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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice IA IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta di I grado al N.R.G. 272/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesco Carraro (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il difensore in Padova, Via dei Savonarola n. 217
ATTRICE
Contro
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Mattiello (C.F.
) e IZ Di EN (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Rovigo, Condominio Cavour Vicolo Ponchielli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Barbara Marangoni
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione sulla vita.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “- in via preliminare: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la inesistenza ovvero la nullità/inefficacia della clausola nr. 4 relativa alle dichiarazioni sullo stato di salute del contratto in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e delle norme civilistiche tutte vigenti, e la conseguente inapplicabilità della medesima clausola al caso de quo nonché la inapplicabilità della medesima al caso de quo per insussistenza delle condizioni previste dalla medesima e per tutte le ragioni in narrativa esposte;
1 conseguentemente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto in capo all'odierna attrice a conseguire tutte le prestazioni previste dalla polizza e, in particolare, l'indennizzo e ogni altra voce di danno correlato a seguito della morte del figlio e per l'effetto, Controparte_2 condannare la convenuta compagnia, in persona del legale rappresentante per tempore
a indennizzare all'attrice la somma di € 50.000,00 ovvero nella misura che risulterà in corso di causa a seguito della esperenda attività istruttoria, somma dovuta giusta polizza in essere in qualità di unica beneficiaria nonché, accertato e dichiarato
l'inadempimento contrattuale della convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice pari a € 2.896,35 per le spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale e a € 190,32 per le spese di mediazione
o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al saldo effettivo;
- nel merito in via principale: Voglia l'On.le
Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto assicurativo n. 6287864 sottoscritto dal e l'intervenuta Controparte_2 decadenza della convenuta dal diritto di impugnare il contratto ai sensi dell'art. 1892 comma 2 c.c. per decorso del termine trimestrale, accertare e dichiarare l'assenza di prova del nesso causale tra la patologia diabetica e il decesso dell'assicurato nonché
l'assenza di prova del nesso causale tra la patologia diabetica e il fatto che, in caso di conoscenza della medesima, la convenuta non avrebbe assunto il rischio e non avrebbe concluso il contratto e comunque l'assenza di dolo e colpa grave in capo al contraente con riferimento ad eventuali dichiarazioni ritenute omissive/reticenti, con conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo alla odierna attrice nonché accertata e dichiarata la tenutezza di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere, per le causali tutte di cui in premessa, a favore dell'attrice, la somma di € 50.000,00 o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa (nessuna esclusa e qui da intendersi integralmente richiamate) con interessi dalla data della morte di CP_2
al saldo (in virtù di contratto assicurativo di cui in premessa a titolo di
[...] indennizzo per la morte di ), per l'effetto, condannare la convenuta, Controparte_2
2 per tutti i titoli e motivi indicati in premessa e secondo quanto in polizza contenuto, all'integrale corresponsione, a favore dell'attrice, unica beneficiaria, della somma dovuta giusta polizza in essere per cui è causa e quantificata in € 50.000,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa (nessuna esclusa e qui da intendersi integralmente richiamate) con interessi dalla data della morte di al saldo (in virtù di contratto assicurativo di Controparte_2 cui in premessa a titolo di indennizzo per la morte di ) oltre al ristoro Controparte_2
di tutte le spese sostenute, anche legali per l'attività stragiudiziale, connesse alla vicenda per cui è causa nella misura pari a € 2.896,35, nonché le spese per la mediazione, pari a € 190,32, alla quale controparte non ha aderito o in quella maggiore
o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data della morte di al saldo e con la dovuta Controparte_2
rivalutazione monetaria;
- in subordine: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla riduzione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1893 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la tenutezza di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, per le causali
[...] tutte di cui in premessa, a favore dell'attrice, ex art. 1893 c.c. una somma a titolo di indennizzo calcolata e stimata in base ai criteri proporzionali stabiliti dalla prefata norma (ed eventualmente stimata tramite la richiesta CTU tecnico-contabile) e per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere, a favore dell'attrice tale somma o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data della morte di al saldo;
- in ulteriore subordine: Controparte_2
Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la tenutezza di
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, Controparte_1 per le causali tutte di cui in premessa, a favore dell'attrice, le somme versate da
[...]
a titolo di premi assicurativi dal giorno della stipula del contratto fino alla CP_2 sua morte e per l'effetto, condannare la convenuta, per tutti i titoli e motivi indicati in premessa e secondo quanto in polizza contenuto, all'integrale restituzione, a favore dell'attrice, unica beneficiaria, di tali somme versate da a titolo di Controparte_2 premi assicurativi, dal giorno della stipula del contratto assicurativo fino alla sua morte
3 da quantificarsi in corso di causa in base alla esperenda attività istruttoria o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data della morte di al saldo;
- in via Controparte_2
istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. opponendosi a tutte le avverse istanze istruttorie riportandosi alle contestazioni di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore che ha anticipato le spese;
con condanna al pagamento delle spese di mediazione per mancata partecipazione della compagnia”.
