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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7052/2023, in grado di appello, promossa da:
(P. I.V.A. ), con sede in Napoli, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_2
Castaldo, Marco Sannino e Bernardo Frosina, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in
Catania, al Corso Italia n.171, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il 01. 01. 1958 e Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania in Via Fondaco n. 20,
presso lo studio dell'Avv. Patrizia M. A. Simili che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 7 (P. IVA: , con sede in Ginevra (Svizzera), alla Avenue Controparte_2 C.F._2
Eugène-Pittard n. 40, in persona del legale rappresentante Dott. , Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha convenuto Parte_3
in giudizio davanti al giudice di pace di Catania, per sentirla condannare al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a bordo della nave "Opera". A tal fine,
l'odierna appellata ha esposto che alle ore 12,00 de1 05.09.2017, mentre camminava lungo il ponte centrale, ha perso l'equilibrio a causa della presenza non segnalata di sostanza scivolosa sul pavimento ed è caduta a terra, riportando lesioni agli arti inferiori.
Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto integrale della domanda, Parte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e indicando la quale Controparte_2
unica controparte del rapporto contrattuale;
nel merito, ha dedotto l'assenza di qualsiasi responsabilità
riconducibile al personale addetto alla pulizia (sia per l'apposizione della segnaletica di pericolo che per la perfetta illuminazione del percorso) e, conseguentemente, la riconducibilità dell'accaduto alla condotta negligente dell'attrice.
Indi, esteso il contraddittorio nei confronti di svoltasi la fase istruttoria Controparte_2
tramite l'escussione dei testi indicati dall'attrice e l'espletamento di una CTU medico-legale, il Giudice
di Pace ha accolto la domanda della condannando e la Parte_3 Parte_1 CP_2
n solido tra loro al pagamento della somma di € 4.119,56 per danni alla persona e di € 278, 91 per
[...]
pagina 2 di 7 spese mediche, oltre alle spese di lite.
Contro tale sentenza ha interposto appello ribadendo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto soggetto di diritto distinto dalla società, Controparte_2
quest'ultima, dotata di una propria personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.
si è costituita anche nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo, in Parte_3
rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appello è ammissibile e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare deve rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata.
Deve infatti osservarsi che l'appellante ha chiaramente impugnato la sentenza di primo grado per avere erroneamente individuato il soggetto eventualmente responsabile del sinistro descritto dalla controparte. I motivi di appello, pur consistendo in gran parte nella riproposizione e nell'approfondimento delle medesime argomentazioni proposte in primo grado, assolvono dunque alla duplice funzione del requisito della specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.: 1) determinare, secondo la finalità prevalente dei motivi, i limiti della devoluzione, circoscrivendo così, ex art. 329 c.p.c.,
l'oggetto dell'impugnazione; 2) indicare altresì, come richiesto dall'orientamento giurisprudenziale più
rigoroso, le concrete ragioni che, in fatto e in diritto, sostengono la richiesta riforma della sentenza di primo grado (giurisprudenza maggioritaria: cfr., tra le tante sentenze al riguardo, Cass. 22123/2009;
Cass. 2217/2007). L'atto di appello contiene dunque sia una parte volitiva sia una parte argomentativa,
che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. Secondo quanto da ultimo chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo pagina 3 di 7 formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno inoltre interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. D'altra parte, le condizioni in presenza delle quali può ritenersi assolto il requisito della specificità non sono determinabili a priori, ma devono essere valutate caso per caso, in quanto i motivi devono contrastare le argomentazioni ed il fondamento logico - giuridico della sentenza impugnata. Il termine di paragone per valutare il requisito della specificità dei motivi è dunque la motivazione della sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. 4068/2009;
Cass. 17960/2009; Cass. 8098/2000), cosicché ben si può dire che quanto è più specifica e dettagliata la motivazione tanto dovrà esserlo l'atto di appello che la censura (cfr. Cass. 6231/2000).
Nel merito, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, e Parte_1 [...]
non possono essere dichiarate entrambe responsabili del sinistro occorso a CP_2 Parte_3
nè condannate in solido al risarcimento. Nello specifico, unico soggetto su cui grava
[...]
l'obbligazione risarcitoria è Infatti, come chiaramente emerge dalle condizioni Controparte_2
Contr generali di vendita (doc. n. 1 della produzione della parte appellante) la controparte contrattuale del rapporto giuridico instauratosi con è la "società", per tale intendendosi la " Parte_3 [...]
con sede legale alla Avenue Eugène-Pittard 16, CH-1206 Ginevra (Svizzera), iscritta al CP_2
Registre du Commerce de Genève al n. CH- 660.0.459.006-3 e avente TVA n. CHE – 112.808.357, la
quale si occupa dell'organizzazione di Crociere e Pacchetti, che vende o propone in vendita
pagina 4 di 7 direttamente, attraverso il Sito Internet Ufficiale, ovvero tramite un Agente di Vendita" (doc. n. 1, pag.
