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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 195/24 R.G.
TRA assistito dall'avv. Nicoletta Graziani in forza di mandato in calce all'atto di Parte_1 citazione in appello ed elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare (CH), Via A. L. Antinori, 145 presso lo studio della stessa
-appellante-
E
d il Sig. ssistiti dall'Avv. Alberto Barba in Controparte_1 Controparte_2 forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in
Pescara Via Tinozzi n.22 presso lo studio dello stesso
(GI assistita dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
Francesco Bafile in forza di mandato allegato in foglio separato nel fascicolo telematico domiciliata in L'Aquila Via Sant'Agostino n.25 presso lo studio dello stesso
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.339/23 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
26.06.2023
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 339/23 resa dal Tribunale di Lanciano, Sezione civile, dott. Nappi, nel procedimento civile n. 660/2021 notificata via pec il 24.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Imbaro (CH), Via Borgata Fattore, n. 28/A (CAP 66030), quale conducente del veicolo Jeep
RO, nella determinazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il 28 Aprile 2014 alle ore
19:00 circa in Paglieta (CH), Contrada La Selva, snc. Per l'effetto, condannare i convenuti
– in breve Controparte_5 [...]
(GI - P.IVA - C.F. - in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano (MI), Via Marco Ulpio Traiano, 18
(CAP 20149); la società (C.F. & P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_3
rappresentante p.t., Sig. con sede in Paglieta (CH), Contrada La Selva, snc e il Sig. Controparte_2
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Maria Imbaro (CH), Via Borgata Fattore, n. 28/A (CAP 66030), nelle rispettive qualità e in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. a causa del Parte_1
sinistro de quo e come descritti in narrativa e quantificati nella misura di € 101.316,06, (al netto dell'acconto versato dalla pari ad € 1.500,00), oltre interessi legali e Controparte_6
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero nella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e/o che verrà ritenuta di Giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ope legis. Conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso legale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese di CTP, CTU, etc. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parti appellate e Voglia l'Ill.ma Corte D'appello di L'Aquila adita, CP_1 Controparte_2
nel merito: in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la
[...]
in breve Controparte_7 Controparte_3
(GI con P.iva e c.f. , a manlevare la Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
società (p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Sig. CP_1 P.IVA_4 [...]
con sede in Paglieta (CH), Contrada La Selva sn ed il Sig. residente in [...]
2 Santa Maria Imbaro (CH), Via Borgata Fattore n.28/A oggi convenuti, da ogni pretesa attorea condannando la stessa CO Assicurativa a rifondere agli odierni convenuti quanto saranno eventualmente tenuti a pagare all'attore. Con condanna ex art. 96 c.p.c. della
[...]
in breve (GI Controparte_7 Controparte_3 [...]
con P.iva e c.f. , in ragione della condotta Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
posta in essere;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado. Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata “ Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni Controparte_8
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvedere come appresso: a) preliminarmente, rigettare, perché affatto destituita di fondamento, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza pronunziata dal Tribunale di Lanciano il 26.9.2023 e contraddistinta dal
N.ro 339/2023 avanzata da con l'atto di appello notificato il 23.2.2024; b) nel merito, Parte_1
riconoscere e dichiarare inammissibile ed improponibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dallo stesso nei confronti della con sede a Milano ed Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante, ed avverso la ripetuta sentenza, con l'atto di appello pure sopra indicato;
c) in via meramente subordinata, ammettere le richieste istruttorie avanzate con le memorie di cui all'art. 183, VI comma, C.P.C. n.ro 2 e n.ro 3 e disporre per l'espletamento delle stesse;
d) condannare, quindi, l'appellante al rimborso delle spese, anche forfettarie, ed al pagamento del compenso professionale conseguente al presente grado del giudizio;
con ogni salvezza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 339/2023, il Tribunale di Lanciano ha rigettato integralmente la domanda avanzata da nei confronti di e (nelle Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettive qualità di proprietaria, conducente del veicolo Jeep RO e impresa di assicurazione r.c. per la circolazione con la targa prova), condannando l'attore e i convenuti e CP_1 [...]
in solido, al rimborso in favore di delle spese di lite liquidate in CP_2 Controparte_3
Euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% e accessori di legge.
