TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice onorario, Enrico Pompei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in delibazione all'udienza del 06.06.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
(C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Orlando Ruggieri ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in San Benedetto del Tronto (AP), via Pomezia n. 8, giusta procura in atti;
Attrice contro
.I. ), in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come in atti;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28.03.2018 e ritualmente notificato, Giudici Parte_1 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del per le lesioni, patrimoniali e non subite dalla Controparte_1
Sig.ra a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - condannare il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 in favore dell'attrice nella misura di complessivi Euro 51.765,17 o della somma, anche diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
1 - che, in data 12.08.2018 alle ore 23:10 circa a via L. Da Vinci n. 36, mentre CP_2 stava passeggiando, era caduta a terra a causa di una buca nascosta nel manto stradale;
- che era stata soccorsa da alcune persone lì presenti e accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero (TE);
- che, entrata con codice giallo, le era stato diagnosticato “trauma mentoniero con ferita lacera della regione mentoniera “, con prognosi di otto giorni e prescrizione di visita ortopanoramica;
- che, in data 14.08.2018, la rx ortopanoramica aveva evidenziato uno “slargamento periradicolare della 42 e del 31”, consigliando una successiva valutazione specialistica odontoiatrica;
- che, in data 19.08.2018, aveva effettuato TC torace ad alta definizione a seguito del perdurante dolore nella zona interessate e, in data 24.08.2018, veniva visitata dallo specialista pneumologo, il quale diagnosticava una “infrazione costale post traumatica”;
- che, a seguito del sinistro, ad essa attrice erano stati riconosciuti 78 giorni di invalidità temporanea parziale, essendo stata dichiarata clinicamente guarita in data 30.10.2017;
- che il sinistro si era verificato a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dalla buca nascosta tra le strisce pedonali, essendo, peraltro, verificatosi in ora notturna ed a causa della scarsa visibilità del luogo;
- che il risarcimento dei danni era stato formalmente richiesto tramite lettera inviata via pec
(in data 05.09.2018) al Comune di;
CP_1
- che il danno subito dall'attrice ammonta a complessivi € 51.765,17;
- che, essendo rimasta priva di riscontro da parte del comune convenuto l'istanza di negoziazione assistita, essa attrice si era vista costretta ad adire l'intestato Tribunale.
Tanto dedotto la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, dunque, è stata dichiarata la sua contumacia CP_1 all'udienza del 25.09.2018.
La causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti, mediante lo svolgimento di istruttoria orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'06.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
2
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1 risarcimento dei danni dalla stessa patiti a seguito di una caduta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di una buca posta su un'area pedonale.
2. Il quadro normativo di riferimento e il caso di specie.
Ritiene il Tribunale che la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre anzitutto sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche alla cosa (come vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass. Civ.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. Civ. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. Civ. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2010 n. 9546).
3 Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un tratto di strada sito all'interno del
Comune di , pertanto, rientra nella gestione dell'ente pubblico. CP_1
La circostanza che la strada si trovi all'interno della perimetrazione del centro cittadino del CP_1 convenuto giustifica la riconducibilità della presente fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051
c.c., in quanto la porzione di demanio rientra nella possibilità di custodia e controllo dell'ente convenuto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò posto, si osserva che la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4279/2008 e Cass. Civ., sent.
n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come
“idoneità al nocumento”. Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. Civ. n. 15383/2006; Cass. Civ. n. 5308/2007;
Cass. Civ. n. 5307/2007; Cass. Civ. n. 2563/2007; Cass. Civ. n. 28811/2008; Cass. Civ. n. 26051/2008;
Cass. Civ. n. 25029/2008; Cass. Civ. n. 20427/2008; Cass. Civ. n. 15042/2008; Cass. Civ. n.
4279/2008; Cass. Civ. n. 20943/2009; Cass. Civ. n. 20415/2009; Cass. Civ. n. 993/2009; Cass. Civ.
n. 8229/2010).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11802 del 09.06.2016).
4 Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Civ., sez. VI – III, ord. N.
30775 del 22.12.2017.
In punto di diritto, va osservato come – secondo consolidata e costante giurisprudenza di legittimità
– la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (Cass. Civ. sent. n. 5578/2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18167/2014);
Cass. Civ. sent. n. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2480 del 01.02.2018).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
5 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass. Civ. sent. n. 9315 del 03.04.2019).
Alla luce di tutti quanti i sopra esposti principi deve, quindi, essere esaminata la domanda attorea.
Innanzitutto, risulta processualmente accertato, in fatto, che, in data 12.08.2018, Parte_1 nel percorrere a piedi via L. Da Vinci, non avvedendosi della presenza di una buca sul manto stradale, era caduta, riportando le lesioni meglio descritte in atti (cfr., sulla veridicità dei fatti nelle circostanze di tempo e di luogo dall'attrice prospettate in citazione, l'istruttoria orale esperita e, segnatamente, le dichiarazioni dei testimoni: il quale ha riferito come sul manto stradale fosse Testimone_1 presente una buca non segnalata e come il tratto di strada interessato fosse scarsamente illuminato nonostante l'orario notturno;
il quale ha confermato che al momento del sinistro Persona_1 la strada fosse completamente buia).
Risulta parimenti accertata la presenza della buca in parola, sulla quale la Giudici transitando è inciampata (si vedano, al riguardo, le fotografie in atti nonché le dichiarazioni dei testi sopra indicati e, segnatamente, le dichiarazioni di il quale, nel descrivere la dinamica del sinistro, Testimone_1 rispondendo al capitolo n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte attrice, ha affermato: “vera la circostanza. All'improvviso inciampava e cadeva a terra e io mi accorsi nel soccorrerla della presenza, di una buca, quella mostrata in foto”).
In virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo dimostrato la dinamica del sinistro, i danni biologici conseguiti (cfr., infra e la documentazione sanitaria in atti) nonché la derivazione causale di detto evento dannoso dalla res (strada) in custodia del CP_1 convenuto.
Come detto, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”
(cfr., tra le molte, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2660 del 05.02.2013; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15389 del 13.07.2011 e, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11152 del 24.04.2023) e, una volta provate tali circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr., tra le molte, Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 2660 del 05.02.2013; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15389 del 13.07.2011). ciò vuol dire che il custode è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è
6 prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24428 del 19.11.2009).
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pertanto, si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile
(cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 8935 del 12.04.2013).
Nel caso di specie, il bon ha in alcun modo fornito una tale prova liberatoria, né Controparte_1
è emerso nel processo alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la perdita di controllo possa essere dipesa da un comportamento anomalo o abnorme della Giudici nel percorrere la strada.
Invero, dalla prova orale espletata e dalle risultanze documentali è emerso che la scarsa visibilità della buca, determinata anche dall'assenza di illuminazione stradale, che ha provocato la caduta a terra dell'attrice, ha costituito, in ragione della morfologia, delle caratteristiche e del contesto spaziale, un'anomalia della strada pericolosa, non segnalata né prevedibile, in quanto non facilmente percepibile da parte dell'utente.
Accertati l'evento danno ed il nesso eziologico, occorre procedere alla valutazione delle conseguenze aventi rilievo invalidante e del riflesso risarcitorio.
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non
7 patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da predita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (cfr. Cass. Civ., sez. un., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è funzionale all'integrale risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale senza omettere il ristoro di tutti gli aspetti del danno effettivamente subito e, al contempo, senza determinare duplicazioni del risarcimento del danno medesimo.
Per la liquidazione equitativa dell'unitario danno non patrimoniale trovano applicazione i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni. A tal proposito, deve rammentarsi che le lesioni micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superati i quali si ricade nell'ambito delle macropermanenti), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della “lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (cfr. art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Procedendo alla liquidazione unitaria di siffatto danno non patrimoniale, il pregiudizio subito dall'attrice può essere apprezzato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla c.t.u., le cui argomentazioni, da ritenersi congrue e coerenti, vanno condivise;
la quale ha quantificato in 8 giorni l'inabilità temporanea al 75%; in 15 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50% e in 15 giorni
8 l'inabilità temporanea parziale al 25% ed, infine, una invalidità permanente al 6%. Lesioni ci cui ha, altresì, acclarato la diretta dipendenza causale dal sinistro.
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano, dovendosi tener conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (63 anni), nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione, il complessivo danno non patrimoniale dovuto ad comprensivo di quello Parte_1 permanente e di quello temporaneo, risulta essere pari ad € 9.914,75, a cui sono da aggiungere le spese necessarie riconosciute dalla c.t.u. per i trattamenti gnatologici ed odontoiatrici e quantificati in € 6.100,00, a cui sono ancora da aggiungere le spese mediche documentate e ritenute congrue dal perito, pari ad € 164,17 ed, infine, le spese sostenute per l'acquisto di occhiali e cellulari nuovi, pari ad € 999,99, per un importo complessivo pari ad € 17.178,91.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass. Civ. sent. n. 1099 del 01 marzo 1989; Cass. Civ. sent. n. 8663 del 16 luglio
1992; Cass, Civ. sent. n. 10796 del 16 dicembre 1994; Cass. Civ. sent. n. 725 del 23 gennaio 1995;
Cass. Civ. sent. n. 2930 del 14 marzo 1995; Cass. Civ. sent. n. 11439/1997).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del , rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così decide: Controparte_1
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti, della somma di € 17.178,91 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto;
9 4) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
[...]
Teramo, 04.11.2024
Il Gop
dott. Enrico Pompei
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice onorario, Enrico Pompei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in delibazione all'udienza del 06.06.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
(C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Orlando Ruggieri ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in San Benedetto del Tronto (AP), via Pomezia n. 8, giusta procura in atti;
Attrice contro
.I. ), in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come in atti;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28.03.2018 e ritualmente notificato, Giudici Parte_1 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del per le lesioni, patrimoniali e non subite dalla Controparte_1
Sig.ra a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - condannare il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 in favore dell'attrice nella misura di complessivi Euro 51.765,17 o della somma, anche diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
1 - che, in data 12.08.2018 alle ore 23:10 circa a via L. Da Vinci n. 36, mentre CP_2 stava passeggiando, era caduta a terra a causa di una buca nascosta nel manto stradale;
- che era stata soccorsa da alcune persone lì presenti e accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero (TE);
- che, entrata con codice giallo, le era stato diagnosticato “trauma mentoniero con ferita lacera della regione mentoniera “, con prognosi di otto giorni e prescrizione di visita ortopanoramica;
- che, in data 14.08.2018, la rx ortopanoramica aveva evidenziato uno “slargamento periradicolare della 42 e del 31”, consigliando una successiva valutazione specialistica odontoiatrica;
- che, in data 19.08.2018, aveva effettuato TC torace ad alta definizione a seguito del perdurante dolore nella zona interessate e, in data 24.08.2018, veniva visitata dallo specialista pneumologo, il quale diagnosticava una “infrazione costale post traumatica”;
- che, a seguito del sinistro, ad essa attrice erano stati riconosciuti 78 giorni di invalidità temporanea parziale, essendo stata dichiarata clinicamente guarita in data 30.10.2017;
- che il sinistro si era verificato a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dalla buca nascosta tra le strisce pedonali, essendo, peraltro, verificatosi in ora notturna ed a causa della scarsa visibilità del luogo;
- che il risarcimento dei danni era stato formalmente richiesto tramite lettera inviata via pec
(in data 05.09.2018) al Comune di;
CP_1
- che il danno subito dall'attrice ammonta a complessivi € 51.765,17;
- che, essendo rimasta priva di riscontro da parte del comune convenuto l'istanza di negoziazione assistita, essa attrice si era vista costretta ad adire l'intestato Tribunale.
Tanto dedotto la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, dunque, è stata dichiarata la sua contumacia CP_1 all'udienza del 25.09.2018.
La causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti, mediante lo svolgimento di istruttoria orale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'06.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
2
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del al Controparte_1 risarcimento dei danni dalla stessa patiti a seguito di una caduta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di una buca posta su un'area pedonale.
2. Il quadro normativo di riferimento e il caso di specie.
Ritiene il Tribunale che la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre anzitutto sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche alla cosa (come vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass. Civ.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. Civ. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. Civ. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2010 n. 9546).
3 Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un tratto di strada sito all'interno del
Comune di , pertanto, rientra nella gestione dell'ente pubblico. CP_1
La circostanza che la strada si trovi all'interno della perimetrazione del centro cittadino del CP_1 convenuto giustifica la riconducibilità della presente fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051
c.c., in quanto la porzione di demanio rientra nella possibilità di custodia e controllo dell'ente convenuto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò posto, si osserva che la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4279/2008 e Cass. Civ., sent.
n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come
“idoneità al nocumento”. Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. Civ. n. 15383/2006; Cass. Civ. n. 5308/2007;
Cass. Civ. n. 5307/2007; Cass. Civ. n. 2563/2007; Cass. Civ. n. 28811/2008; Cass. Civ. n. 26051/2008;
Cass. Civ. n. 25029/2008; Cass. Civ. n. 20427/2008; Cass. Civ. n. 15042/2008; Cass. Civ. n.
4279/2008; Cass. Civ. n. 20943/2009; Cass. Civ. n. 20415/2009; Cass. Civ. n. 993/2009; Cass. Civ.
n. 8229/2010).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11802 del 09.06.2016).
4 Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Civ., sez. VI – III, ord. N.
30775 del 22.12.2017.
In punto di diritto, va osservato come – secondo consolidata e costante giurisprudenza di legittimità
– la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (Cass. Civ. sent. n. 5578/2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18167/2014);
Cass. Civ. sent. n. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2480 del 01.02.2018).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
5 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass. Civ. sent. n. 9315 del 03.04.2019).
Alla luce di tutti quanti i sopra esposti principi deve, quindi, essere esaminata la domanda attorea.
Innanzitutto, risulta processualmente accertato, in fatto, che, in data 12.08.2018, Parte_1 nel percorrere a piedi via L. Da Vinci, non avvedendosi della presenza di una buca sul manto stradale, era caduta, riportando le lesioni meglio descritte in atti (cfr., sulla veridicità dei fatti nelle circostanze di tempo e di luogo dall'attrice prospettate in citazione, l'istruttoria orale esperita e, segnatamente, le dichiarazioni dei testimoni: il quale ha riferito come sul manto stradale fosse Testimone_1 presente una buca non segnalata e come il tratto di strada interessato fosse scarsamente illuminato nonostante l'orario notturno;
il quale ha confermato che al momento del sinistro Persona_1 la strada fosse completamente buia).
Risulta parimenti accertata la presenza della buca in parola, sulla quale la Giudici transitando è inciampata (si vedano, al riguardo, le fotografie in atti nonché le dichiarazioni dei testi sopra indicati e, segnatamente, le dichiarazioni di il quale, nel descrivere la dinamica del sinistro, Testimone_1 rispondendo al capitolo n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte attrice, ha affermato: “vera la circostanza. All'improvviso inciampava e cadeva a terra e io mi accorsi nel soccorrerla della presenza, di una buca, quella mostrata in foto”).
In virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo dimostrato la dinamica del sinistro, i danni biologici conseguiti (cfr., infra e la documentazione sanitaria in atti) nonché la derivazione causale di detto evento dannoso dalla res (strada) in custodia del CP_1 convenuto.
Come detto, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”
(cfr., tra le molte, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2660 del 05.02.2013; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15389 del 13.07.2011 e, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11152 del 24.04.2023) e, una volta provate tali circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr., tra le molte, Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 2660 del 05.02.2013; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15389 del 13.07.2011). ciò vuol dire che il custode è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è
6 prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24428 del 19.11.2009).
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pertanto, si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile
(cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 8935 del 12.04.2013).
Nel caso di specie, il bon ha in alcun modo fornito una tale prova liberatoria, né Controparte_1
è emerso nel processo alcun elemento da cui poter inferire (per lo meno) il sospetto che la perdita di controllo possa essere dipesa da un comportamento anomalo o abnorme della Giudici nel percorrere la strada.
Invero, dalla prova orale espletata e dalle risultanze documentali è emerso che la scarsa visibilità della buca, determinata anche dall'assenza di illuminazione stradale, che ha provocato la caduta a terra dell'attrice, ha costituito, in ragione della morfologia, delle caratteristiche e del contesto spaziale, un'anomalia della strada pericolosa, non segnalata né prevedibile, in quanto non facilmente percepibile da parte dell'utente.
Accertati l'evento danno ed il nesso eziologico, occorre procedere alla valutazione delle conseguenze aventi rilievo invalidante e del riflesso risarcitorio.
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non
7 patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da predita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (cfr. Cass. Civ., sez. un., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è funzionale all'integrale risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale senza omettere il ristoro di tutti gli aspetti del danno effettivamente subito e, al contempo, senza determinare duplicazioni del risarcimento del danno medesimo.
Per la liquidazione equitativa dell'unitario danno non patrimoniale trovano applicazione i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni. A tal proposito, deve rammentarsi che le lesioni micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superati i quali si ricade nell'ambito delle macropermanenti), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della “lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (cfr. art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Procedendo alla liquidazione unitaria di siffatto danno non patrimoniale, il pregiudizio subito dall'attrice può essere apprezzato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla c.t.u., le cui argomentazioni, da ritenersi congrue e coerenti, vanno condivise;
la quale ha quantificato in 8 giorni l'inabilità temporanea al 75%; in 15 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50% e in 15 giorni
8 l'inabilità temporanea parziale al 25% ed, infine, una invalidità permanente al 6%. Lesioni ci cui ha, altresì, acclarato la diretta dipendenza causale dal sinistro.
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano, dovendosi tener conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (63 anni), nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione, il complessivo danno non patrimoniale dovuto ad comprensivo di quello Parte_1 permanente e di quello temporaneo, risulta essere pari ad € 9.914,75, a cui sono da aggiungere le spese necessarie riconosciute dalla c.t.u. per i trattamenti gnatologici ed odontoiatrici e quantificati in € 6.100,00, a cui sono ancora da aggiungere le spese mediche documentate e ritenute congrue dal perito, pari ad € 164,17 ed, infine, le spese sostenute per l'acquisto di occhiali e cellulari nuovi, pari ad € 999,99, per un importo complessivo pari ad € 17.178,91.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass. Civ. sent. n. 1099 del 01 marzo 1989; Cass. Civ. sent. n. 8663 del 16 luglio
1992; Cass, Civ. sent. n. 10796 del 16 dicembre 1994; Cass. Civ. sent. n. 725 del 23 gennaio 1995;
Cass. Civ. sent. n. 2930 del 14 marzo 1995; Cass. Civ. sent. n. 11439/1997).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del , rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così decide: Controparte_1
1) accoglie la domanda di parte attrice;
2) condanna il al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti, della somma di € 17.178,91 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto;
9 4) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
[...]
Teramo, 04.11.2024
Il Gop
dott. Enrico Pompei
10