Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2305/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 01/10/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO STEFANIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI in data 09/07/1992; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio, (25.03.1996); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) la SI.ra è residente in Italia presso l'immobile di proprietà sito in Maddaloni (CE) alla Via Parte_1
Libertà n. 98;
3) il SI. è residente in Svizzera presso l'immobile condotto in locazione sito presso la circoscrizione Parte_2 consolare Berna in Erlach alla via Laenge Reben 1;
4) il figlio , maggiorenne e in cerca di prima occupazione, è convivente con la madre;
Persona_2
5) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
6) il SInor si obbliga a versare la somma mensile di Euro 300,00, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio , entro il giorno dieci di ogni mese con bonifico alle seguenti coordinate IBAN Per_1
[...] - PostePay Evolution intestata a;
Persona_2
7) detto importo sarà aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% secondo l'indice ISTAT relativo al mese della pubblicazione della sentenza di omologa, decorso un anno dall'omologazione;
8) il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio con versamento della propria quota in favore della SI.ra , entro 5 gg. dalla richiesta debitamente documentata. In particolare i coniugi per Parte_1 straordinarie intendono le spese specificate nel Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.03.2024 di cui i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver ricevuto copia;
9) in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie sostenute sino ad oggi in via esclusiva dalla madre in favore del figlio , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a tacitazione di ogni richiesta di pagamento, il SI. Per_1 CP_1 si obbliga a corrispondere alla SI.ra la somma forfettaria di Euro10.000,00(diecimila/00)
[...] Parte_1 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...] - PostePay Evolution intestata ad;
Parte_1
10) i coniugi riconoscono efficacia e validità agli obblighi e diritti di cui al presente accordo dal momento della sottoscrizione dello stesso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04.02.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Caserta (CE) il 16.10.1966;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 92, parte II, serie A, anno 1992);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 04/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese