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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 104/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Milia, giusta mandato in calce Parte_1
ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Gioacchino da Fiore n. 15, presso lo studio;
Appellante
Contro
, in Controparte_1 persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di L'Aquila, giusta mandato in atti, el. dom. in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo snc, presso gli Uffici del Complesso di San Domenico;
CP_3
Appellato
avverso la sentenza n. 27/2024 pubblicata il 23/01/2024 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 1896/2023, avente ad oggetto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2 CdS.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 27/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Civile Unica, Giudice Dott. Giovanni
Spagnoli, nell'ambito del giudizio R.G.n. 1896/2023, pubblicata il 23 gennaio 2024, notificata il 28 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, dichiarare illegittima e, comunque, annullare e/o disapplicare l'ordinanza impugnata e così disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n.
rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di NumeroD_1
Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso al ricorrente e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di L'Aquila, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cap come per legge.”
Per parte appellata: conclusioni non precisate nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1896/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del resistente;
Parte_1
pag. 2/16 2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore Parte_1 del , che liquida in € 2.906,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 05.10.2023 Parte_1
impugnava il provvedimento n. 3700/22 del 06.02.2023, notificato in data 09.09.2023, con cui la gli ha revocato la patente di guida categoria “B” n. Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare NumeroD_1 illegittima e, comunque, annullare l'ordinanza impugnata e così disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti NumeroD_1
Terrestri – Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 12.10.2023 veniva fissata la prima udienza del 19.12.2023, successivamente anticipata al 12.12.2023 su espressa istanza della parte ricorrente.
In data 04.12.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_4
(di seguito breviter ), concludendo nei seguenti termini:
[...] CP_1
“Tanto esposto, per l'Amministrazione resistente come generalizzata, rappresentata e difesa, si conclude per l'integrale reiezione del ricorso, piacendo a codesto Ecc.mo
Tribunale volerlo dichiarare infondato nel merito per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza fissata la parte ricorrente contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, sicché in assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 23.01.2024.
La causa, quindi, è stata decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da (il quale ne ha chiesto la totale riforma) Parte_1
il 05.02.2024 per due motivi che si andranno ad esaminare in seguito.
pag. 3/16 Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale Controparte_1
conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 23.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda – ritenendo perfettamente apprezzati nella specie i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 120 CdS, nonché adeguatamente e sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio – col ritenere, questa la motivazione interamente contestata, quanto segue.
“2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della patente di guida, non assumendo invero rielevo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva l'eventuale discordanza tra il provvedimento impugnato e l'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.
Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha nemmeno prodotto il suddetto avviso, asseritamente ricevuto in data 18.10.2022, sicché l'eventuale violazione non potrebbe nemmeno essere valutata nel merito dal Tribunale.
Sotto altro e diverso profilo, nemmeno si ravvisa la violazione dell'art. 120 C.d.S. nella parte in cui limita il potere di disporre la revoca della patente di guida al triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché il ricorrente prende erroneamente in considerazione la sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 03.05.2018, laddove la revoca si basa sulla pronuncia del Tribunale di Pescara n.
372/2021, divenuta irrevocabile il 04.12.2021, come rilevato dallo stesso Pt_1
Considerato che il provvedimento di revoca della patente è stato emesso dalla Prefettura
pag. 4/16 in data 06.02.2023, ne discende che risulta rispettato il termine triennale di cui all'art. 120 C.d.S.
3. Venendo al merito della domanda avanzata dal ricorrente, la stessa è infondata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, rileva il Tribunale si verte in materia di revoca della patente di guida, dovendosi fare riferimento all'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, secondo cui
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Come correttamente ricordato dal ricorrente, tuttavia, a seguito di Corte Cost., 9 febbraio 2018, n. 22, la norma deve essere letta nel senso che il prefetto «può provvedere» alla revoca della patente. Quanto all'onere motivazionale incombente sulla
, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, pur a seguito degli CP_1 interventi della Consulta sull'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, ha precisato che
“l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse a tutela dell'interesse pubblico… Infatti, la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predeterminata dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione”.
In definitiva “Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato pag. 5/16 riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19.11.2020, n. 26391).
Tanto premesso, nel caso di specie, il provvedimento del Prefetto del 06.03.2023 deve ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca della patente di guida dell'odierno ricorrente. In particolare, si dà atto che “dal capo di imputazione si evince che “ … con più azioni esecutive di un medesimo Parte_1
disegno criminoso in concorso con i soggetti di seguito indicati, acquistava, trasportava e illecitamente deteneva, per fini di spaccio, quantitativi di sostanze stupefacenti, che in parte cedeva a terzi” e che i fatti contestati sono stati accertati nel territorio dei Comuni di Montesilvano, Cepagatti e Pescara nelle date del 28.1.2018, 6.2.2018, 13.2.2018,
15.2.2018, 12.4.2018, 7.4.2018”. Si conclude pertanto nel senso che “RITENUTO, per quanto sopra esposto, che emergono elementi che inducono a ritenere che il possesso della patente di guida possa integrare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica tanto da giustificare l'adozione del provvedimento di revoca della patente posseduta dal sig. (cfr. doc. n. 8 fascicolo resistente). Parte_1
Quanto agli altri elementi di valutazione indicati dal ricorrente, rileva il Tribunale che il non ha inteso inviare le proprie osservazioni a seguito della ricezione dell'avviso Pt_1
ex art. 7 l.n. 241/90, sicché la ha correttamente tenuto conto delle sole CP_1
informazioni disponibili.
Le motivazioni a sostegno dell'ordinanza di revoca della patente di guida, dunque, unitamente all'istruttoria espletata dalla , consentono di ritenere Controparte_1
sufficientemente motivato il provvedimento gravato.
Nondimeno, quanto alle esigenze lavorative rappresentate dal ricorrente in sede giurisdizionale, le stesse non possono ritenersi decisive, giacché il risulta aver Pt_1
sempre lavorato, anche prima del compimento delle attività illecite oggetto delle sentenze di condanna n. 1113/18 e n. 372/21 (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
L'ulteriore attività imprenditoriale legata alla Leka Costruzioni, inoltre, risulta essere stata intrapresa dal ricorrente successivamente alla notifica del provvedimento di revoca della patente di guida (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Ad ogni modo, non vi è prova del fatto che l'attività in parola non possa essere svolta dal ricorrente senza la patente di pag. 6/16 guida, anche in considerazione del fatto – dal medesimo allegato – che l'impresa ha assunto alle proprie dipendenze, dal 21.09.2023, altro lavoratore con qualifica professionale di “manovale edile” (cfr. doc. n. 10 fascicolo ricorrente). D 'altronde, è la stessa parte ricorrente a confermare, nelle note di trattazione scritta del 15.01.2024, che l ' attività lavorativa in parola ben può essere svolta “anche senza l'utilizzo dell'autovettura”. Ne consegue che, anche alla luce delle motivazioni addotte dal ricorrente in sede giurisdizionale, il provvedimento di revoca della patente di guida non risulta essere stato emesso in violazione dei presupposti previsti dalla legge, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata in quanto infondata.”
PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n.
2248 all. E (legge sul contenzioso amministrativo)
1.L'appellante contesta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui riconosce applicabile, alla specie, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 120 CdS, escludendo aprioristicamente ed apoditticamente la circostanza eccepita secondo cui l'ordinanza sarebbe stata adottata prendendo a fondamento un ulteriore motivo rispetto a quello contenuto nell'avviso di avvio del procedimento nel quale si fa riferimento alla sola sentenza del Tribunale di Pescara del 2021.
A ciò si aggiunga, a dire dell'appellante, l'erroneità del provvedimento gravato nella parte in cui disconosce la sussistenza del potere, da parte del giudice ordinario di valutare la legittimità, anche formale, del provvedimento amministrativo impugnato con conseguente disapplicazione dello stesso per incompletezza della motivazione addotta dalla prefettura.
Egli adduce che nell'avviso di avvio del procedimento ex. art 7 della L. 241/90, la ha ravvisato il presupposto per l'adozione della revoca disposta nella sola CP_1
sentenza del Tribunale di Pescara n. 372/21 per poi, successivamente, individuare, solo nell'ordinanza impugnata, un ulteriore motivo c.d. “a sorpresa”, ovvero adducendo motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate con l'avviso di avvio del procedimento.
pag. 7/16 La , infatti, ha inserito nelle motivazioni, a sostegno del provvedimento CP_1
impugnato, anche una precedente condanna, la sentenza n. 1113/18, non menzionata nell'avviso di cui sopra: se, quindi, il Tribunale de l'Aquila ha ritenuto formalmemte e sostanzialmente corretto che la abbia inserito, nella parte motiva CP_1
dell'ordinanza di revoca oggetto di impugnazione il dato di fatto, ex novo, relativo alla sussistenza anche della sentenza di condanna n. 1113/18, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, il riferimento al triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di cui all'art 120 C.d.S. doveva essere fatto con decorrenza dal 3 maggio 2018, ciò in considerazione del vincolo di continuazione rilevato dalla sentenza n. 372/21 del Tribunale di Pescara alla precedente citata, stante il medesimo lasso temporale nonché l'omogeneità della sostanza stupefacente detenuta (marijuana). Dal che ne consegue l'illegittimità della revoca anche per il decorso del tempo indicato ex art 120 C.d.S.
SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei requisiti e criteri dettati dall'art 120 C.d.S. per la valutazione del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art 116 così come individuati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 2018 e n. 24 e
99 del 2020.
2.Ed ancora, a detta dell'appellante il primo giudice avrebbe errato, altresì, nella corretta e puntuale analisi dei documenti dai quali emergerebbe la perdita dei requisiti morali del titolare della patente di guida, non tenendo in debita considerazione le risultanze istruttorie emerse, tutte deponenti a favore del omettendo di valutare: Pt_1
i) che il provvedimento applicato era carente di motivazione, dunque assunto in violazione di legge, facendo riferimento al comportamento serbato dal accertato Pt_1
dalle sentenze di condanna suindicate, sintomatico della sopravvenuta carenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS per la titolarità della patente di guida, dovendosi considerare che detto provvedimento non inerisce esclusivamente alla sentenza di condanna riportata nel 2021, ma anche a quella emessa nel 2018; l'esame della sentenza n° 372/21 del Tribunale di Pescara consentiva, infatti, di verificare che trattavasi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in continuazione con quella del
Tribunale di Pescara divenuta irrevocabile in data 3.5.2018 e che la pena applicata è
pag. 8/16 stata di mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa e per fatto sicuramente di lieve entità, sia per la contestazione di cui alla rubrica, relativa a cessione di mera marijuana, sia per la assai ridotta pena applicata, in ogni caso i fatti , per detta ragione uniti dal vincolo della continuazione, erano stati tutti commessi nel periodo ricompreso tra gennaio e aprile 2018 e, dunque, 5 anni prima del provvedimento impugnato.
ii) che comunque non ricorreva nel provvedimento di revoca l'individuazione del requisito principale richiesto per la sua adozione, ovvero la mancanza dei requisiti morali o l'inidoneità alla guida del soggetto sotto il profilo della pericolosità sociale che detenga il connotato dell'attualità, supposto pacificamente che la ratio sottesa alla sanzione della revoca della patente di guida sia quella di salvaguardare, nell'ottica general-preventiva, la sicurezza della circolazione stradale;
nel provvedimento amministrativo impugnato, infatti, la sopravvenuta carenza dei requisiti in parola era stata rilevata unicamente sulla scorta delle sentenze di condanna, senza considerare alcun elemento di supporto ed in totale spregio al presupposto dell'attualità della pericolosità sociale, essendosi, la sentenza gravata, soffermatasi solo ad affermarne la legittimità, non valutando il merito dei presupposti legittimanti la misura sanzionatoria irrorata;
iii) che, a tal proposito, nella pronuncia della Corte Costituzionale, pure richiamata nella sentenza impugnata, l'automatismo presupposto dalla locuzione “provvede” è stato abrogato proprio in virtù del fatto che una formulazione tale comportava indifferentemente una automatica revoca del titolo a fronte di una varietà di fattispecie di reati che per di più possono essere assai risalenti nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio, il che dovrebbe escludere l'attitudine a fondare nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità (Corte Cost. n. 22/2018); iv) che la condanna riportata nel 2021 si riferiva ad un reato (non commesso, o quanto meno non accertato, mentre l'imputato si trovava alla guida del veicolo), commesso ben
5 anni prima rispetto all'adozione del provvedimento;
v) che la sentenza del 2021 oltretutto condannava il ricorrente alla contenuta pena di mesi 6 di reclusione con pena sospesa, posta in continuazione ex art. 81 c.p. con la pag. 9/16 condanna precedente del 2018, proprio in quanto per la contiguità temporale dei fatti ed omogeneità delle contestazioni, questi erano stati considerati frutto di un unico disegno criminoso;
vi) che dopo il 2018 egli non aveva più commesso alcun reato (tra quelli rientranti nella fattispecie ex art. 120 CdS) ed aveva tenuto un comportamento rispettoso delle regole, offrendo dimostrazione di resipiscenza e volontà di recupero tale che dal certificato dei carichi pendenti, così come dalla relazione della Questura di Pescara, non risultava
“alcun procedimento penale per le violazioni di cui all'art. 120 CdS”, e neppure risultavano “ulteriori pregiudizi penali o segnalazioni di polizia”; vii) che comunque aveva sempre prestato attività lavorativa, come da modello Pt_1
C2/storico prodotto in atti e pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente tale circostanza doveva essere prioritariamente valutata, posto che la detenzione della patente di guida è funzionale allo svolgimento dell'attività di cui sopra.
3.Stante la stretta correlazione intercorrente tra gli stessi, i succitati motivi di appello possono essere trattati congiuntamente secondo quanto si dirà di seguito.
4.L'appello è meritevole di accoglimento integrale.
5.Anzitutto va rilevato che, come correttamente inquadrata dal primo giudice, la fattispecie di cui al secondo comma della disposizione di cui all'art. 120 CdS, prevede la revoca della patente di guida qualora, per le ipotesi di condanna per i reati di cui al primo periodo del comma 1 della norma, vengano meno i requisiti morali ai fini della corretta detenzione del titolo abilitativo alla guida, purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in parola.
Ciò premesso, le note sentenze della Corte costituzionale, correttamente citate dall'appellante, hanno riscritto i connotati sostanziali del provvedimento prefettizio di revoca della patente per perdita dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS.
Primariamente, la Consulta ha sinteticamente provveduto ad inquadrare la revoca di cui alla disposizione in oggetto in un provvedimento che attesta il venir meno pag. 10/16 dell'affidabilità del titolare della patente di guida, determinata dalla perdita dei requisiti morali sussistenti al rilascio dell'abilitazione.
Così inquadrata la fattispecie, in tutte le indicate decisioni la Corte Costituzionale ha seguito, quale unico filo conduttore, la violazione dell'art. 3 Cost., sotto due profili: il primo relativo alla rilevata sproporzionalità e irragionevolezza nel prevedere il medesimo effetto per l'integrarsi di una varietà di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, posto che la condanna avrebbe potuto riguardare reati di natura diversa, peraltro alcuni di lieve entità ed eventualmente risalenti nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio;
il secondo inerente una irragionevolezza legislativa nella previsione di un automatismo per la revoca prefettizia.
Secondo le linee direttrici indicate dalla Consulta, ne discende che i criteri che la può e deve utilizzare per poter addivenire alla valutazione complessiva del CP_1
caso concreto, sono indicati nelle pronunce della più recente giurisprudenza finora espressasi in argomento.
Segnatamente, le prime pronunce sono orientate a ritenere che la ponderazione comparativa tra gli interessi in gioco, ovvero l'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere autoritativo e quello oppositivo vantato dal privato volto al mantenimento della situazione vantaggiosa consistente nella detenzione della patente di guida, sia il frutto di una valutazione complessiva di vari elementi.
Tra questi, in particolare, possono annoverarsi: i) la gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
ii) la condotta mantenuta dal privato successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia nei rapporti sociali e personali;
iii) eventuali nuove denunce a carico del privato o frequentazione di soggetti pericolosi; iv) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
v) svolgimento di attività lavorativa, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida.
Nella specie, risulta fondata, pertanto, la doglianza prospettata dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le esigenze lavorative rappresentate dall'originario ricorrente non potevano ritenersi decisive, fintanto che lo stesso deteneva occupazione lavorativa anche durante il periodo della commissione dei fatti delittuosi;
e che non vi era prova che l'attività lavorativa intrapresa nel 2023 non potesse essere pag. 11/16 svolta senza la patente di guida, anche in considerazione della presenza di un dipendente dell'impresa con qualifica professionale di “manovale edile”.
Orbene, questa Corte a tal proposito osserva quanto segue.
Posto che in alcun modo vi è prova che il dipendente dell'impresa detenga patente di guida o autoveicolo per potersi recare presso i luoghi interessati dall'attività lavorativa, tale asserzione comunque non può essere considerata giustificatrice della mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutte le circostanze del caso concreto.
Infatti, come risulta in atti, l'appellante sin dall'anno 2011 risulta essere sempre stato professionalmente occupato, a nulla potendo rilevare la circostanza secondo cui avrebbe commesso i fatti per cui ha riportato condanna, nonostante godesse di occupazione lavorativa.
A ciò si aggiunga che anche la circostanza dedotta dal primo giudice, per cui il Pt_1 non ha inteso inviare le proprie osservazioni a seguito della ricezione dell'avviso ex art. 7 L. n. 241/90, sicché la ha correttamente tenuto conto delle sole informazioni CP_1 disponibili, risulta essere ininfluente ai fini della valutazione dell'intero impianto istruttorio, erroneamente interpretato dal Tribunale, il quale non ha operato neppure il corretto bilanciamento richiesto tra le esigenze contrapposte in giudizio.