Parte convenuta: “Ogni eccezione, deduzione, diversa e contraria istanza disattesa e reiecta, Vo-glia il Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare la sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti effettuate dal contraente/assicurato nella “dichiarazione sullo stato di salute Controparte_2
dell'assicurato” sottoscritta, in data 15.02. 2013, in calce alla proposta-certificato n.
716423104 (polizza n° 6287864) allegato alla copertura assicurativa “VITA
PROTETTA” Tariffa TE18, di cui è causa, e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'inoperatività della prefata polizza vita n. 6287864 ai sensi e per gli effetti dell'art.
1892 c.c. per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa costitutiva e, quindi, respingere, in ogni caso, integralmente tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti effettuate dal contraente/assicurato signor nella “dichiara-zione sullo stato di salute dell'assicurato” Controparte_2 sottoscritta in data 15.02.2013, e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullamento della prefata polizza vita n. 6287864 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c. per i motivi di cui in narrativa della presente comparsa costitutiva e, quindi, respingere, in ogni caso, integralmente tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA GRADATA: - accertare e dichiarare la sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti effettuate dal contraente/assicurato signor CP_2
nella “dichiara-zione sullo stato di salute dell'assicurato” sottoscritta in data
[...]
15.02.2013, ancorchè senza dolo o colpa grave, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1893
4 c.c. disporre la riduzione del capitale assicurato e quindi che la somma dovuta da
[...]
(già sia ridotta in proporzione della differenza tra il Controparte_1 CP_3
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato di salute del signor per l'importo accertato e quantificato in Controparte_2 corso di causa mediante espletanda CTU o disposto da Codesto Giudice anche in via equitativa;
IN OGNI CASO, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: A) chiede ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale dell'attrice su tutte le circostanze di cui in narrativa della presente comparsa costitutiva precedute dalla parole “Vero che”; B) chiede disporsi
CTU medico-legale, ove necessario, sulle cartelle cliniche e su ogni altra documentazione medica del signor , per accertare o meno la Controparte_2 sussistenza di patologie pregresse al 15.02.2013 in capo allo Stesso assicurato nonché per accertare l'importo della liquidazione riproporzionata con taratura a causa della sussistenza delle pregresse patologie sottaciute. C) si oppone alle istanze istruttorie avversarie relative sia alla richiesta CTU contabile e medico-legale, sia alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine al prospetto del maggior costo che avrebbe avuto la polizza se la compagnia fosse stata a conoscenza della patologia pregressa sottaciuta, in quanto assolutamente inammissibili perchè meramente esplorative”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. conveniva in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1
l'indennizzo di euro 50.000,00 a lei spettante quale madre ed erede di , Controparte_2
deceduto in Torino il 16.05.2022, il quale in data 15.02.2013 aveva stipulato con la convenuta la polizza vita n. 6287864 denominata “Vita Protetta”; la compagnia assicurativa si era infatti rifiutata di riconoscere l'indennizzo, eccependo la nullità del contratto assicurativo ex art. 1892 c.c. in quanto il non aveva dichiarato di essere CP_2 affetto da diabete mellito a partire dal 2010. Deduceva:
-che a mente dell'art. 1892 c.c. le dichiarazioni reticenti non sono causa di nullità, bensì di annullabilità, e tale vizio deve essere fatto valere entro tre mesi dalla sua conoscenza, con conseguente decadenza della compagnia per tardività dell'eccezione;
-l'insussistenza di dolo o colpa grave del contraente;
5 - che il diabete non è una patologia a carico “di un organo o di un apparato”, ossia una patologia tra quelle che dovevano essere dichiarate in termini di polizza e, in ogni caso, difetta la prova che essa sia stata la causa del decesso;
- che l'attrice ha comunque diritto a un indennizzo anche ridotto ai sensi dell'art. 1893
c.c.;
- la vessatorietà della clausola n. 4 inerente alle dichiarazioni sullo stato di salute perché totalmente generica e inidonea a consentire al cliente di avere contezza di quali siano e in cosa consistano tali dichiarazioni;
- che la suddetta clausola limitava la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato e, inoltre, essa non era specificamente approvata per iscritto, risultandovi solo una firma;
In subordine, chiedeva la condanna a un indennizzo minore ai sensi dell'art. 1893 c.c., la restituzione dei premi assicurativi pagati e il rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
1.2. Si costituiva in giudizio (d'ora in avanti, per brevità, solo Controparte_1
Contr
“ ) chiedendo il rigetto delle domande avversarie, rilevando che il contraente, che aveva subito un ricovero per “coma diabetico” nel marzo 2010, in sede di stipula – avvenuta nel 2013 – aveva invece dichiarato di trovarsi in buono stato di salute, fornendo quindi informazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che, ove conosciute dall'assicuratore, quest'ultimo non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.
