Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 29.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 04.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'opposta depositate ex art. 127 ter c.p.c.,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opponente.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Giancarlo Roccella) Parte_1
opponente
E
e, per essa, la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Marco Rossi)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione del 18.02.2022, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5850/2021 emesso, su ricorso della Controparte_1
[...]
28.12.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, Controparte_1
dalla mandataria il Tribunale di Palermo ha ingiunto a il Controparte_2 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 16.963,80 in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca, ceduto pro-soluto a con atto del 13.11.2014, gruppo di cui CP_3
fa parte che ha mutato denominazione in , oltre interessi legali e spese CP_1 Controparte_1
della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 18.02.2022 ha instato per la revoca dell'impugnato Parte_1
d.i., eccependo la parziale inesistenza del credito ingiunto.
Resistendo all'opposizione, la ha respinto gli addebiti mossi dall'opponente, Controparte_1
controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato.
Ciò detto, mette conto osservare, preliminarmente, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Secondo granitica giurisprudenza di legittimità, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n.
5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Ed allora, facendo applicazione dei surriportati principi generali posti in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è da dire che parte ingiungente ha sufficientemente provato l'esistenza del credito azionato con il d.i.
Invero, la linearità delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale consente una rapida definizione della controversia, tanto più considerate le ammissioni dello stesso opponente.
In concreto, non è oggetto di contestazione ed è anzi stato documentalmente dimostrato che il Pt_1
sottoscrisse, in data 05.04.2012, con la Compass Banca il contratto di finanziamento n. 10822499
per l'importo complessivo di € 18.105,40 da restituire in 60 rate mensili di € 300,28 ciascuna (cfr.
all. 3 fascicolo monitorio).
Molto significativamente, l'opponente ha ammesso l'esistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti e l'erogazione del finanziamento e non ha mai confutato l'omesso pagamento delle rate –
come dedotto da parte opposta: dette circostanze possono ritenersi incontestate.
Nulla ha mai il contestato in ordine alla legittimazione dell'opposta, che ha anzi confermato. Pt_1
Ciò che parte opponente censura, quale unico motivo di opposizione, sono delle “anomalie” nel contratto di finanziamento, sulla scorta delle quali ha chiesto alla controparte di “valutare l'ipotesi di una “riconsiderazione” del contratto di finanziamento”, offrendo a supporto della propria richiesta una perizia di parte e instando per la nomina di un Ctu “al fine di valutare la “legittimità” del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento”.
Ora, detta lagnanza va disattesa: trattasi, invero, di lamento estremamente generico che già non si presta ad un valido scrutinio decisorio, se sol si consideri che l'estrema sinteticità e genericità del presente motivo di opposizione non consente neppure di principiare ad attivare un serio percorso di accertamento dello stesso, che rimane totalmente disancorato da qualsivoglia supporto documentale.
A ben vedere, infatti, la difesa dell'opponente si fonda unicamente sulla perizia extragiudiziaria, il cui insufficiente pregio probatorio è oggetto di consolidata giurisprudenza.
In proposito, basti dire che la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
in altri termini, il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. Civ., nn. 5362/2025; 2524/2023). Essa, peraltro, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
In particolare, nelle controversie bancarie sussiste l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi a richiamare o rinviare ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte, atteso che l'atto giudiziale non può
contenere un rinvio per relationem a documenti esterni, dovendo esso essere autosufficiente.
In buona sostanza, il mero rinvio alla relazione tecnica di parte non può ritenere assolto l'onere della prova a carico dell'opponente.
Peraltro, non appare superfluo osservare che neppure si sarebbe potuto sopperire alle lacune istruttorie documentali, disponendo consulenza tecnica - mezzo che ha la propria finalità
nell'aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, e non può certamente essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prove, o allo scopo di compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova, anche documentale, dei fatti dedotti e della quale è onerata.
Va, del pari, considerato che la pretesa di pagamento delle rate insolute non può essere respinta sulla base di una contestazione (quale quella in esame) generica, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni – che, in concreto, difettano –, dovendosi ritenere che sia onere della parte che eccepisce, tra l'altro, l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare nello specifico i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.
Nella vicenda in esame, alla base della generica difesa approntata dal è stata posta Pt_1
unicamente una perizia di parte, sul cui pregio probatorio si è ampiamente argomentato. Sulla base delle pregresse considerazioni, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dalla società ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate da parte opponente, il diritto di credito azionato dalla deve reputarsi Controparte_1
sussistente nella misura oggetto della sua iniziale prospettazione;
consegue da ciò che il decreto ingiuntivo va confermato, con il rigetto dell'interposta opposizione.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 29 maggio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina