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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 387/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023
TRA
( ) Parte_1 Parte_2
appellante
Contro
(avv.to Mastrangelo Giuseppe) CP_1
AZ Antonio
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1 CP_2
- era comproprietaria con il marito, Antonio PALAZZO, in comune e pro indiviso ed in ragione di 1/2 pro capite dell'appartamento sito in Marina di Lesina, al Viale del Sole n. 102, facente parte del fabbricato “Le Torri” (scala B), contraddistinto in catasto al foglio 1, p.lla 509, sub 24, nonché del box auto sito in Marina di Lesina, in Viale del Sole n. 102, interno 28, contraddistinto in catasto al foglio 1,
p.lla 509, sub 75;
- a sua insaputa il AZ, con scrittura privata del 03.02.1991, aveva promesso in vendita a CP_1
i beni suddetti, immettendoli anche nel possesso anticipato;
[...]
pagina 1 di 5 - il contratto definitivo non era mai stato stipulato e la vicenda aveva dato origine ad un contenzioso giudiziario definito con sentenza n. 350/16, pubblicata il 29.3.16 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato, che aveva - tra l'altro- rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente.
Chiedeva dichiararsi la risoluzione del predetto contratto preliminare con condanna del al CP_1 rilascio degli immobili detenuti sine titulo nonché al pagamento di € 125 al mese dal 3.02.1991 a titolo di 50% di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile; con vittoria di spese.
Si costituiva contestando nel merito la fondatezza della domanda ed instando per il CP_1
rigetto.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del 50% delle somme versate nel corso degli anni a titolo di oneri condominiali e spese di manutenzione.
Veniva autorizzata la chiamata di AZ Antonio che si costituiva contestando le domande articolate dal convenuto.
Istruita la causa, il Tribunale, con la sentenza n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023, rigettava le domande attoree e quelle riconvenzionali e compensava le spese.
Argomentava che la aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare per ottenere lo Parte_1
scioglimento di un rapporto contrattuale viziato ab origine poiché concluso senza il suo consenso.
Affermava che detta domanda non poteva essere accolta poiché l'unico rimedio era rappresentato dall'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente ex art. 184 co. 1 cc.
Richiamava la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 350/2016, intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, che aveva accertato una situazione di inadempimento in capo a AZ Antonio, in ordine al preliminare concluso con il per non aver adempiuto all'obbligo di procurarsi il CP_1
consenso alla vendita da parte della . Parte_1
La Corte aveva conseguentemente escluso qualsivoglia obbligo risarcitorio in capo al promissario acquirente e pur avendo riconosciuto, in capo al predetto, la legittimazione ad agire, nei confronti del
AZ, ai sensi dell'art. 2932 cc aveva escluso di fatto un valido esercizio di detta azione per mancanza di consenso della (vd. sentenza della Corte di Appello di Bari n. 350/2016 Parte_1
allegata agli del primo grado).
Aggiungeva che a fronte di un contratto preliminare con effetti anticipati (quali in particolare la detenzione dell'immobile da parte del promissario acquirente), la cui efficacia non era venuta meno ma anzi era stata pure accertata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 350/2016 passata in giudicato, la domanda volta a ottenere il rilascio dell'immobile promesso in vendita e la condanna al pagamento del 50% dell'indennità di occupazione non potevano essere accolte.
pagina 2 di 5 Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dal argomentando che essendo il CP_1 predetto ancora detentore dell'immobile, non poteva vedersi riconoscere alcun rimborso per le spese sostenute inerenti il medesimo immobile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale non aveva Parte_1 tenuto conto dell'intervenuto decreto di trasferimento in favore di essa appellante, già proprietaria del
50%, anche del restante 50% a seguito quale aggiudicataria dell'immobile , venduto all'asta a seguito di giudizio di scioglimento della comunione instaurato dinnanzi al Tribunale di Foggia (al n. 5096/16
RG).
Deduceva di aver rappresentato detta circostanza nella prima occasione utile ovvero in sede di comparse conclusionali allegando il decreto di trasferimento pubblicato il 21.01.2021.
Precisava che l'acquisizione dell'intera proprietà del bene in capo all'appellante, già durante il giudizio di primo grado, integrava gli estremi del fatto nuovo sopravvenuto decisivo ai fini del giudizio.
Contestava la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente rigettato la domanda di:
- rilascio dell'immobile sul presupposto della perdurante efficacia del contratto preliminare;
- Risarcimento del danno attesa la piena consapevolezza del di non poter mai diventare CP_1 proprietario dell'immobile sulla base del mero contratto preliminare.
Chiedeva la riforma integrale dell'appellata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
A) accertare e dare atto che l'attrice è estranea al preliminare del 3.2.1991.
B) accertare e dare atto che in corso di causa la IG.ra è divenuta proprietaria Parte_1
esclusiva degli immobili per cui è causa.
C) in conseguenza, dichiarare che il convenuto detiene e/o possiede senza titolo CP_1 opponibile alla attrice gli immobili per cui è causa e, per gli effetti, condannarlo all'immediato rilascio degli stessi in favore della attrice.
D) condannare il convenuto al risarcimento dei danni per la protratta occupazione, questi CP_1 determinati nella misura già indicata in prime cure ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
E) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi CP_1
giudizio, con distrazione
Si è costituito deducendo che, nel corso del giudizio di primo grado, non era mai stata CP_1
formulata la domanda di riconoscimento della proprietà esclusiva degli immobili, mentre la richiesta di dichiarare la detenzione senza titolo era conseguenziale alla domanda di risoluzione del preliminare.
Instava per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
pagina 3 di 5 AZ Antonio non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
L'appello è inammissibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. n. 23415 del 27.09.2018).
Orbene, nel caso di specie, , in primo grado, ha proposto domanda di risoluzione del Parte_1
contratto preliminare del 3.02.1991 tra il marito, AZ Antonio ed il promissario acquirente CP_1
.
[...]
La domanda aveva come presupposto il vizio ab origine del rapporto contrattuale in quanto concluso senza il consenso dell'attrice avendo ad oggetto beni in comunione pro indiviso.
La prospettava, quindi, la propria situazione di formale comproprietaria dell'immobile Parte_1 promesso in vendita ma di “terza” rispetto al contratto preliminare concluso dal con il Pt_3
promissario.
In appello, invece, la ha chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile ed al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni: non già in conseguenza della domanda di risoluzione del contratto (che, peraltro, non è stata reiterata) bensì della sopravvenuta proprietà esclusiva dell'immobile a seguito di decreto di trasferimento del 21.01.2021.
E' evidente l'introduzione, solo nel presente grado, di una situazione giuridica nuova su cui, in primo grado, non si è svolto alcun contraddittorio.
Peraltro, l'assunto di parte appellante di aver dedotto e documentato la suindicata circostanza “nel primo atto difensivo utile successivo all'evento e cioè nella memoria conclusiva, con la allegazione di copia dei relativi documenti” (vd. pag. 6 dell'atto di appello) non è condivisibile.
Ed infatti, il predetto decreto di trasferimento del 21.01.2021, chiude il giudizio n. 5096/2016, di scioglimento della comunione e divisione giudiziale, già pendente tra la ed il AZ . Parte_1
Nel giudizio di primo grado successivamente instaurato (n. 5568/2016), a fronte dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.02.2022, la , nelle note scritte conclusive Parte_1
per detta udienza del 27.01.2022, ha omesso qualsivoglia riferimento al decreto di trasferimento, sebbene pubblicato un anno prima, limitandosi a richiamare il contenuto delle note di trattazione scritta già depositate per l'udienza del 12.1.21
Il predetto decreto di trasferimento è stato, invece, per la prima volta, menzionato e allegato solo in sede di comparsa conclusionale del 13.12.2022.
pagina 4 di 5 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello è inammissibile.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (indicato nell'atto di appello in € 22.500,00 pari al valore del preliminare) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese del AZ in quanto contumace.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023, Parte_1
così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.888, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.03.2025
Il Presidente
Il Consigliere est. dr. Maria Mitola dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 387/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023
TRA
( ) Parte_1 Parte_2
appellante
Contro
(avv.to Mastrangelo Giuseppe) CP_1
AZ Antonio
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1 CP_2
- era comproprietaria con il marito, Antonio PALAZZO, in comune e pro indiviso ed in ragione di 1/2 pro capite dell'appartamento sito in Marina di Lesina, al Viale del Sole n. 102, facente parte del fabbricato “Le Torri” (scala B), contraddistinto in catasto al foglio 1, p.lla 509, sub 24, nonché del box auto sito in Marina di Lesina, in Viale del Sole n. 102, interno 28, contraddistinto in catasto al foglio 1,
p.lla 509, sub 75;
- a sua insaputa il AZ, con scrittura privata del 03.02.1991, aveva promesso in vendita a CP_1
i beni suddetti, immettendoli anche nel possesso anticipato;
[...]
pagina 1 di 5 - il contratto definitivo non era mai stato stipulato e la vicenda aveva dato origine ad un contenzioso giudiziario definito con sentenza n. 350/16, pubblicata il 29.3.16 della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato, che aveva - tra l'altro- rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente.
Chiedeva dichiararsi la risoluzione del predetto contratto preliminare con condanna del al CP_1 rilascio degli immobili detenuti sine titulo nonché al pagamento di € 125 al mese dal 3.02.1991 a titolo di 50% di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile; con vittoria di spese.
Si costituiva contestando nel merito la fondatezza della domanda ed instando per il CP_1
rigetto.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del 50% delle somme versate nel corso degli anni a titolo di oneri condominiali e spese di manutenzione.
Veniva autorizzata la chiamata di AZ Antonio che si costituiva contestando le domande articolate dal convenuto.
Istruita la causa, il Tribunale, con la sentenza n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023, rigettava le domande attoree e quelle riconvenzionali e compensava le spese.
Argomentava che la aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare per ottenere lo Parte_1
scioglimento di un rapporto contrattuale viziato ab origine poiché concluso senza il suo consenso.
Affermava che detta domanda non poteva essere accolta poiché l'unico rimedio era rappresentato dall'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente ex art. 184 co. 1 cc.
Richiamava la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 350/2016, intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, che aveva accertato una situazione di inadempimento in capo a AZ Antonio, in ordine al preliminare concluso con il per non aver adempiuto all'obbligo di procurarsi il CP_1
consenso alla vendita da parte della . Parte_1
La Corte aveva conseguentemente escluso qualsivoglia obbligo risarcitorio in capo al promissario acquirente e pur avendo riconosciuto, in capo al predetto, la legittimazione ad agire, nei confronti del
AZ, ai sensi dell'art. 2932 cc aveva escluso di fatto un valido esercizio di detta azione per mancanza di consenso della (vd. sentenza della Corte di Appello di Bari n. 350/2016 Parte_1
allegata agli del primo grado).
Aggiungeva che a fronte di un contratto preliminare con effetti anticipati (quali in particolare la detenzione dell'immobile da parte del promissario acquirente), la cui efficacia non era venuta meno ma anzi era stata pure accertata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 350/2016 passata in giudicato, la domanda volta a ottenere il rilascio dell'immobile promesso in vendita e la condanna al pagamento del 50% dell'indennità di occupazione non potevano essere accolte.
pagina 2 di 5 Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dal argomentando che essendo il CP_1 predetto ancora detentore dell'immobile, non poteva vedersi riconoscere alcun rimborso per le spese sostenute inerenti il medesimo immobile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale non aveva Parte_1 tenuto conto dell'intervenuto decreto di trasferimento in favore di essa appellante, già proprietaria del
50%, anche del restante 50% a seguito quale aggiudicataria dell'immobile , venduto all'asta a seguito di giudizio di scioglimento della comunione instaurato dinnanzi al Tribunale di Foggia (al n. 5096/16
RG).
Deduceva di aver rappresentato detta circostanza nella prima occasione utile ovvero in sede di comparse conclusionali allegando il decreto di trasferimento pubblicato il 21.01.2021.
