Art. 1. Articolo unico.
Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ((ai sensi dell'art. 91)) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.
Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ((ai sensi dell'art. 91)) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.