TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3037/2020 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente, rappresentato e difeso, per procura speciale
[...]
allegata al ricorso, dall'avvocato Roberto Matta, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' sede di Cagliari, Controparte_1
con sede in Cagliari, viale Poetto n. 312 (p. I.V.A. n. ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato
US TA, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato da di Cagliari con Raccomandata 1.9.2020 prot. CP_1
pagina 1 9385/2020, e del provvedimento disciplinare irrogato con Parte_2
14.10.2020 prot. 11153/2020, e di ogni atto ad esso connesso, presupposto, prodromico e/o consequenziale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, adottato in violazione di legge e del CCNL applicato, o come meglio;
per l'effetto pronunciare l'annullamento delle due sanzioni disciplinari o emettere altro provvedimento avente medesima efficacia;
2) per l'effetto condannare di Cagliari alla restituzione di quanto CP_1
indebitamente detratto al dipendente per la somma di €392,62, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio e compensi di Avvocato”.
Nell'interesse della convenuta: “Nel merito
- rigettare integralmente l'avverso ricorso e, per l'effetto, mandare assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa.
In ogni caso
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2020 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell Controparte_1
sede di Cagliari (di seguito, per brevità, , per
[...] Controparte_2
sentirsi annullare le seguenti sanzioni disciplinari conservative:
1) sanzione di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comunicata con raccomandata del 5.8.2020, prot. n. 8529/2020;
2) sanzione di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comunicata con raccomandata del 14.10.2020, prot. 11153/2020.
A fondamento del ricorso ha innanzitutto allegato di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di sin dal Controparte_2
pagina 2 21.11.1989, in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, e di essere inquadrato nel profilo di educatore, categoria D3, del vigente
C.C.N.L. A.I.A.S. Alla data di deposito del ricorso, egli prestava la propria attività lavorativa presso il centro di Domusnovas, nel CP_1
servizio di psichiatria.
Parte ricorrente ha quindi descritto i fatti sottesi ai due procedimenti disciplinari, conclusisi entrambi con la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni.
1.1. Con riguardo alla prima sanzione, parte ricorrente ha rilevato che, con la nota del 22.6.2020 il datore di lavoro gli aveva contestato il seguente addebito: “arrivò all'improvviso dall'aula accanto e con voce alterata e atteggiamento aggressivo e irrispettoso risulta che abbia aggredito verbalmente la Responsabile Amministrativa, la signora
, urlandole contro le seguenti affermazioni: ho 52 anni e non mi Pt_3
devi dire tu quello che devo fare;
gli educatori e i pazienti devono avere una privacy per poter svolgere le attività ricreative, cosa che attualmente non è possibile in quanto tutto il personale che transita nel corridoio è motivo di distrazione per i pazienti e che gli stessi si soffermano anche all'interno dell'aula; quando c'era aveva fatto mettere le Per_1
tende; devi ringraziare perché mi ha convinto a non Testimone_1
andare in caserma a denunciarti per avermi accusato di consumare birra durante l'orario di lavoro;
io non sono , è da circa un Testimone_2
anno e mezzo che i pazienti non escono più dal Centro, la programmazione non la devi fare tu o la psicologa.
Mentre la Coordinatrice La invitava ad un incontro una volta che si fosse tranquillizzato, risulta che Ella, in tutta risposta, abbia continuato
a urlare, perseverando nel tenere un comportamento irrispettoso nei suoi confronti”.
Al lavoratore era stata contestata la violazione prevista dall'art. 32, lettere g), v), w), y), aa), del citato Controparte_3
pagina 3 In relazione a tale episodio, il ha allegato che, nell'occasione, Pt_1
egli stava svolgendo la sua attività in una sala adiacente rispetto al corridoio in cui si trovava la coordinatrice, visibile dall'interno attraverso una vetrata: vedendo il passaggio degli operatori nel corridoio, i pazienti del gruppo a lui affidato si distraevano dall'attività in corso di svolgimento.
Alla lettera di contestazione il lavoratore aveva risposto con nota scritta del 30.6.2020, nella quale aveva preso ampiamente posizione sull'accaduto, negando di aver tenuto un contegno irrispettoso, e negando inoltre che la coordinatrice gli avesse richiesto di continuare la discussione in privato: al contrario, un simile incontro con la coordinatrice era stato più volte richiesto da lui stesso e dagli altri educatori, al fine di chiarire alcuni aspetti lavorativi, ma non era stato mai concesso.
Il ricorrente, ancora, aveva chiarito che si era svolta una normale discussione lavorativa su argomenti oggetto di frequenti colloqui, vertenti sull'organizzazione delle prestazioni educative.
Tuttavia, le giustificazioni non erano state accolte e la successiva nota del 5.8.2020, prot. n. 8529/2020, aveva comunicato la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, poi confermata come da nota del 1.9.2020, prot. n. 9385/2020, ed eseguita nelle successive giornate del 17, 18 e 19 settembre 2020, al termine del periodo di malattia fruito dal ricorrente.
1.2. Con riguardo alla seconda sanzione, parte ricorrente ha rilevato che, con nota dell'8.7.2020, prot. n. 7415/2020, ricevuta il 14.7.2020, il datore di lavoro gli aveva contestato il seguente addebito: “in data
23.6.2020 alle ore 16,20 circa, mentre l'impiegata Controparte_4
dialogava nel portico con i familiari di un ospite, sentì dei lamenti provenire dalla scala antincendio posta sul lato dello stabile.
I suddetti lamenti provenivano dalla paziente , Persona_2
che piangeva impaurita, appoggiata alla ringhiera.
pagina 4 Pers La paziente dopo aver percorso il corridoio del Reparto, ha aperto la porta antipanico che affaccia sulle scale di emergenza e una volta varcata, la stessa le si è chiusa alle spalle lasciando la paziente bloccata all'esterno, sulle scale.
Risulta che la paziente facesse parte dei pazienti a Lei affidati quel pomeriggio.
Detti comportamenti […] sono gravi ed integrano degli illeciti disciplinari.
In particolare, oltre ad essere assolutamente incompatibili con le incombenze a Lei contrattualmente affidate, sono contrari ad ogni norma etica e morale, oltreché assolutamente lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana ed in particolare di soggetti disabili, che, proprio per la loro situazione, dovrebbero, ancor di più, essere rispettati con la massima diligenza professionale.
Il comportamento da Lei tenuto nei confronti dei pazienti a Lei affidati, aggrava la loro situazione psicofisica già di per sé minata dalle sue problematiche personali, in virtù delle quali il paziente è stato affidato all la quale attraverso un percorso (cura, riabilitazione, CP_1
assistenza ai bisogni personali) si impegna a consentire a questa tipologia di paziente, per quanto possibile, un recupero psicofisico e una vita dignitosa.
Il Suo comportamento provoca, inoltre, una lesione all'immagine dell'Associazione in termini di serietà ed efficienza. […]
Ella, quindi, deve rispondere delle violazioni di cui agli artt. 31 e 32, lettere c), e), j) e w)”.
Il ricorrente, prima ancora di ricevere la lettera di contestazione disciplinare, con comunicazione consegnata in sede il 24.6.2020, aveva redatto una relazione sull'episodio oggetto di contestazione.
Successivamente, ricevuta la lettera di contestazione dell'addebito, con nota del 16.7.2020, trasmessa con PEC di pari data, aveva esposto la sua versione dei fatti.
pagina 5 In particolare, egli aveva rappresentato una differente versione dei fatti (v. il punto 2) della citata nota del 16.7.2020).
Al momento in cui era avvenuto l'episodio contestato, impegnato nel turno pomeridiano, egli si trovava solo in aula con 8 pazienti del reparto psichiatrico più i 5 di quello socioriabilitativo;
in quel frangente la paziente gli aveva chiesto di uscire per andare in Controparte_5
bagno e, nello stesso tempo, la paziente aveva preteso Persona_3
di poter fare una videochiamata con il telefono che si trovava in infermeria.
Trovandosi da solo, aveva provato a contattare mediante il telefono dell'aula altri operatori per sostenerlo, ma, come era noto a tutti, compresa la coordinatrice, detto telefono era malfunzionante ed in tale occasione non funzionava. In quel momento la paziente era uscita Per_3
con forza dall'aula in direzione dell'infermeria. Avendo provato a fermarla per farla desistere, senza alcun esito, egli l'aveva seguita fino all'infermeria chiedendo al collega se potesse farle Pt_4 Persona_4
fare una videochiamata, conoscendo l'irascibilità della paziente.
Nello stesso arco di tempo in cui stava inseguendo la paziente Per_3
si era avvicinata la collega delle pulizie, , dicendogli che Testimone_3
la paziente con la collega , erano nelle scale: era CP_5 CP_4
quindi corso velocemente per le scale, senza trovare nessuno, ed un parente gli aveva indicato che una collega con una paziente si trovavano sul pianerottolo della scala esterna. Pertanto, si era recato in loco, e, aperta la porta, aveva riportato la paziente in aula.
Secondo il ricorrente, simili episodi erano all'ordine del giorno.
Sempre nella stessa nota, il ricorrente ha rilevato che in più occasioni era stato segnalato che l'aula della psichiatria era disposta abbastanza lontano dall'infermeria (segnalazioni prot. 411 del 28.2.2020 e n. 130 del
26.6.2020), che costituiva il primo punto di richiesta d'aiuto per l'operatore che lavora in psichiatria (essendo quella specifica zona
pagina 6 isolata), lamentando inoltre che la stessa aula era ubicata in un ambiente con varie vie di fuga, pericolose per gli ospiti.
Pertanto, l'ubicazione dell'aula, a seguito della divisione del salone, non appariva funzionale alla salvaguardia ed alla tutela degli ospiti.
Il ricorrente ha inoltre rilevato che, circa due mesi prima dell'episodio, su richiesta delle colleghe, era stato posizionato in aula un telefono che sarebbe dovuto servire per mantenersi in contatto con l'infermeria, ma che tuttavia non funzionava.
Sempre nella stessa nota difensiva, ha evidenziato le carenze di personale della struttura ed ha quindi affermato la correttezza del proprio operato, in ragione del fatto che, nella circostanza, aveva dovuto prestare attenzione all'ospite più problematica rispetto all'ospite e Per_3 CP_5
di certo maggiormente pericolosa per sé e per gli altri, visto che in passato era scappata dal centro, aveva rotto vetri e si era recisa le vene dell'avambraccio, al contrario della paziente che fino Controparte_5
al giorno non si era mai spostata nel corridoio, non aveva mai percorso l'andito da sola e aperto la porta che porta alle scale dove poi è stata ritrovata dalla collega CP_4
Il ricorrente, pertanto, aveva concluso disconoscendo le sue responsabilità sull'addebito ricevuto, e chiedendo, oltre all'audizione degli altri colleghi in turno il 23.6.2020, di essere sentito oralmente sull'episodio contestato.
Successivamente, sentito dal datore di lavoro all'incontro del
23.9.2020 presso la sede di il ricorrente aveva ribadito Controparte_2
le sue difese.
Le sue ragioni, tuttavia, non erano state ritenute “valide o sufficienti” dal datore di lavoro, e pertanto, con raccomandata del 14.10.2020, prot.
n. 11153/2020, gli era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, da scontarsi nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre 2020.
pagina 7 1.3. Dopo aver esposto i fatti di causa, il ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità di entrambe le sanzioni disciplinari a lui comminate.
Per quanto concerne il primo addebito, ha ribadito che si era trattato di una normale discussione, nell'ambito della dialettica tra la coordinatrice e l'educatore, peraltro esasperato - come tutti i colleghi - dalle condizioni di lavoro in cui era costretto ad operare, oltre che disturbato nella sua prestazione dalla presenza dei colleghi (compresa la coordinatrice), visibili dall'interno dell'aula in cui svolgeva attività educativa.
Per quanto concerne il secondo addebito, il ricorrente ha ribadito che, in ragione della carenza di personale in turno, si era trovato a gestire un intero gruppo di assistiti, di cui ben 8 pazienti psichiatrici e 5 soggetti al servizio socioriabilitativo, e che durate la lezione aveva dovuto inseguire la paziente psichiatrica persona maggiormente Persona_3
pericolosa per sé e per gli altri rispetto alla Di conseguenza, la CP_5
condotta da lui tenuta nell'occasione era l'unica possibile, oltre che, razionalmente, quella preferibile.
Il ricorrente si è quindi lamentato delle varie criticità che caratterizzavano la struttura di Domusnovas in cui si trovava ad operare, quali: il grave sottodimensionamento del personale educativo, e del personale del centro in generale;
la disposizione (conseguente alla carenza di educatori) di accorpare in un unico gruppo di lavoro personale con patologie psichiatriche e quello soggetto a terapia riabilitativa, con la conseguente impossibilità di svolgere attività didattica mirata (per l'eterogeneità dei fruitori) e conseguente limitazione del ruolo dell'educatore a funzioni di mera sorveglianza;
la carenza di mezzi e personale, che rendevano nei fatti impossibile lo svolgimento di attività educativa e attività all'esterno della struttura;
le carenze organizzative e strutturali, costituenti un grave impedimento allo svolgimento dell'attività con i gruppi terapeutici.
pagina 8 2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito Controparte_2
all'avverso ricorso, sostenendo la piena legittimità delle sanzioni conservative irrogate al dipendente, avuto riguardo alle gravi condotte da lui poste in essere, per come accertate nell'ambito dell'istruttoria interna.
Ha precisato che il ricorrente svolge la propria attività, in qualità di educatore, presso il centro di Domusnovas, nell'ambito del quale vengono ospitati simultaneamente soggetti assistiti in regime socioriabilitativo residenziale e soggetti assistiti psichiatrici in attesa di conversione di regime.
Ha inoltre precisato che le principali attività sviluppate dagli educatori del centro di Domusnovas sono svolte al primo piano della struttura, presso i due saloni principali nei quali vengono assistite contemporaneamente entrambe le tipologie di ospiti: uno, denominato salone A, ove erano presenti n. 13 assistiti, di cui n. 6 in carrozzina, ed un secondo, denominato salone B, ove erano ospitati n. 13 assistiti di cui n.
6 in carrozzina, nel quale presta la propria attività il ricorrente.
Con riferimento al salone B, ha evidenziato che – come risultava dai registri delle presenze degli assistiti – un paziente (il signor ) Persona_5
risultava assente a far data dal 24 marzo 2019, ragion per cui, all'epoca dei fatti di causa, il salone B ospitava n. 13 assistiti, di cui n. 6 in carrozzina.
Ha quindi osservato come presso i predetti saloni gli educatori, coordinati dallo psicologo e dal pedagogista, debbano esercitare una costante sorveglianza degli ospiti, parametrata al grado di autosufficienza di ciascuno, occupandosi di attuare interventi educativi volti al recupero e al potenziamento dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana e al mantenimento degli interessi in funzione di una migliore qualità della vita, che contemplano attività ricreative, attività semi strutturate e attività strutturate (laboratori di attività manuali, espressive, di movimento ecc.).
In ragione delle patologie sofferte, gli ospiti dei centri ed in CP_1
particolare di quello di Domusnovas, seppur liberi di svolgere
pagina 9 autonomamente talune attività della vita quotidiana, necessitano di una costante sorveglianza da parte degli operatori in turno.
Secondo le disposizioni comunemente osservate, ogniqualvolta l'educatore ha necessità di allontanarsi dal salone ove si trovano gli ospiti affidati alla sua supervisione, egli deve preventivamente darne notizia ad un altro operatore (O.S.S., infermiere) poiché, per nessun motivo, egli può allontanarsi dall'aula allentando la sorveglianza sugli assistiti a lui affidati.
L ha inoltre precisato che, contrariamente Controparte_2
all'avversa ricostruzione, essa operava nel pieno rispetto della normativa regionale in ordine agli standard relativi al rapporto numerico che deve necessariamente sussistere tra educatore e ospite in tutti i suoi centri. In particolare, nella struttura di Domusnovas ove opera il ricorrente, come agevolmente si poteva evincere dal prospetto turni del giugno 2020, a fronte della necessaria presenza di 4 educatori per lo standard, all'epoca dei fatti in organico erano presenti in servizio ben 7 educatori (e quindi tre oltre il numero minimo previsto).
Quale ulteriore conferma circa la regolarità della dotazione organica prevista per il centro di Domusnovas, la convenuta ha precisato che, con delibera n. 259 del 29 marzo 2021, consequenziale a due audit tenuti dal
Nucleo Tecnico dell'Assessorato Regionale alla Sanità in data 29 luglio
2020 e in data 7 settembre 2020, la struttura di Domusnovas aveva ottenuto il rinnovo dell'accreditamento regionale per ulteriori cinque anni.
Con riferimento all'asserito malfunzionamento dell'apparecchio telefonico dell'aula in cui operava il parte convenuta ha Pt_1
affermato che lo stesso apparecchio aveva sempre funzionato correttamente, precisando che non risultava alcuna segnalazione, né verbale né scritta, ad opera del o di altro operatore, nell'apposito Pt_1
registro (denominato Registro Unico delle Segnalazioni degli Interventi di Manutenzione).
pagina 10 Ed ancora, ha evidenziato che, in più di un'occasione, la coordinatrice del centro aveva provveduto a far verificare l'apparecchio telefonico ai manutentori, i quali avevano appurato che lo stesso era perfettamente funzionante.
Di conseguenza, le ravvisate carenze nell'organizzazione della struttura erano inesistenti, e, in ogni caso, non potevano esimere il ricorrente dalle proprie responsabilità.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata quindi tenuta in decisione.
*******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. La prima sanzione disciplinare.
È infondata l'impugnazione della prima sanzione disciplinare, della sospensione del lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, comminata con lettera raccomandata del 5.8.2020.
Nell'espositiva che precede si è riportato il contenuto della contestazione disciplinare.
Al ricorrente è stata contestata la violazione prevista dall'art. 32, lettere g), v), w), y), aa) del C.C.N.L. A.I.A.S. vigente all'epoca dei fatti di causa.
Secondo il citato art. 32, “Esemplificativamente e non esaustivamente,
a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui ai punti da 1) a 4) del precedente comma (ovverosia 1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni), il dipendente che commetta una o più mancanze contenute nell'elencazione delle fattispecie illecite.
Nel caso ora in esame, si tratta delle seguenti fattispecie:
pagina 11 “g) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine della Associazione”;
“v) per grave insubordinazione nei confronti del legale rappresentante dell'Associazione o dei superiori gerarchici”;
“w) laddove il dipendente tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, i rappresentanti dell'Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesive della dignità della persona”;
“y) per minacce verso i superiori o vie di fatto”;
“aa) per litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro”.
Occorre rilevare che i fatti, per come contestati, non rientrano, neppure in astratto, in alcune della fattispecie sopra indicate.
Non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera g), non individuandosi, dallo stesso tenore della contestazione, un concreto pregiudizio ai danni di inteso in particolare come Controparte_2
danno al patrimonio o all'immagine dell'associazione. Si è infatti trattato di un episodio avvenuto all'interno di un contesto lavorativo, che ha visto coinvolte poche persone e non ha avuto alcuna rilevanza esterna.
Non rientrano neppure nella fattispecie di cui alla lettera y), dal momento che la contestazione non indica delle vere e proprie “minacce” che il ricorrente avrebbe proferito, né indica che il ricorrente sarebbe passato alle “vie di fatto”, aggredendo fisicamente la coordinatrice.
I fatti, per come descritti nella contestazione, rientrano, invece, nelle fattispecie di cui alle lettere v), e quindi nella “grave insubordinazione” verso un superiore, w), per aver il ricorrente tenuto un “contegno scorretto od offensivo” verso la sua superiore, e aa), per aver il ricorrente dato luogo a “litigi di particolare gravità”.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalla prova testimoniale, è emerso che i fatti si sono sostanzialmente verificati per come descritti nella contestazione disciplinare.
pagina 12 La coordinatrice ha riferito che l'episodio in esame Testimone_4
si è verificato nel pomeriggio del giorno 10 giugno 2020, allorquando lei era andata in reparto, accompagnata da e da due Controparte_4
ausiliarie, per verificare la possibilità di installare un sistema di opacizzazione delle vetrate dei saloni al fine di evitare che gli ospiti si distraessero al passaggio del personale o degli altri ospiti.
Secondo la testimone: “Mentre stavo prendendo le misure, è Pt_1
uscito dal salone ed ha iniziato a strillare e inveire contro di me. Non ricordo con precisione le frasi proferite, ma mi ha accusato di non saper svolgere il mio lavoro. Mentre strillava ed io lo invitavo ad abbassare il volume della voce gli usciva la bava dalla bocca. Io l'ho invitato a calmarsi ed ad avere un confronto in ufficio. Lui ha continuato ad urlare, io sono andata via e ho segnalato l'episodio in Direzione”.
La ha poi riferito quanto segue in merito al fatto, riportato Pt_3
nella contestazione, concernente l'accusa, a lei rivolta dal di aver Pt_1
falsamente segnalato alla direzione sanitaria che costui aveva bevuto birra in servizio: “Ricordo che mi disse “devi ringraziare Pt_1 [...]
(direttore sanitario dell'epoca) che non sono andato in Tes_1
caserma a denunciarti per avermi accusato di bere birra in servizio”.
Preciso che ero entrata in possesso, tramite un dipendente di cui non ricordo il nome, di una foto che ritraeva la busta dell'immondizia del salone del servizio diurno del giorno in cui il stava svolgendo Pt_1
attività lavorativa, nella quale si intravedono delle bottiglie di birra, per cui io avevo segnalato l'episodio a , io all'epoca ero Testimone_1
assistente sociale. Non so cosa il direttore sanitario abbia fatto dopo”.
La testimone , nel ricordare l'episodio, ha Controparte_4
riferito che “il è uscito alterato, assai adirato, dall'aula b e si è Pt_1
rivolto con un tono di voce alto alla coordinatrice, non ricordo cosa le ha detto, ma solo il fatto che era molto arrabbiato;
la coordinatrice era molto calma, mentre era alterato”. Pt_1
pagina 13 La testimone nel fornire una versione dei fatti Testimone_5
differente, ha così deposto: “Ricordo che eravamo fuori dal primo salone
e stavamo controllando con e la Testimone_4 CP_4
vetrata al fine di applicare un foglio opacizzante per garantire la privacy dei pazienti, è sopraggiunto e ha discusso con la direttrice, ma Pt_1
non ricordo cosa si siano detti. Non ricordo toni concitati, ma un normale dialogo tra la direttrice e ”. Pt_1
Stando alle deposizioni della e della il ha Pt_3 CP_4 Pt_1
innanzitutto tenuto un “contegno scorretto” nei confronti del suo superiore, ovvero della coordinatrice.
Egli, infatti, visibilmente arrabbiato, ha sempre tenuto un tono di voce alto e si è rifiutato di proseguire la conversazione in ufficio, con la dovuta calma.
Si è inoltre rivolto in termini irrispettosi alla coordinatrice, che ha accusato di non saper svolgere il proprio lavoro.
Si noti che nella contestazione disciplinare vengono riportate le stesse frasi che il ha pronunciato alla presenti nella relazione Pt_1 Pt_3
redatta da quest'ultima sull'accaduto in data 11.6.2020, e quindi nell'immediatezza dei fatti.
In particolare, il ha proferito nei confronti della coordinatrice Pt_1
la frase “ho 52 anni e non mi devi dire tu quello che devo fare”, che, in quanto riferita ad un superiore, evidentemente denota un atteggiamento di grave insubordinazione nei suoi confronti.
Ed ancora, lo stesso nel ricordare alla coordinatrice l'episodio Pt_1
del rinvenimento della bottiglia di birra, ha rinfacciato alla medesima di averlo accusato di aver bevuto birra in orario di servizio.
Anche questa condotta denota un atteggiamento aggressivo ed irrispettoso del ricorrente verso la sua coordinatrice, dal momento che la stessa, avendo ricevuto diverse lamentele da parte del personale addetto alle pulizie in ordine al rinvenimento di bottiglie di birra consumate presso il servizio diurno socioriabilitativo (come indicato nella citata
pagina 14 relazione), aveva doverosamente segnalato l'accaduto alla direzione sanitaria.
L'intenzione della coordinatrice non era, quindi, quella di accusare il ricorrente, bensì, come suo dovere, di portare a conoscenza della direzione sanitaria una condotta contraria ai doveri professionali, ovvero la consumazione di bevande alcoliche in orario di servizio, e ciò a prescindere da chi ne fosse stato l'autore.
Si ritiene non particolarmente attendibile la deposizione della testimone in quanto contraddetta dalle deposizioni delle altre due Tes_5
testimoni.
Alla luce della gravità della condotta, rientrante, come detto, nelle fattispecie di cui alle lettere v), w) ed aa), la sanzione comminata appare proporzionata.
4.2. La seconda sanzione disciplinare.
Non è fondata neppure l'impugnazione della seconda sanzione disciplinare.
Anche in questo caso è stata irrogata al ricorrente la sospensione del lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, con lettera del 14.10.2020.
Al ricorrente sono state contestate le violazioni di cui all'art. 32, lettere c), e), j) e w).
Si tratta delle seguenti violazioni:
“c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati”;
“e) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dall'Amministrazione; non rispetti il progetto-programma riabilitativo definito dall'equipe”;
“j) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di estrema gravità”;
“w) laddove il dipendente tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, i rappresentanti dell'Associazione, il pubblico, gli altri
pagina 15 dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesive della dignità della persona”.
Come si evince dalla lettura della nota di addebito, al ricorrente è stato contestato il fatto di aver omesso la vigilanza nei confronti della paziente affidata alle sue cure (il giorno 23.6.2020 il Controparte_5
ricorrente era in servizio nel turno pomeridiano), la quale, come si legge nella nota, “dopo aver percorso il corridoio del Reparto, ha aperto la porta antipanico che affaccia sulle scale di emergenza e una volta varcata, la stessa le si è chiusa alle spalle lasciando la paziente bloccata all'esterno, sulle scale”.
Di quanto accaduto, sempre secondo la contestazione, si è avveduta l'impiegata alle ore 16:20 circa. Controparte_4
La “mentre dialogava nel portico con i familiari di un ospite, CP_4
sentì dei lamenti provenire dalla scala antincendio posta sul lato dello stabile. I suddetti lamenti provenivano dalla paziente Per_2
, che piangeva impaurita, appoggiata alla ringhiera”.
[...]
Lo stesso ricorrente non ha negato l'evento in sé, ovverosia il fatto che la paziente è rimasta bloccata all'esterno, ma si Controparte_5
è giustificato affermando di essersi trovato nell'impossibilità di evitarlo, in quanto impegnato, in maniera da lui ritenuta del tutto assorbente, nell'assistenza alla paziente Persona_3
Senonché la ricostruzione dei fatti di causa, per come desumibile dalle deposizioni testimoniali, evidenzia la condotta negligente tenuta nell'occasione dal ricorrente.
Innanzitutto, la testimone ha riferito Controparte_4
dell'episodio nei seguenti termini: “Mi trovavo all'esterno della struttura
e ho sentito qualcuno piangere, mi sono spostata all'esterno del cortile per capire cosa stava accadendo e ho visto una paziente sulle scale antincendio del primo piano della struttura, che piangeva disperata.
Sono salita e ho appurato che era lei non è Controparte_5
voluta scendere dalle scale antincendio. Quindi ho visto che nel cortile si
pagina 16 trovavano due ausiliarie e un'altra di cui non ricordo il Testimone_3
nome e gli ho chiesto di avvisare un operatore in reparto affinché aprisse la porta della scala antincendio. Dopo un paio di minuti , Pt_1
avvisato dalla , è venuto in cortile, poi è risalito ed ha aperto la Tes_3
porta sulla scala antincendio. Siamo andato verso l'infermeria con la
e e lì ho trovato che stava effettuando una CP_5 Pt_1 Persona_4
chiamata con la paziente . Per_6
La predetta testimone ha quindi confermato di aver rinvenuto la paziente – pacificamente affidata alle cure del ricorrente, in CP_5
servizio presso il salone B - da sola, mentre piangeva disperata nelle scale antincendio.
Ha quindi confermato che il è sopraggiunto solo dopo essere Pt_1
stato avvisato dalle due ausiliarie, e l'altra ausiliaria di Testimone_3
cui non ricorda il nome, a loro volta avvisate da lei stessa.
Di conseguenza, solo in quel momento il si è avveduto Pt_1
dell'allontanamento della dal salone B. CP_5
La stessa testimone ha poi riferito che, a suo ricordo, gli CP_4
apparecchi telefonici presenti nei saloni A e B erano funzionanti, perché le capitava di chiamarli. Non ricorda di segnalazioni concernenti un guasto all'apparecchio telefonico e quindi presume che lo stesso funzionasse anche il giorno in cui è avvenuto l'episodio ora in esame.
Ha poi confermato che “l'operatore che ha in carico un determinato gruppo di pazienti deve sorvegliare costantemente gli assistiti a lui affidati rimanendo all'interno dell'aula/salone e se deve spostarsi deve avvisare un altro operatore in turno”.
Il testimone ha così deposto in merito Testimone_6
all'episodio: “Il è venuto in infermeria di pomeriggio con la Pt_1
paziente , la quale voleva parlare con la sorella, noi Persona_3
infatti avevamo in infermeria un telefono dedicato ai pazienti. Ho consegnato il telefono a , il quale ha digitato il numero richiesto Pt_1
dalla paziente e le ha consegnato il telefono.
pagina 17 Io mi sono spostato dall'infermeria e quando sono risalito in infermeria, non ricordo dopo quanto tempo, mi ha fermato un OSS
Per_ e mi ha detto che ( ) stava Persona_4 CP_4
accompagnando la paziente che aveva rinvenuto nelle scale CP_5
antincendio, all'interno del reparto. La paziente era affidata a CP_5
. Parte_1
Non conosco le circostanze in cui è stata rinvenuta la sig.ra CP_5
non ricordo di aver visto quella sera, Testimone_3
21) Quando io ho lasciato l'infermeria il Sig. era insieme alla Pt_1
nell'andito di fronte all'infermeria, non sono in grado di dire se Per_3
lui sia rimasto presente per tutta la durata della chiamata,
Adr. Avv. Matta il telefono è custodito in infermeria, io ho consegnato il telefono a e la chiamata è stata da lui effettuata nell'andito di Pt_1
fronte all'infermeria, che si trova a circa quaranta metri dal salone.
22) Confermo che quando si trovava in infermeria con la paziente
il aveva lasciato privo di sorveglianza il Persona_3 Pt_1
gruppo di pazienti assegnati alla sua supervisione presso il “Salone B”; infatti, l'OSS si trovava con me in infermeria ed è uscito per Per_4
cambiare un paziente, stava preparando i panni nel Persona_8
bagno ed stava aiutando ma comunque non Testimone_7 Per_8
era in salone. Comunque io non ho sentito che li abbia chiamati. Pt_1
25) Confermo che mi aveva chiesto l'autorizzazione ad Persona_4
effettuare la chiamata e su domanda dell'Ufficio preciso che Pt_1
davanti a me non ha chiesto a di andare a sorvegliare i pazienti in Per_4
salone. non è andato nell'aula di in quanto non gli era stato Per_4 Pt_1
richiesto”.
