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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3903/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903/2019 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del 05.6.2025;
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
06.01.1948, rappresentati e difesi dall'Avv. SC Contardo presso il cui studio, in San Sossio
Baronia (Av) alla Contrada Santa Lucia n. 28 sono domiciliati, giusta procura in atti;
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante sac.
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Marcello Luparella e presso il suo studio Parte_3 elettivamente domiciliato in AN IR (AV), alla via Parzanese, n. 27, giusta procura in atti;
NONCHE'
, C.F. nato il Controparte_2 C.F._3
07.08.1978 ad Avellino (AV), elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano, alla via Roma 113 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Laura Cervinaro, giusta procura in atti;
OGGETTO: nullità di compravendita di bene altrui e azione di rivendicazione;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05.06.2025, da intendersi, qui, integralmente trascritte e riprodotte.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , premettendo di essere esclusivi e Parte_1 Pt_2 legittimi proprietari nonché possessori del fondo rustico sito alla Contrada San CE di LI, distinto in Catasto Terreni al foglio 4, p.lla 1, sin dal lontano 1977, adivano l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere nei confronti dell' Controparte_1
e nei confronti di , le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio in data 08.11.2017 Rep. 44353, Racc. 20378, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 Reg. Gen.
e 15901 Reg. Part., con il quale l' della Diocesi di Controparte_1
AN IR – ED ha venduto, a non domino, al Sig. , il Controparte_2 fondo rustico sito in agro di LI (Av), alla Contrada San CE, distinto in Catasto Terreni del detto Comune al foglio 4, p.lla 1, di Are 9.50 e, per l'effetto, annullare la trascrizione e le volture catastali, disponendo il ripristino della precedente situazione proprietaria a favore dei germani e , con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Parte_1 Pt_2
Avellino di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle conseguenti volture catastali, con esonero di responsabilità; B) Accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti, ognuno per quanto di ragione ed entrambi in solido, ex art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti dai ricorrenti per effetto della loro condotta illecita e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai germani , da liquidarsi in via Parte_1 equitativa e di giustizia, ex art. 1226 c.c., in ogni caso entro il limite cumulativo di valore di Euro
5.000,00 per tutte le domande;
C) Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano: - di aver acquistato il fondo dedotto in causa dalla Sig.ra con atto di compravendita a rogito del Notaio in Persona_2 Persona_3 data 27.10.1977, Rep. 3193, Racc. 1216, registrato in AN IR il 03.11.1977 e trascritto in
Avellino in data 07.11.1977 al n. 13390/12505, con contestuale immissione nel possesso, e di averlo posseduto in maniera pubblica, ininterrotta ed incontrastata, fino all'attualità; - che, il detto bene era pervenuto alla loro venditrice, Sig.ra dal Sig. , nato a Persona_2 Persona_4
LI (Av) il 01.03.1880 e deceduto in USA il 17.03.1976, con atto di donazione a rogito del
Notaio in data 10.07.1973, Rep. 71965, Racc. 19895, registrato in AN IR Persona_5 il 27.07.1973 e trascritto in Avellino il 07.08.1973 al n. 12004/11116; - che, a sua volta,
[...]
aveva acquistato la piena proprietà del bene dal Per_4 Controparte_4
tramite il suo legale rappresentante dal Rev. Padre
[...] [...]
dell'ordine dei frati minori di S. SC, con atto di compravendita a rogito del Per_6
2 Notaio di AN IR in data 26.04.1972, Rep. 2359, Racc. 1656, registrato in Persona_7
AN IR e trascritto in Avellino il 04.05.1972 al n. 6185/5683; - che, da visure effettuate presso i Pubblici Registri Immobiliari, emergeva che l'
[...]
, con atto di vendita a rogito del Notaio Controparte_5 Per_1
n data 08.11.2017, Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
[...]
Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare aveva arbitrariamente venduto ad il predetto fondo agricolo. Controparte_2
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 05.6.2020, l'
[...]
contestando la Controparte_1 richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori e dichiarandosi disponibile ad una soluzione bonaria della controversia alla luce delle seguenti precisazioni: - l'
[...]
, costituito in data 20.08.1987 Controparte_6 con decreto del Vescovo di AN Mons. e riconosciuto giuridicamente con CP_7
Decreto del Ministero dell'Interno del 17.10.1987, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.1987, sostituiva l' Controparte_8
che a sua volta era stato eretto con decreto dello stesso Vescovo del
[...] CP_7
22.10.1985; - conformemente alla legge costitutiva dell' , nel patrimonio dell' andarono CP_1 CP_9
a confluire tutti i beni già appartenenti ai c.d. “benefici parrocchiali”, estintisi proprio a seguito della costituzione degli Istituti Diocesani;
- nell'ambito della procedura di pubblicizzazione del trasferimento all' del patrimonio immobiliare proveniente dal Beneficio parrocchiale di CP_9 [...] con sede in LI, fu predisposta apposita nota di trascrizione, avente ad oggetto il CP_4 decreto vescovile del 20.08.1987, trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Avellino in data
19.12.1989, n. 15425 e, in effetti, tra i beni trasferiti e riportati nella nota di trascrizione figurava, per mero errore, il terreno oggi oggetto di contesa, sito in località Macchia Colantuono del Comune di LI e riportato in Catasto al foglio 4 p.lla 1, erroneamente inserito tra gli immobili trasferiti.
Alla luce di tanto, la resistente concludeva per le seguenti richieste: “a) prendere atto della disponibilità dell' ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia così come sopra CP_9 illustrata, anche eventualmente attraverso l'annullamento del contratto di compravendita con restituzione del prezzo e delle eventuali spese sopportate dall'altro ricorrente;
b) rigettare la domanda di risarcimento danni perché del tutto infondata;
c) condannare chi delle controparti dovesse opporsi alla risoluzione bonaria della controversia, o proseguire o resistere immotivatamente in un giudizio evitabile, al pagamento delle spese legali”.
Si costituiva, altresì, il terzo acquirente del fondo, , con comparsa Controparte_3 depositata il 05.6.2020, impugnando e contestando il contenuto del ricorso, in quanto privo di
3 qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, per i seguenti motivi: - il terreno in LI c.da
San CE riportato al fg 4, p.lla 1, era stato da lui stesso acquistato in data 8.11.2017, con atto per notaio n. 44353 del Rep n. 20378 della Racc, trascritto all'Agenzia del Territorio Persona_1 in data 4.12.2017 ai n.ri 19133/1590, dall' Controparte_1
con sede in AN IR alla Piazza Plebiscito 13, autorizzato
[...] Controparte_1 con Delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 28.9.2017; - l'acquisto del fondo agricolo vantato dagli attori era nullo perché avvenuto a non domino in quanto, costituendo il fondo un beneficio ecclesiastico, dato in usufrutto a quest'ultimo non poteva cedere a Persona_8
il cespite, essendo mero usufruttuario e non proprietario del bene;
- la vendita era Persona_4 subordinata ex art 29 RD 2262/29 al Visto di Esecutorietà dell'Autorità Tutoria, mai concesso;
- che l'azione esercitata dai ricorrenti era, in ogni caso, prescritta, essendo trascorsi molti anni dalla trascrizione della proprietà dei beni immobili di proprietà della Chiesa, avvenuta in data 19.12.1989 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino;
- che il proprio dante causa, ossia l' prima e l' dopo, avrebbero posseduto il bene per oltre Controparte_8 Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, continuo e pubblico;
- in ogni caso, di aver acquistato il terreno in buona fede, sul presupposto che l' si affermava proprietario del cespite;
Controparte_1
Concludendo il resistente formulava le seguenti richieste: “1) In via principale rigettare il ricorso proposto dai germani in quanto infondato in fatto e diritto. 2) Dichiararsi valido ed Parte_1 efficace l'atto traslativo per notaio del terreno in LI c.da San CE esteso a Persona_1 corpo are 9 e centiare 50 (9,50) confinate con beni di , via Persona_9
Provinciale e tratturo Pescasseroli- Candela, salvo altri, il tuto riportato al NCT fg 4, p.lla 1 , are
9,50 a favore di . 3) Nelle denegata ipotesi in cui non dovesse Controparte_2 ritenersi valido l'atto traslativo a favore dell' , dichiararsi maturato l'acquisto in favore CP_9 dello stesso per usucapione , di conseguenza valido ed efficace l'atto traslativo nei confronti di
. 4) In via subordinata dichiararsi, altresì, infondata ed Controparte_2 inammissibile la richiesta di annullabilità del contratto, nonché prescritta. 5) Si richiede esplicitamente la condanna del ricorrente ex art 96 cpc per lite temeraria, da liquidarsi secondo equità e giudizio dell'Ill.mo Magistrato adito. 5) Condannare in ogni caso il ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge da distrarsi direttamente a favore del difensore anticipatario”.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione delegata, stante la esplicita dichiarazione dell' di non voler aderire alla proposta di mediazione avanzata in quella sede dal CP_3 mediatore, veniva dapprima disposto il mutamento di rito e, successivamente, veniva respinta la
4 richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ritenendo, il giudicante, la causa già matura per la decisione.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 16.9.2024, all'udienza del 05.6.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per esigenze di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che il giudizio de quo è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010.
Nello specifico, in sede di mediazione, emergeva una chiara volontà degli attori e dell'
[...]
di definire la controversia tramite un accordo conciliativo, Controparte_1 CP_1 che prevedeva il rimborso, da parte di quest'ultimo, del prezzo della vendita in favore dell'acquirente . Tuttavia, la proposta formulata dal mediatore non veniva accolta CP_3 dall' . CP_3
Nel merito, la domanda va accolta per quanto di ragione.
Si osserva che, nella fattispecie, gli attori agiscono per ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita per notar stipulato in data 08.11.2017, Persona_1
Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Avellino in data
04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare, con cui CP_3 acquistava dall' il fondo rustico sito alla Contrada Controparte_1
San CE di LI, distinto in Catasto Terreni al foglio 4, p.lla 1, assumendo che tale vendita proveniva a non domino, essendo i soli proprietari del bene sin dal 1977; Parte_1 contestualmente, i medesimi attori rivendicano la proprietà del cespite.
Detta domanda deve essere qualificata quale domanda di accertamento della proprietà, mirando parti attrici ad ottenere un accertamento del proprio diritto proprietario sul fondo in questione.
Quanto all'onere probatorio, detta azione soggiace all'accertamento rigoroso della c.d. probatio diabolica, anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione sul bene rivendicato, vigendo il principio del c.d. possideo quia possideo, come più volte affermato in giurisprudenza: "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione
(principio applicabile anche alla domanda di accertamento della proprietà) deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi
5 del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore" (Cass. ord. 07.06.2018 n. 14734).
Va altresì osservato che, laddove venga in rilievo un acquisto a non domino, tale fattispecie non integri alcuna delle cause tipiche di nullità del contratto di cui agli artt. 1419 e ss.
c.c.
Al contrario, il trasferimento immobiliare a non domino è riconducibile all'ampia categoria degli acquisti a non domino; la mancanza di potere di disporre in capo all'alienante impedisce il verificarsi dell'effetto traslativo immediato ma non integra un vizio né di nullità né di annullabilità; da tanto ne consegue che “la vendita di cosa altrui, e quindi anche la compravendita immobiliare
a non domino, non è una vendita nulla né annullabile perché viziata, ma integra una vendita valida ad effetti obbligatori, che può essere risolta per inadempimento ex art. 1218 c.c. se il venditore non procuri alla controparte l'acquisto della titolarità del diritto di proprietà” (in questo senso, Trib. Napoli, sent. n. 9648 del 2023).
Tanto è vero che il titolo in esame (contratto di compravendita a non domino) sarebbe idoneo a costituire, anzi, un presupposto precipuo (titolo astrattamente idoneo) per l'acquisto della proprietà alla ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 1159 c.c. Come è noto, il titolo astrattamente idoneo è un “negozio potenzialmente idoneo ad operare il trasferimento del diritto, ossia un titolo che, se fosse a domino, sarebbe stato efficace al trasferimento o alla costituzione del diritto reale corrispondente al possesso dell'acquirente a non domino. Ne deriva che, se il titolo è nullo, ad accezione dell'ipotesi che la nullità dipenda dal difetto di titolarità dell'alienante [come può avvenire nel caso di donazione di bene altrui], non è titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art.
1159 c.c.” (Trib. Napoli, sent. n. 9648 del 2023).
Pertanto, se è vero che il titolo dev'essere astrattamente idoneo e che, dunque, la sua nullità impedisce l'acquisto, comunque, detta nullità non deve dipendere dalla carenza di titolarità dell'alienante. In tale ipotesi, infatti, il vizio che dovrebbe fare escludere l'idoneità del titolo sarebbe rappresentato proprio dal difetto di legittimazione che l'acquisto a non domino è volto a sanare.
Non ricorre, quindi, nella fattispecie, alcuna ipotesi di invalidità del titolo (compravendita), venendo in rilievo, unicamente, l'ipotesi di acquisto effettuato da un soggetto che non ne era titolare, elemento che induce a ritenere che il contratto sia inefficace per insussistenza del potere di disporre, più che nullo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23345 del 2025).
Alla luce delle risultanze documentali versate in atti, nel caso di specie, può affermarsi agevolmente che la compravendita tra e l' ha CP_3 Controparte_1
6 costituito un acquisto a non domino: infatti, l' non era più proprietario di quel Controparte_1 fondo all'epoca in cui si realizzava la vendita, essendo stato l'intero immobile trasferito ai germani
, odierni attori, i quali ne risultano proprietari a far data dal 1977, come prova l'atto di Parte_1 acquisto per notar in data 27.10.1977, Rep. 3193, Racc. 1216, regolarmente Persona_3 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.
Gli odierni attori hanno dimostrato, oltre che la titolarità del bene mediante la produzione dell'atto pubblico di acquisto regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari risalente a ben oltre vent'anni prima rispetto all'acquisto fattone da parte dell' (nel CP_2
2017), anche l'appartenenza del fondo alla loro dante causa, (cfr. atto di donazione Persona_2 in atti).
Peraltro, nell'ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino dello stesso bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo (in tal senso, Cass., Sez. 2, n.
23127/2016; 19393/2013).
A nulla valgono sul punto le considerazioni del convenuto , secondo il quale l'acquisto CP_3 da parte degli attori del terreno con rogito del Notaio in data 27.10.1977, Persona_3 sarebbe anche esso a non domino: infatti, contrariamente all'assunto del convenuto, dall'esame degli atti pubblici prodotti in giudizio, risulta che la vendita non è stata effettuata da
[...]
, in proprio, bensì in qualità di legale rappresentante dell' che aveva Per_8 Controparte_8 in proprietà il bene, previe le ulteriori delibere e autorizzazioni previste dall'ordinamento ecclesiastico.
Anche l'eccepita prescrizione della domanda di parte attrice non può trovare riconoscimento, trattandosi di azione di accertamento della proprietà, e quindi, di azione imprescrittibile, salvo, tuttavia, gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di usucapione del fondo proposta dal convenuto in via riconvenzionale.
Difatti, l' rappresenta che l' CP_3 Controparte_1
dopo aver ricevuto il terreno de quo dall'
[...] [...]
, lo ha posseduto ininterrottamente, pacificamente ed Controparte_8 in maniera esclusiva per ben trent'anni, pagando anche le relative tasse, prima di venderlo al medesimo , il cui acquisto sarebbe, pertanto, valido ed efficace. CP_3
7 Il convenuto eccepisce, dunque, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione del fondo in favore del proprio dante causa, l' Controparte_1
.
[...]
Orbene, detta eccezione non è fondata.
Al fine di dirimere la questione, sovviene l'art. 1146 c.c. il quale dispone al c. 2 che “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato sul punto che “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere” (cfr. Cass. civ. n. 24175/2021).
Nel caso in esame, parte convenuta, nella propria memoria di comparsa, non ha né dedotto né articolato prove circa l'esistenza di un rapporto di fatto con la res e di essere, dunque, possessore attuale del fondo, con possibilità di unire il proprio possesso a quello del suo dante causa. Detto altrimenti, affinché possa unirsi il possesso con quello dei propri danti causa ai sensi della citata norma, parte istante deve dedurre e provare che si sia verificato un reale impossessamento da intendersi quale instaurazione di un rapporto materiale con il bene, distinto da quello precedente seppur avente il medesimo contenuto, che presenti tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Né può dolersi la difesa dell' , ai fini del relativo onere probatorio, della mancata CP_3 assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., in quanto si ritiene assolutamente condivisibile quell'orientamento della Cassazione secondo il quale “non vi è obbligo per il giudice di assegnare in ogni caso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in presenza della richiesta di parte: in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma
6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189” (fr. Cassazione civile, sezione
8 seconda, ordinanza del 30.5.2017, n. 13653; Cass. n. 1366/2018; analogamente Cass. n.
13653/2017, n. 7474/2017).
Tale assunto è valido in un caso, come quello presente, in cui i termini della controversia, sulla base delle asserzioni e asseverazioni contenute nella comparsa di risposta, ne consentano l'immediata decisione senza ulteriori appendici deputate, in ogni caso, alla sola precisazione ed integrazione delle domande e all'articolazione dei mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione negli atti introduttivi;
una diversa interpretazione, nel senso dell'obbligatorietà in ogni caso dell'assegnazione dei termini, contrasterebbe con il tenore degli artt. 187, co. I, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c. e “comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale” (cfr.
Cass. n. 4767/2016).
Conclusivamente, va accolta, per quanto di ragione, la domanda attorea e, conseguentemente, dichiarata l'inefficacia dell'atto di vendita a rogito del Notaio in data 08.11.2017, Rep. Persona_1
44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare e ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dalle parti attrici, la stessa va rigettata in quanto genericamente formulata e sprovvista di prova, dovendosi valorizzare la circostanza che, per espressa dichiarazione degli attori, il bene in contesa risulterebbe nel loro pieno possesso e non risultando documentati e comprovati eventuali pregiudizi, in termini patrimoniali ed esistenziali, tali da giustificare la condanna dei convenuti al risarcimento.
Va, parimenti, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, non ravvisandosi, in particolare, i presupposti, sul piano soggettivo, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistenti nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra gli attori e l' Controparte_1
, le stesse vanno interamente compensate, tenuto conto del comportamento tenuto dalla parte
[...] convenuta la quale ha sin da subito riconosciuto l'erroneo trasferimento del bene, mostrandosi disponibile ad una definizione bonaria della controversia, mentre, nei rapporti tra gli attori e
, queste seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in
9 applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.101 a €
5.200,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara l'inefficacia dell'atto di vendita a rogito del Notaio in data Persona_1
08.11.2017, Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro
Particolare, con cui l' ha trasferito in favore Controparte_1 di la proprietà del fondo agricolo, sito alla Contrada San Controparte_3
CE di LI, distinto in Catasto Terreni di LI (AV) al foglio 4, p.lla 1 Terreni;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita;
- compensa le spese di lite tra gli attori e l' e Controparte_1 condanna al pagamento in favore degli attori delle spese CP_3 Controparte_2 di lite che si liquidano in € 49,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento, il 7.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903/2019 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del 05.6.2025;
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
06.01.1948, rappresentati e difesi dall'Avv. SC Contardo presso il cui studio, in San Sossio
Baronia (Av) alla Contrada Santa Lucia n. 28 sono domiciliati, giusta procura in atti;
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante sac.
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Marcello Luparella e presso il suo studio Parte_3 elettivamente domiciliato in AN IR (AV), alla via Parzanese, n. 27, giusta procura in atti;
NONCHE'
, C.F. nato il Controparte_2 C.F._3
07.08.1978 ad Avellino (AV), elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano, alla via Roma 113 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Laura Cervinaro, giusta procura in atti;
OGGETTO: nullità di compravendita di bene altrui e azione di rivendicazione;
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05.06.2025, da intendersi, qui, integralmente trascritte e riprodotte.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , premettendo di essere esclusivi e Parte_1 Pt_2 legittimi proprietari nonché possessori del fondo rustico sito alla Contrada San CE di LI, distinto in Catasto Terreni al foglio 4, p.lla 1, sin dal lontano 1977, adivano l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere nei confronti dell' Controparte_1
e nei confronti di , le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Notaio in data 08.11.2017 Rep. 44353, Racc. 20378, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 Reg. Gen.
e 15901 Reg. Part., con il quale l' della Diocesi di Controparte_1
AN IR – ED ha venduto, a non domino, al Sig. , il Controparte_2 fondo rustico sito in agro di LI (Av), alla Contrada San CE, distinto in Catasto Terreni del detto Comune al foglio 4, p.lla 1, di Are 9.50 e, per l'effetto, annullare la trascrizione e le volture catastali, disponendo il ripristino della precedente situazione proprietaria a favore dei germani e , con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Parte_1 Pt_2
Avellino di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle conseguenti volture catastali, con esonero di responsabilità; B) Accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti, ognuno per quanto di ragione ed entrambi in solido, ex art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti dai ricorrenti per effetto della loro condotta illecita e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai germani , da liquidarsi in via Parte_1 equitativa e di giustizia, ex art. 1226 c.c., in ogni caso entro il limite cumulativo di valore di Euro
5.000,00 per tutte le domande;
C) Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano: - di aver acquistato il fondo dedotto in causa dalla Sig.ra con atto di compravendita a rogito del Notaio in Persona_2 Persona_3 data 27.10.1977, Rep. 3193, Racc. 1216, registrato in AN IR il 03.11.1977 e trascritto in
Avellino in data 07.11.1977 al n. 13390/12505, con contestuale immissione nel possesso, e di averlo posseduto in maniera pubblica, ininterrotta ed incontrastata, fino all'attualità; - che, il detto bene era pervenuto alla loro venditrice, Sig.ra dal Sig. , nato a Persona_2 Persona_4
LI (Av) il 01.03.1880 e deceduto in USA il 17.03.1976, con atto di donazione a rogito del
Notaio in data 10.07.1973, Rep. 71965, Racc. 19895, registrato in AN IR Persona_5 il 27.07.1973 e trascritto in Avellino il 07.08.1973 al n. 12004/11116; - che, a sua volta,
[...]
aveva acquistato la piena proprietà del bene dal Per_4 Controparte_4
tramite il suo legale rappresentante dal Rev. Padre
[...] [...]
dell'ordine dei frati minori di S. SC, con atto di compravendita a rogito del Per_6
2 Notaio di AN IR in data 26.04.1972, Rep. 2359, Racc. 1656, registrato in Persona_7
AN IR e trascritto in Avellino il 04.05.1972 al n. 6185/5683; - che, da visure effettuate presso i Pubblici Registri Immobiliari, emergeva che l'
[...]
, con atto di vendita a rogito del Notaio Controparte_5 Per_1
n data 08.11.2017, Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
[...]
Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare aveva arbitrariamente venduto ad il predetto fondo agricolo. Controparte_2
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 05.6.2020, l'
[...]
contestando la Controparte_1 richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dagli attori e dichiarandosi disponibile ad una soluzione bonaria della controversia alla luce delle seguenti precisazioni: - l'
[...]
, costituito in data 20.08.1987 Controparte_6 con decreto del Vescovo di AN Mons. e riconosciuto giuridicamente con CP_7
Decreto del Ministero dell'Interno del 17.10.1987, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.10.1987, sostituiva l' Controparte_8
che a sua volta era stato eretto con decreto dello stesso Vescovo del
[...] CP_7
22.10.1985; - conformemente alla legge costitutiva dell' , nel patrimonio dell' andarono CP_1 CP_9
a confluire tutti i beni già appartenenti ai c.d. “benefici parrocchiali”, estintisi proprio a seguito della costituzione degli Istituti Diocesani;
- nell'ambito della procedura di pubblicizzazione del trasferimento all' del patrimonio immobiliare proveniente dal Beneficio parrocchiale di CP_9 [...] con sede in LI, fu predisposta apposita nota di trascrizione, avente ad oggetto il CP_4 decreto vescovile del 20.08.1987, trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Avellino in data
19.12.1989, n. 15425 e, in effetti, tra i beni trasferiti e riportati nella nota di trascrizione figurava, per mero errore, il terreno oggi oggetto di contesa, sito in località Macchia Colantuono del Comune di LI e riportato in Catasto al foglio 4 p.lla 1, erroneamente inserito tra gli immobili trasferiti.
Alla luce di tanto, la resistente concludeva per le seguenti richieste: “a) prendere atto della disponibilità dell' ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia così come sopra CP_9 illustrata, anche eventualmente attraverso l'annullamento del contratto di compravendita con restituzione del prezzo e delle eventuali spese sopportate dall'altro ricorrente;
b) rigettare la domanda di risarcimento danni perché del tutto infondata;
c) condannare chi delle controparti dovesse opporsi alla risoluzione bonaria della controversia, o proseguire o resistere immotivatamente in un giudizio evitabile, al pagamento delle spese legali”.
Si costituiva, altresì, il terzo acquirente del fondo, , con comparsa Controparte_3 depositata il 05.6.2020, impugnando e contestando il contenuto del ricorso, in quanto privo di
3 qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, per i seguenti motivi: - il terreno in LI c.da
San CE riportato al fg 4, p.lla 1, era stato da lui stesso acquistato in data 8.11.2017, con atto per notaio n. 44353 del Rep n. 20378 della Racc, trascritto all'Agenzia del Territorio Persona_1 in data 4.12.2017 ai n.ri 19133/1590, dall' Controparte_1
con sede in AN IR alla Piazza Plebiscito 13, autorizzato
[...] Controparte_1 con Delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 28.9.2017; - l'acquisto del fondo agricolo vantato dagli attori era nullo perché avvenuto a non domino in quanto, costituendo il fondo un beneficio ecclesiastico, dato in usufrutto a quest'ultimo non poteva cedere a Persona_8
il cespite, essendo mero usufruttuario e non proprietario del bene;
- la vendita era Persona_4 subordinata ex art 29 RD 2262/29 al Visto di Esecutorietà dell'Autorità Tutoria, mai concesso;
- che l'azione esercitata dai ricorrenti era, in ogni caso, prescritta, essendo trascorsi molti anni dalla trascrizione della proprietà dei beni immobili di proprietà della Chiesa, avvenuta in data 19.12.1989 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino;
- che il proprio dante causa, ossia l' prima e l' dopo, avrebbero posseduto il bene per oltre Controparte_8 Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, continuo e pubblico;
- in ogni caso, di aver acquistato il terreno in buona fede, sul presupposto che l' si affermava proprietario del cespite;
Controparte_1
Concludendo il resistente formulava le seguenti richieste: “1) In via principale rigettare il ricorso proposto dai germani in quanto infondato in fatto e diritto. 2) Dichiararsi valido ed Parte_1 efficace l'atto traslativo per notaio del terreno in LI c.da San CE esteso a Persona_1 corpo are 9 e centiare 50 (9,50) confinate con beni di , via Persona_9
Provinciale e tratturo Pescasseroli- Candela, salvo altri, il tuto riportato al NCT fg 4, p.lla 1 , are
9,50 a favore di . 3) Nelle denegata ipotesi in cui non dovesse Controparte_2 ritenersi valido l'atto traslativo a favore dell' , dichiararsi maturato l'acquisto in favore CP_9 dello stesso per usucapione , di conseguenza valido ed efficace l'atto traslativo nei confronti di
. 4) In via subordinata dichiararsi, altresì, infondata ed Controparte_2 inammissibile la richiesta di annullabilità del contratto, nonché prescritta. 5) Si richiede esplicitamente la condanna del ricorrente ex art 96 cpc per lite temeraria, da liquidarsi secondo equità e giudizio dell'Ill.mo Magistrato adito. 5) Condannare in ogni caso il ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge da distrarsi direttamente a favore del difensore anticipatario”.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione delegata, stante la esplicita dichiarazione dell' di non voler aderire alla proposta di mediazione avanzata in quella sede dal CP_3 mediatore, veniva dapprima disposto il mutamento di rito e, successivamente, veniva respinta la
4 richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ritenendo, il giudicante, la causa già matura per la decisione.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 16.9.2024, all'udienza del 05.6.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per esigenze di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che il giudizio de quo è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010.
Nello specifico, in sede di mediazione, emergeva una chiara volontà degli attori e dell'
[...]
di definire la controversia tramite un accordo conciliativo, Controparte_1 CP_1 che prevedeva il rimborso, da parte di quest'ultimo, del prezzo della vendita in favore dell'acquirente . Tuttavia, la proposta formulata dal mediatore non veniva accolta CP_3 dall' . CP_3
Nel merito, la domanda va accolta per quanto di ragione.
Si osserva che, nella fattispecie, gli attori agiscono per ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita per notar stipulato in data 08.11.2017, Persona_1
Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Avellino in data
04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare, con cui CP_3 acquistava dall' il fondo rustico sito alla Contrada Controparte_1
San CE di LI, distinto in Catasto Terreni al foglio 4, p.lla 1, assumendo che tale vendita proveniva a non domino, essendo i soli proprietari del bene sin dal 1977; Parte_1 contestualmente, i medesimi attori rivendicano la proprietà del cespite.
Detta domanda deve essere qualificata quale domanda di accertamento della proprietà, mirando parti attrici ad ottenere un accertamento del proprio diritto proprietario sul fondo in questione.
Quanto all'onere probatorio, detta azione soggiace all'accertamento rigoroso della c.d. probatio diabolica, anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione sul bene rivendicato, vigendo il principio del c.d. possideo quia possideo, come più volte affermato in giurisprudenza: "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione
(principio applicabile anche alla domanda di accertamento della proprietà) deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi
5 del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore" (Cass. ord. 07.06.2018 n. 14734).
Va altresì osservato che, laddove venga in rilievo un acquisto a non domino, tale fattispecie non integri alcuna delle cause tipiche di nullità del contratto di cui agli artt. 1419 e ss.
c.c.
Al contrario, il trasferimento immobiliare a non domino è riconducibile all'ampia categoria degli acquisti a non domino; la mancanza di potere di disporre in capo all'alienante impedisce il verificarsi dell'effetto traslativo immediato ma non integra un vizio né di nullità né di annullabilità; da tanto ne consegue che “la vendita di cosa altrui, e quindi anche la compravendita immobiliare
a non domino, non è una vendita nulla né annullabile perché viziata, ma integra una vendita valida ad effetti obbligatori, che può essere risolta per inadempimento ex art. 1218 c.c. se il venditore non procuri alla controparte l'acquisto della titolarità del diritto di proprietà” (in questo senso, Trib. Napoli, sent. n. 9648 del 2023).
Tanto è vero che il titolo in esame (contratto di compravendita a non domino) sarebbe idoneo a costituire, anzi, un presupposto precipuo (titolo astrattamente idoneo) per l'acquisto della proprietà alla ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 1159 c.c. Come è noto, il titolo astrattamente idoneo è un “negozio potenzialmente idoneo ad operare il trasferimento del diritto, ossia un titolo che, se fosse a domino, sarebbe stato efficace al trasferimento o alla costituzione del diritto reale corrispondente al possesso dell'acquirente a non domino. Ne deriva che, se il titolo è nullo, ad accezione dell'ipotesi che la nullità dipenda dal difetto di titolarità dell'alienante [come può avvenire nel caso di donazione di bene altrui], non è titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art.
1159 c.c.” (Trib. Napoli, sent. n. 9648 del 2023).
Pertanto, se è vero che il titolo dev'essere astrattamente idoneo e che, dunque, la sua nullità impedisce l'acquisto, comunque, detta nullità non deve dipendere dalla carenza di titolarità dell'alienante. In tale ipotesi, infatti, il vizio che dovrebbe fare escludere l'idoneità del titolo sarebbe rappresentato proprio dal difetto di legittimazione che l'acquisto a non domino è volto a sanare.
Non ricorre, quindi, nella fattispecie, alcuna ipotesi di invalidità del titolo (compravendita), venendo in rilievo, unicamente, l'ipotesi di acquisto effettuato da un soggetto che non ne era titolare, elemento che induce a ritenere che il contratto sia inefficace per insussistenza del potere di disporre, più che nullo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23345 del 2025).
Alla luce delle risultanze documentali versate in atti, nel caso di specie, può affermarsi agevolmente che la compravendita tra e l' ha CP_3 Controparte_1
6 costituito un acquisto a non domino: infatti, l' non era più proprietario di quel Controparte_1 fondo all'epoca in cui si realizzava la vendita, essendo stato l'intero immobile trasferito ai germani
, odierni attori, i quali ne risultano proprietari a far data dal 1977, come prova l'atto di Parte_1 acquisto per notar in data 27.10.1977, Rep. 3193, Racc. 1216, regolarmente Persona_3 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.
Gli odierni attori hanno dimostrato, oltre che la titolarità del bene mediante la produzione dell'atto pubblico di acquisto regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari risalente a ben oltre vent'anni prima rispetto all'acquisto fattone da parte dell' (nel CP_2
2017), anche l'appartenenza del fondo alla loro dante causa, (cfr. atto di donazione Persona_2 in atti).
Peraltro, nell'ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino dello stesso bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo (in tal senso, Cass., Sez. 2, n.
23127/2016; 19393/2013).
A nulla valgono sul punto le considerazioni del convenuto , secondo il quale l'acquisto CP_3 da parte degli attori del terreno con rogito del Notaio in data 27.10.1977, Persona_3 sarebbe anche esso a non domino: infatti, contrariamente all'assunto del convenuto, dall'esame degli atti pubblici prodotti in giudizio, risulta che la vendita non è stata effettuata da
[...]
, in proprio, bensì in qualità di legale rappresentante dell' che aveva Per_8 Controparte_8 in proprietà il bene, previe le ulteriori delibere e autorizzazioni previste dall'ordinamento ecclesiastico.
Anche l'eccepita prescrizione della domanda di parte attrice non può trovare riconoscimento, trattandosi di azione di accertamento della proprietà, e quindi, di azione imprescrittibile, salvo, tuttavia, gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di usucapione del fondo proposta dal convenuto in via riconvenzionale.
Difatti, l' rappresenta che l' CP_3 Controparte_1
dopo aver ricevuto il terreno de quo dall'
[...] [...]
, lo ha posseduto ininterrottamente, pacificamente ed Controparte_8 in maniera esclusiva per ben trent'anni, pagando anche le relative tasse, prima di venderlo al medesimo , il cui acquisto sarebbe, pertanto, valido ed efficace. CP_3
7 Il convenuto eccepisce, dunque, in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione del fondo in favore del proprio dante causa, l' Controparte_1
.
[...]
Orbene, detta eccezione non è fondata.
Al fine di dirimere la questione, sovviene l'art. 1146 c.c. il quale dispone al c. 2 che “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato sul punto che “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere” (cfr. Cass. civ. n. 24175/2021).
Nel caso in esame, parte convenuta, nella propria memoria di comparsa, non ha né dedotto né articolato prove circa l'esistenza di un rapporto di fatto con la res e di essere, dunque, possessore attuale del fondo, con possibilità di unire il proprio possesso a quello del suo dante causa. Detto altrimenti, affinché possa unirsi il possesso con quello dei propri danti causa ai sensi della citata norma, parte istante deve dedurre e provare che si sia verificato un reale impossessamento da intendersi quale instaurazione di un rapporto materiale con il bene, distinto da quello precedente seppur avente il medesimo contenuto, che presenti tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Né può dolersi la difesa dell' , ai fini del relativo onere probatorio, della mancata CP_3 assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., in quanto si ritiene assolutamente condivisibile quell'orientamento della Cassazione secondo il quale “non vi è obbligo per il giudice di assegnare in ogni caso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in presenza della richiesta di parte: in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma
6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189” (fr. Cassazione civile, sezione
8 seconda, ordinanza del 30.5.2017, n. 13653; Cass. n. 1366/2018; analogamente Cass. n.
13653/2017, n. 7474/2017).
Tale assunto è valido in un caso, come quello presente, in cui i termini della controversia, sulla base delle asserzioni e asseverazioni contenute nella comparsa di risposta, ne consentano l'immediata decisione senza ulteriori appendici deputate, in ogni caso, alla sola precisazione ed integrazione delle domande e all'articolazione dei mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione negli atti introduttivi;
una diversa interpretazione, nel senso dell'obbligatorietà in ogni caso dell'assegnazione dei termini, contrasterebbe con il tenore degli artt. 187, co. I, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c. e “comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale” (cfr.
Cass. n. 4767/2016).
Conclusivamente, va accolta, per quanto di ragione, la domanda attorea e, conseguentemente, dichiarata l'inefficacia dell'atto di vendita a rogito del Notaio in data 08.11.2017, Rep. Persona_1
44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro Particolare e ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dalle parti attrici, la stessa va rigettata in quanto genericamente formulata e sprovvista di prova, dovendosi valorizzare la circostanza che, per espressa dichiarazione degli attori, il bene in contesa risulterebbe nel loro pieno possesso e non risultando documentati e comprovati eventuali pregiudizi, in termini patrimoniali ed esistenziali, tali da giustificare la condanna dei convenuti al risarcimento.
Va, parimenti, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, non ravvisandosi, in particolare, i presupposti, sul piano soggettivo, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistenti nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra gli attori e l' Controparte_1
, le stesse vanno interamente compensate, tenuto conto del comportamento tenuto dalla parte
[...] convenuta la quale ha sin da subito riconosciuto l'erroneo trasferimento del bene, mostrandosi disponibile ad una definizione bonaria della controversia, mentre, nei rapporti tra gli attori e
, queste seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in
9 applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 1.101 a €
5.200,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara l'inefficacia dell'atto di vendita a rogito del Notaio in data Persona_1
08.11.2017, Rep. 44353, Racc. 20378, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Avellino in data 04.12.2017 ai nn. 19133 di Registro Generale e 15901 di Registro
Particolare, con cui l' ha trasferito in favore Controparte_1 di la proprietà del fondo agricolo, sito alla Contrada San Controparte_3
CE di LI, distinto in Catasto Terreni di LI (AV) al foglio 4, p.lla 1 Terreni;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita;
- compensa le spese di lite tra gli attori e l' e Controparte_1 condanna al pagamento in favore degli attori delle spese CP_3 Controparte_2 di lite che si liquidano in € 49,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento, il 7.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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