Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1894 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappre-
[...] P.IVA_1 sentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Palermo (PEC:
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Vito Pompeo (PEC: Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1380/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 14/03/2019 all'esito del procedimento scritto al N.R.G. 8666/2018;
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza gravata, in accoglimento del presente appello, caducando o comunque privando di efficacia giuridica il provve-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7
Conclusioni per la parte appellata: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezio- ne e difesa: In linea preliminare, dichiarare l'appello proposto improcedibile e/o inammissibile alla luce delle argomentazioni tutte esposte in narrativa. Nel merito, confermare nella sua interezza la gravata sentenza perché immune da vizi motivazionali, respingendo l'appello siccome scevro di fon- damento in fatto ed in diritto e confermando il decreto ingiuntivo n. 1868/2019 opposto. Condannare parte avversa al pagamento delle spese e dei compensi pro- fessionali di questo grado di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare in esito all'atteggiamento processuale di controparte.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 22/05/2018, l'
[...]
proponeva opposizione Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 1868/2018, emesso dal Tribunale di Palermo in data 22/03/2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare all'
[...] la complessiva somma di euro Controparte_1
115.828,48 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di interessi e saldo voce gestione relativamente a corsi di formazione profes- sionale da quest'ultimo effettuati negli anni 1999/2000.
2. Costituitosi con comparsa del 06/09/2019, l' Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del de-
[...] creto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1380/2019 pronunciata in data 14/03/2019, definendo il giudizio, rigettava l'opposizione, condannando l'amministrazione opponente al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione dell'08/10/2019, l' ha proposto ap- Parte_1 pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 5. Con comparsa dell'08/01/2020, si è costituito in giudizio l'appellato il quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello nonché, nel merito, la sua infondatezza.
6. All'udienza del 07/02/2024, sostituita dal deposito di note di trattazio- ne scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive con- clusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata assunta in deci- sione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Si impone in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, che ha eccepito l'irritualità dell'iscrizione a ruolo asseritamente effettuata avverso un procedimento di primo grado ed una sentenza diversi da quelli indicati nell'atto di appel- lo.
8. L'eccezione va disattesa, poiché che dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio si evince che l' ha inteso pro- Parte_1 porre appello “avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione V Ci- vile, resa nella causa iscritta al n. 8666/2018 R.G., portante il n. 1380/2019, depositata in data 14/03/2019, non notificata” e che il giudi- zio di impugnazione è stato correttamente iscritto a ruolo in data 11/10/2019.
9. Con il primo motivo di impugnazione, articolato su più profili, l' sollecita una differente valutazione dei fatti di Parte_1 causa, allegando che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto do- vuta la somma di euro 48.105,25, portata dal decreto ingiuntivo opposto e richiesta a titolo di saldo voce gestione, sulla base della circostanza che le note di revisione dei progetti costituiscono atti di ricognizione del debi- to che attribuiscono al credito vantato il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità.
10. Evidenzia che le note di revisione dei progetti hanno esclusivamente natura di atti endoprocedimentali inidonei ad impegnare la P.A. e che solo con l'emissione del decreto di chiusura del progetto sorge il diritto in capo all'ente di formazione al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Deduce, pertanto, l'inesigibilità del credito e la conseguente insussistenza dei presupposti per azionarlo in sede monitoria, per mancanza dei requisi- ti di cui all'art. 633 c.p.c..
11. In proposito, il provvedimento impugnato, con motivazione laconica, risulta aver affermato che le note di revisione integrano atti di ricognizio- ne del debito senza, tuttavia, ulteriormente approfondire la natura di tali atti e la loro collocazione nel più ampio procedimento volto
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 all'accertamento della regolare esecuzione dei progetti finanziati con fon- di pubblici.
12. Va premesso che, come è ormai ampiamente noto, nel giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché attore in senso forma- le, assume la veste di convenuto mentre l'opposto, benché processual- mente convenuto, deve considerarsi attore in senso sostanziale, di talché, sotto il profilo probatorio, incombe sulla parte opposta l'onere di dimo- strare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, non diversa- mente da quanto accade in un ordinario giudizio di cognizione.
13. Nel caso di specie l'ente di formazione non risulta aver adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante, non avendo prodotto agli atti del giudizio la documentazione attestate lo svolgimento delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento a saldo.
14. Questa Corte ritiene, infatti, che le note di revisione relative al proget- to finanziato siano inidonee a provare il credito asseritamente vantato, in quanto non corredate dalla documentazione attestante l'effettivo svolgi- mento delle prestazioni ivi indicate, così come prescritto dall'art. 23 L.R. 36/90. Le note di revisione, infatti, non possono in alcun modo essere considerate atti che integrano gli estremi di un riconoscimento di debito, trattandosi di atti endoprocedimentali, sottoscritti da soggetti privi di po- tere rappresentativo esterno dell'amministrazione.
15. Va sottolineato, al riguardo, che tali note non costituiscono l'atto che conclude la procedura di erogazione del finanziamento, ma ne costitui- scono un passaggio intermedio, rendendosi necessario, per la conclusione del procedimento amministrativo, verificare la sussistenza di una serie di ulteriori condizioni da cui dipende la concreta erogazione delle somme.
16. Va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che ha chia- rito che, ai fini della configurabilità di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. da parte della P.A., è necessa- rio che concorrano requisiti sia formali che procedimentali che ne condi- zionano la validità e l'efficacia (cfr. Cass. sez. III civ. n. 8643 del 2003), re- quisiti che risultano difettare nel caso in esame.
La sussistenza del credito vantato dall'appellato non può nemmeno rite- nersi dimostrata in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell'Assessorato delle somme ingiunte, atteso che, stante la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tale adem- pimento non si configura quale riconoscimento del debito ma, piuttosto, come un atto necessitato, al fine di scongiurare iniziative esecutive da
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 parte del creditore, con conseguente ulterioree aggravio di spese a carico della P.A..
17. Con il secondo profilo di impugnazione, l'Assessorato appellante cen- sura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale che ha ritenuto dovuto l'importo di euro 67.723,23 richiesto dall' Parte_3
a titolo di interessi per il ritardo da parte della P.A.
[...] nell'erogazione dei finanziamenti concessi.
18. Sul punto il provvedimento impugnato risulta essere privo di motiva- zione avendo il Tribunale succintamente rilevato che “sono dovuti gli inte- ressi calcolati sui saldi dei progetti corrisposti con notevole ritardo”.
19. La statuizione del Tribunale di Palermo non appare condivisibile ove si osservi che nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa per cia- scun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamen- to concesso all'Ente attuatore. Con l'approvazione definitiva il P.R.O.F. as- sume valenza vincolante e può essere modificato soltanto in presenza di
“condizioni particolari” (art. 6 della L.R. n.24/1976).
20. In particolare, per il finanziamento delle attività formative commissio- nate ad enti esterni, l'Amministrazione deve predisporre specifici stan- ziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9 della L.R. n.24/1976.
21. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, in base alle pre- scrizioni contenute nella Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "di- rettive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendiconta- zione dei progetti formativi" (in Suppl. Ord. GURS n. 31 del 23.07.2004), “il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi as- segnati con i provvedimenti di finanziamento” e nell'atto di adesione sot- toscritto dal soggetto fruitore del finanziamento viene specificato che lo stesso accetta che “il finanziamento assegnato con il provvedimento di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce il limite massimo di spesa”.
22. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente rileva l'Assessorato appellante, le somme effettivamente spettanti vengono cristallizzate, e divengono pertanto liquide ed esigibili, soltanto con l'emanazione del de- creto di chiusura dei singoli progetti, di tal che, in assenza dell'adozione di tale decreto le stesse non possono produrre interessi ex art. 1282 cod. civ., potendosi, tuttalpiù, configurare nell'ipotesi di ritardo un comporta- mento colpevole produttivo del diritto al risarcimento del danno che, nel caso in esame, non risulta essere stato né prospettato, né, tantomeno, ri- chiesto.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 23. Nel caso di specie, i finanziamenti dei quali l'appellato è beneficiario risultano essere stati concessi per importi predefiniti, in virtù dei vincoli di spesa pubblica, che non consentono di attribuire finanziamenti per som- me non specificamente predeterminate, richiedendo un correlato impe- gno di spesa da far valere su un altrettanto specifico capitolo di bilancio.
24. L'ammontare del finanziamento accordato, a valere sulle somme stan- ziate nell'ambito dei PP.RR.OO.FF. costituisce, dunque, il limite entro il quale la posizione giuridica del beneficiario si configura quale diritto sog- gettivo perfetto, giacché un incremento delle somme oggetto del finan- ziamento presuppone una ulteriore e distinta valutazione, fondata su pre- cisi parametri di riferimento.
25. L'appello proposto dall va, conseguentemente, Parte_1 integralmente accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1868/2018.
26. In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri pre- visti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge per il presente grado di giudizio ed in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei Parte_4 confronti di con ci- Controparte_1 tazione dell'08/1072019 e in riforma della sentenza n. 1380/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 14/03/2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 1868/2018 del 22/03/2018;
• condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge per il presente grado di giudizio ed in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge per il giudizio di primo grado. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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