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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 785/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con domicilio eletto in Rieti, Via delle Parte_1 CodiceFiscale_1
Ortensie n. 18, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Massi e rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Conticelli giusta procura estesa in calce al ricorso ricorrente contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fanny CP_1 C.F._2
Ceccherini sito in Capena (RM) Via Provinciale Capena Bivio n. 34/C, giusta procura rilasciata su foglio separato resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civilI del matrimonio contratto con in Stimigliano (RI), CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune sopra indicato, n. 2, parte II, anno 1977.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale nascevano e Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente;
con decreto di omologa reso in data 19/05/2022 Persona_2
pagina 1 di 2 veniva dichiarata la separazione personale del ricorrente da e da allora la convivenza non è CP_1 più ripresa, né si profilano possibilità di ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale tra i medesimi. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, a spese compensate.
All'esito della udienza del 31.10.2025, svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Visto l'esito del giudizio e la natura della decisione, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 785/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di : CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...] in Stimigliano (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 2, CP_1 parte II, anno 1977);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 785/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con domicilio eletto in Rieti, Via delle Parte_1 CodiceFiscale_1
Ortensie n. 18, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Massi e rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Conticelli giusta procura estesa in calce al ricorso ricorrente contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fanny CP_1 C.F._2
Ceccherini sito in Capena (RM) Via Provinciale Capena Bivio n. 34/C, giusta procura rilasciata su foglio separato resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.6.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civilI del matrimonio contratto con in Stimigliano (RI), CP_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune sopra indicato, n. 2, parte II, anno 1977.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale nascevano e Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente;
con decreto di omologa reso in data 19/05/2022 Persona_2
pagina 1 di 2 veniva dichiarata la separazione personale del ricorrente da e da allora la convivenza non è CP_1 più ripresa, né si profilano possibilità di ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale tra i medesimi. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, a spese compensate.
All'esito della udienza del 31.10.2025, svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Visto l'esito del giudizio e la natura della decisione, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 785/2024 promossa da nei Parte_1 confronti di : CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...] in Stimigliano (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 2, CP_1 parte II, anno 1977);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 2 di 2