Precisava che l'acquisizione dell'intera proprietà del bene in capo all'appellante, già durante il giudizio di primo grado, integrava gli estremi del fatto nuovo sopravvenuto decisivo ai fini del giudizio.
Contestava la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente rigettato la domanda di:
- rilascio dell'immobile sul presupposto della perdurante efficacia del contratto preliminare;
- Risarcimento del danno attesa la piena consapevolezza del di non poter mai diventare CP_1 proprietario dell'immobile sulla base del mero contratto preliminare.
Chiedeva la riforma integrale dell'appellata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
A) accertare e dare atto che l'attrice è estranea al preliminare del 3.2.1991.
B) accertare e dare atto che in corso di causa la IG.ra è divenuta proprietaria Parte_1
esclusiva degli immobili per cui è causa.
C) in conseguenza, dichiarare che il convenuto detiene e/o possiede senza titolo CP_1 opponibile alla attrice gli immobili per cui è causa e, per gli effetti, condannarlo all'immediato rilascio degli stessi in favore della attrice.
D) condannare il convenuto al risarcimento dei danni per la protratta occupazione, questi CP_1 determinati nella misura già indicata in prime cure ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
E) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi CP_1
giudizio, con distrazione
Si è costituito deducendo che, nel corso del giudizio di primo grado, non era mai stata CP_1
formulata la domanda di riconoscimento della proprietà esclusiva degli immobili, mentre la richiesta di dichiarare la detenzione senza titolo era conseguenziale alla domanda di risoluzione del preliminare.
Instava per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
pagina 3 di 5 AZ Antonio non si è costituito e deve essere dichiarato contumace.
L'appello è inammissibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. n. 23415 del 27.09.2018).
Orbene, nel caso di specie, , in primo grado, ha proposto domanda di risoluzione del Parte_1
contratto preliminare del 3.02.1991 tra il marito, AZ Antonio ed il promissario acquirente CP_1
.
[...]
La domanda aveva come presupposto il vizio ab origine del rapporto contrattuale in quanto concluso senza il consenso dell'attrice avendo ad oggetto beni in comunione pro indiviso.
La prospettava, quindi, la propria situazione di formale comproprietaria dell'immobile Parte_1 promesso in vendita ma di “terza” rispetto al contratto preliminare concluso dal con il Pt_3
promissario.
In appello, invece, la ha chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile ed al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni: non già in conseguenza della domanda di risoluzione del contratto (che, peraltro, non è stata reiterata) bensì della sopravvenuta proprietà esclusiva dell'immobile a seguito di decreto di trasferimento del 21.01.2021.
E' evidente l'introduzione, solo nel presente grado, di una situazione giuridica nuova su cui, in primo grado, non si è svolto alcun contraddittorio.
Peraltro, l'assunto di parte appellante di aver dedotto e documentato la suindicata circostanza “nel primo atto difensivo utile successivo all'evento e cioè nella memoria conclusiva, con la allegazione di copia dei relativi documenti” (vd. pag. 6 dell'atto di appello) non è condivisibile.
Ed infatti, il predetto decreto di trasferimento del 21.01.2021, chiude il giudizio n. 5096/2016, di scioglimento della comunione e divisione giudiziale, già pendente tra la ed il AZ . Parte_1
Nel giudizio di primo grado successivamente instaurato (n. 5568/2016), a fronte dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.02.2022, la , nelle note scritte conclusive Parte_1
per detta udienza del 27.01.2022, ha omesso qualsivoglia riferimento al decreto di trasferimento, sebbene pubblicato un anno prima, limitandosi a richiamare il contenuto delle note di trattazione scritta già depositate per l'udienza del 12.1.21
Il predetto decreto di trasferimento è stato, invece, per la prima volta, menzionato e allegato solo in sede di comparsa conclusionale del 13.12.2022.
pagina 4 di 5 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello è inammissibile.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (indicato nell'atto di appello in € 22.500,00 pari al valore del preliminare) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese del AZ in quanto contumace.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 62/2023 pubblicata il 10.01.2023, Parte_1
così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.888, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
27.03.2025
Il Presidente
Il Consigliere est. dr. Maria Mitola dr. Alessandra Piliego
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