Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4343/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SASSONE MARIA ELENA, con elezione di domicilio in VIA POPRTANOVA 38, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A.DE GASPERI C/O UFF.LEGALE 55 NAPOLI;
CP_2
RESISTENTE OGGETTO: invalidità civile CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda del 16-5-2022 di riconoscimento dell'assegno di invalidità, depositata il 22-2-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all' in quanto ente deputato a pagare CP_2 la prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n. 15347/2004; n. 12681/2002). La materia risulta, peraltro, essere stata oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. La disposizione citata ha previsto, da un lato, che l' subentra nell'esercizio CP_2 delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1); dall'altro che fino alla data stabilita con i decreti, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4).
Né può porsi questione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte, statuendo sulla non ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, ha, invero affermato che trattasi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (v. Cass. n. 21985 del 11/09/2018; Cass. n. 10753 del 04/04/2022; Cass. n. 8932 del 05/05/2015 e n. 6085 del 17/03/2014). E nella specie, parte ricorrente ha soddisfatto la predetta condizione di procedibilità con l'instaurazione del procedimento di accertamento sanitario preventivo, definito con ordinanza di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti socio economici (v. procedimento n. 5274/2023 r.g. prev. ex art. 445 bis c.p.c.). Nel merito la domanda è infondata in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della pretesa. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, non determinano: riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge (artt. 13 l.
n. 118/71 e 9 d.lgs. n. 509/88); La capacità lavorativa del ricorrente è ridotta nella misura del 35% , secondo il calcolo riduzionistico di cui il CTU ha dato contezza, a seguito della richiesta di chiarimenti sul punto. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n.
2 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Visto l'art. 152 disp. att. cpc (nuovo testo), nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese. Così deciso in data 21/05/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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