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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 196-1/202e avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P. IVA Parte_1
), con sede legale in Torino, Corso Ferrucci, 77/9, in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti Maria Angela Ceva Grimaldi e LU Odasso.
* * * * *
Letti i ricorsi presentati da e dalla Parte_2 Parte_3
presso il Tribunale di Torino, in persona del P.M. Dott. per
[...] Persona_1 l'apertura della liquidazione giudiziale della e la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, unitamente alle note difensive, con la quale quest'ultima ha domandato il rigetto della domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/7/2025; ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ai sensi dell'art. 38 CCII;
ritenuta altresì sussistente la legittimazione del ricorrente in quanto:
- il Condominio assume di essere creditore della Società convenuta in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali relative alla gestione 2022/2023 e 2023/2024 (queste ultime con scadenza al 31/05/2024);
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo
1 fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
- nel caso in esame, l'esistenza del credito del ricorrente risulta sufficientemente provato dai bilanci consuntivi condominiali e dal riconoscimento di debito effettuato dalla Società debitrice in data 6/6/2024 (doc. 4 ricorso); ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, in quanto il credito, esigibile e non pagato, vantato dal Condominio ricorrente ammonta a euro 49.038,24;
rilevato che la Società esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), alla luce dei bilanci prodotti dalla Società in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta, tra il resto, un indebitamento complessivo di euro 9.637.500 al 31/12/2023, che non risulta essere stato ridotto al di sotto degli euro 500.000, non avendo la Società fornito alcuna indicazione in tal senso;
rilevato che
- con riguardo all'indebitamento nei confronti del , la resistente Parte_2 CP_1 ha eccepito che “il compendio immobiliare relativamente al quale viene richiesto il pagamento di spese condominiali è oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Alessandria […]. Peraltro, alla data del 31 gennaio 2025 il conto corrente intestato alla procedura, e sul quale vengono accreditare le somme relative ai canoni di locazione dei contratti in essere presentava un saldo attivo di uro 54.561,20, mentre la proprietà (odierna resistente) non ha più percepito alcun introito dalla data in cui il Custode è stato immesso nel possesso” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) e ha affermato che “in data 8/5/2024 è stato nominato il Custode Giudiziario del complesso immobiliare, con la conseguenza che lo stesso ha iniziato ad incassare direttamente le somme portate dalle locazioni” (cfr. pag. 4 memoria difensiva del 23/06/2025);
- tali eccezioni devono essere respinte in quanto la Società debitrice ha sottoscritto con il Condominio ricorrente un piano di rateazione in data 6/06/2024 (cfr. doc. 4 ricorso) e quindi quando era già intervenuta la nomina del Custode Giudiziario del compendio immobiliare, avvenuta in data 8/5/2024;
- la Società debitrice, al momento dell'accettazione del piano di rateazione, poteva ragionevolmente prevedere che non avrebbe più incassato i canoni di locazione da parte degli inquilini - qualora fossero previsti in forza di un titolo inopponibile alla procedura - in quanto tali importi sarebbero stati accreditati sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva e che quindi si sarebbe trovata priva della liquidità per far fronte a tutti i pagamenti (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 2, punto 10);
- l'impossibilità a disporre i pagamenti è smentita dalla narrazione dal Parte_2 stesso che ammette di aver ricevuto accrediti delle rate anche in data successiva
2 alla nomina del Custode giudiziario (cfr. pag. 5 ricorso ove si può osservare che tutti i pagamenti eseguiti – ancorchè per importi insufficienti ad estinguere il debito complessivo - hanno data successiva alla nomina del Custode);
- gli importi oggetto di rateazione attengono a debiti maturati e quasi interamente scaduti prima della nomina del Custode giudiziario e che, come indicato nel provvedimento di nomina del custode, grava sul debitore pagare le spese di condominio (cfr. pag. 2, punto 10, doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione);
- la Società resistente, in ogni caso, non ha dimostrato di essere in possesso di liquidità sufficienti a far fronte al pagamento delle spese condominiali residue e a onorare il piano di rientro per tutto l'importo a debito;
- con riferimento al debito erariale, dalla memoria difensiva depositata e dai documenti prodotti in allegato (cfr. in particolare i docc. 7, 8, 9 e 10) risulta che alla data del 31/12/2023 residuasse in capo alla Società un debito di € 138.943,53 nei confronti dell'Erario, attualmente soggetto a pagamento rateale di cui, però, la Società resistente non ha offerto alcuna prova in ordine al regolare pagamento affermando anzi di essere in attesa della ricezione dei bollettini per provvedervi;
- la Società resistente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata in data 29 aprile 2025 e, dunque, oltre un anno dopo la nomina del Custode e in pendenza del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale presentato dal Parte_2
- l' in altri termini, anche qualora fosse in regolare Parte_1 pagamento con il piano di rateazione, non ha offerto alcun tipo di garanzia o sufficienti rassicurazioni in merito al reperimento dei fondi con cui continuare ad onorare il piano rateale concordato con l' , in Controparte_2 specie a fronte dell'esistenza di un pignoramento in fase avanzata sul compendio immobiliare;
considerato che la Società resistente non ha depositato il bilancio relativo al 2024 e dalla lettura del bilancio al 31/12/2023 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), risultano:
- un patrimonio netto negativo di euro 3.718.294;
- una perdita di esercizio pari a euro 4.254.495;
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a euro 9.637.500;
- una liquidità di cassa di euro 13.274, già all'epoca insufficiente a pagare i debiti maturati;
- un attivo circolante pari a euro 48.721 composto prevalentemente da crediti da incassare entro l'esercizio successivo, pari a euro 35.447 ma rispetto ai quali la resistente non ha fornito alcuna informazione in ordine ad un loro CP_1 effettivo incasso;
- immobilizzazioni materiali del valore di euro 5.864.207, verosimilmente corrispondenti al complesso immobiliare già sottoposto a pignoramento;
ritenuto
- che dagli atti e dai documenti del presente procedimento emerga un quadro complessivo caratterizzato da inadempimenti e altri fatti esteriori che dimostrano
3 che la Società non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- che non sia stato fornito alcun elemento che consenta di ritenere reversibile lo stato di insolvenza in cui attualmente si trova la Società, tenuto conto dell'assenza di ricavi nell'ultimo esercizio e dell'assenza di una rappresentazione da parte della Società resistente di strategie o strumenti adottati per risanare l'impresa;
- che la Società, pertanto, sia definitivamente insolvente ai sensi dell'art. 2, lett. b, CCII e che debba conseguentemente dichiararsi l'apertura della sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della giudiziale della (C.F. e P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Torino, Corso Ferrucci, 77/9, in persona del legale rappresentante;
nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la Rag. in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_2
358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
4 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 13 novembre 2025, alle ore 16:00, nell'aula n. 9, del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 7 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia Carrera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 196-1/202e avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P. IVA Parte_1
), con sede legale in Torino, Corso Ferrucci, 77/9, in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti Maria Angela Ceva Grimaldi e LU Odasso.
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Letti i ricorsi presentati da e dalla Parte_2 Parte_3
presso il Tribunale di Torino, in persona del P.M. Dott. per
[...] Persona_1 l'apertura della liquidazione giudiziale della e la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, unitamente alle note difensive, con la quale quest'ultima ha domandato il rigetto della domanda;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/7/2025; ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ai sensi dell'art. 38 CCII;
ritenuta altresì sussistente la legittimazione del ricorrente in quanto:
- il Condominio assume di essere creditore della Società convenuta in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali relative alla gestione 2022/2023 e 2023/2024 (queste ultime con scadenza al 31/05/2024);
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo
1 fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
- nel caso in esame, l'esistenza del credito del ricorrente risulta sufficientemente provato dai bilanci consuntivi condominiali e dal riconoscimento di debito effettuato dalla Società debitrice in data 6/6/2024 (doc. 4 ricorso); ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, in quanto il credito, esigibile e non pagato, vantato dal Condominio ricorrente ammonta a euro 49.038,24;
rilevato che la Società esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), alla luce dei bilanci prodotti dalla Società in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta, tra il resto, un indebitamento complessivo di euro 9.637.500 al 31/12/2023, che non risulta essere stato ridotto al di sotto degli euro 500.000, non avendo la Società fornito alcuna indicazione in tal senso;
rilevato che
- con riguardo all'indebitamento nei confronti del , la resistente Parte_2 CP_1 ha eccepito che “il compendio immobiliare relativamente al quale viene richiesto il pagamento di spese condominiali è oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Alessandria […]. Peraltro, alla data del 31 gennaio 2025 il conto corrente intestato alla procedura, e sul quale vengono accreditare le somme relative ai canoni di locazione dei contratti in essere presentava un saldo attivo di uro 54.561,20, mentre la proprietà (odierna resistente) non ha più percepito alcun introito dalla data in cui il Custode è stato immesso nel possesso” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) e ha affermato che “in data 8/5/2024 è stato nominato il Custode Giudiziario del complesso immobiliare, con la conseguenza che lo stesso ha iniziato ad incassare direttamente le somme portate dalle locazioni” (cfr. pag. 4 memoria difensiva del 23/06/2025);
- tali eccezioni devono essere respinte in quanto la Società debitrice ha sottoscritto con il Condominio ricorrente un piano di rateazione in data 6/06/2024 (cfr. doc. 4 ricorso) e quindi quando era già intervenuta la nomina del Custode Giudiziario del compendio immobiliare, avvenuta in data 8/5/2024;
- la Società debitrice, al momento dell'accettazione del piano di rateazione, poteva ragionevolmente prevedere che non avrebbe più incassato i canoni di locazione da parte degli inquilini - qualora fossero previsti in forza di un titolo inopponibile alla procedura - in quanto tali importi sarebbero stati accreditati sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva e che quindi si sarebbe trovata priva della liquidità per far fronte a tutti i pagamenti (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, pag. 2, punto 10);
- l'impossibilità a disporre i pagamenti è smentita dalla narrazione dal Parte_2 stesso che ammette di aver ricevuto accrediti delle rate anche in data successiva
2 alla nomina del Custode giudiziario (cfr. pag. 5 ricorso ove si può osservare che tutti i pagamenti eseguiti – ancorchè per importi insufficienti ad estinguere il debito complessivo - hanno data successiva alla nomina del Custode);
- gli importi oggetto di rateazione attengono a debiti maturati e quasi interamente scaduti prima della nomina del Custode giudiziario e che, come indicato nel provvedimento di nomina del custode, grava sul debitore pagare le spese di condominio (cfr. pag. 2, punto 10, doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione);
- la Società resistente, in ogni caso, non ha dimostrato di essere in possesso di liquidità sufficienti a far fronte al pagamento delle spese condominiali residue e a onorare il piano di rientro per tutto l'importo a debito;
- con riferimento al debito erariale, dalla memoria difensiva depositata e dai documenti prodotti in allegato (cfr. in particolare i docc. 7, 8, 9 e 10) risulta che alla data del 31/12/2023 residuasse in capo alla Società un debito di € 138.943,53 nei confronti dell'Erario, attualmente soggetto a pagamento rateale di cui, però, la Società resistente non ha offerto alcuna prova in ordine al regolare pagamento affermando anzi di essere in attesa della ricezione dei bollettini per provvedervi;
- la Società resistente ha presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata in data 29 aprile 2025 e, dunque, oltre un anno dopo la nomina del Custode e in pendenza del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale presentato dal Parte_2
- l' in altri termini, anche qualora fosse in regolare Parte_1 pagamento con il piano di rateazione, non ha offerto alcun tipo di garanzia o sufficienti rassicurazioni in merito al reperimento dei fondi con cui continuare ad onorare il piano rateale concordato con l' , in Controparte_2 specie a fronte dell'esistenza di un pignoramento in fase avanzata sul compendio immobiliare;
considerato che la Società resistente non ha depositato il bilancio relativo al 2024 e dalla lettura del bilancio al 31/12/2023 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), risultano:
- un patrimonio netto negativo di euro 3.718.294;
- una perdita di esercizio pari a euro 4.254.495;
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a euro 9.637.500;
- una liquidità di cassa di euro 13.274, già all'epoca insufficiente a pagare i debiti maturati;
- un attivo circolante pari a euro 48.721 composto prevalentemente da crediti da incassare entro l'esercizio successivo, pari a euro 35.447 ma rispetto ai quali la resistente non ha fornito alcuna informazione in ordine ad un loro CP_1 effettivo incasso;
- immobilizzazioni materiali del valore di euro 5.864.207, verosimilmente corrispondenti al complesso immobiliare già sottoposto a pignoramento;
ritenuto
- che dagli atti e dai documenti del presente procedimento emerga un quadro complessivo caratterizzato da inadempimenti e altri fatti esteriori che dimostrano
3 che la Società non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- che non sia stato fornito alcun elemento che consenta di ritenere reversibile lo stato di insolvenza in cui attualmente si trova la Società, tenuto conto dell'assenza di ricavi nell'ultimo esercizio e dell'assenza di una rappresentazione da parte della Società resistente di strategie o strumenti adottati per risanare l'impresa;
- che la Società, pertanto, sia definitivamente insolvente ai sensi dell'art. 2, lett. b, CCII e che debba conseguentemente dichiararsi l'apertura della sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della giudiziale della (C.F. e P. IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Torino, Corso Ferrucci, 77/9, in persona del legale rappresentante;
nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la Rag. in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_2
358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
4 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 13 novembre 2025, alle ore 16:00, nell'aula n. 9, del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 7 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia Carrera
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