Articolo 19 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 settembre 1950
Art. 19.
I residui risultanti al 1 luglio 1950 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1950-51, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1950