Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 28 aprile
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4170/2023
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1 C.F._1
Paladina, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 27 luglio 2023, esponeva: Parte_1
-di aver presentato, in data 11 febbraio 2020, domanda per richiedere l'assegno ordinario di invalidità;
-in data 16 luglio 2020, gli era stato recapitato il provvedimento dell' con cui era stato CP_1 comunicato l'esito negativo della visita per l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
-avverso il suddetto provvedimento, in data 31 luglio 2020, aveva proposto ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 16 dicembre 2020;
-aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 350/2021
R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
dilatazione aneurismatica dell'arteria mesenterica superiore;
malattia da reflusso gastro-esofageo complicata da ernia iatale da scivolamento;
malattia diverticolare”.
Evidenziava che dalla documentazione medica versata in atti risultava soddisfatto il requisito sanitario.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al riconoscimento del requisito sanitario utile per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'istituto convenuto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1
dei motivi.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, anche tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente.
4.- All'udienza odierna, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 350 /2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, anche tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente il rinnovo della ctu.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “cardiopatia ipertensiva, dislipidemia, aneurisma dissecato dell'arteria mesenterica superiore, aneurisma trombizzato della porzione prossimale dx del tripode celiaco, ateromasia TSA, pancreatite acuta ricorrente, malattia da reflusso gastro-esofageo complicata da ernia iatale da scivolamento, malattia diverticolare e poliposi del colon;
insufficienza ventilatoria mista in BPCO e pregressa infezione da COVID 19; poliartrosi con discopatie multiple ed ernie lombari con deficit funzionale del tronco e lombalgia ricorrente, esiti fratturativi a livello di caviglia e piede destro
(incidente stradale nel 1981) con rigidità della caviglia ed esiti cicatriziali retraenti con perdita di sostanza cutanea, appoggio anomalo ad incidenza deambulatoria;
allegata sindrome depressiva”.
Il ctu, dopo avere analizzato la documentazione prodotta e in esito alla visita medica, ha ritenuto che il ricorrente “presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/1984, sin dalla data di presentazione della domanda”.
In seguito ai rilievi dell' , il ctu ha precisato che “Al marzo 2020 (mese successivo alla data di CP_1
presentazione della domanda) tali patologie erano già presenti e documentate come da certificazioni estesamente riportate nel precedente elaborato. Sicchè, in assenza di dati clinici obiettivi comprovanti con rilievo medico legale che a tale epoca l'estrinsecazione funzionale di tali patologie fosse di minore entità rispetto a quella da me obiettivata nella precedente relazione (e che pertanto vi sia stato un aggravamento funzionale in epoca successiva), il quale ultimo comporta ragionevolmente una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (artigiano pasticcere dal 1984, la cui attività comporta il mantenimento protratto della stazione eretta, la movimentazione di carichi seppur non di rilievo ed orari di lavoro che mal si conciliano con tali condizioni cliniche), è verosimile ritenere che il diritto all'assegno ordinario di invalidità decorra dalla data di presentazione della domanda”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. 6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente procedimento vengono poste a carico dell' e CP_1
liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia e vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' le spese di CP_1
ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1528,00, oltre € 43,00 iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 4635,5, oltre € 43,00 iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 28 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga