Articolo 2 della Legge 24 luglio 2003, n. 197
Articolo 1Articolo 3
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14 agosto 2003
Art. 2. 1. All' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro".
Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».
Entrata in vigore il 14 agosto 2003
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