Articolo 1643 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1642Articolo 1644
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9 ottobre 2010
Art. 1643. Ufficiali medici e farmacisti 1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. 2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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