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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 797/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott - Maurizio PETRELLI - Consigliere relatore
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.797/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2024, promossa da (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ; (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio C.F._5
Tanza;
-
APPELLANTI-
Contro
(P.I. ), succeduta ex art. 111 c.p.c. ad Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di procuratore del BA di PO S.p.A, Controparte_2 rappresentata da (P.I. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Controparte_4
Raeli; -
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 13/11/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato il 9/14.11.2017 in Controparte_2 qualità di procuratore del BA di PO S.p.A., citava in giudizio i sig.ri
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 affinché venissero revocati, ai sensi degli art.li 2901 e segg. c.c., l'“Atto di donazione” a rogito Notaio del 17.12.2012, Rep. n. 17.126, Persona_1
Racc. n. 11.303, registrato a Casarano in data 3.1.2013 con cui i sig.ri Pt_1
e avevano donato al figlio la piena
[...] Parte_2 Parte_4 proprietà del seguente immobile: Porzione immobiliare in corso di costruzione da destinarsi a civile abitazione nel Comune di Casarano, Contrada “Affide”, della superficie coperta complessiva di mq. 130, P.T., con pertinenza esclusiva dei sovrastanti lastrici solari di copertura, degli adiacenti spazi scoperti e della circostante zona di terreno della superficie complessiva di are 28.16, distinto nel
Catasto fabbricati al Fl. 21, part. 975 sub 1 e nel Catasto Terreni al Fl. 21, part.
968, 977, 971 e 976, e l'atto di “Costituzione di fondo patrimoniale” del
29.12.2012 a rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, Persona_1 registrato a Casarano in data 10.1.2013 con cui i coniugi e Parte_3 [...] avevano costituito in fondo patrimoniale le seguenti unità Parte_5 immobiliari: I) Fabbricato in Casarano, alla via Provinciale per Ruffano,
Contrada “Casarani”, costituita da civile abitazione composta da 7,5 vani al piano terra e un pertinente locale ad uso garage di mq. 43 sempre a piano terra, con la pertinenza esclusiva dei corrispondenti lastrici solari di copertura e degli adiacenti spazi scoperti, distinto in catasto al Fl. 15, part. 392 sub 1, 2 e 3 graffato;
II) Quota di ½ indiviso di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in Parabita, alla località “Pantaleo”, di vani 6,5, piano terreno e primo, con la pertinenza esclusiva dei corrispondenti lastrici solari e degli adiacenti spazi scoperti, distinto in catasto al Fl. 7, part. 208. Il tutto con declaratoria di inefficacia nei propri confronti dei predetti atti dispositivi, in quanto effettuati in danno e pregiudizio delle proprie ragioni di credito, con ordine alla Conservatoria dei RR. II. di Lecce di annotare e trascrivere l'emananda sentenza e condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese ed onorari di lite.
La domanda si fondava sul presupposto che BA di PO (oggi CP_1
era creditore dei sig.ri e ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di fideiussori della M.C.P. S.r.l., in virtù del decreto ingiuntivo
n. 1886/2015 (R.G. n. 6099/2015) emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce in data 17.7.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato in data 12/8 – 17/9 2015, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido ed in favore dell'allora BA di PO S.p.A., per il tramite dell'allora mandatario Controparte_2 dell'importo di € 140.150,00, così specificato: - € 38.193,90 per esposizione riveniente dal saldo debitore, alla data del 10.3.2015, del conto corrente n.
1734/50, divenuto posizione a sofferenza n. 9501/00000270, oltre interessi al tasso del 16,4625%, da contenersi nei limiti dei tassi soglia, dal 11.5.2015 al soddisfo;
- € 33.574,80 per esposizione relativa al rapporto di portafoglio commerciale n.
01782/3800/00140675, divenuto posizione a sofferenza n. 9522/00000269, oltre interessi al tasso pattuito del 8,55%, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia, dal 10.5.2015 al soddisfo;
- € 68.381,44 per esposizione relativa al rapporto di portafoglio commerciale n. 01782/3800/00140675 divenuto posizione a sofferenza
n. 9522/0000268, oltre interessi al tasso pattuito del 5,55%, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia, dal 10.3.2015 al soddisfo;
- oltre alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 2.406,50, oltre IVA e Cap.
Si costituivano in giudizio i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e con comparsa di costituzione e risposta depositata
[...] Parte_5 all'udienza del 18.05.2018 chiedendo, in via preliminare ed assorbente, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9251/2015 r.g., pendente innanzi a questo
Tribunale. Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze di lite. Alla stessa udienza del 18.05.2018, su richiesta di parte attrice, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario sig. , il quale si costituiva poi con comparsa Parte_4 di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7.12.2018, contestando
l'avverso dedotto ed in particolare eccependo la decadenza dall'azione nei suoi confronti per intervenuta prescrizione, chiedendo poi la sospensione del processo come fatto anche dagli atri convenuti e nel merito il rigetto della domanda perché infondata, il tutto con il favore delle spese di lite.”.
La causa istruita mediante produzione documentale è stata definita con sentenza n. 762/2022 con la quale il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell' “Atto di donazione” a rogito Notaio del Persona_1
17.12.2012, Rep. n. 17.126, Racc. n. 11.303, con cui i sig.ri e Parte_1
avevano donato al figlio la piena proprietà di un Parte_2 Parte_4 immobile nonché dell'atto di “Costituzione di fondo patrimoniale” del 29.12.2012
a rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, con cui i Persona_1 coniugi e avevano costituito in fondo Parte_3 Parte_5 patrimoniale determinate unità immobiliari, autorizzando il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Lecce ad effettuare le relative annotazioni e/o trascrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità e condannando tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla attrice le spese di lite Pt_6
Preliminarmente il Tribunale ha rilevato come nel caso in esame avesse disatteso la domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da tutti i convenuti in quanto non aveva ravvisato alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo posto a fondamento della proposta azione revocatoria e aveva ritenuto consentita l'esperibilità dell'azione revocatoria nonostante il credito dell'attore fosse sub iudice in ossequio all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria per intervenuta prescrizione sollevata dal convenuto litisconsorte necessario beneficiario dell'atto di Parte_4 donazione a rogito Notaio del 17.12.2012, Rep. n. 17126, Persona_1
Racc. n. 11303 poiché ha reputato interrotto il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c. anche nei confronti di quest'ultimo con la notifica dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari in data 9/14.11.2017, notifica quindi avvenuta prima dello scadere del quinquennio. Il Tribunale ha accolto la domanda nel merito ravvisando tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
In particolare ha ritenuto che parte attrice avesse comprovato le proprie ragioni di credito, seppur sub iudice, ed in particolare il proprio titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1886/2015 (R.G. n. 6099/2015) emesso dal
Tribunale di Lecce in data 17.07.2015, provvisoriamente esecutivo.
Ha inoltre rilevato la sussistenza del secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni inteso come pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito.
Quanto al requisito della scientia damni, e cioè dell'atteggiamento soggettivo del solo debitore, venendo in rilievo nel caso di specie atti a titolo gratuito, il giudice di prime cure ha ritenuto che i convenuti non potessero non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice.
Avverso la prefata sentenza hanno interposto appello Parte_1 Pt_2
, , e instando acchè, in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 via preliminare ed assorbente, fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione revocatoria proposta, e, in via gradata, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata la domanda promossa in prime cure dall'appellato; il tutto con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante CP_1 alle spese di lite.
All'udienza del 13/11/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'“intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria”. In particolare, censurano la sentenza gravata laddove ha ritenuto che il termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. non fosse spirato ma fosse stato interrotto con la notifica del primo atto di citazione in data 9/14. 11.2017 a (parte dei) litisconsorti necessari.
Evidenziano gli appellanti come nel caso di specie l'atto di citazione contenente la domanda revocatoria non menzioni proprio né spieghi alcuna Parte_4 conclusione nei suoi riguardi e come di conseguenza non venga in rilievo un mero vizio della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio nei riguardi del donatario (litisconsorte necessario) come ritenuto dal Parte_4
Tribunale, bensì una erronea instaurazione del rapporto processuale;
concludono pertanto come il suddetto atto introduttivo del giudizio di prime cure non abbia interrotto la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'“infondatezza nel merito della domanda”.
In particolare censurano la sentenza gravata per aver accolto la domanda revocatoria nonostante il credito asseritamente vantato da parte attrice fosse ancora sub judice.
Nel dettaglio, secondo gli appellanti, proprio per la strumentalità della azione proposta il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare le contestazioni sull' an e sul quantum della pretesa creditoria nel valutare la fondatezza della domanda proposta.
La pronuncia gravata viene altresì censurata per aver ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della c.d. scientia damni rilevando semplicemente che i convenuti “non potevano non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice”.
In particolare secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'ammettere quasi de plano l'esistenza dell'atteggiamento soggettivo in virtù della sola consistenza patrimoniale degli atti dispositivi, dovendosi intendere la scientia damni come requisito diverso ed ulteriore rispetto alla patrimonialità dell'atto.
Inoltre per escludere la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, gli appellanti stessi evidenziano che nel momento in cui essi avevano assunto la veste di garanti di M.C.P. s.r.l. non potevano conoscere il destino economico della società garantita. Il primo motivo di appello è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass.
n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002) si rileva che secondo un principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte «In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore
e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cfr. Cass. Ordinanza n.
23068 del 07/11/2011).
Sul punto si è precisato che l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt.
2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione (In tal senso si veda cass. Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023
“L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2,
c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo
l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione”).
Orbene alla luce degli esposti principi va condivisa la statuizione del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione per intervenuta prescrizione sollevata da
Parte_4
Ed invero dagli atti di causa emerge che il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c. è stato interrotto con la notifica dell'atto di citazione agli altri litisconsorti necessari avvenuta in data 9/14.11.2017 e quindi prima dello scadere del quinquennio e che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario ha avuto luogo nel corso del primo grado del giudizio, e Parte_4 precisamente con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 11 giugno 2018. Pertanto, deve ritenersi che l'effetto interruttivo della prescrizione si estenda anche a in applicazione del principi innanzi richiamati. Parte_4
Passando all'esame delle censure relative ai presupposti dell'azione revocatoria se ne rileva l'infondatezza.
In particolare, va ritenuta irrilevante la circostanza che il credito asseritamente vantato da parte attrice fosse ancora sub judice.
Al riguardo, va rilevato che nelle more del presente grado di giudizio la causa n.
9251/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stata definita con la sentenza n. 2954/2024 pubbl. il 24/09/2024 RG n. 9251/2015 la quale, sebbene abbia revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridotto l'ammontare del credito di ha condannato gli odierni appellanti al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 112.309,18, oltre interessi.
Orbene la Corte di Cassazione con ordinanza n.30106 del 21.11.2024 si è soffermata sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che accerti l'esistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. affermando il seguente principio di diritto: “Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art.
337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901
c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
In applicazione del suindicato principio, la Corte ritiene di conformarsi alla sentenza n. 2954/2024 pubbl. il 24/09/2024 RG n. 9251/2015 la quale ha ritenuto sussistente il credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita ed ha di conseguenza condannato gli odierni appellanti al pagamento dell'importo di € 112.309,18 nei confronti di condividendo la ricostruzione Controparte_1 del rapporto operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Ad abundantiam si rileva che nel caso di specie l'azione revocatoria poteva essere esperita anche durante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto
a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cfr. Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Circa il secondo presupposto per l'esperimento dell'actio pauliana, il c.d. "eventus damni" si rileva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di revocatoria ordinaria, “ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell' "eventus damni", la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo
e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio”. (Cfr.
Sentenza n. 16986 del 01/08/2007).
Orbene alla luce del principio suesposto va condivisa la statuizione del Tribunale secondo cui “sia l'atto di donazione a rogito Notaio del Persona_1
17.12.2012, Rep. n. 17.126, Racc. n. 11.303, registrato a Casarano in data
3.1.2013 intervenuto tra i sig.ri e ed il figlio Parte_1 Parte_2
, sia l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 29.12.2012 a Parte_4 rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, registrato a Persona_1
Casarano in data 10.1.2013, posto in essere dai coniugi e Parte_3 [...]
[...] abbiano indubbiamente vanificato o comunque diminuito la garanzia Parte_5 patrimoniale generica del creditore”.
Quanto infine alla scientia damni, che deve configurarsi in capo ai soli debitori essendo gli atti di cui si chiede la revocatoria atti a titolo gratuito, va ritenuta corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui gli odierni appellanti “non potevano non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice”.
Di contro vanno ritenute inconferenti le affermazioni degli appellanti secondo cui essi nel momento in cui essi avevano assunto la veste di garanti di M.C.P. s.r.l. non potevano conoscere il destino economico della società garantita.