Infatti, le informazioni di cui disponeva la antecedentemente all'instaurazione CP_1
del giudizio e nonostante le non pervenute memorie di difesa ex art. 10 L. n. 241/90, erano di per sé sufficienti ad effettuare quanto meno un giudizio prognostico di non pericolosità del se solo si considera che: i fatti di cui alle sentenze di condanna Pt_1 erano circoscritti ad un unico periodo risalente all'anno 2018, pertanto erano ormai datati, uniti dal vincolo della continuazione e connotati da lieve entità considerata la pena irrorata dal Tribunale di Pescara, tra l'altro sospesa;
dalla relazione della Questura di Pescara del giorno 11.10.2022 risultava che “da accertamenti effettuati tramite il
Sistema Informativo Interforze risulta che dopo la seconda condanna del Parte_1
Tribunale di Pescara per violazione dell'art. 73 DPR 309/90 non ha ulteriori pregiudizi penali o segnalazioni di Polizia”; dalle sentenze suddette non emergeva alcun collegamento dei fatti commessi con l'utilizzo di autoveicolo da parte dell'appellante; dal certificato dei carichi pendenti in data 4.10.22 non emergevano procedimenti per le violazioni di cui all'art. 120 CdS”.
pag. 12/16 Pertanto, meritevole di accoglimento è la doglianza prospettata dall'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere adeguatamente e sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio, se solo si considera il principio espresso dalla
Consulta nelle pronunce correttamente individuate dal Tribunale secondo cui anche la fase della redazione del provvedimento acquisisce particolare rilevanza, giacché la natura non più automatica del provvedimento impone che l'Amministrazione dia conto in sede motivazionale dell'iter svolto in fatto ed in diritto.
Dunque, una motivazione tanto più compiuta e scrupolosa fondata specificatamente su ogni passaggio dell'analisi di tutti gli elementi fattuali e giuridici risulta essere necessaria, proprio in virtù della natura discrezionale del provvedimento.
Nella specie, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il provvedimento oggetto di censura non risulta essere adeguatamente motivato per tutte le ragioni su esposte e per quelle di seguito indicate.
Infatti, si ribadisce, come da giurisprudenza granitica in tal senso, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 febbraio 2018 è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare. Senza dubbio perciò al prefetto è affidata una potestà amministrativa di natura discrezionale e la natura del potere esercitato impone all'autorità di P.S. di stabilire se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati — che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca — ovvero, se, all'opposto, anche tenuto conto dell'incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione, nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai seguenti parametri: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e pag. 13/16 le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida (Cfr. TAR
Puglia, sent. n. 1527/2021).
Nel caso che ne occupa, applicando i criteri su esposti alla fattispecie de quo, ne consegue che: le condotte poste in essere dal denotano una scarsa offensività delle Pt_1 stesse, considerata anche la pena irrogata (mesi di 6 di reclusione), tra l'altro sospesa, e l'arco temporale di commissione dei fatti risalente al solo anno 2018; la condotta – successiva alle condanne riportate – mantenuta dall'originario ricorrente risulta essere, quanto meno dalle risultanze istruttorie, irreprensibile, avendo lo stesso sempre goduto di occupazione lavorativa;
dalla nota inoltrata dalla Questura di Pescara di cui sopra,
l'appellante non risulta gravato da altri pregiudizi penali o segnalazioni;
dalle allegazioni ad opera del risulta che egli provvedeva periodicamente ad effettuare Pt_1 bonifici, per il tramite di Western Union, nei riguardi della propria famiglia d'origine ubicata in Albania, al fine di sostenerla economicamente (indice, questo sintomatico del fatto che sul territorio nazionale era solo, senza la presenza di familiari che potessero essere d'ausilio ed accompagnarlo negli spostamenti quotidiani atti a sopperire anche le primarie esigenze di vita), a nulla rilevando la circostanza, priva di pregio ed erroneamente dedotta dall'appellato, secondo cui l'impresa di costruzione dell'appellante veniva aperta formalmente solo qualche giorno dopo la notifica del provvedimento prefettizio.
Vieppiù, nel provvedimento prefettizio non vengono addotti neppure ulteriori elementi pregiudizievoli a carico di idonei a consentire di apprezzare, al momento Pt_1 dell'emissione dello stesso, la permanenza dell'insussistenza di requisiti morali da parte dello stesso, anche avuto riguardo alla sua storia personale e giudiziaria dopo la commissione dei reati giudicati con le sentenze suddette.
pag. 14/16 Conclusivamente, non risulta emergere dal provvedimento di revoca la necessaria verifica della ricorrenza e perduranza dei presupposti che consentano di affermare il venir meno dei requisiti morali necessari per l'esercizio del potere discrezionale di revoca, al momento del suo effettivo esercizio, per contro apparendo evidente che l'appellante abbia necessità di utilizzare l'autovettura, indispensabile per esercitare attività di impresa edile, se non altro per trasportare materiali e raggiungere i cantieri, non potendosi condividere l'assunto del primo giudice per il quale simili e basilari incombenze potrebbero essere svolte senza la patente di guida in considerazione del fatto che l'impresa ha assunto alle proprie dipendenze, dal 21.09.2023, altro lavoratore con qualifica professionale di “manovale edile”: trattasi, appunto, di manovale e non di autista.
6.In conclusione, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila: accertata l'insussistenza dei requisiti di pericolosità ed inaffidabilità del occorre in questa sede disapplicare il Pt_1
provvedimento di revoca della patente adottato e disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri – NumeroD_1
Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso dell'appellante.
