Art. 1.
Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanita', disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630 , e' concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale e' stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.
Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanita', disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630 , e' concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale e' stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.