Rilevava inoltre:
- che l'onere dell'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi ovvero quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione;
- la coscienza e volontà da parte del contraente di aver rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero;
6 - l'inesistenza dell'obbligo a suo carico di elencare al cliente tutti gli stati patologici possibili, essendo sufficiente rivolgere al cliente una richiesta generica di dichiarare ogni condizione patologica in atto al momento della stipula;
- la mancanza di presupposti per la riduzione dell'indennizzo;
- la non vessatorietà della clausola n. 4;
-l'infondatezza della richiesta di risarcimento di premi assicurativi e spese stragiudiziali.
1.3. All'udienza di comparizione del 9.7.2025 le parti insistevano per le istanze istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 5.11.2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione.
2. Le domande di parte attrice sono infondate.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di discussione orale, posto che le circostanze rilevanti ai fini della decisione, ossia la presenza del diabete di tipo 1 pregressa rispetto alla conclusione del contratto e la conoscenza della patologia da parte del dichiarante, sono pacifiche.
2.1. Altresì pacifico è il rapporto contrattuale oggetto della presente controversia: in data
15.02.2013 , figlio dell'attrice, aveva sottoscritto con “ Controparte_2 CP_3
(oggi tramite l'intermediaria UniCredit S.p.A., la proposta- Controparte_1
certificato n. 716423104 allegata alla copertura assicurativa “VITA PROTETTA” Tariffa
TE18 che, in seguito, ha assunto il numero di polizza 6287864. Tale contratto di
7 Assicurazione Temporanea in caso di morte (TCM) prevedeva il pagamento, da parte dell'assicurato, del premio annuo di euro 102,00 per la durata di dieci anni, con decorrenza dal 15.02.2013 sino al 15.02.2023, per un capitale assicurato di euro
50.000,00.
3. A questo punto, va innanzitutto esaminata la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'attrice in esecuzione del contratto di assicurazione, la quale è infondata e va respinta dovendo essere accolta l'eccezione di annullamento (non nullità, come sostenuto dall'attrice) del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. sollevata dalla compagnia di assicurazioni (trattasi infatti, non di una domanda riconvenzionale di annullamento ma di una eccezione, sollevata al fine di ottenere il rigetto dell'avversa domanda).
Sul punto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte attrice, di cui all'art. 1892, comma 2, c.c.: la tempestiva denuncia è infatti necessaria solo quando il sinistro si verifichi dopo che l'assicuratore sia venuto a conoscenza della reticenza. Se invece il sinistro si verifichi prima della conoscenza è legittimo il rifiuto del pagamento da parte dell'assicuratore e ciò anche in via di eccezione, senza necessità di impugnare il contratto (cfr. Cass. n. 1166 del 2020, Cass. n. 16406 del 2010), come appunto avvenuto nel caso di specie.
3.1. Ciò premesso, l'omessa dichiarazione da parte dell'assicurato, in sede di questionario medico, della grave patologia della quale era affetto integra senza dubbio una reticenza, in merito ad una circostanza determinante del consenso prestato dalla compagnia di assicurazioni alla conclusione del contratto. In merito alla portata, determinante del consenso, della predetta omissione non possono nutrirsi dubbi, vista la notoria gravità del diabete mellito di tipo 1. Tale patologia, tra l'altro, nel caso di specie era già conclamata, dal momento che era addirittura stato ricoverato Controparte_2 per coma diabetico poco tempo prima della conclusione del contratto (cfr. doc. 3 parte convenuta).
Allo stesso modo pochi dubbi possono nutrirsi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1892
c.c., circa la sussistenza di colpa grave, se non più verosimilmente dolo, in capo al contraente.
