Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2367/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. TE Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 2367/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29.01.1986 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico D'Angelo, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Pistoia via Largo San Biagio n. 107,
Ricorrente
E
C. F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Canigiani, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia, via Cavour, 6,
Resistente
E
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 09.12.2024, premetteva di avere Parte_1
intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale nasceva il Controparte_1
figlio TE (nato il [...]).
La ricorrente deduceva come la relazione con il resistente cessava nel febbraio 2023
e richiedeva disciplinarsi l'affidamento e il mantenimento del figlio minore.
La ricorrente, in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, contributo di mantenimento pari a € 300,00 a carico del padre, spese straordinarie al 50 % a carico del ciascun genitore.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.03.2025, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di affidamento Controparte_1
condiviso del figlio con permanenza paritetica presso i genitori, e con spese straordinarie al 50 % a carico di ciascun genitore;
il resistente, poi, riteneva di non dover corrispondere nessun assegno di mantenimento, tenendo conto dei tempi di permanenza paritari presso i genitori.
All'udienza del 25.03.2025 le parti raggiungevano un accordo nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso di TE a entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) il minore starà con i genitori come segue:
- la prima settimana il minore starà con il padre il lunedì e il martedì dalle ore
18,00 sino alla mattina successiva quando lo riporterà a scuola o presso
l'abitazione materna entro le ore 8,00; nel fine settimana dal venerdì dalle ore
18,00 sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 8,00; nei restanti giorni il minore starà con la madre;
- la seconda settimana il minore starà con il padre il mercoledì e il giovedì dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva quando lo riporterà a scuola o presso
2 l'abitazione materna entro le ore 8,00; nei restanti giorni il minore starà con la madre;
e così a settimane alterne;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive, in periodi che la madre comunicherà entro il 30 maggio e il padre entro il 30 giugno di ogni anno;
- durante il periodo natalizio, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di
Natale e Natale sino alle 15 con un genitore, e il giorno di Natale dalle ore 15 sino al giorno di Santo TE sino alle ore 19,00 con l'altro genitore;
il minore trascorrerà, ad anni alterni, il 31 dicembre, inclusa la notte, con un genitore, e il giorno del 1 gennaio, inclusa la notte, con l'altro genitore;
- sono fatti salvi diversi accordi raggiunti dalle parti in deroga al calendario sopra specificato, tenuto conto di impegni lavorativi dei genitori e dei desideri del minore;
3) obbligo del sig. di versare, a titolo di mantenimento del minore, alla CP_1 sig.ra la somma di € 170 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, da Pt_1 gennaio a maggio e da settembre a dicembre di ogni anno, e la somma di € 220 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, da giugno ad agosto di ogni anno;
4) le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6) spese di lite compensate.
Il Giudice all'udienza del 25.03.2025, tenendo contro dell'accordo raggiunto, riserva la causa al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse del minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo, tenendo contro della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
3 dei figli, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi.
Altresì conforme all'interesse del minore appare il regime di frequentazioni dello stesso con i genitori concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congruo l'assegno di mantenimento pari a € 170,00 mensili da gennaio a maggio e € 220,00 da settembre a dicembre di ogni anno, salvo adeguamento annuale ISTAT.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. affida il figlio minorenne TE ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
2. dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgono secondo le modalità e nei tempi previsti dalle parti, come trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
3. dispone che corrisponda a contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minore pari a € 170 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, da gennaio a maggio e da settembre a dicembre di ogni anno, e pari a € 220 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, da giugno ad agosto di ogni anno;
4. dispone che le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5. dispone che l'Assegno unico familiare per il figlio venga percepito interamente dalla madre;
6. prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
4 7. le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour TE Billet
5