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14 agosto 2003
14 agosto 2003
Art. 2. 1. All' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro".
Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».
Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/10/2011, n. 5765Provvedimento: N. 07258/2008 REG.RIC. N. 05765/2011REG.PROV.COLL. N. 07258/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7258 del 2008, proposto da: PO IC, rappresentato e difeso dall'Avv. IC Pastore Carbone e dall'Avv. Antonio Voce, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Augusto Ermetes, viale dell'Università, 11; contro Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore , costituitisi in giudizio, …Leggi di più...
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