347). E' ben specificato, inoltre, che la società (e dunque è il soggetto “venditore”, Controparte_2
sia nel caso in cui il Contratto venga concluso dal Passeggero mediante intermediario (…), che in
quello in cui ciò avvenga direttamente con la Società (…) (ib.). Peraltro, le ipotesi di responsabilità per i pregiudizi arrecati dalla società ai passeggeri sono specificamente regolate dall'art. 16 delle condizioni generali, rubricato appunto "Responsabilità della società". Esso prevede che "La Società sarà
responsabile di qualsiasi pregiudizio il Passeggero dovesse subire a causa di comportamenti dolosi o
colposi di propri dipendenti e/o collaboratori e/o di dipendenti dei fornitori di servizi compresi nel
Pacchetto" (doc. n. 1, pag. 351, art. 16).
In calce alla stessa fattura (doc. n. 2) è, inoltre, chiaramente indicato " - Avenue CP_2
Eugène Pittard 40 - 1206 Geneva - Switzerland - TVA nr: CHE 112.808.357", indicazione corrispondente alle medesime informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto e corrispondenti alla sede legale e al numero di iscrizione al Registre du Commerce de Genève.
Nessuna incidenza ha, poi, la circostanza che sia indicata in calce all'accident Parte_1
report (doc. n. 3) quale titolare del trattamento dei dati personali della passeggera, poiché non può farsi automaticamente discendere dalla mera titolarità del trattamento dei dati personali la titolarità passiva del rapporto obbligatorio sorto dall'illecito di cui è causa.
L'asserita confusione sulla titolarità passiva del rapporto giuridico è quindi solo apparente, in
Contr quanto generata da una ricostruzione dell'assetto societario di che in questa sede non solo non è
necessaria ma è anche inconferente. Vero è che, in taluni casi, le ricerche che l'attore deve compiere per individuare correttamente il legittimato passivo possono essere difficoltose, involgendo rapporti giuridici non sempre lineari e di immediata intellegibilità; ma nel caso che qui ci occupa la legittimazione passiva emerge ictu oculi, scorrendo semplicemente le condizioni generali di contratto, a pagina 5 di 7 prescindere da qualunque approfondimento sui rapporti fra società controllate e controllanti, sugli asset patrimoniali o su presunti abusi scaturenti da una determinata geometria societaria. Quand'anche
[...]
fosse controllata o finanche "schermata" da rimarrebbe comunque CP_2 Parte_1
ineludibile l'applicazione del principio di ordine pubblico processuale secondo cui, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c., la legittimazione passiva spetta al titolare della potestà di resistere in giudizio ovvero a colui che è tenuto a rispondere del diritto rivendicato. Tale
potestà va individuata, in ambito negoziale, nel perimetro del rapporto contrattuale e dei soggetti protagonisti di esso e quindi, nel caso di specie, nella "società" come meglio specificata nelle condizioni generali di vendita. Sono pertanto ininfluenti le percezioni di fatto che la controparte possa aver tratto da elementi extracontrattuali quali l'impiego di un marchio o di una denominazione, pur se possano rassomigliare ad elementi del rapporto giuridico fondamentale.
Non vi è infine nemmeno prova, sul piano extracontrattuale, che la parte appellante fosse custode,
ex art. 2051 c.c., della cosa che ha cagionato il danno.
Per quanto esposto, ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere tenuta in Parte_1
solido all'obbligazione risarcitoria, ferme la responsabilità e la condanna alle spese della CP_2
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione superiore ad € 1.100,00 ed inferiore ad € 5.200,00; parametro minino per tutte le fasi, considerando l'effettiva esigenza difensiva limitata alla negazione della responsabilità per il rapporto controverso),
seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_3 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7052/2023 R.G.,
pagina 6 di 7 1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Catania n. 12299/ 2019 e, in riforma della suddetta sentenza, rigetta la domanda proposta da Parte_3
contro
[...] Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Parte_3
favore di che liquida in complessivi euro 1.911,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese vive per € 180,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Catania, il 20.1.2025.
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
dott. Alessio Cappello
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7052/2023, in grado di appello, promossa da:
(P. I.V.A. ), con sede in Napoli, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_2
Castaldo, Marco Sannino e Bernardo Frosina, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in
Catania, al Corso Italia n.171, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il 01. 01. 1958 e Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania in Via Fondaco n. 20,
presso lo studio dell'Avv. Patrizia M. A. Simili che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 7 (P. IVA: , con sede in Ginevra (Svizzera), alla Avenue Controparte_2 C.F._2
Eugène-Pittard n. 40, in persona del legale rappresentante Dott. , Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha convenuto Parte_3
in giudizio davanti al giudice di pace di Catania, per sentirla condannare al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a bordo della nave "Opera". A tal fine,
l'odierna appellata ha esposto che alle ore 12,00 de1 05.09.2017, mentre camminava lungo il ponte centrale, ha perso l'equilibrio a causa della presenza non segnalata di sostanza scivolosa sul pavimento ed è caduta a terra, riportando lesioni agli arti inferiori.
Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto integrale della domanda, Parte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e indicando la quale Controparte_2
unica controparte del rapporto contrattuale;
nel merito, ha dedotto l'assenza di qualsiasi responsabilità
riconducibile al personale addetto alla pulizia (sia per l'apposizione della segnaletica di pericolo che per la perfetta illuminazione del percorso) e, conseguentemente, la riconducibilità dell'accaduto alla condotta negligente dell'attrice.
Indi, esteso il contraddittorio nei confronti di svoltasi la fase istruttoria Controparte_2
tramite l'escussione dei testi indicati dall'attrice e l'espletamento di una CTU medico-legale, il Giudice
di Pace ha accolto la domanda della condannando e la Parte_3 Parte_1 CP_2
n solido tra loro al pagamento della somma di € 4.119,56 per danni alla persona e di € 278, 91 per
[...]
pagina 2 di 7 spese mediche, oltre alle spese di lite.
Contro tale sentenza ha interposto appello ribadendo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto soggetto di diritto distinto dalla società, Controparte_2
quest'ultima, dotata di una propria personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.
si è costituita anche nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo, in Parte_3
rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza gravata.
L'appello è ammissibile e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare deve rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata.
Deve infatti osservarsi che l'appellante ha chiaramente impugnato la sentenza di primo grado per avere erroneamente individuato il soggetto eventualmente responsabile del sinistro descritto dalla controparte. I motivi di appello, pur consistendo in gran parte nella riproposizione e nell'approfondimento delle medesime argomentazioni proposte in primo grado, assolvono dunque alla duplice funzione del requisito della specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.: 1) determinare, secondo la finalità prevalente dei motivi, i limiti della devoluzione, circoscrivendo così, ex art. 329 c.p.c.,
l'oggetto dell'impugnazione; 2) indicare altresì, come richiesto dall'orientamento giurisprudenziale più
rigoroso, le concrete ragioni che, in fatto e in diritto, sostengono la richiesta riforma della sentenza di primo grado (giurisprudenza maggioritaria: cfr., tra le tante sentenze al riguardo, Cass. 22123/2009;
Cass. 2217/2007). L'atto di appello contiene dunque sia una parte volitiva sia una parte argomentativa,
che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. Secondo quanto da ultimo chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo pagina 3 di 7 formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno inoltre interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. D'altra parte, le condizioni in presenza delle quali può ritenersi assolto il requisito della specificità non sono determinabili a priori, ma devono essere valutate caso per caso, in quanto i motivi devono contrastare le argomentazioni ed il fondamento logico - giuridico della sentenza impugnata. Il termine di paragone per valutare il requisito della specificità dei motivi è dunque la motivazione della sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. 4068/2009;
Cass. 17960/2009; Cass. 8098/2000), cosicché ben si può dire che quanto è più specifica e dettagliata la motivazione tanto dovrà esserlo l'atto di appello che la censura (cfr. Cass. 6231/2000).
Nel merito, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, e Parte_1 [...]
non possono essere dichiarate entrambe responsabili del sinistro occorso a CP_2 Parte_3
nè condannate in solido al risarcimento. Nello specifico, unico soggetto su cui grava
[...]
l'obbligazione risarcitoria è Infatti, come chiaramente emerge dalle condizioni Controparte_2
Contr generali di vendita (doc. n. 1 della produzione della parte appellante) la controparte contrattuale del rapporto giuridico instauratosi con è la "società", per tale intendendosi la " Parte_3 [...]
con sede legale alla Avenue Eugène-Pittard 16, CH-1206 Ginevra (Svizzera), iscritta al CP_2
Registre du Commerce de Genève al n. CH- 660.0.459.006-3 e avente TVA n. CHE – 112.808.357, la
quale si occupa dell'organizzazione di Crociere e Pacchetti, che vende o propone in vendita
pagina 4 di 7 direttamente, attraverso il Sito Internet Ufficiale, ovvero tramite un Agente di Vendita" (doc. n. 1, pag.
347). E' ben specificato, inoltre, che la società (e dunque è il soggetto “venditore”, Controparte_2
sia nel caso in cui il Contratto venga concluso dal Passeggero mediante intermediario (…), che in
quello in cui ciò avvenga direttamente con la Società (…) (ib.). Peraltro, le ipotesi di responsabilità per i pregiudizi arrecati dalla società ai passeggeri sono specificamente regolate dall'art. 16 delle condizioni generali, rubricato appunto "Responsabilità della società". Esso prevede che "La Società sarà
responsabile di qualsiasi pregiudizio il Passeggero dovesse subire a causa di comportamenti dolosi o
colposi di propri dipendenti e/o collaboratori e/o di dipendenti dei fornitori di servizi compresi nel
Pacchetto" (doc. n. 1, pag. 351, art. 16).
In calce alla stessa fattura (doc. n. 2) è, inoltre, chiaramente indicato " - Avenue CP_2
Eugène Pittard 40 - 1206 Geneva - Switzerland - TVA nr: CHE 112.808.357", indicazione corrispondente alle medesime informazioni indicate nelle condizioni generali di contratto e corrispondenti alla sede legale e al numero di iscrizione al Registre du Commerce de Genève.
Nessuna incidenza ha, poi, la circostanza che sia indicata in calce all'accident Parte_1
report (doc. n. 3) quale titolare del trattamento dei dati personali della passeggera, poiché non può farsi automaticamente discendere dalla mera titolarità del trattamento dei dati personali la titolarità passiva del rapporto obbligatorio sorto dall'illecito di cui è causa.
L'asserita confusione sulla titolarità passiva del rapporto giuridico è quindi solo apparente, in
Contr quanto generata da una ricostruzione dell'assetto societario di che in questa sede non solo non è
necessaria ma è anche inconferente. Vero è che, in taluni casi, le ricerche che l'attore deve compiere per individuare correttamente il legittimato passivo possono essere difficoltose, involgendo rapporti giuridici non sempre lineari e di immediata intellegibilità; ma nel caso che qui ci occupa la legittimazione passiva emerge ictu oculi, scorrendo semplicemente le condizioni generali di contratto, a pagina 5 di 7 prescindere da qualunque approfondimento sui rapporti fra società controllate e controllanti, sugli asset patrimoniali o su presunti abusi scaturenti da una determinata geometria societaria. Quand'anche
[...]
fosse controllata o finanche "schermata" da rimarrebbe comunque CP_2 Parte_1
ineludibile l'applicazione del principio di ordine pubblico processuale secondo cui, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c., la legittimazione passiva spetta al titolare della potestà di resistere in giudizio ovvero a colui che è tenuto a rispondere del diritto rivendicato. Tale
potestà va individuata, in ambito negoziale, nel perimetro del rapporto contrattuale e dei soggetti protagonisti di esso e quindi, nel caso di specie, nella "società" come meglio specificata nelle condizioni generali di vendita. Sono pertanto ininfluenti le percezioni di fatto che la controparte possa aver tratto da elementi extracontrattuali quali l'impiego di un marchio o di una denominazione, pur se possano rassomigliare ad elementi del rapporto giuridico fondamentale.
Non vi è infine nemmeno prova, sul piano extracontrattuale, che la parte appellante fosse custode,
ex art. 2051 c.c., della cosa che ha cagionato il danno.
Per quanto esposto, ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere tenuta in Parte_1
solido all'obbligazione risarcitoria, ferme la responsabilità e la condanna alle spese della CP_2
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione superiore ad € 1.100,00 ed inferiore ad € 5.200,00; parametro minino per tutte le fasi, considerando l'effettiva esigenza difensiva limitata alla negazione della responsabilità per il rapporto controverso),
seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_3 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7052/2023 R.G.,
pagina 6 di 7 1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Catania n. 12299/ 2019 e, in riforma della suddetta sentenza, rigetta la domanda proposta da Parte_3
contro
[...] Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Parte_3
favore di che liquida in complessivi euro 1.911,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese vive per € 180,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Catania, il 20.1.2025.
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
dott. Alessio Cappello
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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