7.Le spese di lite, considerata la difficoltà interpretativa della norma, come risultante a seguito della declaratoria di incostituzionalità e l'omessa partecipazione del ricorrente- appellante al procedimento amministrativo nel cui ambito avrebbe potuto far valere le proprie ragioni senza, verosimilmente, rendere necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dispone la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti NumeroD_1
pag. 15/16 Terrestri – Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso dell'appellante; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 104/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Milia, giusta mandato in calce Parte_1
ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Gioacchino da Fiore n. 15, presso lo studio;
Appellante
Contro
, in Controparte_1 persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di L'Aquila, giusta mandato in atti, el. dom. in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo snc, presso gli Uffici del Complesso di San Domenico;
CP_3
Appellato
avverso la sentenza n. 27/2024 pubblicata il 23/01/2024 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 1896/2023, avente ad oggetto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2 CdS.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 27/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Civile Unica, Giudice Dott. Giovanni
Spagnoli, nell'ambito del giudizio R.G.n. 1896/2023, pubblicata il 23 gennaio 2024, notificata il 28 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, dichiarare illegittima e, comunque, annullare e/o disapplicare l'ordinanza impugnata e così disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n.
rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di NumeroD_1
Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso al ricorrente e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di L'Aquila, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cap come per legge.”
Per parte appellata: conclusioni non precisate nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1896/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del resistente;
Parte_1
pag. 2/16 2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore Parte_1 del , che liquida in € 2.906,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 05.10.2023 Parte_1
impugnava il provvedimento n. 3700/22 del 06.02.2023, notificato in data 09.09.2023, con cui la gli ha revocato la patente di guida categoria “B” n. Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare NumeroD_1 illegittima e, comunque, annullare l'ordinanza impugnata e così disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti NumeroD_1
Terrestri – Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 12.10.2023 veniva fissata la prima udienza del 19.12.2023, successivamente anticipata al 12.12.2023 su espressa istanza della parte ricorrente.
In data 04.12.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_4
(di seguito breviter ), concludendo nei seguenti termini:
[...] CP_1
“Tanto esposto, per l'Amministrazione resistente come generalizzata, rappresentata e difesa, si conclude per l'integrale reiezione del ricorso, piacendo a codesto Ecc.mo
Tribunale volerlo dichiarare infondato nel merito per le ragioni di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
All'udienza fissata la parte ricorrente contestava il contenuto della comparsa di costituzione di controparte ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, sicché in assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 23.01.2024.
La causa, quindi, è stata decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata da (il quale ne ha chiesto la totale riforma) Parte_1
il 05.02.2024 per due motivi che si andranno ad esaminare in seguito.
pag. 3/16 Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale Controparte_1
conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 23.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 12.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda – ritenendo perfettamente apprezzati nella specie i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 120 CdS, nonché adeguatamente e sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio – col ritenere, questa la motivazione interamente contestata, quanto segue.
“2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della patente di guida, non assumendo invero rielevo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva l'eventuale discordanza tra il provvedimento impugnato e l'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.
Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha nemmeno prodotto il suddetto avviso, asseritamente ricevuto in data 18.10.2022, sicché l'eventuale violazione non potrebbe nemmeno essere valutata nel merito dal Tribunale.
Sotto altro e diverso profilo, nemmeno si ravvisa la violazione dell'art. 120 C.d.S. nella parte in cui limita il potere di disporre la revoca della patente di guida al triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché il ricorrente prende erroneamente in considerazione la sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 03.05.2018, laddove la revoca si basa sulla pronuncia del Tribunale di Pescara n.
372/2021, divenuta irrevocabile il 04.12.2021, come rilevato dallo stesso Pt_1
Considerato che il provvedimento di revoca della patente è stato emesso dalla Prefettura
pag. 4/16 in data 06.02.2023, ne discende che risulta rispettato il termine triennale di cui all'art. 120 C.d.S.
3. Venendo al merito della domanda avanzata dal ricorrente, la stessa è infondata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, rileva il Tribunale si verte in materia di revoca della patente di guida, dovendosi fare riferimento all'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, secondo cui
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Come correttamente ricordato dal ricorrente, tuttavia, a seguito di Corte Cost., 9 febbraio 2018, n. 22, la norma deve essere letta nel senso che il prefetto «può provvedere» alla revoca della patente. Quanto all'onere motivazionale incombente sulla
, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, pur a seguito degli CP_1 interventi della Consulta sull'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, ha precisato che
“l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse a tutela dell'interesse pubblico… Infatti, la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predeterminata dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione”.
In definitiva “Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato pag. 5/16 riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19.11.2020, n. 26391).
Tanto premesso, nel caso di specie, il provvedimento del Prefetto del 06.03.2023 deve ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca della patente di guida dell'odierno ricorrente. In particolare, si dà atto che “dal capo di imputazione si evince che “ … con più azioni esecutive di un medesimo Parte_1
disegno criminoso in concorso con i soggetti di seguito indicati, acquistava, trasportava e illecitamente deteneva, per fini di spaccio, quantitativi di sostanze stupefacenti, che in parte cedeva a terzi” e che i fatti contestati sono stati accertati nel territorio dei Comuni di Montesilvano, Cepagatti e Pescara nelle date del 28.1.2018, 6.2.2018, 13.2.2018,
15.2.2018, 12.4.2018, 7.4.2018”. Si conclude pertanto nel senso che “RITENUTO, per quanto sopra esposto, che emergono elementi che inducono a ritenere che il possesso della patente di guida possa integrare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica tanto da giustificare l'adozione del provvedimento di revoca della patente posseduta dal sig. (cfr. doc. n. 8 fascicolo resistente). Parte_1
Quanto agli altri elementi di valutazione indicati dal ricorrente, rileva il Tribunale che il non ha inteso inviare le proprie osservazioni a seguito della ricezione dell'avviso Pt_1
ex art. 7 l.n. 241/90, sicché la ha correttamente tenuto conto delle sole CP_1
informazioni disponibili.
Le motivazioni a sostegno dell'ordinanza di revoca della patente di guida, dunque, unitamente all'istruttoria espletata dalla , consentono di ritenere Controparte_1
sufficientemente motivato il provvedimento gravato.
Nondimeno, quanto alle esigenze lavorative rappresentate dal ricorrente in sede giurisdizionale, le stesse non possono ritenersi decisive, giacché il risulta aver Pt_1
sempre lavorato, anche prima del compimento delle attività illecite oggetto delle sentenze di condanna n. 1113/18 e n. 372/21 (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
L'ulteriore attività imprenditoriale legata alla Leka Costruzioni, inoltre, risulta essere stata intrapresa dal ricorrente successivamente alla notifica del provvedimento di revoca della patente di guida (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrente). Ad ogni modo, non vi è prova del fatto che l'attività in parola non possa essere svolta dal ricorrente senza la patente di pag. 6/16 guida, anche in considerazione del fatto – dal medesimo allegato – che l'impresa ha assunto alle proprie dipendenze, dal 21.09.2023, altro lavoratore con qualifica professionale di “manovale edile” (cfr. doc. n. 10 fascicolo ricorrente). D 'altronde, è la stessa parte ricorrente a confermare, nelle note di trattazione scritta del 15.01.2024, che l ' attività lavorativa in parola ben può essere svolta “anche senza l'utilizzo dell'autovettura”. Ne consegue che, anche alla luce delle motivazioni addotte dal ricorrente in sede giurisdizionale, il provvedimento di revoca della patente di guida non risulta essere stato emesso in violazione dei presupposti previsti dalla legge, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata in quanto infondata.”
PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n.
2248 all. E (legge sul contenzioso amministrativo)
1.L'appellante contesta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui riconosce applicabile, alla specie, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 120 CdS, escludendo aprioristicamente ed apoditticamente la circostanza eccepita secondo cui l'ordinanza sarebbe stata adottata prendendo a fondamento un ulteriore motivo rispetto a quello contenuto nell'avviso di avvio del procedimento nel quale si fa riferimento alla sola sentenza del Tribunale di Pescara del 2021.
A ciò si aggiunga, a dire dell'appellante, l'erroneità del provvedimento gravato nella parte in cui disconosce la sussistenza del potere, da parte del giudice ordinario di valutare la legittimità, anche formale, del provvedimento amministrativo impugnato con conseguente disapplicazione dello stesso per incompletezza della motivazione addotta dalla prefettura.
Egli adduce che nell'avviso di avvio del procedimento ex. art 7 della L. 241/90, la ha ravvisato il presupposto per l'adozione della revoca disposta nella sola CP_1
sentenza del Tribunale di Pescara n. 372/21 per poi, successivamente, individuare, solo nell'ordinanza impugnata, un ulteriore motivo c.d. “a sorpresa”, ovvero adducendo motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate con l'avviso di avvio del procedimento.
pag. 7/16 La , infatti, ha inserito nelle motivazioni, a sostegno del provvedimento CP_1
impugnato, anche una precedente condanna, la sentenza n. 1113/18, non menzionata nell'avviso di cui sopra: se, quindi, il Tribunale de l'Aquila ha ritenuto formalmemte e sostanzialmente corretto che la abbia inserito, nella parte motiva CP_1
dell'ordinanza di revoca oggetto di impugnazione il dato di fatto, ex novo, relativo alla sussistenza anche della sentenza di condanna n. 1113/18, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, il riferimento al triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di cui all'art 120 C.d.S. doveva essere fatto con decorrenza dal 3 maggio 2018, ciò in considerazione del vincolo di continuazione rilevato dalla sentenza n. 372/21 del Tribunale di Pescara alla precedente citata, stante il medesimo lasso temporale nonché l'omogeneità della sostanza stupefacente detenuta (marijuana). Dal che ne consegue l'illegittimità della revoca anche per il decorso del tempo indicato ex art 120 C.d.S.
SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei requisiti e criteri dettati dall'art 120 C.d.S. per la valutazione del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art 116 così come individuati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 2018 e n. 24 e
99 del 2020.
2.Ed ancora, a detta dell'appellante il primo giudice avrebbe errato, altresì, nella corretta e puntuale analisi dei documenti dai quali emergerebbe la perdita dei requisiti morali del titolare della patente di guida, non tenendo in debita considerazione le risultanze istruttorie emerse, tutte deponenti a favore del omettendo di valutare: Pt_1
i) che il provvedimento applicato era carente di motivazione, dunque assunto in violazione di legge, facendo riferimento al comportamento serbato dal accertato Pt_1
dalle sentenze di condanna suindicate, sintomatico della sopravvenuta carenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS per la titolarità della patente di guida, dovendosi considerare che detto provvedimento non inerisce esclusivamente alla sentenza di condanna riportata nel 2021, ma anche a quella emessa nel 2018; l'esame della sentenza n° 372/21 del Tribunale di Pescara consentiva, infatti, di verificare che trattavasi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in continuazione con quella del
Tribunale di Pescara divenuta irrevocabile in data 3.5.2018 e che la pena applicata è
pag. 8/16 stata di mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa e per fatto sicuramente di lieve entità, sia per la contestazione di cui alla rubrica, relativa a cessione di mera marijuana, sia per la assai ridotta pena applicata, in ogni caso i fatti , per detta ragione uniti dal vincolo della continuazione, erano stati tutti commessi nel periodo ricompreso tra gennaio e aprile 2018 e, dunque, 5 anni prima del provvedimento impugnato.