1.1. Con atto di citazione notificato il 2.07.2021, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
e la
[...] Controparte_2 Controparte_5
– in breve (GI domandandone la condanna in Controparte_3 Controparte_4 solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, per complessivi € 101.316,06 al netto dell'acconto GI versato di € 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione, subiti in conseguenza dell'incidente avvenuto, in data 28 aprile 2014 alle ore 19:00 circa, in Paglieta (Ch), all'interno del
3 piazzale di proprietà di Deduceva l'attore che, in tale occasione il convenuto CP_1 CP_2
mentre si trovava alla guida del veicolo Jeep RO ( con targa di prova X0P44907), effettuando una manovra di retromarcia, era andato ad urtare lo spartitraffico 'new jersey' in cemento, provvisoriamente collocato all'entrata del piazzale a delimitazione dello stesso;
in conseguenza dell'urto, detto spartitraffico si era ribaltato rovinosamente sul piede destro di che era, in Pt_1
quel momento, in attesa di effettuare il cambio degli pneumatici della propria autovettura, schiacciandolo e procurandogli così lesioni gravi. A seguito dell'evento, l'attore affermava di essere stato trasportato presso il vicino Ospedale Civile di Lanciano ove, effettuati gli accertamenti del caso, veniva ricoverato con diagnosi di “frattura scomposta 1° osso metatarso piede destro con vasta ferita
l.c. per trauma da schiacciamento”; veniva, quindi, sottoposto ad intervento di “toilette-sutura della ferita” ed in seguito dimesso, in data 10.05.2014, con diagnosi di “sfacelo traumatico piede destro con frattura scomposta e pluriframmentaria I metatarsale e prescrizione di divieto di caricare sull'arto leso, ciclo di O.T.I. oltre a controlli clinici ambulatoriali”. Seguivano successivi ricoveri del in data 22.7.2014 e 15.09.2015, presso l' di Pescara per essere sottoposto, Pt_1 CP_9
rispettivamente, ad interventi chirurgico-ricostruttivi e di chirurgia plastica. L'attore effettuava, infine, visita specialistica, all'esito della quale venivano riscontrati postumi permanenti pari al 15% di invalidità, nonché un periodo di inabilità di mesi sei, di cui due di inabilità assoluta, come indicato nella relazione medico legale allegata all'atto di citazione, danni quantificati nell'importo complessivo di € 101.316,06, al netto dell'acconto versato dalla compagnia assicurativa.
1.2. Si costituiva in giudizio l' (GI , eccependo il difetto di Controparte_3 CP_10
legittimazione passiva, per essere la Jeep RO veicolo immatricolato e munito di propria targa
(BP221ED), sicché la copertura assicurativa avrebbe dovuto essere a carico esclusivamente dell'assicuratore del veicolo e non dell'assicuratore della targa di prova che la predetta autovettura esponeva al momento del fatto;
veniva, altresì, eccepita la prescrizione del credito fatto valere, essendo decorso, tanto il termine di anni 2, previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c.. quanto il termine di anni 6 previsto dall'art 2947 comma 3 c.c. (tenuto conto che il fatto si era verificato il 29.5.2014 e il successivo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 30.9.2020, PEC dell'attore). Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, contestando, non solo la dinamica ma anche che il veicolo coinvolto fosse quello assicurato, cioè la Jeep RO con targa di prova X0P44907. La
CO metteva in dubbio anche la presenza del presso il luogo dei fatti per effettuare il Pt_1
cambio gomme, obiettando, invece, che l'attore, in tale occasione si trovava presso la in CP_1
veste di dipendente della stessa Società, in forza di un contratto di lavoro non regolare. Alla luce di tale circostanza, eccepiva l'inoperatività della polizza, trattandosi di contratto assicurativo a copertura
4 della responsabilità civile dei danni derivanti dalla circolazione stradale e non, invece, degli infortuni sul lavoro dei dipendenti della Euromec s.r.l.
1.3. Si costituivano in giudizio anche la e a mezzo del medesimo CP_1 Controparte_2
legale, i quali chiedevano, in caso di accoglimento della domanda attrice, di essere manlevati da parte della da ogni pretesa attorea, con condanna della CO Assicurativa Controparte_3
a rifondere loro quanto eventualmente tenuti a pagare all'attore. Chiedevano, altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. della compagnia in ragione della condotta posta in essere.
1.4. Il Tribunale concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. ed all'esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone, poi, la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Decideva, poi, la causa con la sentenza di rigetto sopraindicata.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi di seguito esposti. Parte_1
2.1. È impugnata la parte motiva, laddove, innanzitutto, è stata dichiarata la prescrizione del credito ed in particolare, ove, il giudice di prime cure ha così affermato: “Il Tribunale rigetta le domande per estinzione per prescrizione dei crediti fatti valere. Ai sensi dell'art. 144, c. 4, d.lgs.209/2005. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. L'azione risarcitoria verso il responsabile ha ad oggetto un credito per danno “prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie” e, pertanto, si prescrive in due anni ai sensi dell'art.2947c.2c.c. Peraltro, ai sensi dell'art.
2947 comma 3 c.c. “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. La disposizione parla di prescrizione
“stabilita” per il reato;
pertanto, non rilevano le previsioni di sospensione e interruzione processuali penali di cui agli artt. 159 e 160 c.p. che, tra l'altro, sono meramente eventuali e, pertanto, possono rilevare solo se il procedimento penale è instaurato e interviene “sentenza irrevocabile nel giudizio penale”, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2947 comma 3 c.c. .“Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato dalla data in cui del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
2.2. Lamentando l'erroneo riconoscimento delle cause interruttive della prescrizione, la parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure motiva: “Prima che giunga
a compimento (con il decorso integrale del relativo periodo), la prescrizione può essere interrotta
(art. 2943c.c.); la prescrizione torna a decorrere dal momento dell'interruzione”. L'assunto non è,
5 infatti, condivisibile poiché, applicandosi il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato di lesioni personali ex art. 590 c.p., cioè anni 7 e mesi 6, e considerando che il fatto risale al 28.4.2014
e che il decorso della prescrizione è stato interrotto una prima volta il 29.5.2014 con la presentazione della denuncia di sinistro e, poi, a seguito dell'invito della del 18.10.2014 a Controparte_6
sottoporsi a visita medico-legale, dall'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni a metà del 2016
(come dichiarato da , responsabile dell'unità antifrode dell' Testimone_1 CP_10
escusso come teste all'udienza del 30.10.2018 nel proc. pen. n. 217/17 RGNR-Trib. Lanciano a carico del e . CP_2 Pt_1
2.3. La sentenza è ancora impugnata nella parte in cui è stata ritenuta tardiva l'allegazione della documentazione inerente l'interruzione della prescrizione da parte dell'attore. Sul punto, è erronea la seguente motivazione “È tardiva e comunque non provata, in quanto svolta solo con produzione documentale in terza memoria exart.183,c.6,c.p.c.(da parte di e ed evidentemente CP_1 CP_2
Co non “a prova contraria” rispetto alle prove di in seconda memoria, l'allegazione di interruzione della prescrizione per richiesta di nel 2016, che risulterebbe dal verbale di procedimento Pt_1
penale per “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” (art. 642 c.p.) nei confronti di e nel quale il testimone dell'accusa e Pt_1 CP_2
della parte civile (ITA) rappresenta che “in seguito c'è stata un'ulteriore richiesta da parte del nel 2016, a metà del 2016, alla quale noi abbiamo risposto negativamente”; d'altronde, Pt_1
tale rappresentazione non è nemmeno univoca nel senso che la richiesta di sia stata scritta, Pt_1 come necessario perché integri costituzione in mora interruttiva ai sensi di quanto detto sub 2.1.”.
Infatti, l'assunto prospettato dal giudice di prime cure non risulta in realtà corroborato da norma alcuna, ma diretto in via discrezionale, alla mancata valutazione della prova fornita in merito all'interruzione della prescrizione (sic l'appellante; v. p. 7 del gravame).
3. Si sono costituiti nella fase di appello e mediante il medesimo procuratore CP_1 Controparte_2
i quali, non contestando la domanda di parte attrice-appellante, hanno concluso chiedendo, in caso di accoglimento della stessa, di essere manlevati dalla da quanto eventualmente tenuti a CP_12
pagare in favore di con condanna della predetta compagnia ai sensi dell' art. 96 c.p.c. Parte_1
in ragione della condotta posta in essere, con vittoria di spese e di onorari di giudizio. In via istruttoria, hanno altresì chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
3.1 Si è, altresì costituita la chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di CP_12
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, nel merito, insistendo per il rigetto
6 dell'appello ed in via subordinata per l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate con le memorie ex art 183 6 comma c.p.c., con vittoria di spese e competenze.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 12.2.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5. Il primo motivo di appello è inammissibile non rispettando i requisiti di specificità previsti ai sensi dell'art 342 cpc.
5.1 Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., nel disporre che l'appello vada proposto con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c., prevede che questi debba essere motivato, e per ciascuno dei motivi debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con riferimento ai principi di matrice giurisprudenziale formatisi nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella sua formulazione precedente – i quali appaiono suscettibili di trovare applicazione, ai fini che qui rilevano, anche nella versione attualmente vigente della norma – la Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 27199/2017), se da un lato ha escluso, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, dall'altro ha tuttavia evidenziato la necessità che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 7332/2018); invero, come chiarito da altre pronunce della giurisprudenza di vertice, “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011). Inoltre, “In tema di giudizio d'appello - che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c., , esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne
7 il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure” (Cass. n. 4695/2017).
5.2 Ebbene, nel caso in esame, deve osservarsi che nel primo motivo di appello si è Parte_1 limitato a dichiarare di impugnare la parte motiva della sentenza contenuta a pag 3 evidenziandone il relativo testo ma, di fatto, senza provvedere minimamente a confutare le argomentazioni poste dal
Tribunale mediante l'esposizione di specifici argomenti di censura, tali da far intendere senza equivoci quali fossero le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed omettendo così di individuare quelle contrarie ragioni di fatto e di diritto idonee ad incidere sulla ratio decidendi della sentenza.
5.3 Per tale ragione il motivo deve dichiararsi inammissibile.
6. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la parte della pronuncia nella quale il Tribunale ha statuito che “Prima che giunga a compimento (con il decorso integrale del relativo periodo), la prescrizione può essere interrotta (art. 2943c.c.); la prescrizione torna a decorrere dal momento dell'interruzione”. Ha, quindi, dedotto di non condividere il predetto assunto e, quindi,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia in virtù della documentazione versata in atti sia alla luce dell'applicabilità al caso in esame della disposizione di cui al terzo comma dell' art 2947 c.c. secondo la quale, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Per tale motivo, ha dichiarato ancora l'impugnante: “Poiché il reato ascrivibile al Sig. è quello di lesioni personali colpose Controparte_2
ex art. 590 c.p. il cui termine di prescrizione è pari ad anni 7 e mesi 6, decorrenti dalla commissione dell'illecito (data del sinistro 28.4.2014), il termine di prescrizione del diritto dell'odierno attore al risarcimento del danno patito per le lesioni subite a causa del sinistro è quindi pari ad anni 7 e mesi
6”.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. L'appellante, pur richiamando correttamente la disposizione di cui all'art 2947, comma 3, c.c. certamente riferibile alla fattispecie in esame ravvisandosi la sussistenza di un fatto integrante gli estremi di un reato, pretende, tuttavia, di individuare il termine prescrizionale in 7 anni e 6 mesi, evidentemente supponendo erroneamente l'applicabilità dell'istituto penalistico della interruzione della prescrizione.
8 6.3. In via generale, per costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2947 c.c. 3 comma, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 c.c., primo comma, ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso art. 2947 c.c., il più lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato. Fanno da corollario a tale orientamento i seguenti arresti nomofilattici ai quali questa Corte intende senza dubbio aderire secondo i quali “ ai fini civilistici - non hanno efficacia gli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale, è esclusa ogni interferenza tra le due discipline e operano soltanto le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica” (Cass., 29 settembre 2004, n. 19566)”; “ in tema di prescrizione, al diritto al risarcimento da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale, si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale”
(Cass., 13 aprile 2023, n. 9883).
6.4. In conclusione, essendo chiaro che il fatto in esame integra astrattamente il reato di lesioni p. e p. dall'art 590 cp e non è stata promossa alcuna azione penale, la prescrizione ai sensi dell'art 2947 comma 3 c.c. coincide con quella del reato che è di sei anni e non di sette anni e sei mesi, come erroneamente sostenuto dall'appellante (non applicandosi l'aumento di ¼ della pena previsto in caso di interruzione della prescrizione penale, peraltro nel caso di specie, per quanto detto mai integratasi).
6.5. Individuato il termine di prescrizione correttamente applicabile, procedendo allo scrutinio delle successive doglianze dell'appellante contenute nel medesimo secondo motivo, è necessario verificare la presenza di idonei atti interruttivi che ne abbiano o meno impedito il decorso, presentando, difatti, come specifico motivo di doglianza l'errato riconoscimento da parte del giudice di prima Pt_1
istanza, delle cause interruttive della prescrizione.
6.6. Deduce, in particolare, l'appellante che: “La decorrenza del termine di prescrizione del 18.4.2014
(data del sinistro) è stata interrotta il 29.5.2014 con la presentazione della denuncia di sinistro.
Successivamente l'odierno attore riceveva dalla la corresponsione dell'importo di € CP_6
1.500,00 come da attestazione di pagamento che si produce. Seguiva la missiva della CP_6
del 18.10.2014 contenente l'invito rivolto al Sig. di sottoporsi a visita medico- legale presso Pt_1
il Dott. Il Sig. reiterava la richiesta di risarcimento danni a metà del Persona_1 Pt_1
9 2016 così come dichiarato dal sig. , responsabile dell'unità antifrode dell' Testimone_2 CP_10
il quale escusso in qualità di testimone all'udienza del 30.10.2018 ( proc. penale n.217/17
[...]
RGNR Trib. Lanciano a carico del Sig. e ha dichiarato appunto che l'attore CP_2 Pt_1
avesse avanzato a metà del 2016 una nuova richiesta di risarcimento danni che veniva Parte_1
dalla CO respinta ( si veda verbale depositato con la memoria n.3 ex art 183 comma 6 dall'Avv. Barba per ed .” CP_2 CP_1
6.7. La predetta tesi è palesemente infondata.
6.8. Procedendo per ordine, l'appellante attribuisce valenza interruttiva del decorso della prescrizione alla corresponsione da parte di della somma di € 1.500,00 nonché all'invito a sottoporsi a visita CP_4
medico-legale inoltrato dalla stessa CO. Tuttavia, è principio giurisprudenziale consolidato che“le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto
l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto”(tra le altre, cfr. Cass. 8 marzo
2007, n. 5327). Ne discende che alcuna valenza interruttiva può attribuirsi alle predette circostanze dedotte dall'appellante e in primis al pagamento della somma di Euro 1.500,00 non costituendo questo un'ammissione di responsabilità alcuna da parte dell'assicurazione, come del resto confermato anche dalla successiva missiva inviata dall' in data 25.10.2022 nella quale la compagnia CP_4
dichiarava di non riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato dal danneggiato.
6.9. Lo stesso dicasi in ordine alla comunicazione di invito a sottoporsi a vista medico-legale, documento di per sé poco significativo e non rilevante ai fini interruttivi della prescrizione, avente mero valore informativo, di contenuto generico, privo di indicazione della data dell'espletamento della visita medica ed inidoneo, pertanto, a conferire certezza nel rapporto tra le parti in relazione ad un eventuale percorso finalizzato all'assunzione di responsabilità da parte della compagnia di assicurazione, non potendosene certamente attribuire il carattere di un riconoscimento del diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo richiesto, costituendo in realtà una mera tappa della procedura
10 di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato (cfr. Cass. 13184/15).
6.10. Lamenta, infine, l'appellante che reiterava richiesta di risarcimento danni a metà Pt_1
del 2016 così come dichiarato dal Sig. , responsabile dell'unità antifrode Testimone_2
dell' il quale escusso in qualità di testimone all'udienza del 30.10.2018( proc. penale CP_10
n.217/17 RGNR Trib. Lanciano a carico del sig. e ) ha dichiarato appunto che CP_2 Pt_1
l'attore avesse avanzato a metà 2016 una nuova richiesta di risarcimento danni che Parte_1
veniva dalla CO respinta ( si veda verbale depositato con la memoria n.3 ec art 193 com.6 dall'Avv. Barba per ed ) pretendendo, in sostanza, di attribuire valore Controparte_2 CP_1
interruttivo della prescrizione ad una presunta richiesta di risarcimento avanzata nel 2016 a cui si è fatto cenno nel corso della deposizione testimoniale di (udienza del 30.10.2018, Testimone_1
proc. pen. 16/2018 Tribunale di Lanciano).
6.11. Anche tale assunto è infondato. Come noto, alla luce del principio di tassatività degli atti interruttivi della prescrizione dai quali è senz'altro esclusa la testimonianza (cfr. Cass.10149/16) ),
“un atto, per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”. (Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 24116/ 2016). La dichiarazione del testimone (<< … poi successivamente il sinistro è stato trasferito alla Tes_1
nostra unità, e in seguito c'è stata una ulteriore richiesta da parte del nel 2016, metà del Pt_1
2016, alla quale noi abbiamo risposto negativamente …>>) è assolutamente generica – non essendo indicata né la forma scritta della richiesta né la sua specifica data né, soprattutto, il contenuto preciso della stessa – ed inidonea, comunque, a provare l'asserito atto interruttivo.
6.12. Nell'incarto processuale di entrambi i gradi di giudizio non vi è, del resto, traccia della presunta richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stata avanzata da nel 2016, di cui l' Pt_1 appellante non ha mai curato di effettuare il deposito sicché la sua esistenza non è provata, al di là del riferimento ad essa negli atti di parte che costituisce una mera allegazione difensiva sfornita di adeguato riscontro e, dunque, inidonea a fungere da atto interruttivo della prescrizione.
11 6.13. In conclusione, la Corte ritiene condivisibile il ragionamento del giudice di prima istanza che, individuando il dies a quo di decorrenza della prescrizione il 18.4.2014 ( data del sinistro) con interruzione il 29.5.2014 (data di denuncia di sinistro), ha correttamente dichiarato l'azione risarcitoria avanzata dall'odierno appellante prescritta alla data del 30.09.2020 ( messa in mora a mezzo pec), in mancanza di validi atti interruttivi intermedi.
7. Il terzo motivo è assorbito da quanto innanzi esposto. Infatti, con esso l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva, perché effettuata con la terza memoria ex art 183 cpc ed evidentemente “ non a prova contraria” rispetto alle prove di CP_11 Controparte_8
in seconda memoria, la produzione documentale dei convenuti e contenente il CP_1 CP_2
verbale del procedimento penale per “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”(art.642c.p.) promosso nei confronti di nel Parte_2 CP_2
quale il testimone dell'accusa e della parte civile, convocato nella qualità di Testimone_1
Responsabile Antifrode di aveva rappresentato la presenza di un'ulteriore richiesta risarcitoria CP_4
del a metà del 2016. Dichiarazione di cui, però, si è GI evidenziata l'irrilevanza. Pt_1
7.1 In ogni caso, per mera completezza, si osserva che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata da in sede di comparsa di costituzione e risposta, alla quale la difesa di Controparte_3
e (che seppur convenuti, hanno assunto la medesima posizione processuale CP_1 CP_13
dell'attore) ha omesso completamente di controdedurre nella prima memoria 183 cpc, limitandosi, in tale sede, a prendere posizione unicamente in ordine all'eccezione di mancato deposito della procura e di difetto di legittimazione passiva, sollevate dalla CO. Successivamente, nella seconda memoria ex art 183 cpc, la predetta difesa ha poi, semplicemente, chiesto l'ammissione della prova testimoniale, unicamente sulla dinamica del sinistro nonché l'autorizzazione al deposito in cancelleria di CD con la ricostruzione dell'incidente ad opera del Ctp Ing. Per_2
7.2. Soltanto nella terza memoria 183 cpc è stata spiegata formale opposizione all'eccezione di prescrizione ed è stato depositato, tardivamente, il verbale di testimonianza, anche se dichiaratamente prodotto “a prova contraria ed in riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata e reiterata nella memoria n.2 ex art. 183 cpc”.
7.3. In realtà, tale locuzione ha allora rappresentato un mero espediente per superare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito, dovendo la produzione documentale avvenire entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non potendo giustificarsi tale produzione tardiva sulla base di un deposito a prova contraria che, in realtà, era finalizzato a sconfessare un'eccezione sollevata GI da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione. CP_12
12 7.4. Pertanto, la Corte ritiene, comunque, condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla tardività del predetto deposito.
8. L'appello, dunque, deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte appellante nonché – in conformità al criterio GI seguito dal giudice di primo grado (non oggetto di impugnazione) – delle parti appellate e tenuto conto delle loro difese, CP_1 Controparte_2 pure nel presente grado del giudizio, di fatto totalmente adesive a quelle dell'attore odierno appellante e contenenti la richiesta di condanna della appellata Controparte_3
9.1. Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornate al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (secondo il petitum), delle attività processuali svolte, valori medi.
10. Infine, l'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, a rimborsare in Parte_1 CP_1 Controparte_2
favore dell'appellata le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_3 liquida, in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
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