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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 19701/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
I Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19701/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
, il 26/08/1966 nato in [...], codice CUI: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Lucia Esposito, che lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 23.09.2024 il ricorrente premesso di aver presentato in data non precisata richiesta di protezione speciale al Questore, proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 07.06.2024, su parere negativo della Commissione, notificatogli il CP_1 03.09.2024. Con decreto del giudice designato fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 15.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, sez. nel gennaio 2024 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione CP_1 internazionale emesso dalla CT il 12/01/2016, confermato anche in sede di impugnazione pagina 1 di 4 giurisdizionale. Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa e depositava contratto di lavoro stipulato pochi giorni prima del deposito del ricorso. All'esito di detta udienza il Collegio rigettava l'istanza per difetto di un percorso di integrazione lavorativa, visto che il contratto di lavoro era di pochi giorni prima e che, sulla scorta di quanto rappresentato dal Questore nel diniego ed in assenza di allegazione in senso contrario del ricorrente, la domanda doveva ritenersi presentata dopo le modifiche apportate all'art. 19 TUI dal DL 20/23, e per l'effetto revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta inaudita altera parte rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 02/07/2025 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc. All'udienza del 02/07/2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate il 16.6.25 con allegata documentazione di lavoro, chiedendone l'accoglimento ed invocando l'applicazione del DL 130/20 poiché la domanda di protezione internazionale sarebbe stata inviata a mezzo pec prima del 10.3.23. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla luce della documentazione depositata in corso di causa Co dal ricorrente e dalla costituita. Infatti, in allegato alle note di udienza depositate il 16.6.25 il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa e certificazione di apprendimento della lingua italiana successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT nel 2016, sia al parere negativo della CT di Salerno, sez. del CP_1 16.01.23, sia al rigetto della richiesta di sospensione. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel 2024 con contratto di lavoro a tempo determinato parziale orizzontale con data inizio 16.09.2024 e data fine 28.02.2025, con la qualifica di fattorino alle dipendenze del datore di lavoro Vivai La Fiorista S.r.l., di cui ha depositato relativa Comunicazione Unilav del 13.09.2024 nonché buste paga da settembre 2024 a maggio 2025. È stato inoltre depositata Comunicazione Unilav del 05.03.2025 di trasformazione a tempo indeterminato del summenzionato rapporto di lavoro. Il ricorrente ha, infine, allegato anche attestato di iscrizione e frequenza alla scuola di italiano del Progetto Sai del Comune di Scisciano per l'anno 2025. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
pagina 2 di 4 Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data anteriore al 10.3.23, come eccepito dal ricorrente per la prima volta all'udienza del 2.7.25 e come si evince da una missiva, prodotta dalla PA – e non dal ricorrente-, diretta proprio all'avv. Lucia Esposito da parte della questura di datata 12.7.22, in cui si fa riferimento all'avvenuta richiesta di appuntamento per CP_1 formalizzare domanda di protezione speciale. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le pagina 3 di 4 modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Nella fattispecie, parte ricorrente ha compiuto un progressivo percorso di integrazione in Italia;
infatti, risulta aver prestato regolare attività lavorativa a partire dal mese di settembre 2024; inoltre, tale rapporto di lavoro è stato trasformato nel marzo 2025 in contratto a tempo indeterminato (vds. comunicazioni Unilav e buste paga in atti), il che è certamente indice di un radicamento effettivo e continuativo del ricorrente nel territorio nazionale;
sotto il profilo sociale, inoltre, egli ha dimostrato di volersi integrare, iscrivendosi al corso di apprendimento della lingua italiana nell'anno 2025, come risulta dall'attestazione in atti. Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis nella formulazione anteriore dal DL 20/23. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Va altresì disposta la chiusura del sub-procedimento aperto in relazione alla nuova istanza di sospensione, dal momento che essa risulta assorbita dalla definizione del giudizio di merito. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce della documentazione di lavoro e di integrazione sociale depositata soltanto in corso di causa e, quindi, per motivi sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito ed alla chiusura del sub- procedimento cautelare. Così deciso a Napoli il 2.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
I Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19701/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
, il 26/08/1966 nato in [...], codice CUI: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Lucia Esposito, che lo rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 23.09.2024 il ricorrente premesso di aver presentato in data non precisata richiesta di protezione speciale al Questore, proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 07.06.2024, su parere negativo della Commissione, notificatogli il CP_1 03.09.2024. Con decreto del giudice designato fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di con Controparte_1 CP_1 atto del 15.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di Salerno, sez. nel gennaio 2024 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione CP_1 internazionale emesso dalla CT il 12/01/2016, confermato anche in sede di impugnazione pagina 1 di 4 giurisdizionale. Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine e dell'integrazione lavorativa e depositava contratto di lavoro stipulato pochi giorni prima del deposito del ricorso. All'esito di detta udienza il Collegio rigettava l'istanza per difetto di un percorso di integrazione lavorativa, visto che il contratto di lavoro era di pochi giorni prima e che, sulla scorta di quanto rappresentato dal Questore nel diniego ed in assenza di allegazione in senso contrario del ricorrente, la domanda doveva ritenersi presentata dopo le modifiche apportate all'art. 19 TUI dal DL 20/23, e per l'effetto revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta inaudita altera parte rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Esaurita la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 02/07/2025 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc. All'udienza del 02/07/2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate il 16.6.25 con allegata documentazione di lavoro, chiedendone l'accoglimento ed invocando l'applicazione del DL 130/20 poiché la domanda di protezione internazionale sarebbe stata inviata a mezzo pec prima del 10.3.23. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla luce della documentazione depositata in corso di causa Co dal ricorrente e dalla costituita. Infatti, in allegato alle note di udienza depositate il 16.6.25 il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa e certificazione di apprendimento della lingua italiana successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT nel 2016, sia al parere negativo della CT di Salerno, sez. del CP_1 16.01.23, sia al rigetto della richiesta di sospensione. In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel 2024 con contratto di lavoro a tempo determinato parziale orizzontale con data inizio 16.09.2024 e data fine 28.02.2025, con la qualifica di fattorino alle dipendenze del datore di lavoro Vivai La Fiorista S.r.l., di cui ha depositato relativa Comunicazione Unilav del 13.09.2024 nonché buste paga da settembre 2024 a maggio 2025. È stato inoltre depositata Comunicazione Unilav del 05.03.2025 di trasformazione a tempo indeterminato del summenzionato rapporto di lavoro. Il ricorrente ha, infine, allegato anche attestato di iscrizione e frequenza alla scuola di italiano del Progetto Sai del Comune di Scisciano per l'anno 2025. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
pagina 2 di 4 Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data anteriore al 10.3.23, come eccepito dal ricorrente per la prima volta all'udienza del 2.7.25 e come si evince da una missiva, prodotta dalla PA – e non dal ricorrente-, diretta proprio all'avv. Lucia Esposito da parte della questura di datata 12.7.22, in cui si fa riferimento all'avvenuta richiesta di appuntamento per CP_1 formalizzare domanda di protezione speciale. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le pagina 3 di 4 modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Nella fattispecie, parte ricorrente ha compiuto un progressivo percorso di integrazione in Italia;
infatti, risulta aver prestato regolare attività lavorativa a partire dal mese di settembre 2024; inoltre, tale rapporto di lavoro è stato trasformato nel marzo 2025 in contratto a tempo indeterminato (vds. comunicazioni Unilav e buste paga in atti), il che è certamente indice di un radicamento effettivo e continuativo del ricorrente nel territorio nazionale;
sotto il profilo sociale, inoltre, egli ha dimostrato di volersi integrare, iscrivendosi al corso di apprendimento della lingua italiana nell'anno 2025, come risulta dall'attestazione in atti. Il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis nella formulazione anteriore dal DL 20/23. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Va altresì disposta la chiusura del sub-procedimento aperto in relazione alla nuova istanza di sospensione, dal momento che essa risulta assorbita dalla definizione del giudizio di merito. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente alla luce della documentazione di lavoro e di integrazione sociale depositata soltanto in corso di causa e, quindi, per motivi sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito ed alla chiusura del sub- procedimento cautelare. Così deciso a Napoli il 2.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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