Ed invero va richiamato sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”. (Cfr. Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In conclusione, devono ritenersi sussistenti di tutti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Pertanto, l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, a favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 9.9.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (
Dott. Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott - Maurizio PETRELLI - Consigliere relatore
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.797/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13.11.2024, promossa da (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ; (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio C.F._5
Tanza;
-
APPELLANTI-
Contro
(P.I. ), succeduta ex art. 111 c.p.c. ad Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di procuratore del BA di PO S.p.A, Controparte_2 rappresentata da (P.I. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Controparte_4
Raeli; -
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 13/11/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato il 9/14.11.2017 in Controparte_2 qualità di procuratore del BA di PO S.p.A., citava in giudizio i sig.ri
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 affinché venissero revocati, ai sensi degli art.li 2901 e segg. c.c., l'“Atto di donazione” a rogito Notaio del 17.12.2012, Rep. n. 17.126, Persona_1
Racc. n. 11.303, registrato a Casarano in data 3.1.2013 con cui i sig.ri Pt_1
e avevano donato al figlio la piena
[...] Parte_2 Parte_4 proprietà del seguente immobile: Porzione immobiliare in corso di costruzione da destinarsi a civile abitazione nel Comune di Casarano, Contrada “Affide”, della superficie coperta complessiva di mq. 130, P.T., con pertinenza esclusiva dei sovrastanti lastrici solari di copertura, degli adiacenti spazi scoperti e della circostante zona di terreno della superficie complessiva di are 28.16, distinto nel
Catasto fabbricati al Fl. 21, part. 975 sub 1 e nel Catasto Terreni al Fl. 21, part.
968, 977, 971 e 976, e l'atto di “Costituzione di fondo patrimoniale” del
29.12.2012 a rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, Persona_1 registrato a Casarano in data 10.1.2013 con cui i coniugi e Parte_3 [...] avevano costituito in fondo patrimoniale le seguenti unità Parte_5 immobiliari: I) Fabbricato in Casarano, alla via Provinciale per Ruffano,
Contrada “Casarani”, costituita da civile abitazione composta da 7,5 vani al piano terra e un pertinente locale ad uso garage di mq. 43 sempre a piano terra, con la pertinenza esclusiva dei corrispondenti lastrici solari di copertura e degli adiacenti spazi scoperti, distinto in catasto al Fl. 15, part. 392 sub 1, 2 e 3 graffato;
II) Quota di ½ indiviso di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in Parabita, alla località “Pantaleo”, di vani 6,5, piano terreno e primo, con la pertinenza esclusiva dei corrispondenti lastrici solari e degli adiacenti spazi scoperti, distinto in catasto al Fl. 7, part. 208. Il tutto con declaratoria di inefficacia nei propri confronti dei predetti atti dispositivi, in quanto effettuati in danno e pregiudizio delle proprie ragioni di credito, con ordine alla Conservatoria dei RR. II. di Lecce di annotare e trascrivere l'emananda sentenza e condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese ed onorari di lite.
La domanda si fondava sul presupposto che BA di PO (oggi CP_1
era creditore dei sig.ri e ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di fideiussori della M.C.P. S.r.l., in virtù del decreto ingiuntivo
n. 1886/2015 (R.G. n. 6099/2015) emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce in data 17.7.2015, provvisoriamente esecutivo e notificato in data 12/8 – 17/9 2015, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido ed in favore dell'allora BA di PO S.p.A., per il tramite dell'allora mandatario Controparte_2 dell'importo di € 140.150,00, così specificato: - € 38.193,90 per esposizione riveniente dal saldo debitore, alla data del 10.3.2015, del conto corrente n.
1734/50, divenuto posizione a sofferenza n. 9501/00000270, oltre interessi al tasso del 16,4625%, da contenersi nei limiti dei tassi soglia, dal 11.5.2015 al soddisfo;
- € 33.574,80 per esposizione relativa al rapporto di portafoglio commerciale n.
01782/3800/00140675, divenuto posizione a sofferenza n. 9522/00000269, oltre interessi al tasso pattuito del 8,55%, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia, dal 10.5.2015 al soddisfo;
- € 68.381,44 per esposizione relativa al rapporto di portafoglio commerciale n. 01782/3800/00140675 divenuto posizione a sofferenza
n. 9522/0000268, oltre interessi al tasso pattuito del 5,55%, da contenersi entro i limiti dei tassi soglia, dal 10.3.2015 al soddisfo;
- oltre alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 2.406,50, oltre IVA e Cap.
