ragazzo per il tempo in cui lo avrà con sé. Eventuali spese straordinarie, per le quali si rinvia al protocollo del Tribunale di Velletri che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, saranno divise al 50% tra i due genitori. 3) La casa coniugale, di proprietà del padre del Sig. viene assegnata al marito. 4) Pt_1
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, percependo entrambi un reddito da lavoro. 5) L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dalla madre. 6) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra la sua quota di proprietà Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2 dell'immobile sito nel comune di Vallinfreda (RM), via della Rocca n. 9 e precisamente: appartamento posto al PT, composto da 2 vani catastali, censito al catasto fabbricati del Comune di Vallinfreda al foglio 17, particella sub 390 sub 6, e pervenuto ai coniugi nella quota indivisa di ¼, Controparte_2 per atto del 16.03.2010 a rogito del notaio di NO (repertorio 43463 raccolta Persona_2
24210). Il Sig. non esigerà alcun corrispettivo per il trasferimento di cui sopra. La Sig.ra Pt_1 si impegna a pagare le spese notarili e quante altre fossero necessarie al trasferimento di CP_1 cui sopra. 7) L'autovettura Peugeot targata DC 976 YN, acquistata dalla Sig.ra prima CP_1 dello scioglimento della comunione, in uso esclusivo alla stessa e dalla stessa interamente pagata, continuerà ad essere utilizzata in esclusiva dalla moglie, che ne resta l'unica proprietaria e che potrà disporne a suo piacimento. 8) L'autovettura Kia targata DW 441 FV, acquistata dal Sig. Pt_1 prima dello scioglimento della comunione, in uso esclusivo allo stesso e dallo stesso interamente pagata, continuerà ad essere utilizzata in esclusiva dal marito, che ne resta l'unico proprietario e che ne potrà disporre a proprio piacimento. 9) Le suddette condizioni scaturiscono da una negoziazione globale volta a definire in modo duraturo la crisi coniugale 10) Le spese legali del presente giudizio saranno compensate”. Sussistono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. risultando evidente l'impossibilità del ripristino della convivenza, ormai intollerabile, come desumibile dal contegno processuale delle parti. Appurata la volontà delle parti di non volersi riconciliare, il Tribunale non può che pronunciare la separazione delle parti in conformità all'accordo raggiunto, non risultando esso in contrasto con norme imperative né con l'interesse del figlio ormai maggiorenne. Persona_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 3.05.2003 in Anzio, alle condizioni di cui all'accordo in parte motiva.
- Ordina l'annotazione, come per legge, sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzio (atto numero 25, parte 2, serie A, anno 2003).
- Spese compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Giudice estensore
Angelo Baffa Il Presidente
Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 2868/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Biancini
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Lupi
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.12.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Anzio in data 3.5.2003 (atto annotato negli atti del medesimo Comune al numero 25, parte 2, serie A, anno 2003). Dall'unione coniugale è nato, in data 15.08.2005, il figlio ormai maggiorenne. Persona_1
Con memoria depositata il 9.12.2024 si è costituita la quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di separazione rappresentando, altresì, di aver raggiunto con il coniuge un accordo in ordine alle condizioni di separazione. All'udienza del 16.12.2024, le parti, comparse personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare chiedendo la ratifica delle condizioni di cui all'accordo trasfuso nella memoria di costituzione della resistente che di seguito si trascrivono: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 2) Il figlio verrà collocato in modo paritetico ed alternato presso entrambi i Per_1 genitori. In particolare il ragazzo continuerà a scegliere liberamente quando vivere e pernottare con la madre e quando col padre e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del ragazzo per il tempo in cui lo avrà con sé. Eventuali spese straordinarie, per le quali si rinvia al protocollo del Tribunale di Velletri che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, saranno divise al 50% tra i due genitori. 3) La casa coniugale, di proprietà del padre del Sig. viene assegnata al marito. 4) Pt_1
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, percependo entrambi un reddito da lavoro. 5) L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dalla madre. 6) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra la sua quota di proprietà Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2 dell'immobile sito nel comune di Vallinfreda (RM), via della Rocca n. 9 e precisamente: appartamento posto al PT, composto da 2 vani catastali, censito al catasto fabbricati del Comune di Vallinfreda al foglio 17, particella sub 390 sub 6, e pervenuto ai coniugi nella quota indivisa di ¼, Controparte_2 per atto del 16.03.2010 a rogito del notaio di NO (repertorio 43463 raccolta Persona_2
24210). Il Sig. non esigerà alcun corrispettivo per il trasferimento di cui sopra. La Sig.ra Pt_1 si impegna a pagare le spese notarili e quante altre fossero necessarie al trasferimento di CP_1 cui sopra. 7) L'autovettura Peugeot targata DC 976 YN, acquistata dalla Sig.ra prima CP_1 dello scioglimento della comunione, in uso esclusivo alla stessa e dalla stessa interamente pagata, continuerà ad essere utilizzata in esclusiva dalla moglie, che ne resta l'unica proprietaria e che potrà disporne a suo piacimento. 8) L'autovettura Kia targata DW 441 FV, acquistata dal Sig. Pt_1 prima dello scioglimento della comunione, in uso esclusivo allo stesso e dallo stesso interamente pagata, continuerà ad essere utilizzata in esclusiva dal marito, che ne resta l'unico proprietario e che ne potrà disporre a proprio piacimento. 9) Le suddette condizioni scaturiscono da una negoziazione globale volta a definire in modo duraturo la crisi coniugale 10) Le spese legali del presente giudizio saranno compensate”. Sussistono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. risultando evidente l'impossibilità del ripristino della convivenza, ormai intollerabile, come desumibile dal contegno processuale delle parti. Appurata la volontà delle parti di non volersi riconciliare, il Tribunale non può che pronunciare la separazione delle parti in conformità all'accordo raggiunto, non risultando esso in contrasto con norme imperative né con l'interesse del figlio ormai maggiorenne. Persona_1
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 3.05.2003 in Anzio, alle condizioni di cui all'accordo in parte motiva.
- Ordina l'annotazione, come per legge, sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzio (atto numero 25, parte 2, serie A, anno 2003).
- Spese compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Giudice estensore
Angelo Baffa Il Presidente
Riccardo Massera
pagina 2 di 2