Articolo 7 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 6Articolo 8
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3 aprile 1975
Art. 7. (Trasferimenti)

In caso di riduzioni di organici, il trasferimento di ufficio del personale esuberante ad altro ente e' disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facolta' impositive ivi previste.
Con deliberazione degli enti interessati, puo' essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.
I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.
Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianita' di qualifica nella stessa gia' maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianita', nonche' lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parita' di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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