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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5576/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 20/07/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
-in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla iscrizione a ruolo per l'anno
1995;
-in accoglimento del gravame proposto, annullare e riformare la sentenza impugnata in quanto illegittima ed infondata e per l'effetto:
In via principale, rilevare la violazione del ne bis in idem e dichiarare improcedibile il giudizio in quanto la pretesa impositiva avanzata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'appellante è già stata definita (e annullata) con efficacia di giudicato, anche in forza dell'estensione del giudicato favorevole formatosi con le sentenze sopra indicate;
In subordine, in forza del venir meno dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.a. s., prendere atto che l'avviso di accertamento consequenziale, relativo al reddito da partecipazione, emesso a carico dell'ex socia, è nullo o annullabile per invalidità derivata e, di conseguenza, nessuna imposta può essere richiesta a nessun titolo con la cartella oggetto del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
rigettare il ricorso in appello;
con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5833/10/2022, depositata il 20/07/2022, la CTP di Catania, Sez. 10, rigettava tutti i motivi di ricorso ritenendo che: “la cartella impugnata si fonda su due sentenze passate in giudicato che hanno accertato, per gli anni 1995 e 1999, un maggior reddito derivante alla Ricorrente_1 dalla partecipazione alla Società_1 s.a.s.. Le vicende giudiziarie diffusamente riferite da parte ricorrente, caratterizzate da plurime pronunce di cessazione della materia del contendere, sono relative a giudizi avviati a seguito di ricorsi avverso ingiunzioni di pagamento e pertanto le relative pronunce non incidono sulla sussistenza del debito tributario che, come detto, è fondato su sentenze passate in giudicato…. l'evento estintivo che ha riguardato la società (cancellazione dal registro delle imprese) non produce effetti estintivi con riguardo al maggior reddito accertato nei confronti dei singoli soci – e, per quel che rileva in questa sede, di Ricorrente_1
– che è fondato su sentenze divenute ormai definitive ed in relazione alle quali non è decorso il termine decennale di prescrizione. Anche la chiesta estensione del giudicato derivante da pronunce relative a taluni ex soci per alcune annualità (solo in parte coincidenti con quelle oggetto delle pretese nei confronti della ricorrente) non può ritenersi fondata trattandosi di posizioni comunque autonome le une dalle altre…
La infondatezza della eccezione di prescrizione relativa al debito tributario per non ancora intervenuto decorso del termine decennale dal passaggio in giudicato delle due sentenze sopra richiamate comporta, parimenti, la infondatezza della analoga eccezione riguardante le sanzioni”.
Le spese del giudizio venivano poste a carico della soccombente.
Con atto notificato il 22.11.2023 Ricorrente_1 proponeva appello.
Resistevano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci,
i quali possono, in quanto tali, essere chiamati a risponderne, senza il litis consorzio con la società, ove questa sia già estinta, “ nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate ( Cass. Sez. 6°, n. 23029/2017;
Cass. S. U. n. 6070/2013).
Ma, comunque, nel caso di specie, è da tenere presente che Ricorrente_1 è stata chiamata a rispondere per il maggior reddito accertato nei suoi confronti, con sentenze passate in giudicato quale conseguenza del reddito accertato in capo alla società della quale era socia.
Le precedenti richieste dell'Ufficio di cessazione della materia del contendere e le conseguenti pronunzie invocate dalla contribnete erano state determinate non dal sopravvenuto venir meno della pretesa impositiva ma dalla intervenuta modifica del diritto societario ad opera del d. l.vo n. 6/2003 e dall'orientamento giurisprudenziale immediatamente successivo secondo il quale, a far data dall'1.1.2004, data di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 2495 c. civ., la cancellazione della società dal registro delle imprese determinava comunque l'estinzione della stessa indipendentemente del fatto che potevano esservi rapporti pendenti.
Non può, pertanto, ritenersi violato il principio del ne bis in idem, essendo state invocate, nell'odierno giudizio e in quelli conclusi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, causali diverse.
Per quanto precede non sussiste neanche la violazione del principio del ne bis in idem dato che, nel caso in esame, non è in contestazione il merito di atti o provvedimenti ma la mera reiscrizione a ruolo di imposte dovute a seguito di sentenze passate in giudicato.
La conseguente attività di riscossione non è soggetta a decadenza ma unicamente alla prescrizione decennale che avrà per oggetto non quanto previsto nell'atto ma il contenuto della pronunzia del giudice.
Ciò anche con riferimento alle sanzioni. Quanto alla pretesa estensione del giudicato favorevole è da ribadire che, circostanza nno contestata dalla ricorrente-appellante, la cartella impugnata risulta fondata su die sentenze passate in giudicato che hanno accertato, per gli anni 1995 e 1999, un maggior reddito derivato alla Ricorrente_1 per effetto della sua partecipazione alla Società_1 s. a. s.
Va osservato inoltre, per come risulta dalla parte espositiva della impugnata sentenza, che, secondo la difesa della ricorrente, “ le pretese tributarie scaturivano dagli avvisi di accertamento n. RJA01T000090 e n. RJA02T300250 aventi come destinataria la Società_1 s. a. s.” mentre, con l'atto di appello, la medesima difesa richiamava altro avviso di accertamento, cioè quello contraddistinto dal n. RJA2000112, sempre emesso nei confronti della Società_1 s. a. s.
Anche gli altri motivi di appello appaiono infondati per le considerazioni espresse dal giudice di prime cure che questa Corte ritiene vadano pienamente condivise.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'iscrizione a ruolo per l'anno 1995;
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 5833/10/2022 pronunziata il 20.9.2021 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-
Riscossione delle spese del presente grado che liquida, per ciascuna in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5576/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 20/07/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024095946 IRPEF-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
-in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla iscrizione a ruolo per l'anno
1995;
-in accoglimento del gravame proposto, annullare e riformare la sentenza impugnata in quanto illegittima ed infondata e per l'effetto:
In via principale, rilevare la violazione del ne bis in idem e dichiarare improcedibile il giudizio in quanto la pretesa impositiva avanzata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'appellante è già stata definita (e annullata) con efficacia di giudicato, anche in forza dell'estensione del giudicato favorevole formatosi con le sentenze sopra indicate;
In subordine, in forza del venir meno dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.a. s., prendere atto che l'avviso di accertamento consequenziale, relativo al reddito da partecipazione, emesso a carico dell'ex socia, è nullo o annullabile per invalidità derivata e, di conseguenza, nessuna imposta può essere richiesta a nessun titolo con la cartella oggetto del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
rigettare il ricorso in appello;
con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5833/10/2022, depositata il 20/07/2022, la CTP di Catania, Sez. 10, rigettava tutti i motivi di ricorso ritenendo che: “la cartella impugnata si fonda su due sentenze passate in giudicato che hanno accertato, per gli anni 1995 e 1999, un maggior reddito derivante alla Ricorrente_1 dalla partecipazione alla Società_1 s.a.s.. Le vicende giudiziarie diffusamente riferite da parte ricorrente, caratterizzate da plurime pronunce di cessazione della materia del contendere, sono relative a giudizi avviati a seguito di ricorsi avverso ingiunzioni di pagamento e pertanto le relative pronunce non incidono sulla sussistenza del debito tributario che, come detto, è fondato su sentenze passate in giudicato…. l'evento estintivo che ha riguardato la società (cancellazione dal registro delle imprese) non produce effetti estintivi con riguardo al maggior reddito accertato nei confronti dei singoli soci – e, per quel che rileva in questa sede, di Ricorrente_1
– che è fondato su sentenze divenute ormai definitive ed in relazione alle quali non è decorso il termine decennale di prescrizione. Anche la chiesta estensione del giudicato derivante da pronunce relative a taluni ex soci per alcune annualità (solo in parte coincidenti con quelle oggetto delle pretese nei confronti della ricorrente) non può ritenersi fondata trattandosi di posizioni comunque autonome le une dalle altre…
La infondatezza della eccezione di prescrizione relativa al debito tributario per non ancora intervenuto decorso del termine decennale dal passaggio in giudicato delle due sentenze sopra richiamate comporta, parimenti, la infondatezza della analoga eccezione riguardante le sanzioni”.
Le spese del giudizio venivano poste a carico della soccombente.
Con atto notificato il 22.11.2023 Ricorrente_1 proponeva appello.
Resistevano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci,
i quali possono, in quanto tali, essere chiamati a risponderne, senza il litis consorzio con la società, ove questa sia già estinta, “ nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate ( Cass. Sez. 6°, n. 23029/2017;
Cass. S. U. n. 6070/2013).
Ma, comunque, nel caso di specie, è da tenere presente che Ricorrente_1 è stata chiamata a rispondere per il maggior reddito accertato nei suoi confronti, con sentenze passate in giudicato quale conseguenza del reddito accertato in capo alla società della quale era socia.
Le precedenti richieste dell'Ufficio di cessazione della materia del contendere e le conseguenti pronunzie invocate dalla contribnete erano state determinate non dal sopravvenuto venir meno della pretesa impositiva ma dalla intervenuta modifica del diritto societario ad opera del d. l.vo n. 6/2003 e dall'orientamento giurisprudenziale immediatamente successivo secondo il quale, a far data dall'1.1.2004, data di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 2495 c. civ., la cancellazione della società dal registro delle imprese determinava comunque l'estinzione della stessa indipendentemente del fatto che potevano esservi rapporti pendenti.
Non può, pertanto, ritenersi violato il principio del ne bis in idem, essendo state invocate, nell'odierno giudizio e in quelli conclusi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, causali diverse.
Per quanto precede non sussiste neanche la violazione del principio del ne bis in idem dato che, nel caso in esame, non è in contestazione il merito di atti o provvedimenti ma la mera reiscrizione a ruolo di imposte dovute a seguito di sentenze passate in giudicato.
La conseguente attività di riscossione non è soggetta a decadenza ma unicamente alla prescrizione decennale che avrà per oggetto non quanto previsto nell'atto ma il contenuto della pronunzia del giudice.
Ciò anche con riferimento alle sanzioni. Quanto alla pretesa estensione del giudicato favorevole è da ribadire che, circostanza nno contestata dalla ricorrente-appellante, la cartella impugnata risulta fondata su die sentenze passate in giudicato che hanno accertato, per gli anni 1995 e 1999, un maggior reddito derivato alla Ricorrente_1 per effetto della sua partecipazione alla Società_1 s. a. s.
Va osservato inoltre, per come risulta dalla parte espositiva della impugnata sentenza, che, secondo la difesa della ricorrente, “ le pretese tributarie scaturivano dagli avvisi di accertamento n. RJA01T000090 e n. RJA02T300250 aventi come destinataria la Società_1 s. a. s.” mentre, con l'atto di appello, la medesima difesa richiamava altro avviso di accertamento, cioè quello contraddistinto dal n. RJA2000112, sempre emesso nei confronti della Società_1 s. a. s.
Anche gli altri motivi di appello appaiono infondati per le considerazioni espresse dal giudice di prime cure che questa Corte ritiene vadano pienamente condivise.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'iscrizione a ruolo per l'anno 1995;
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 5833/10/2022 pronunziata il 20.9.2021 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-
Riscossione delle spese del presente grado che liquida, per ciascuna in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato