Articolo 1 della Legge 17 luglio 1954, n. 614
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28 agosto 1954
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1 ottobre 1954
Art. 1. Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ((ai sensi dell'art. 91)) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1954