8 Quest'ultimo, infatti, non poteva non essere a conoscenza della propria patologia e della sua gravità, visti anche il ricovero per come diabetico e il trattamento medico regolare e continuativo che gli era stato prescritto, e dunque neppure dell'efficacia determinante della sua omissione sul consenso dell'assicurazione alla stipulazione del contratto.
3.2. Non assume rilievo, al fine di escludere la legittimità del rifiuto del pagamento, la circostanza che il decesso si sia verificato per patologia diversa (in particolare, per
“shock settico”), e priva di collegamento causale, rispetto a quella omessa, poiché ciò che assume rilievo è la effettiva influenza dell'omissione sul rischio assicurato (cfr. Cass.
n. 19520 del 2017), nel caso di specie certamente sussistente, incidendo essa sull'alea del contratto. In ogni caso, nel certificato medico (prodotto sub doc. 3 parte convenuta) si riporta che il diabete mellito potrebbe aver favorito la gangrena di che ha Pt_2 causato il decesso.
4. Del pari, deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'asserita vessatorietà della clausola n. 4 di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr. doc. 2 attrice), secondo cui “Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua Riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del
Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice
Civile. L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute”.
Secondo l'attrice, infatti, tale clausola sarebbe nulla “giacchè totalmente generica e inidonea a consentire al cliente di avere contezza di quali siano e in cosa consistano tali dichiarazioni” (cfr. pag. 5 atto di citazione).
Si rileva che per consolidata giurisprudenza, l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la
9 generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20128; Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 20/12/2011, n. 27578); né si può affermare che tale questionario fosse incomprensibile dal contraente.
4.1. Del resto - se non altro per comune esperienza - il diabete rientra certamente nella nozione comunemente percepita di "malattia", e non si può sostenere, come vorrebbe oggi l'attrice, che l'affezione indicata fosse indifferente per l'assicuratore. Mentre non risponde a criteri di normalità e buona fede sostenere che, dinanzi alla richiesta di conoscere ogni eventuale stato morboso o patologia in atto, vi fosse l'onere, per l'assicuratore, di indicare nel formulario anamnestico analiticamente tutti quelli, indefiniti, astrattamente in grado di influire sul rischio;
tanto che la mancata elencazione analitica non equivale affatto a disinteresse per il riconoscimento, da parte del contraente nel questionario, di quelli;
deve al contrario ritenersi sufficiente, nel quesito successivo, la loro specificazione mediante raggruppamento per tipologie. Risponde a questo requisito la dicitura contenuta nel contratto di assicurazione a pag. 3, sottoscritta dal
, in cui quest'ultimo dichiarava di essere in buono stato di salute e di non essere CP_2 affetto da malattie significative croniche a carico di qualsiasi organo o apparato che abbiano comportato ricoveri e che necessitano di controlli periodici;
sotto questo profilo, si rileva che un uomo di media avvedutezza non può ragionevolmente escludere che una patologia come il diabete potesse rientrare nel perimetro di tale dichiarazione, tanto più che in passato aveva provocato stato comatoso.
4.2. L'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di cui all'art. 4 delle Condizioni
Generali di assicurazione non coglie nel segno, oltre che per le argomentazioni già sopra esposte, anche per la ragione che non può sussistere squilibrio contrattuale a vantaggio della compagnia assicurativa con riferimento al questionario anamnestico;
al contrario, trattasi di informazioni che solo il contraente può conoscere e nei confronti delle quali il controllo della compagnia assicurativa circa la loro veridicità non può che essere successivo.
10 5. Altrettanto infondata è la domanda, sempre di natura contrattuale e formulata in via subordinata, di pagamento dell'indennizzo in misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell'art. 1893 c.c.. Presupposto per l'applicazione di tale disciplina è infatti che difettino sia il dolo sia la colpa grave (Cass. n. 784 del 2001), il che si è detto nel caso di specie doversi decisamente escludere per i motivi sopra richiamati.
6. La parte attrice ha, infine, richiesto in ogni caso la restituzione dei premi assicurativi corrisposti. Tale domanda si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 1892, comma
3, c.c. la quale prevede che l'assicuratore abbia comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dell'annullamento (e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno).
7. Il rigetto integrale delle domande svolte sia in via principale che in via subordinata comporta il rigetto della domanda volta al rimborso delle spese della fase stragiudiziale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non essendosi svolta (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 16/04/2021, n. 10206, che esclude la liquidazione di tale fase quando alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1.rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna a pagare in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Rovigo, 22.11.2025
Il Giudice
IA IT
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