Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 254
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del ne bis in idem

    Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem in quanto sono state invocate causali diverse nei precedenti giudizi e nel presente, e non è in contestazione il merito di atti o provvedimenti ma la mera reiscrizione a ruolo di imposte dovute a seguito di sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dell'avviso di accertamento consequenziale

    La Corte ha ritenuto che l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, i quali si trasferiscono ai soci. Nel caso specifico, la contribuente è chiamata a rispondere per il maggior reddito accertato nei suoi confronti, quale conseguenza del reddito accertato in capo alla società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 254
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 254
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo