TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7532 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], (CF: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. LAI GIULIA che la rappresenta e difende per procura speciale;
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], (CF: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti CADDEO MARCO e FABRIZIO
CARTA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale;
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. trascritto all'Ufficio Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile nel Comune di Cagliari nell'anno 2019, atto n. 117, parte II, serie A;
disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di Cagliari, Via Crespellani n. 2;
salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nell'arco della settimana per almeno un giorno, con preferenza per il mercoledì (andando a prendere il minore alle
17.45 di regola presso l'abitazione della madre o, in alternativa, e previo congruo preavviso telefonico, in altro luogo del circondario purché comodamente raggiungibile dal padre), una notte
(riportando il minore a scuola alle ore 8.00 del giorno successivo) ed un weekend, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio (andando a prendere il minore alle 16.00 di regola presso l'abitazione della madre o, in alternativa, e previo congruo preavviso telefonico, in altro luogo del circondario purché comodamente raggiungibile dal padre) al lunedì mattina successivo portandolo a scuola alle ore 8.00 salvo diversi accordi tra le parti, il figlio possa trascorre le festività natalizie (24,25, Per_1
26, 31 dicembre 1, 6 gennaio), Pasqua e Pasquetta, e le altre festività comandate, secondo il principio dell'alternanza con entrambi i genitori, nel rispetto della proporzionalità per ciascuno dei periodi, della parità di trattamento tra genitori e secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
salvo diversi accordi tra le parti, per il periodo estivo, in caso di frequentazione di un campo estivo da parte del figlio , si seguirà con preferenza la turnazione prevista per il periodo scolastico, Per_1 se compatibile;
la , fin d'ora, presta il proprio consenso a che il piccolo , nei periodi di esercizio del Pt_1 Per_1 diritto di visita spettanti al padre, segua il presso la città di Modica, in Sicilia, per CP_1 soggiornare con i nonni paterni, anche per sette giorni consecutivi;
il , presta sin d'ora il proprio consenso a che il compagno della , (Sig. CP_1 Pt_1 Tes_1
, nato a [...] il [...]) venga autorizzato e provveda ad andare a prendere
[...] Per_1 presso la scuola;
le parti, a prescindere dalla regolamentazione sopra esposta, e nell'interesse preminente del figlio, si rendono disponibili l'una nei confronti dell'altra ad occuparsi del figlio qualora
Pagina 2 sopraggiungessero degli impedimenti di carattere urgente e non rinviabile. In tal caso, sarà cura della parte interessata dall'impedimento avvisare l'altra almeno 48 ore prima;
confermare a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il Controparte_1 mantenimento del figlio nell'importo pari ad euro 250,00 entro i primi quindici giorni di Per_1 ciascun mese da adeguarsi automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre all'erogazione dell'assegno unico familiare al 100% a favore della , ed il 50% delle spese straordinarie, così Pt_1 individuate:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo di inizio anno;
c) mensa;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
•
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore, non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza dello stesso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso;
i coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi
e per il figlio;
spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 25/11/2024 e regolare costituzione del convenuto in data Pt_1
Pagina 3 07.04.2025, con note trasmesse il 07.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dall'udienza presidenziale in quella procedura
(il 24.05.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 25.11.2024),
erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il 07/09/2019 a
CAGLIARI tra , nata a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato
[...]
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.117, parte II, serie A, anno 2019 - Comune di
Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente del medesimo presso la madre, nella casa di Cagliari, Via Crespellani n. 2;
Pagina 4 3. dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nell'arco della settimana per almeno un giorno, con preferenza per il mercoledì (andando a prendere il minore alle 17.45 di regola presso l'abitazione della madre o, in alternativa, e previo congruo preavviso telefonico, in altro luogo del circondario purché́ comodamente raggiungibile dal padre), una notte
(riportando il minore a scuola alle ore 8.00 del giorno successivo) ed un weekend, a settimane alterne,
dal sabato pomeriggio (andando a prendere il minore alle 16.00 di regola presso l'abitazione della madre o, in alternativa, e previo congruo preavviso telefonico, in altro luogo del circondario purché
comodamente raggiungibile dal padre) al lunedì mattina successivo portandolo a scuola alle ore 8.00;
salvo diversi accordi tra le parti, il figlio possa trascorre le festività natalizie (24,25, 26, 31 Per_1
dicembre 1, 6 gennaio), Pasqua e Pasquetta, e le altre festività comandate, secondo il principio dell'alternanza con entrambi i genitori, nel rispetto della proporzionalità per ciascuno dei periodi,
della parità di trattamento tra genitori e secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
salvo diversi accordi tra le parti, per il periodo estivo, in caso di frequentazione di un campo estivo da parte del figlio , si seguirà con preferenza la turnazione prevista per il periodo scolastico, se Per_1
compatibile;
4. dà atto che la , fin d'ora, presta il proprio consenso a che il piccolo , nei periodi di Pt_1 Per_1
esercizio del diritto di visita spettanti al padre, segua il presso la città di Modica, in Sicilia, CP_1
per soggiornare con i nonni paterni, anche per sette giorni consecutivi;
5. dà atto che il presta sin d'ora il proprio consenso a che il compagno della , (Sig. CP_1 Pt_1
nato a [...] il [...]) venga autorizzato e provveda ad andare a prendere Tes_1
presso la scuola;
Per_1
6. le parti, a prescindere dalla regolamentazione sopra esposta, e nell'interesse preminente del figlio,
si rendono disponibili l'una nei confronti dell'altra ad occuparsi del figlio qualora sopraggiungessero degli impedimenti di carattere urgente e non rinviabile. In tal caso, sarà cura della parte interessata dall'impedimento avvisare l'altra almeno 48 ore prima;
Pagina 5 7. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , un Controparte_1 Parte_1
assegno mensile per il mantenimento del figlio dell'importo pari ad euro 250,00 entro i primi Per_1
quindici giorni di ciascun mese da adeguarsi automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre all'erogazione dell'assegno unico familiare al 100% a favore della , ed il 50% delle spese Pt_1
straordinarie, così individuate:
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo di inizio anno;
c) mensa;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà
anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore,
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza dello stesso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta,
ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso;
8. le parti confermano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio;
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
Pagina 6