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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 807 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(CF: ), nata Roma il 28.07.1960, residente in Parte_1 C.F._1
Ladispoli, via Livorno 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fidalma
Chiacchierini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Cerveteri, via U.
Badini, n. 1
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande, 24 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli dall'Avv.
Massimiliano Morelli e Massimo Boccia Neri dell'Avvocatura dell' , giusta procura CP_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 80974/21569 Persona_1 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avvocato GRANILLO MARIA, in Santa Marinella, via dei Gladioli, 60 pec
; in proprio e quale mandatario della Email_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede in Roma, via Barberini, 47, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98, nonché della
1 CP_ procura conferita all' medesimo con rogito del notaio Dott. di Tivoli, Persona_2 repertorio n. 37521 (raccolta n. 8762) del 3/7/2014
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Controparte_3 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuli, di società Controparte_4 del , con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, c.f. , in Controparte_5 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. giusta procura per CP_6 atto Notar del 25.02.2021, Rep. 46100, Racc. 26703, elettiva-mente domiciliato in Per_3
Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna Paradiso
( , che lo rappresenta e difende per procura Email_2 allegata in atti.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2020 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
a) “accertare e dichiarare la nullità :
-della cartella esattoriale n.09720140252218325000, dell'importo di € 2.436,11, limitatamente alle voci rientranti nella competenza del Giudice adito, ovvero quelle di cui alla lettera a) del superiore n. 1 e, pertanto, per l'importo di complessivi € 1.556.63;
-dell'avviso di addebito n.39720120017501314000, dell'importo di € 7.371,16
-dell'avviso di addebito n.39720120026798175000, dell'importo di € 400,21 per mancata notifica degli stessi e, per quanto di ragione ed occorra, di ogni altro atto precedente e/o conseguente, inclusa l' intimazione di pagamento n. 097 2019 9068499655/000, notificata il
5.2.2020, limitatamente alla parte relativa alla cartella e agli avvisi di addebito innanzi citati;
b) accertare e dichiarare l'estinzione dei crediti portati dai seguenti titoli per intervenuta prescrizione.
Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività del CP_1 ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso essendo stati notificati i titoli esecutivi oggetto di causa e interrotto il termine di prescrizione.
Si è costituita anche eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità CP_7 della domanda relativamente agli avvisi di addebito impugnati, in quanto gli stessi erano stati
2 già impugnati innanzi all'intestato tribunale nel giudizio conclusosi con la sentenza di rigetto n. 415/2019, non oggetto di appello.
L resistente ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito con CP_3 riferimento alla cartella n. 09720140252218325 poiché parte delle somme in essa incorporate hanno natura tributaria. L ha poi chiesto il rigetto nel merito del ricorso, avendo CP_7 notificato la cartella esattoriale impugnata, nonché diversi atti interruttivi della prescrizione.
All'udienza del 2.10.2025, all'esito di un'istruttoria documentale e a seguito del mutamento di diversi giudici nella titolarità del fascicolo, il Tribunale ha deciso la causa come da dispositivo.
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da a favore del giudice tributario, avendo la ricorrente espressamente limitato la domanda CP_7 alla parte dei crediti portati dai titoli impugnati aventi natura contributiva.
Può dunque procedersi alla qualificazione della domanda.
Come noto avverso gli avvisi di pagamento o le cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti previdenziali il contribuente può proporre: a) opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di cui all'art. 24 D.lgs 46 del 1999, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.).; c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio
2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583). Nel caso di avviso di addebito, che analogamente alle cartelle esattoriali, ha la duplice natura di titolo esecutivo e precetto,
l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere notificata nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso.
3 Nel caso di specie l'opponente ha formulato nel ricorso sia un motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando l'irregolarità dell'intimazione di pagamento n. 097 2019
9068499655/000per omessa notifica dei titoli nella stessa indicati, sia opposizione ex art. 24
D.lgs 46/199 eccependo la prescrizione dei crediti anteriormente alla notifica degli stessi.
La legittimazione ad agire spetta pertanto si all' per l'opposizione esecutiva, quanto CP_7 all' per l'opposizione attinente al merito della pretesa. CP_1
Limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720120017501314000 e n.
39720120026798175000 nessuna delle doglianze proposte può trovare accoglimento.
Parte resistente ha depositato prova dell'esistenza di un precedente giudizio RG 2387/2016 nel quale era stata dedotta la mancata notifica dei summenzionati avvisi, asseritamente conosciuti con la notifica di un successivo preavviso di fermo amministrativo.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n.415/2019 che ha rigettato la domanda accertato la regolare notifica degli avvisi di pagamento. Tale statuizione è passata in giudicato, circostanza dedotta dalla resistente e non contestata dalla ricorrente.
L'accertamento passato in giudicato ai sensi dell'art 2909 c.c. ha effetto tra le parti e pertanto l'opposizione ex art 617 c.p.c. non può essere accolta poiché fondata su un presupposto fattuale, già oggetto di accertamento negativo dotato di stabilità.
L'opposizione ex art 24 D.lga 46/1999 è, invece, inammissibile poiché tardiva essendo inutilmente decorso il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di pagamento impugnati.
Con riferimento ai suddetti titoli, residua da esaminare l'eventuale intervento della prescrizione successiva alla notifica, rilevabile d'ufficio dal giudice. Tuttavia, nel caso di specie nel corso del giudizio in cui si era costituita l' la prescrizione dei crediti era stato CP_7 interrotta a decorrere solo al momento in cui è passata in giudicato la sentenza n. 415/2019 del 28.8.2019.
Al momento della notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 5.2.2020 il termine quinquennale di prescrizione non era pertanto inutilmente decorso.
Passando all'esame delle opposizioni avverso la Cartella esattoriale n.09720140252218325000, deve rilevarsi come eccepito da parte ricorrente che l' si CP_7 limita a depositare una relata di notifica su cui è riportato il numero della cartella, ma non anche la cartella stessa.
La prova della notifica di un atto presuppone necessariamente la prova dell'esistente e del contenuto dello stesso. Ne consegue che nel caso di specie non può ritenersi provata la notifica della cartella esattoriale in oggetto, perché non è provata l'esistenza dell'atto e il suo contenuto.
4 Analogo ragionamento vale per le intimazioni di pagamento e gli atti interruttivi che CP_7 indica nella comparsa di risposta. La resistente non prova l'esistenza degli atti notificati, ma si limita a depositare relate di notifica asseritamente ad essi riferibili.
In assenza della prova della notifica della cartella esattoriale n. 09720140252218325000
l'opposizione ex art, 24 DLG 146/1999 deve ritenersi tempestiva e fondata, in quanto il termine di prescrizione relativo al credito contributivo di € 1.556.63, afferente secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato all'anno 2007, è inutilmente decorso nell'anno 2012, ben prima della notifica dell'intimazione impugnata.
La mancata prova della notifica della cartella esattoriale consente anche di dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata ex art 617 c.p.c., per difetto di notifica dell'atto presupposto.
La soccombenza reciproca tra le parti giustifica ai sensi dell'art 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite
PQM
DICHIARA estinto il credito contributivo di €
1.556.63 contenuto nella cartella n.
09720140252218325000
DICHIARA la nullità dell'intimazione di pagamento n intimazione di pagamento n. 097
2019 9068499655/000 con riferimento a tale credito
RIGETTA le altre domande
SPESE compensate
Civitavecchia li 2.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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