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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 859/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] in data [...], CF residente a [...]C.F._1
Limena in via Magarotto n. 36/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Carniello con studio in
Padova, via Longhin 11, CF , giusta procura in atti, il quale ha chiesto di C.F._2
ricevere le notifiche alla pec o fax 0497806262 Email_1
Parte appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Padova, via del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario n. 42, in persona del suo Presidente, sig. , rappresentata e difesa dall' Controparte_2
Avv. Marco Paggi (c.f: ), del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio dello stesso, sito in Padova, Corso del Popolo n. 16, giusta procura in atti con indicazione, per avvisi e comunicazioni, dei seguenti recapiti di fax: e di P.E.C: P.IVA_2
Email_2
Parte appellata
1 con sede legale in Trieste, via del Teatro 5 (c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_3
del procuratore speciale pro tempore ing. , rappresentata difesa dagli avv.ti Controparte_4
Gianluca Spolverato (c.f. ), Elisa Pavanello (c.f. ) e CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
Francesca Marchesan (c.f. – che hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 176, CodiceFiscale_6
comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 049/7803764, ovvero agli indirizzi PEC e Email_3 Email_4
– ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Email_5
stessi in Padova – via F. Rismondo 2/E, giusta procura depositata in atti
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 566/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: inquadramento contrattuale;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“d) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a favore della con le Controparte_5
mansioni e per il periodo descritti in ricorso, nell'ambito degli appalti er il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti Controparte_3 urbani e assimilati nel territorio dei comuni di Padova centro storico, quartieri Mandria, Guizza e Forcellini, Saonara, Ponte San Nicolò e
Noventa Padovana e, per l'effetto,
e) accertare e dichiarare che, ai sensi delle statuizioni dei bandi di gara e dei capitolati d'appalto con il CCNL da Controparte_3 applicare al rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la società cooperativa convenuta per tutta la durata del rapporto, era il CCNL
FISE, al livello di inquadramento contrattuale 3B, ovvero il diverso che fosse accertato giudizialmente e, conseguentemente, condannare in solido tra loro ed al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_5 Controparte_3 quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire in applicazione del CCNL FISE, e quanto è stato allo stesso corrisposto, per complessivi €
34.372,54, ovvero il diverso importo che dovesse emergere di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
f) in subordine, accertare e dichiarare l'obbligo da parte della di applicare al ricorrente un Controparte_5 trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali (FISE) e,
conseguentemente, condannare in solido tra loro ed al pagamento Controparte_5 Controparte_3 delle differenze retributive tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire in applicazione del CCNL FISE, e quanto è stato allo stesso corrisposto, per complessivi € 34.372,54, ovvero il diverso importo che dovesse emergere di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con rifusione di spese, anche generali, competenze professionali del presente procedimento e distrazione a favore dello scrivente avvocato che ne risulta anticipatario”.
Per parte appellata coop. : CP_5
2 “respingere ogni domanda, istanza o comunque pretesa della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti nella presente memoria, confermando per l'effetto, la sentenza di primo grado 566/2022 pubblicata il 24.10.22 emessa dal Tribunale di Padova
nel giudizio n. 860/2020, ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande avanzate dal ricorrente venissero ritenute,
anche solo in parte, fondate, ridursi e/o comunque contenersi le eventuali differenze retributive riconosciute al sig. alle Parte_1 sole ore lavorative svolte da quest'ultimo nell'ambito del servizio per la raccolta dei rifiuti organici che aveva ricevuto in CP_5 subappalto dalla ATI nel periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2016 (pari a 1.699,67 ore Parte_2 di lavoro) e/o nell'ambito del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento manuale e meccanizzato di rifiuti solidi urbani e assimilati (lotto
Controparte_ 2) che aveva ricevuto in appalto tramite il R.T.I. fra nel periodo Controparte_6 dal 01.06.2017 al 31.05.2019 (pari a 1.418,79 ore di lavoro), tenuto conto altresì delle ulteriori censure espresse al paragrafo 3) della presente memoria in merito ai conteggi allegati da controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Per parte appellata soc. CP_3
“in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa e ferme tutte le deduzioni ed eccezioni ivi formulate respingere tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di poiché infondate in fatto e in diritto oltre che Parte_1 Controparte_3 non provate;
in ogni caso dichiarare inapplicabile nella fattispecie la pretesa responsabilità ex art. 1676 c.c. e art. 29 d. lgs. 276/03;
in subordine: si chiede di rideterminare le chieste differenze retributive tenuto conto dell'applicazione del corretto c.c.n.l. e del corretto inquadramento, nonché in base alle effettive prestazioni di lavoro rese dal ricorrente nell'ambito dell'appalto di Controparte_3 nel periodo oggetto di contestazione, secondo quanto dovesse risultare all'esito del giudizio;
in ulteriore subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui venissero accolte, in toto o pro parte, le domande del ricorrente nei confronti di Controparte_3
i) si chiede di detrarre dalle somme eventualmente riconosciute a credito del ricorrente tutto quanto allo stesso effettivamente pagato a ogni titolo (retributivo, indennitario, previdenziale, assicurativo e fiscale) dalla Società Coop. Città So.La.Re e/o da qualsiasi altro soggetto per cui il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel periodo oggetto di causa;
tutto ciò nella misura che emergerà in corso di giudizio;
ii) si eccepisce, inoltre, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della Società Coop. Città So.La.Re o di altro soggetto appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ante modifica ex d.l. 25/2017;
iii) si chiede inoltre, per le ragioni indicate al paragrafo IX, di accertare il diritto di ad essere tenuta indenne dalla Controparte_3
o di altro soggetto appaltatore, per le somme che dovesse pagare al ricorrente in esecuzione Controparte_7 CP_3 dell'emananda sentenza o, comunque, che si accerti sin d'ora il diritto di ad agire in regresso nei confronti della Controparte_3 stessa , o di altro soggetto appaltatore, o a surrogarsi alla stessa per tali importi;
Controparte_7
In ogni caso: con integrale rifusione di spese di causa e compensi per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha respinto le domande del lavoratore,
volte all'accertamento dell'asserito diritto all'applicazione al rapporto di lavoro di un CCNL diverso da quello in concreto applicato e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Ha, altresì,
compensato le spese di lite.
3 Il sig. è stato dipendente dal 1°.
4.2014 al 30.6.2015 e dal 6.7.2015 al 15.6.2018 di Pt_1
, con sede a Padova, e ha svolto mansioni di autista alla Controparte_5
guida di camion compattatore e/o di veicoli per la guida dei quali era richiesta la patente , Nu_1
nell'ambito di contratti di appalto sottoscritti dalla coop. con la soc. CP_5 CP_3
per la raccolta dei rifiuti. Il rapporto di lavoro era regolato dal CCNL del settore Socio-Sanitario-
Assistenziale-Educativo (Cooperative Sociali), con inquadramento come operaio di categoria B1. Il
lavoratore ha instaurato la presente causa per vedersi riconosciuta l'applicazione del CCNL del settore Servizi Ambientali (FISE), applicato da ACEGAS, in luogo del CCNL Cooperative sociali,
applicato dal datore di lavoro.
Il primo giudice ha respinto le domande del sig. , così motivando: Pt_1
“ritiene il tribunale che il ricorso debba essere respinto.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vanno infatti richiamate le motivazioni espresse da questo stesso tribunale e dalla Corte
d'appello lagunare, che si sono ripetutamente già pronunziate sull'argomento.
Con le sentenze 1.07.2021 (RG n. 2104/2019 – RG n. 2132/2019), questo stesso tribunale ha rigettato analogo ricorso,
rilevando tra l'altro che 'L'art. 22, c. 14° del capitolato di appalto, pur prevedendo in generale che gli appaltatori debbano applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. del settore servizi ambientali, ammette la possibilità di applicazione di c.c.n.l. diversi quando l'appalto sia idoneo a permettere la gestione di progetti di inserimento sociale lavorativo di persone in condizioni di criticità. La disposizione condiziona tale deroga al contenimento del valore dell'appalto entro limiti percentuali, calcolati con riferimento al volume delle attività aziendali. Le parti sottoscrittrici del contratto di appalto danno atto della sussistenza di tale condizione ed essa non è contestata in giudizio. La deroga in tal modo utilizzata dalle parti sottoscrittrici esenta anche dalla applicazione dell'art. 8 del c.c.n.l. Fise Assoambiente'.
Ed inoltre, con la sentenza n. 261/21 del 24.05.2021, è stata ribadita la legittimità dell'applicazione - da parte della appaltatrice
- del c.c.n.l. Sociali a tutto il personale impiegato nell'appalto, rilevando che non si può ritenere che tale deroga contenuta CP_5 nel capitolato speciale di appalto sia riferita al solo personale svantaggiato, poichè una tale interpretazione si porrebbe invero in contrasto con il d. lgs n. n. 216/2003 che, in attuazione della direttiva comunitaria 2000778/C, sancisce il divieto di discriminazione dei lavoratori per motivi di disabilità.
Alle stesse conclusioni è giunta anche la Corte lagunare con le sentenze nn. 25, 26 e 28 del 21 gennaio 2021 che hanno rigettato analoghi ricorsi, osservando che 'Il capitolato alla clausola 22 par. 14, dopo la regola indicata nella prima parte, prevede la eccezione per le coop. sociali di tipo B quale fonte normativa dei rapporti di lavoro ivi espressamente preveduta;
il ccnl CP_8 richiamato per relationem non è quindi il ccnl vincolante da applicare al rapporto lavorativo de quo, bensì quello che consente la deroga.
Né appare invocabile il diverso ccnl Assoambiente, nemmeno ex art. 36 Cost., nemmeno richiamato dalla clausola pattizia. Ragionando
all'interno della deroga consentita da clausola 22 par. 14 seconda parte, in virtù del rinvio contenuto all'art. 8 , è lecito che CP_8 la coop. che applica pure un ccnl sottoscritto da comparativamente rappresentative a livello nazionale e non certo un ccnl di CP_9 comodo, regolare il rapporto in base a tale contratto'. La stessa Corte ha precisato che 'Il ccnl coop sociali è stato sottoscritto da CP_9
4 primarie e rappresentative, le quali hanno certamente valutato i parametri retributivi complessivi di questo contratto sebbene difformi dal ccnl servizi ambientali'.
Nello stesso senso la sentenza pronunziata da questo stesso giudice il 22.09.2021 nel proc. n. 2610/2019.
Quanto infine al Protocollo d'intesa in materia di appalti Gruppo Hera, recante la data del 26.10.2016, al punto 2. pag. 4 esso conferma la deroga per le Cooperative Sociali di tipo B previsto dall'art. 8 del c.c.n.l. Servizi Ambientali (Utilitalia ex ). ” CP_8
(pagg. 4-5).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due motivi Pt_1
di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in riferimento all'interpretazione del capitolato speciale di appalto in relazione all'art. 8 CCNL Servizi Ambientali.
L'appellante sostiene che il capitolato speciale di appalto, nel richiamare l'art. 8 CCNL Servizi
Ambientali, individua nel solo “personale svantaggiato” il personale destinatario della deroga all'obbligo “per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l'applicazione di uno dei due
CCNL dei servizi ambientali specifici”. Sicché sostiene che, ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c, la deroga può essere operativa solo ed esclusivamente nei confronti del “personale svantaggiato” e non nei confronti di tutto il personale dipendente (egli non è, pacificamente, un lavoratore c.d. svantaggiato).
Afferma che tale interpretazione, non accolta dal primo giudice, è conforme al dato letterale del
CCNL e non è discriminatoria, in quanto l'art. 3, comma 3, D.Lgs. 216/2003 permette la differenziazione di trattamento tra i lavoratori, se giustificata da legittime finalità.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per motivazione erronea e/o contraddittoria con riguardo alla normativa in materia di appalti pubblici.
L'appellante si duole che il primo giudice abbia affermato l'assenza di obbligo per la coop.
di applicare il contratto collettivo nazionale applicato dalla Stazione appaltante. Rileva CP_5
che, al contrario, tale obbligo era previsto dal capitolato speciale di appalto e pertanto la società
affidataria dell'appalto era tenuta ad applicare la clausola contrattuale oppure ad impugnarla,
secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato. Osserva che, peraltro, il CCNL Cooperative Sociali
non è coerente con l'oggetto dell'appalto in questione, trattandosi di esternalizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, attività non contemplata nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 di
5 tale CCNL. Contesta che, in ogni caso, la coop. non ha adempiuto all'onere probatorio Controparte_5
di dimostrare l'utilizzo di “personale svantaggiato” per lo svolgimento del servizio appaltato.
L'appellante ribadisce, infine, la sussistenza della solidarietà passiva della soc.
quale appaltante della cooperativa ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, CP_3
risultando rispettato il termine biennale di legge.
3. Si è costituita la coop. ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_5
3.1. Quanto al primo motivo di appello, la cooperativa afferma che il primo giudice ha correttamente ravvisato la prerogativa in capo alle cooperative sociali di tipo B ex art. 381/1991 – tra cui la coop. – di applicare un contratto collettivo diverso da quello della Stazione Controparte_5
appaltante in virtù dell'impiego nell'appalto di “personale svantaggiato” e ha dato atto, nel caso di specie, dell'impiego di n. 41 lavoratori appartenenti alle cd. “categorie svantaggiate” (36,6% sul totale di 112 lavoratori). Sostiene, altresì, la correttezza dell'interpretazione del primo giudice che esclude l'applicazione di diversi contratti collettivi a lavoratori svolgenti la medesima attività (a seconda che siano o meno qualificabili come “lavoratori svantaggiati”), in quanto ciò determinerebbe una discriminazione dei lavoratori per motivi di disabilità. Osserva che l'interpretazione del primo giudice
è in linea con la giurisprudenza della Corte d'Appello di IA (sent. n. 25, 26 e 28 del 21.01.2021).
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, la cooperativa richiama la giurisprudenza del
Consiglio di Stato, il quale ha statuito che la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative esclusive dell'imprenditore e che il CCNL Cooperative Sociali è coerente con l'oggetto dell'appalto in questione. Precisa che la citata giurisprudenza della Corte d'Appello di IA ha riconosciuto la piena coerenza del CCNL Cooperative Sociali con il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti.
Ribadisce che è, altresì, provato che nell'appalto de quo la cooperativa ha impiegato 41 appartenenti alle cd. categorie “svantaggiate” (36,6% sul totale di 112 lavoratori).
La Cooperativa richiama quanto già osservato in primo grado sulle pretese differenze retributive, rilevando che l'importo è comunque errato poiché l'attività lavorativa dell'appellante non si è svolta esclusivamente nell'ambito dell'appalto di servizi affidato dalla soc. ed CP_3
anzi circa la metà delle ore lavorative effettuate dallo stesso sono state prestate nell'ambito di appalti di altri committenti.
6 4. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
Rileva che la coop. ha correttamente applicato il CCNL Cooperative Sociali, che è Controparte_5
applicabile anche al settore dei servizi ambientali. Richiama sul punto la giurisprudenza della Corte
d'Appello di IA (sent. n. 25, 26 e 28 del 21.01.2021). Ribadisce che il lavoratore non ha fornito prova delle mansioni svolte e dell'effettiva adibizione all'appalto tra coop. e soc. Controparte_5
Eccepisce, inoltre, che comunque è decorso il termine biennale di decadenza ex CP_3
art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 per poter agire nei confronti di quale asserita CP_3
responsabile in solido.
5. All'udienza del giorno 24.10.2024 è stato assegnato alle parti termine per il deposito di memorie illustrative e all'udienza del giorno 8.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
7. I due motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi.
7.1. Il Collegio richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni tali da indurre a discostarsene, l'orientamento già espresso dai precedenti della
Corte d'Appello di IA (sentenze n. 25, 26 e 28 del 2021 e n. 582 del 2023) in ordine alle questioni dirimenti in fini del decidere.
Si veda, in particolare, CdA IA n. 25 del 2021, che ha argomentato a partire dal rapporto tra le previsioni del capitolato di gara rispetto alle previsioni del CCNL applicato dalla società
appaltante (art. 22, par. 14, del 2013, analogo, per quanto qui rileva, al successivo del 2016):
“L'art 22 par 14 stabilisce che la società aggiudicataria dell'appalto deve osservare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal ccnl del settore servizi ambientali. Al secondo periodo precisa che l'art. 8 , prevede che in caso di CP_8
esternalizzazioni di attività aziendali inerenti servizi ambientali, da effettuarsi mediante appalto o altre forme di affidamento relativi all'area raccolta e spazzamento, gli stessi possono essere
7 assegnati anche in maniera idonea a permettere la gestione di progetti di inserimento sociale lavorativo di persone in condizione di svantaggio con l'applicazione di un contratto collettivo anche diverso dei servizi ambientali entro una percentuale di 5% elevabile con accordo aziendale al massimo del 15% dell'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL federambiente (comma 8 dell'art. 8 bis). In tal senso si precisa che la committente ha sottoscritto il suddetto accordo atto ad elevare il predetto limite al 15% dell'ammontare del valore economico delle attività aziendali inerenti ai servizi ambientali e che l'intero valore economico del presente appalto ricade all'interno di tale percentuale”.
Rileva il collegio sin da subito che la clausola fa riferimento a “servizi ambientali” che non è
uno specifico CCNL;
il servizio può esser svolto da imprese che applicano ( es ex CP_8
municipalizzate come acegas) o Assoambiente-fise (datori settore privato), ovvero, se cooperative,
il ccnl multiservizi , ovvero se coop sociali il relativo specifico contratto. La citata clausola prevede una regola nella sua prima parte ed una deroga nella seconda e su questo si dirà in seguito.
Quanto a Corte Cost. 51/15 riportata dalla controparte, anche addivenendo a interpretazione suggerita da appellato non se ne traggono le conseguenze auspicate ( infra) .
5.1 Constano precedenti di primo grado che hanno rigettato la domanda analoga di altri lavoratori: con sentenza 295/19 e con la n 181/20 si premette che il ccnl coop sociali è multisettoriale;
che il servizio in esame veniva commissionato da acegas applicante ai propri dipendenti
; che questo ccnl all'art.8 tratta delle esternalizzazioni (quale è quella in esame) CP_8
imponendo la “regola” del rispetto del ccnl “servizi ambientali “ e la deroga/eccezione per le coop sociali solamente di tipo B;
l'art. 8 è richiamato dal capitolato;
che non vi è obbligo ex art 2070 cc di applicare altro contratto non sottoscritto dal datore o dalla sua O.S. ; che eventualmente lo si può
applicare in via mediata ex art 36 Cost a patto che il lavoratore alleghi ogni elemento per ritenere la sua retribuzione sproporzionata;
a ciò non giova il fatto che i livelli retributivi di un certo ccnl rispetto ad altro concretamente applicato siano più elevati e non è detto che quello meno conveniente sia di per sé in contrasto con la “giusta retribuzione” ; nel caso di specie il ccnl coop sociali era firmato da oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ciò fa dubitare che i sindacati stessi abbiano firmato contratti contrastanti con i parametri dell'art. 36 Cost.
8 …
Da ultimo il collegio condivide sul punto specifico in materia di cooperative App Bologna
sent. n.854/19 che richiama un caso parzialmente analogo (relativo al socio-lavoratore –dipendente,
laddove nel caso in esame non viene in rilievo la qualità di socio). La sentenza tuttavia esprime la stessa ratio del caso qui in esame. A pag 16 della cit sentenza si esclude la applicazione del ccnl
ASSOAMBIENTE ai soci-lavoratori della coop, aderendo per altro a Cass. 24160/15; il giudice d'appello riteneva applicabile il ccnl coop sociali in attività identica a quella oggi in esame : infatti quella coop – come la coop occupava lavoratori normo dotati e svantaggiati;
la raccolta rifiuti Parte_2
rientrava nell'oggetto sociale della coop .
L'art. 7 comma 4 dl 248/07 cit attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli di ccnl più rappresentativi di categoria, ma essa norma presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili nel medesimo ambito. Nel medesimo ambito delle coop sociali unico è il contratto leader, quello applicato dalla coop Il e non altro di comodo. Pt_2
Per altro si ribadisce che nemmeno il capitolato rinvia in modo secco ad un unico ccnl e diverso, posto che il settore “rifiuti” può essere regolato da almeno 2 ccnl (come sopra evidenziato)”.
7.3. Si veda, altresì, il precedente di questa Corte n. 582/2023 (in diversa composizione):
“6. I motivi di appello, da trattare congiuntamente, sono infondati essendo l'impugnata sentenza correttamente motivata e pur nulla scalfita dal gravame, come già deciso da conformi precedenti di questa Corte territoriale (cfr. C.D.A VE sentenze n. 25/2021, 26/2021, 28/2021
irrevocabili).
6.1. Osserva la Corte preliminarmente che l'esegesi delle fonti negoziali e normative propugnata dal lavoratore si risolverebbe nell'applicazione di CCNL diversi a seconda della posizione dei lavoratori (penalizzando i lavoratori svantaggiati rispetto a quelli non svantaggiati con evidenti profili di tenuta rispetto al principio di non discriminazione ….. di cui all'art. 2 del Dlgs. n.
216/2003).
Inoltre, seguendo la tesi attorea dovrebbe ammettersi che a fronte di una unica attività, il datore di lavoro possa disciplinare i diversi rapporti di lavoro dei dipendenti che vi sono addetti,
applicando distinti CCNL laddove l'art. 2070 comma 2° stabilisce che “…se l'imprenditore esercita
9 distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”. Tale disposizione, pur facendo parte anch'essa dell'ordinamento corporativo è sempre stata ritenuta applicabile (cfr. da ultimo Cass. 17779/2016
“nel caso in cui il datore di lavoro svolga due attività diverse, ma non autonome, l'individuazione della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro deve essere effettuata ai sensi dell'art. 2070
c.c., con riguardo all'attività prevalente”).
Deve, quindi, ritenersi possibile una distinta disciplina di rapporti di lavoro ad opera del medesimo datore di lavoro, ma solo allorché egli eserciti distinte attività e queste risultino autonome e non una ancillare rispetto all'altra (cfr. Cass. 22377/14 “il disposto dell'art. 2070, secondo comma,
cd. civ. secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività, non si applica allorché le ulteriori attività dell'imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all'attività principale”).
Nell'ipotesi di cui è causa, invece, si pretenderebbe, che a parità di mansioni e per lo svolgimento della medesima attività, si applichino due distinti contratti collettivi, uno per i rapporti di lavoro di lavoratori svantaggiati ed uno per i rapporti di lavoro di quelli non svantaggiati e, ciò
nonostante, l'attività sia la medesima.
L'interpretazione sostenuta dal lavoratore, che comporterebbe l'utilizzo da parte della cooperativa sociale di un diverso CCNL, è stata condivisibilmente reietta dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo C.d.S. n. 4353/2021), che ha ritenuto che le Cooperative Sociali non possono essere esclusa dall'appalto (neanche) nel caso in cui il disciplinare di gara imponga l'adozione di un diverso CCNL rispetta al CCNL di settore della cooperativa sociale, ravvisando l'unico limite nella coerenza con la natura delle prestazioni oggetto dei contratti posti a gara.
La cooperativa sociale nel partecipare alle gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio
CCNL di settore (art. 30 del Dlgs. n. 50/2016), in quanto:
• ciò è coerente con la natura giuridica dell'impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte,
con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile;
• al contrario un obbligo (che si volesse trarre implicitamente dalla lex specialis) di adozione di un
10 CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile, avrebbe l'effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali, ponendosi in contrasto con i fondamentali e inderogabili valori di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.
Le cooperative sociali del c.d. "Tipo B", regolamentate dalla legge n. 381/1981 e aventi lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”, svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di "persone svantaggiate"
(art. 1) nel settore agricolo, industriale, commerciale o nei servizi.
Il 30 % dei lavoratori della cooperativa sociale deve far parte della categoria delle c.d.
"persone svantaggiate", oltre ad essere soci della cooperativa stessa;
inoltre, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione "proveniente dalla pubblica amministrazione" (art. 4 comma 2°).
Uno dei temi che aveva destato in passato maggiori incertezze riguardava la tipologia di
CCNL che la cooperativa sociale era tenuta a rispettare ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.
Risultava controverso se la cooperativa sociale dovesse applicare
• il CCNL di settore proprio delle cooperative sociali;
o se, al contrario,
• fosse tenuta ad adottare il CCNL indicato nella lex specialis e utilizzato dalle imprese appartenenti al settore relativo alla gara.
In particolare, la questione si incentrava sulla sussistenza o meno di una condizione di indebito vantaggio competitivo per le cooperative sociali (con alterazione della normale concorrenza tra gli operatori), dovuta al minor costo della manodopera conseguente all'applicazione del contratto collettivo di settore, rispetto ai soggetti - non costituiti in forma di cooperative sociale - tenuti ad applicare contratti collettivi sul punto più onerosi.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 4253/2021, C.d.S. n. 5575/2019) ha escluso da tempo che dalla mera applicazione di un CCNL diverso potesse discendere un'automatica sottostima del costo della manodopera e, dunque, un'ipotesi di legittima esclusione dell'operatore dalla procedura di gara. Un tanto siccome la scelta del CCNL è rimessa alla libertà decisionale
11 dell'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto (circostanza pacifica nella fattispecie).
6.2. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che la cooperativa ha impiegato Pt_3
nello specifico appalto per cui è causa personale svantaggiato, come risulta dal contenuto delle comunicazioni periodiche effettuate al committente con l'indicazione dei lavoratori impiegati nell'appalto (cfr. docc. 9 e 10, 11 ). Pt_3
6.3. Quanto poi alla censura di parte appellante, secondo la quale, l'art. 34 del capitolato di appalto dovrebbe essere interpretato nel senso di escludere l'applicazione del CCNL dei Servizi Ambientali
Utilitalia (ex Federambiente/FISE solo per il personale svantaggiato, va ribadita la corretta lettura fornita dal giudice di prime cure (un tanto a prescindere dalle conseguenze aberranti derivanti da una diversa interpretazione già evidenziate al punto 6.1.).
L'art. 34 del capitolato stabilisce che:
“…Si precisa che è possibile, per l'eventuale personale delle cooperative sociali di tipo B del soggetto aggiudicatario della gara, l'esclusione dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8
parte A) comma 1, lettera d, del C. C. N. L. dei Servizi Ambientali Utilitalia (ex Federambiente/FISE
per la percentuale del 100% dell'importo a base di gara risultando in tal modo comunque garantita,
ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% totale…..”.
La clausola di cui all'art. 8 parte A) comma 1, lettera d, del C. C. N. L. stabilisce “…l'obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l'applicazione di uno dei due cc.nn.ll. dei servizi ambientali specifici del settore stipulati della OO. SS: comparativamente più
rappresentative…”.
Dunque“…una volta esclusa, in virtù dell'art. 34 del capitolato d'appalto, l'applicazione di tale clausola contrattuale collettiva, le cooperative sociali di tipo B partecipanti alla gara riacquisiscono la facoltà di applicare al proprio personale, nella sua integralità, il proprio contratto collettivo di riferimento che, nel caso, è appunto il CCNL Cooperative Sociali..”.
DA ultimo nello stesso senso, e cioè in quello dell'applicazione all'intero personale
(svantaggiato e non) del CCNL Cooperative Sociali, risulta l'accordo sindacale territoriale sottoscritto in data 01.12.2016 dalla committente e dalle OO. SS. maggiormente rappresentative (cfr. doc. 14
12 ). Con tale accordo si è espressamente convenuto che “il personale delle cooperative di Pt_3
tipo B dell'aggiudicatario della gara dedicata alle attività oggetto di appalto possa essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8 parte A, comma 1 lettera d) del CCNL Servizi
Ambientali Utilitalia ex Federambiente, per una quota a livello di gruppo pari Controparte_3
al 15%…”.
Trattasi peraltro della medesima previsione contenuta nella lettera di invito a gara pubblicata in data 22.12.2016 (cfr. doc. 13 pag. 2 ), che prevede che “…è possibile, per l'eventuale Pt_3
personale delle cooperative sociali di tipo B del soggetto aggiudicatario della gara, l'esclusione della clausola prevista dall'art. 8, parte A), comma 1 lettera d) del CCNL di Servizi Ambientali Unitalia (ex
)/Fise, per una percentuale pari al 100% dell'importo a base di gara, risultando in tal CP_8
modo comunque garantita, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% totale con riferimento all'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'art. 3
comma 1, lettera a) del c.c.n.l, sopra indicato, per . Controparte_3
7.4. Il Collegio rileva, infine, che risultano generiche (e comunque infondate) le contestazioni mosse da parte appellante:
- all'asserita incoerenza del CCNL cooperative sociali con l'oggetto dell'appalto: ed invero,
tale CCNL prevede la sua applicazione a tutte le attività di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale in cui siano occupati anche “lavoratori svantaggiati”, quindi si applica anche al servizio raccolta rifiuti in cui sia impiegato tale personale;
- all'asserita mancanza di prova che nell'esecuzione dell'appalto sia stato impiegato anche personale “svantaggiato”: trattasi di contestazione del tutto generica, in particolare a fronte della specifica allegazione – con indicazione nominativa dei lavoratori svantaggiati - e documentazione prodotta dalla Coop che attesta l'impiego nell'appalto di cui si discorre del 36,61% di lavoratori svantaggiati (v. pag. 3 ss. della memoria di costituzione della Coop e doc. 2 ivi richiamato).
Del resto, i capitolati di gara del 2013 e del 2016 sono coerenti con le fonti primarie (d.lgs.
163/2006, art. 118, co 6; art. 36 Statuto dei lavoratori;
d.lgs. 50/2016, artt. 30 e 105) che impongono il rispetto, da parte dell'appaltatore, dei trattamenti economici e normativi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, proprio in quanto hanno espressamente richiamato il CCNL di settore applicato
13 da Acegas il quale, come si è visto, prevede espressamente una deroga per le cooperative sociali,
al fine di favorire l'integrazione lavorativa dei lavoratori “svantaggiati”.
Infine, il Collegio rileva che a conclusioni non diverse da quelle che precedono è possibile pervenire a seguito dell'esame di Cass. 7364/2024, invocata da parte appellante, in quanto pronuncia non pertinente al caso di specie (non attiene alla problematica della deroga prevista dal
CCNL Federambiente/Assoambiente nel caso di partecipazione agli appalti di cooperative sociali).
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge.
10.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a
14 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
IA, il giorno 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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