Si costituivano in giudizio i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e con comparsa di costituzione e risposta depositata
[...] Parte_5 all'udienza del 18.05.2018 chiedendo, in via preliminare ed assorbente, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 9251/2015 r.g., pendente innanzi a questo
Tribunale. Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze di lite. Alla stessa udienza del 18.05.2018, su richiesta di parte attrice, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario sig. , il quale si costituiva poi con comparsa Parte_4 di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7.12.2018, contestando
l'avverso dedotto ed in particolare eccependo la decadenza dall'azione nei suoi confronti per intervenuta prescrizione, chiedendo poi la sospensione del processo come fatto anche dagli atri convenuti e nel merito il rigetto della domanda perché infondata, il tutto con il favore delle spese di lite.”.
La causa istruita mediante produzione documentale è stata definita con sentenza n. 762/2022 con la quale il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell' “Atto di donazione” a rogito Notaio del Persona_1
17.12.2012, Rep. n. 17.126, Racc. n. 11.303, con cui i sig.ri e Parte_1
avevano donato al figlio la piena proprietà di un Parte_2 Parte_4 immobile nonché dell'atto di “Costituzione di fondo patrimoniale” del 29.12.2012
a rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, con cui i Persona_1 coniugi e avevano costituito in fondo Parte_3 Parte_5 patrimoniale determinate unità immobiliari, autorizzando il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Lecce ad effettuare le relative annotazioni e/o trascrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità e condannando tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla attrice le spese di lite Pt_6
Preliminarmente il Tribunale ha rilevato come nel caso in esame avesse disatteso la domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da tutti i convenuti in quanto non aveva ravvisato alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo posto a fondamento della proposta azione revocatoria e aveva ritenuto consentita l'esperibilità dell'azione revocatoria nonostante il credito dell'attore fosse sub iudice in ossequio all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria per intervenuta prescrizione sollevata dal convenuto litisconsorte necessario beneficiario dell'atto di Parte_4 donazione a rogito Notaio del 17.12.2012, Rep. n. 17126, Persona_1
Racc. n. 11303 poiché ha reputato interrotto il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c. anche nei confronti di quest'ultimo con la notifica dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari in data 9/14.11.2017, notifica quindi avvenuta prima dello scadere del quinquennio. Il Tribunale ha accolto la domanda nel merito ravvisando tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
In particolare ha ritenuto che parte attrice avesse comprovato le proprie ragioni di credito, seppur sub iudice, ed in particolare il proprio titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1886/2015 (R.G. n. 6099/2015) emesso dal
Tribunale di Lecce in data 17.07.2015, provvisoriamente esecutivo.
Ha inoltre rilevato la sussistenza del secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni inteso come pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito.
Quanto al requisito della scientia damni, e cioè dell'atteggiamento soggettivo del solo debitore, venendo in rilievo nel caso di specie atti a titolo gratuito, il giudice di prime cure ha ritenuto che i convenuti non potessero non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice.
Avverso la prefata sentenza hanno interposto appello Parte_1 Pt_2
, , e instando acchè, in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 via preliminare ed assorbente, fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione revocatoria proposta, e, in via gradata, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata la domanda promossa in prime cure dall'appellato; il tutto con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante CP_1 alle spese di lite.
All'udienza del 13/11/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'“intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria”. In particolare, censurano la sentenza gravata laddove ha ritenuto che il termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. non fosse spirato ma fosse stato interrotto con la notifica del primo atto di citazione in data 9/14. 11.2017 a (parte dei) litisconsorti necessari.
Evidenziano gli appellanti come nel caso di specie l'atto di citazione contenente la domanda revocatoria non menzioni proprio né spieghi alcuna Parte_4 conclusione nei suoi riguardi e come di conseguenza non venga in rilievo un mero vizio della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio nei riguardi del donatario (litisconsorte necessario) come ritenuto dal Parte_4
Tribunale, bensì una erronea instaurazione del rapporto processuale;
concludono pertanto come il suddetto atto introduttivo del giudizio di prime cure non abbia interrotto la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'“infondatezza nel merito della domanda”.
In particolare censurano la sentenza gravata per aver accolto la domanda revocatoria nonostante il credito asseritamente vantato da parte attrice fosse ancora sub judice.
Nel dettaglio, secondo gli appellanti, proprio per la strumentalità della azione proposta il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare le contestazioni sull' an e sul quantum della pretesa creditoria nel valutare la fondatezza della domanda proposta.
La pronuncia gravata viene altresì censurata per aver ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della c.d. scientia damni rilevando semplicemente che i convenuti “non potevano non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice”.
