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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
16.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2256/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della
CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art.1 della legge 222/84 o in subordine dell'art 13 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo
(r.g. 2170/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. L nel giudizio di opposizione non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Il ricorso è stato depositato nel termine di legge, le motivazioni del ricorso sono da considerarsi specifiche e puntuali, la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e 509/88) ed all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 13 L. 118/71.
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili
a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire
232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71):
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha accertato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da febbraio 2024.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. avendo fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese si osserva che l'accertamento del requisito sanitario è stato accertato solo in epoca successiva al giudizio di ATP e per tale ragione le spese dell'ATP sono interamente compensate;
le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L.
222/ 84 da febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento da febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazioni;
Compensa le spese dell'A.T.P.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in € 1.350,00 CP_1 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 17.10.2025
Il Giudice Onorario
ER AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
16.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2256/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OTTAVI TIZIANO Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della
CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art.1 della legge 222/84 o in subordine dell'art 13 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo
(r.g. 2170/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. L nel giudizio di opposizione non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Il ricorso è stato depositato nel termine di legge, le motivazioni del ricorso sono da considerarsi specifiche e puntuali, la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80- 508/88 e 509/88) ed all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 13 L. 118/71.
Accompagno.
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili
a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire
232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71):
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha accertato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da febbraio 2024.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. avendo fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese si osserva che l'accertamento del requisito sanitario è stato accertato solo in epoca successiva al giudizio di ATP e per tale ragione le spese dell'ATP sono interamente compensate;
le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L.
222/ 84 da febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento da febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazioni;
Compensa le spese dell'A.T.P.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in € 1.350,00 CP_1 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 17.10.2025
Il Giudice Onorario
ER AD