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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 6940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6940/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO UL, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Dante
n. 142, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), in persona del legare rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 quale mandataria di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
MA UC, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modugno, alla via
Ostuni n. 6, giusta procura in atti;
OPPOSTA
-----------------
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni del- le parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione del 18.06.2024, ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificato in data 03.06.2024 dalla che, CP_1 in qualità di mandataria della gli ha intimato il pagamento Controparte_2 della somma di €50.317,20, oggetto del decreto ingiuntivo n. 543/2016 emesso,
l'01.02.2016, dal Tribunale di Bari in favore di Controparte_3
A sostegno della domanda, l'opponente ha addotto, preliminarmente, il difetto di legit- timazione attiva del creditore procedente, ritenendo che l'avviso contenuto nella Gaz- zetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017, in quanto afferente alla generica cessione di crediti
“in blocco” (art. 58 TUB), non sia idoneo a provare il trasferimento della titolarità del credito in favore della Controparte_2
In subordine, ha sostenuto anche il difetto di legittimazione della mandataria CP_1
(nuova denominazione assunta dalla , la quale, non essendo né una
[...] CP_4 banca, né un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non potrebbe, ai sensi dell'art. 2 della l.n. 130/99, agire per ottenere la riscossione del credi- to ceduto.
Per tali ragioni, ha invocato, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del titolo e, nel merito, ha concluso per la declaratoria del difetto della legittimazione attiva in capo alla società e, in subordine, per la declaratoria di invalidità Controparte_2 del mandato conferito alla (in quanto attribuito in violazione dell'art. 2 CP_1 co. 6 della l. n. 130/99) nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore an- tistatario.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 04.09.24 si è costituita in giudizio, in qua- lità di mandataria di (giusta procura del 20.07.2017, Rep. Controparte_2
60850, Racc. 11358), la la quale ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1 opposizione, eccependo, innanzitutto, la titolarità del credito in capo alla mandante, così come dimostrato dal contratto di cessione stipulato con il 14.07.2017, Controparte_3 dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. dell'08 agosto 2017, n.93 nonché dalla di- Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
chiarazione del 16.07.2024, con la quale la cedente ha espressamente attestato CP_3 che tra i crediti oggetto di cessione in favore della rientra an- Controparte_2 che quello facente capo all'opponente, in quanto derivante dal contratto di conto corren- te n. 10992358, indicato come rapporto a sofferenza.
In subordine, la convenuta ha sostenuto la sua piena legittimazione ad agire per la ri- scossione del credito ceduto, posto che la limitazione delineata dall'art. 2 co. 6 della l. n.
130/99 ha ad oggetto i soli servizi di cassa e pagamento ma non l'attività di riscossione.
Per tutte queste ragioni ha insistito per il rigetto sia dell'istanza di sospensione, sia dell'opposizione avversa, nonché per la condanna del debitore/opponente al pagamento delle spese processuali.
I.3.- La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/11/2025, stante la previa assegnazione dei termini per le note conte- nenti la precisazione delle conclusioni (depositate dall'opponente il 25/9/2025 e dall'opposta il 1/7/2025) e per le comparse conclusionali (depositate dall'opponente il
27/10 /2025 e dall'opposta il 24/10/2025).
II.- L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
II.1.- Risulta anzitutto destituito di fondamento il motivo riguardante il difetto di legittimazione attiva della società per mancanza della pro- Controparte_2 va in ordine alla cessione del credito posto a fondamento del titolo esecutivo.
Invero, sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, al- lorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole cate- gorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (co- sì, Cass. n. 31188/2017 e, più di recente, Cass. n. 10860/2024). Inoltre, «qualora il con- tenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatez- za dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto ido- neo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legit-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
timazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito»
(Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Ciò nondimeno, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, tali oneri probatori sono stati tutti assolti dalla Società opposta, che ha prodotto il contratto di cessione (cfr. all. 14 del fascicolo di parte opposta), l'elenco dei debitori coinvolti nell'operazione di trasferimento della titolarità del credito (ibidem, cfr. all. 12), la dichiarazione della cedente in ordine allo stato di sofferenza del credito derivante dal contratto di conto corrente n. 10992358 (cfr. all. 13) e, infine, l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell' 08.08.2017 (cfr. all. 9).
In particolare, da quest'ultimo si evince che la società ha ac- Controparte_2 quistato, pro-soluto, da (cedente) «(…) tutti i crediti (per capitale, in- Controparte_3 teressi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) deri- vanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credi- to ceduto (…)».
È evidente, pertanto, che l'avviso pubblicato in G.U. sia idoneo ad individuare, con un sufficiente grado di determinatezza, la categoria dei crediti ceduti, tra i quali va senz'altro ricompreso quello per cui è causa, sia per tipologia (apertura di credito sul rapporto di conto corrente n. 10992358), sia per periodo interessato (il credito, infatti, era divenuto sofferente già nel 2013, quando aveva revocato la linea di credito CP_3
a causa dell'insolvenza del debitore).
Ad ogni modo, sebbene l'avviso di cessione sia già di per sé idoneo a provare la titolari- tà del credito in capo alla l'opposta ha, come detto, dissipato Controparte_2
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ogni altro dubbio residuo, depositando sia il contratto di cessione, sia l'elenco completo dei debitori coinvolti nell'operazione di trasferimento (tra i quali figura, a pagina 99, il codice el debitore opponente n. 2721498999, cfr. all. 11), sia infine, la dichiara- CP_5 zione del creditore cedente (cfr. all. 13 citato) attestante la ricomprensione del debito per cui è causa nell'àmbito della cessione.
II.2.- Parimenti infondata risulta, poi, il motivo di opposizione afferente alla ca- renza di potere in ordine alla posizione della , la quale, non essendo un in- CP_1 termediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non sarebbe legitti- mata ad agire per ottenere la riscossione del credito ceduto (art. 2 co.6 della l. n.
130/99).
Tale assunto è stato, di recente, confutato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che
«il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è speci- ficamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti ca- po all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omes- sa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass., 18 marzo
2024 n. 7243).
In altri termini, il generale riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale a qualificare, come imperative, tutte le disposizioni contenute nel TUB, ren- dendosi necessaria la distinzione tra norme strettamente civilistiche e disposizioni di na- tura amministrativa: infatti, mentre la violazione delle prime può determinare l'invalidità del negozio concluso dalle parti, l'inosservanza delle seconde è destinata a risolversi con l'applicazione di sanzioni amministrative, inidonee a travolgere i negozi o gli atti processuali posti a fondamento (es. contratto di cessione del credito o mandato) o a presidio del credito (es. precetti o pignoramenti).
Per tali ragioni, dunque, la quale mandataria della creditrice CP_1 [...]
risulta pienamente legittimata ad agire per la riscossione dei crediti ce- Parte_2 duti in favore della propria mandante.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 30% in ragione della semplicità delle questioni trattate;
per la fase istruttoria, l'esiguità delle attività compiu- te, giustifica la riduzione del 50%.
Scaglione: da € 26.001 a € 52.000 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701,00 -30% 1190,70 Introduttiva 1204,00 -30% 842,80 Istruttoria 1806,00 -50% 903,00 Decisoria 2905,00 -30% 2033,50 Totale 4970,00
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 18.06.2024, da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente a rifondere, in favore della Parte_1 [...]
nella qualità, le spese processuali, che liquida in € 4.970,00, a titolo di Parte_3
compensi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Bari, 9 dicembre 2025 Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del NA Sara Ru- CP_6
scigno
Il Giudice 6 A. Ruffino
N. R.G. 6940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6940/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO UL, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Dante
n. 142, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), in persona del legare rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 quale mandataria di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
MA UC, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modugno, alla via
Ostuni n. 6, giusta procura in atti;
OPPOSTA
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni del- le parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione del 18.06.2024, ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificato in data 03.06.2024 dalla che, CP_1 in qualità di mandataria della gli ha intimato il pagamento Controparte_2 della somma di €50.317,20, oggetto del decreto ingiuntivo n. 543/2016 emesso,
l'01.02.2016, dal Tribunale di Bari in favore di Controparte_3
A sostegno della domanda, l'opponente ha addotto, preliminarmente, il difetto di legit- timazione attiva del creditore procedente, ritenendo che l'avviso contenuto nella Gaz- zetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017, in quanto afferente alla generica cessione di crediti
“in blocco” (art. 58 TUB), non sia idoneo a provare il trasferimento della titolarità del credito in favore della Controparte_2
In subordine, ha sostenuto anche il difetto di legittimazione della mandataria CP_1
(nuova denominazione assunta dalla , la quale, non essendo né una
[...] CP_4 banca, né un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non potrebbe, ai sensi dell'art. 2 della l.n. 130/99, agire per ottenere la riscossione del credi- to ceduto.
Per tali ragioni, ha invocato, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del titolo e, nel merito, ha concluso per la declaratoria del difetto della legittimazione attiva in capo alla società e, in subordine, per la declaratoria di invalidità Controparte_2 del mandato conferito alla (in quanto attribuito in violazione dell'art. 2 CP_1 co. 6 della l. n. 130/99) nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore an- tistatario.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 04.09.24 si è costituita in giudizio, in qua- lità di mandataria di (giusta procura del 20.07.2017, Rep. Controparte_2
60850, Racc. 11358), la la quale ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1 opposizione, eccependo, innanzitutto, la titolarità del credito in capo alla mandante, così come dimostrato dal contratto di cessione stipulato con il 14.07.2017, Controparte_3 dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. dell'08 agosto 2017, n.93 nonché dalla di- Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
chiarazione del 16.07.2024, con la quale la cedente ha espressamente attestato CP_3 che tra i crediti oggetto di cessione in favore della rientra an- Controparte_2 che quello facente capo all'opponente, in quanto derivante dal contratto di conto corren- te n. 10992358, indicato come rapporto a sofferenza.
In subordine, la convenuta ha sostenuto la sua piena legittimazione ad agire per la ri- scossione del credito ceduto, posto che la limitazione delineata dall'art. 2 co. 6 della l. n.
130/99 ha ad oggetto i soli servizi di cassa e pagamento ma non l'attività di riscossione.
Per tutte queste ragioni ha insistito per il rigetto sia dell'istanza di sospensione, sia dell'opposizione avversa, nonché per la condanna del debitore/opponente al pagamento delle spese processuali.
I.3.- La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/11/2025, stante la previa assegnazione dei termini per le note conte- nenti la precisazione delle conclusioni (depositate dall'opponente il 25/9/2025 e dall'opposta il 1/7/2025) e per le comparse conclusionali (depositate dall'opponente il
27/10 /2025 e dall'opposta il 24/10/2025).
II.- L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
II.1.- Risulta anzitutto destituito di fondamento il motivo riguardante il difetto di legittimazione attiva della società per mancanza della pro- Controparte_2 va in ordine alla cessione del credito posto a fondamento del titolo esecutivo.
Invero, sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, al- lorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole cate- gorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (co- sì, Cass. n. 31188/2017 e, più di recente, Cass. n. 10860/2024). Inoltre, «qualora il con- tenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatez- za dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto ido- neo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legit-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
timazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito»
(Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Ciò nondimeno, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, tali oneri probatori sono stati tutti assolti dalla Società opposta, che ha prodotto il contratto di cessione (cfr. all. 14 del fascicolo di parte opposta), l'elenco dei debitori coinvolti nell'operazione di trasferimento della titolarità del credito (ibidem, cfr. all. 12), la dichiarazione della cedente in ordine allo stato di sofferenza del credito derivante dal contratto di conto corrente n. 10992358 (cfr. all. 13) e, infine, l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell' 08.08.2017 (cfr. all. 9).
In particolare, da quest'ultimo si evince che la società ha ac- Controparte_2 quistato, pro-soluto, da (cedente) «(…) tutti i crediti (per capitale, in- Controparte_3 teressi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) deri- vanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credi- to ceduto (…)».
È evidente, pertanto, che l'avviso pubblicato in G.U. sia idoneo ad individuare, con un sufficiente grado di determinatezza, la categoria dei crediti ceduti, tra i quali va senz'altro ricompreso quello per cui è causa, sia per tipologia (apertura di credito sul rapporto di conto corrente n. 10992358), sia per periodo interessato (il credito, infatti, era divenuto sofferente già nel 2013, quando aveva revocato la linea di credito CP_3
a causa dell'insolvenza del debitore).
Ad ogni modo, sebbene l'avviso di cessione sia già di per sé idoneo a provare la titolari- tà del credito in capo alla l'opposta ha, come detto, dissipato Controparte_2
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ogni altro dubbio residuo, depositando sia il contratto di cessione, sia l'elenco completo dei debitori coinvolti nell'operazione di trasferimento (tra i quali figura, a pagina 99, il codice el debitore opponente n. 2721498999, cfr. all. 11), sia infine, la dichiara- CP_5 zione del creditore cedente (cfr. all. 13 citato) attestante la ricomprensione del debito per cui è causa nell'àmbito della cessione.
II.2.- Parimenti infondata risulta, poi, il motivo di opposizione afferente alla ca- renza di potere in ordine alla posizione della , la quale, non essendo un in- CP_1 termediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non sarebbe legitti- mata ad agire per ottenere la riscossione del credito ceduto (art. 2 co.6 della l. n.
130/99).
Tale assunto è stato, di recente, confutato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che
«il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è speci- ficamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti ca- po all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omes- sa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass., 18 marzo
2024 n. 7243).
In altri termini, il generale riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale a qualificare, come imperative, tutte le disposizioni contenute nel TUB, ren- dendosi necessaria la distinzione tra norme strettamente civilistiche e disposizioni di na- tura amministrativa: infatti, mentre la violazione delle prime può determinare l'invalidità del negozio concluso dalle parti, l'inosservanza delle seconde è destinata a risolversi con l'applicazione di sanzioni amministrative, inidonee a travolgere i negozi o gli atti processuali posti a fondamento (es. contratto di cessione del credito o mandato) o a presidio del credito (es. precetti o pignoramenti).
Per tali ragioni, dunque, la quale mandataria della creditrice CP_1 [...]
risulta pienamente legittimata ad agire per la riscossione dei crediti ce- Parte_2 duti in favore della propria mandante.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 30% in ragione della semplicità delle questioni trattate;
per la fase istruttoria, l'esiguità delle attività compiu- te, giustifica la riduzione del 50%.
Scaglione: da € 26.001 a € 52.000 FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701,00 -30% 1190,70 Introduttiva 1204,00 -30% 842,80 Istruttoria 1806,00 -50% 903,00 Decisoria 2905,00 -30% 2033,50 Totale 4970,00
P.Q.M
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 18.06.2024, da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente a rifondere, in favore della Parte_1 [...]
nella qualità, le spese processuali, che liquida in € 4.970,00, a titolo di Parte_3
compensi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Bari, 9 dicembre 2025 Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del NA Sara Ru- CP_6
scigno
Il Giudice 6 A. Ruffino