In particolare secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'ammettere quasi de plano l'esistenza dell'atteggiamento soggettivo in virtù della sola consistenza patrimoniale degli atti dispositivi, dovendosi intendere la scientia damni come requisito diverso ed ulteriore rispetto alla patrimonialità dell'atto.
Inoltre per escludere la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, gli appellanti stessi evidenziano che nel momento in cui essi avevano assunto la veste di garanti di M.C.P. s.r.l. non potevano conoscere il destino economico della società garantita. Il primo motivo di appello è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass.
n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002) si rileva che secondo un principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte «In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore
e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cfr. Cass. Ordinanza n.
23068 del 07/11/2011).
Sul punto si è precisato che l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt.
2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione (In tal senso si veda cass. Ordinanza n. 25928 del 05/09/2023
“L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2,
c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo
l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione”).
Orbene alla luce degli esposti principi va condivisa la statuizione del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione per intervenuta prescrizione sollevata da
Parte_4
Ed invero dagli atti di causa emerge che il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c. è stato interrotto con la notifica dell'atto di citazione agli altri litisconsorti necessari avvenuta in data 9/14.11.2017 e quindi prima dello scadere del quinquennio e che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donatario ha avuto luogo nel corso del primo grado del giudizio, e Parte_4 precisamente con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 11 giugno 2018. Pertanto, deve ritenersi che l'effetto interruttivo della prescrizione si estenda anche a in applicazione del principi innanzi richiamati. Parte_4
Passando all'esame delle censure relative ai presupposti dell'azione revocatoria se ne rileva l'infondatezza.
In particolare, va ritenuta irrilevante la circostanza che il credito asseritamente vantato da parte attrice fosse ancora sub judice.
Al riguardo, va rilevato che nelle more del presente grado di giudizio la causa n.
9251/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, è stata definita con la sentenza n. 2954/2024 pubbl. il 24/09/2024 RG n. 9251/2015 la quale, sebbene abbia revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridotto l'ammontare del credito di ha condannato gli odierni appellanti al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 112.309,18, oltre interessi.
Orbene la Corte di Cassazione con ordinanza n.30106 del 21.11.2024 si è soffermata sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che accerti l'esistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. affermando il seguente principio di diritto: “Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art.
337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901
c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
In applicazione del suindicato principio, la Corte ritiene di conformarsi alla sentenza n. 2954/2024 pubbl. il 24/09/2024 RG n. 9251/2015 la quale ha ritenuto sussistente il credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita ed ha di conseguenza condannato gli odierni appellanti al pagamento dell'importo di € 112.309,18 nei confronti di condividendo la ricostruzione Controparte_1 del rapporto operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Ad abundantiam si rileva che nel caso di specie l'azione revocatoria poteva essere esperita anche durante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto
a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cfr. Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Circa il secondo presupposto per l'esperimento dell'actio pauliana, il c.d. "eventus damni" si rileva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di revocatoria ordinaria, “ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell' "eventus damni", la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo
e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio”. (Cfr.
Sentenza n. 16986 del 01/08/2007).
Orbene alla luce del principio suesposto va condivisa la statuizione del Tribunale secondo cui “sia l'atto di donazione a rogito Notaio del Persona_1
17.12.2012, Rep. n. 17.126, Racc. n. 11.303, registrato a Casarano in data
3.1.2013 intervenuto tra i sig.ri e ed il figlio Parte_1 Parte_2
, sia l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 29.12.2012 a Parte_4 rogito Notaio Rep. n. 17.212, Racc. n. 11.371, registrato a Persona_1
Casarano in data 10.1.2013, posto in essere dai coniugi e Parte_3 [...]
[...] abbiano indubbiamente vanificato o comunque diminuito la garanzia Parte_5 patrimoniale generica del creditore”.
Quanto infine alla scientia damni, che deve configurarsi in capo ai soli debitori essendo gli atti di cui si chiede la revocatoria atti a titolo gratuito, va ritenuta corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui gli odierni appellanti “non potevano non avere contezza del pregiudizio che ciascun atto dispositivo posto in essere avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice”.
Di contro vanno ritenute inconferenti le affermazioni degli appellanti secondo cui essi nel momento in cui essi avevano assunto la veste di garanti di M.C.P. s.r.l. non potevano conoscere il destino economico della società garantita.
Ed invero va richiamato sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”. (Cfr. Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In conclusione, devono ritenersi sussistenti di tutti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Pertanto, l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, a favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 9.9.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (
Dott. Riccardo Mele)