ii) che comunque non ricorreva nel provvedimento di revoca l'individuazione del requisito principale richiesto per la sua adozione, ovvero la mancanza dei requisiti morali o l'inidoneità alla guida del soggetto sotto il profilo della pericolosità sociale che detenga il connotato dell'attualità, supposto pacificamente che la ratio sottesa alla sanzione della revoca della patente di guida sia quella di salvaguardare, nell'ottica general-preventiva, la sicurezza della circolazione stradale;
nel provvedimento amministrativo impugnato, infatti, la sopravvenuta carenza dei requisiti in parola era stata rilevata unicamente sulla scorta delle sentenze di condanna, senza considerare alcun elemento di supporto ed in totale spregio al presupposto dell'attualità della pericolosità sociale, essendosi, la sentenza gravata, soffermatasi solo ad affermarne la legittimità, non valutando il merito dei presupposti legittimanti la misura sanzionatoria irrorata;
iii) che, a tal proposito, nella pronuncia della Corte Costituzionale, pure richiamata nella sentenza impugnata, l'automatismo presupposto dalla locuzione “provvede” è stato abrogato proprio in virtù del fatto che una formulazione tale comportava indifferentemente una automatica revoca del titolo a fronte di una varietà di fattispecie di reati che per di più possono essere assai risalenti nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio, il che dovrebbe escludere l'attitudine a fondare nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità (Corte Cost. n. 22/2018); iv) che la condanna riportata nel 2021 si riferiva ad un reato (non commesso, o quanto meno non accertato, mentre l'imputato si trovava alla guida del veicolo), commesso ben
5 anni prima rispetto all'adozione del provvedimento;
v) che la sentenza del 2021 oltretutto condannava il ricorrente alla contenuta pena di mesi 6 di reclusione con pena sospesa, posta in continuazione ex art. 81 c.p. con la pag. 9/16 condanna precedente del 2018, proprio in quanto per la contiguità temporale dei fatti ed omogeneità delle contestazioni, questi erano stati considerati frutto di un unico disegno criminoso;
vi) che dopo il 2018 egli non aveva più commesso alcun reato (tra quelli rientranti nella fattispecie ex art. 120 CdS) ed aveva tenuto un comportamento rispettoso delle regole, offrendo dimostrazione di resipiscenza e volontà di recupero tale che dal certificato dei carichi pendenti, così come dalla relazione della Questura di Pescara, non risultava
“alcun procedimento penale per le violazioni di cui all'art. 120 CdS”, e neppure risultavano “ulteriori pregiudizi penali o segnalazioni di polizia”; vii) che comunque aveva sempre prestato attività lavorativa, come da modello Pt_1
C2/storico prodotto in atti e pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente tale circostanza doveva essere prioritariamente valutata, posto che la detenzione della patente di guida è funzionale allo svolgimento dell'attività di cui sopra.
3.Stante la stretta correlazione intercorrente tra gli stessi, i succitati motivi di appello possono essere trattati congiuntamente secondo quanto si dirà di seguito.
4.L'appello è meritevole di accoglimento integrale.
5.Anzitutto va rilevato che, come correttamente inquadrata dal primo giudice, la fattispecie di cui al secondo comma della disposizione di cui all'art. 120 CdS, prevede la revoca della patente di guida qualora, per le ipotesi di condanna per i reati di cui al primo periodo del comma 1 della norma, vengano meno i requisiti morali ai fini della corretta detenzione del titolo abilitativo alla guida, purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in parola.
Ciò premesso, le note sentenze della Corte costituzionale, correttamente citate dall'appellante, hanno riscritto i connotati sostanziali del provvedimento prefettizio di revoca della patente per perdita dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS.
Primariamente, la Consulta ha sinteticamente provveduto ad inquadrare la revoca di cui alla disposizione in oggetto in un provvedimento che attesta il venir meno pag. 10/16 dell'affidabilità del titolare della patente di guida, determinata dalla perdita dei requisiti morali sussistenti al rilascio dell'abilitazione.
Così inquadrata la fattispecie, in tutte le indicate decisioni la Corte Costituzionale ha seguito, quale unico filo conduttore, la violazione dell'art. 3 Cost., sotto due profili: il primo relativo alla rilevata sproporzionalità e irragionevolezza nel prevedere il medesimo effetto per l'integrarsi di una varietà di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, posto che la condanna avrebbe potuto riguardare reati di natura diversa, peraltro alcuni di lieve entità ed eventualmente risalenti nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio;
il secondo inerente una irragionevolezza legislativa nella previsione di un automatismo per la revoca prefettizia.
Secondo le linee direttrici indicate dalla Consulta, ne discende che i criteri che la può e deve utilizzare per poter addivenire alla valutazione complessiva del CP_1
caso concreto, sono indicati nelle pronunce della più recente giurisprudenza finora espressasi in argomento.
Segnatamente, le prime pronunce sono orientate a ritenere che la ponderazione comparativa tra gli interessi in gioco, ovvero l'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere autoritativo e quello oppositivo vantato dal privato volto al mantenimento della situazione vantaggiosa consistente nella detenzione della patente di guida, sia il frutto di una valutazione complessiva di vari elementi.
Tra questi, in particolare, possono annoverarsi: i) la gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
ii) la condotta mantenuta dal privato successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia nei rapporti sociali e personali;
iii) eventuali nuove denunce a carico del privato o frequentazione di soggetti pericolosi; iv) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
v) svolgimento di attività lavorativa, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida.
Nella specie, risulta fondata, pertanto, la doglianza prospettata dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le esigenze lavorative rappresentate dall'originario ricorrente non potevano ritenersi decisive, fintanto che lo stesso deteneva occupazione lavorativa anche durante il periodo della commissione dei fatti delittuosi;
e che non vi era prova che l'attività lavorativa intrapresa nel 2023 non potesse essere pag. 11/16 svolta senza la patente di guida, anche in considerazione della presenza di un dipendente dell'impresa con qualifica professionale di “manovale edile”.
Orbene, questa Corte a tal proposito osserva quanto segue.
Posto che in alcun modo vi è prova che il dipendente dell'impresa detenga patente di guida o autoveicolo per potersi recare presso i luoghi interessati dall'attività lavorativa, tale asserzione comunque non può essere considerata giustificatrice della mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutte le circostanze del caso concreto.
Infatti, come risulta in atti, l'appellante sin dall'anno 2011 risulta essere sempre stato professionalmente occupato, a nulla potendo rilevare la circostanza secondo cui avrebbe commesso i fatti per cui ha riportato condanna, nonostante godesse di occupazione lavorativa.
A ciò si aggiunga che anche la circostanza dedotta dal primo giudice, per cui il Pt_1 non ha inteso inviare le proprie osservazioni a seguito della ricezione dell'avviso ex art. 7 L. n. 241/90, sicché la ha correttamente tenuto conto delle sole informazioni CP_1 disponibili, risulta essere ininfluente ai fini della valutazione dell'intero impianto istruttorio, erroneamente interpretato dal Tribunale, il quale non ha operato neppure il corretto bilanciamento richiesto tra le esigenze contrapposte in giudizio.
Infatti, le informazioni di cui disponeva la antecedentemente all'instaurazione CP_1
del giudizio e nonostante le non pervenute memorie di difesa ex art. 10 L. n. 241/90, erano di per sé sufficienti ad effettuare quanto meno un giudizio prognostico di non pericolosità del se solo si considera che: i fatti di cui alle sentenze di condanna Pt_1 erano circoscritti ad un unico periodo risalente all'anno 2018, pertanto erano ormai datati, uniti dal vincolo della continuazione e connotati da lieve entità considerata la pena irrorata dal Tribunale di Pescara, tra l'altro sospesa;
dalla relazione della Questura di Pescara del giorno 11.10.2022 risultava che “da accertamenti effettuati tramite il
Sistema Informativo Interforze risulta che dopo la seconda condanna del Parte_1
Tribunale di Pescara per violazione dell'art. 73 DPR 309/90 non ha ulteriori pregiudizi penali o segnalazioni di Polizia”; dalle sentenze suddette non emergeva alcun collegamento dei fatti commessi con l'utilizzo di autoveicolo da parte dell'appellante; dal certificato dei carichi pendenti in data 4.10.22 non emergevano procedimenti per le violazioni di cui all'art. 120 CdS”.
pag. 12/16 Pertanto, meritevole di accoglimento è la doglianza prospettata dall'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere adeguatamente e sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio, se solo si considera il principio espresso dalla
Consulta nelle pronunce correttamente individuate dal Tribunale secondo cui anche la fase della redazione del provvedimento acquisisce particolare rilevanza, giacché la natura non più automatica del provvedimento impone che l'Amministrazione dia conto in sede motivazionale dell'iter svolto in fatto ed in diritto.
Dunque, una motivazione tanto più compiuta e scrupolosa fondata specificatamente su ogni passaggio dell'analisi di tutti gli elementi fattuali e giuridici risulta essere necessaria, proprio in virtù della natura discrezionale del provvedimento.
Nella specie, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il provvedimento oggetto di censura non risulta essere adeguatamente motivato per tutte le ragioni su esposte e per quelle di seguito indicate.
Infatti, si ribadisce, come da giurisprudenza granitica in tal senso, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 febbraio 2018 è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare. Senza dubbio perciò al prefetto è affidata una potestà amministrativa di natura discrezionale e la natura del potere esercitato impone all'autorità di P.S. di stabilire se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati — che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca — ovvero, se, all'opposto, anche tenuto conto dell'incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione, nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai seguenti parametri: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e pag. 13/16 le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida (Cfr. TAR
Puglia, sent. n. 1527/2021).
Nel caso che ne occupa, applicando i criteri su esposti alla fattispecie de quo, ne consegue che: le condotte poste in essere dal denotano una scarsa offensività delle Pt_1 stesse, considerata anche la pena irrogata (mesi di 6 di reclusione), tra l'altro sospesa, e l'arco temporale di commissione dei fatti risalente al solo anno 2018; la condotta – successiva alle condanne riportate – mantenuta dall'originario ricorrente risulta essere, quanto meno dalle risultanze istruttorie, irreprensibile, avendo lo stesso sempre goduto di occupazione lavorativa;
dalla nota inoltrata dalla Questura di Pescara di cui sopra,
l'appellante non risulta gravato da altri pregiudizi penali o segnalazioni;
dalle allegazioni ad opera del risulta che egli provvedeva periodicamente ad effettuare Pt_1 bonifici, per il tramite di Western Union, nei riguardi della propria famiglia d'origine ubicata in Albania, al fine di sostenerla economicamente (indice, questo sintomatico del fatto che sul territorio nazionale era solo, senza la presenza di familiari che potessero essere d'ausilio ed accompagnarlo negli spostamenti quotidiani atti a sopperire anche le primarie esigenze di vita), a nulla rilevando la circostanza, priva di pregio ed erroneamente dedotta dall'appellato, secondo cui l'impresa di costruzione dell'appellante veniva aperta formalmente solo qualche giorno dopo la notifica del provvedimento prefettizio.
Vieppiù, nel provvedimento prefettizio non vengono addotti neppure ulteriori elementi pregiudizievoli a carico di idonei a consentire di apprezzare, al momento Pt_1 dell'emissione dello stesso, la permanenza dell'insussistenza di requisiti morali da parte dello stesso, anche avuto riguardo alla sua storia personale e giudiziaria dopo la commissione dei reati giudicati con le sentenze suddette.
pag. 14/16 Conclusivamente, non risulta emergere dal provvedimento di revoca la necessaria verifica della ricorrenza e perduranza dei presupposti che consentano di affermare il venir meno dei requisiti morali necessari per l'esercizio del potere discrezionale di revoca, al momento del suo effettivo esercizio, per contro apparendo evidente che l'appellante abbia necessità di utilizzare l'autovettura, indispensabile per esercitare attività di impresa edile, se non altro per trasportare materiali e raggiungere i cantieri, non potendosi condividere l'assunto del primo giudice per il quale simili e basilari incombenze potrebbero essere svolte senza la patente di guida in considerazione del fatto che l'impresa ha assunto alle proprie dipendenze, dal 21.09.2023, altro lavoratore con qualifica professionale di “manovale edile”: trattasi, appunto, di manovale e non di autista.
6.In conclusione, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila: accertata l'insussistenza dei requisiti di pericolosità ed inaffidabilità del occorre in questa sede disapplicare il Pt_1
provvedimento di revoca della patente adottato e disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri – NumeroD_1
Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso dell'appellante.
7.Le spese di lite, considerata la difficoltà interpretativa della norma, come risultante a seguito della declaratoria di incostituzionalità e l'omessa partecipazione del ricorrente- appellante al procedimento amministrativo nel cui ambito avrebbe potuto far valere le proprie ragioni senza, verosimilmente, rendere necessario il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dispone la restituzione della patente di guida ctg. “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti NumeroD_1
pag. 15/16 Terrestri – Ufficio Provinciale di Pescara – ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso dell'appellante; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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