La deposizione del testimone si rivela particolarmente Tes_6
significativa, poiché conferma che il ricorrente non ha assolto correttamente i compiti a lui demandati, avendo lasciato privi di sorveglianza i pazienti a lui affidati.
pagina 18 Come risulta dalla riposta che il testimone ha dato al capo 22) delle deduzioni di prova di parte convenuta (“vero che quando si trovava in infermeria con la paziente il aveva lasciato Persona_3 Pt_1
privo di sorveglianza il gruppo di pazienti assegnati alla sua supervisione presso il “Salone B”), allorquando il si è allontanato Pt_1
dal salone B per effettuare la telefonata con la paziente (secondo Per_3
la telefonata è stata effettuata nell'andito dell'infermeria, distante Tes_6
circa 40 metri dal salone), tutti gli operatori erano occupati.
Lo stesso testimone, in risposta ad un chiarimento richiesto dall'Ufficio, ha precisato che il non chiese al di andare nel Pt_1 Per_4
salone per sorvegliare i pazienti.
L'O.S.S. ha così deposto in merito all'episodio in esame: Persona_4
“Ero presente in struttura quando la è stata ritrovata nelle scale CP_5
antincendio.
Ricordo che quel giorno era arrivata la paziente in sedia a Per_3
rotelle infermeria, da sola. Io mi trovavo fuori dalla infermeria. La paziente chiedeva insistentemente di chiamare la sorella. In quel momento è arrivato anche e abbiamo chiesto all'infermiere , Pt_1 Tes_8
su richiesta dell'ufficio preciso che si trattava di il Testimone_6
permesso di chiamare, che è stato accordato. La chiamata è stata effettuata alla presenza di casula e dell'infermiere. Non so quanto sia durata la chiamata perché in quel momento ho sentito le lamentele di un paziente allettato ospite di una stanza accanto alla Persona_9
infermeria, per cui io sono corso dall'ospite per assisterlo e ho impiegato del tempo per lavarlo e sanificare il letto. Quando ho
Per_ terminato sono uscito dalla stanza ed ho visto tale che lavorava in ufficio con la paziente a braccetto e ancora vicino CP_5 Pt_1
Per_ all'infermeria. mi ha guardato e mi ha detto che l'avevamo combinata grossa perché aveva trovato la paziente nelle scale. Le ho chiesto perché lo stesse dicendo a me e lei mi ha ripetuto che questa cosa
Per_ era grave. In seguito ho chiesto spiegazioni a dicendole che stavo
pagina 19 prestando assistenza ad un paziente, ma non ricordo la sua risposta, ero abbastanza impanicato.
Non so con chi fossero i pazienti in salone mentre la effettuava Per_3
la chiamata, credo fossero soli visto ciò che è accaduto”.
Lo stesso testimone, in risposta alla domanda di cui al capo 32) delle deduzioni di prova di parte convenuta (“vero che e Testimone_6
in alcun modo sono stati resi edotti dal sulla Persona_4 Pt_1
necessità di prestare assistenza ai pazienti del “Salone B” durante lo svolgimento della videochiamata di cui ai capi che precedono”) ha così risposto: “Mentre eravamo infermeria non mi ha mai detto di Pt_1
andare a controllare i pazienti nel salone, non so se lo abbia chiesto ad
. Tes_6
Lo stesso testimone ha poi riferito che “Se un educatore deve allontanarsi dal salone deve avvisare un OSS o telefonicamente, sia tramite gli apparecchi presenti in salone che tramite cellulare privato, o verbalmente. Che io sappia i telefoni presenti nel salone sono sempre stati funzionanti, non so se sia mai stato richiesta manutenzione per quegli apparecchi”.
La prassi operativa sopra riferita, del tutto comprensibile in ragione delle condizioni di salute psicofisica degli ospiti della struttura, è stata confermata anche da altri testimoni.
La fisioterapista ha precisato sul punto quanto Testimone_9
segue: “Per quanto a mia conoscenza se l'educatore aveva necessità di allontanarsi dal salone in cui vi erano ospiti, doveva chiamare un OSS con il telefono a disposizione nel salone, è capitato anche a me di restare in salone per consentire all'educatore di utilizzare i servizi igienici”.
Il testimone , O.S.S. operante presso il medesimo Persona_8
centro di Domusnovas sino all'anno 2021, sul punto ha riferito CP_1
che “per quanto a mia conoscenza se l'educatore ha necessità di allontanarsi dal salone in cui vi son ospiti chiamava un OSS, per un periodo ci chiamavano con un campanellino, mi pare di ricordare, ma
pagina 20 non ne sono sicuro, che ci fossero dei telefoni cordless a disposizione nelle aule”.
Sul malfunzionamento del telefono, oltre a quelle già citate, riveste particolare rilievo la deposizione della coordinatrice Testimone_4
che sul punto ha così dichiarato: “Confermo che l'apparecchio telefonico collocato nel salone 13 in cui operava il era funzionante nella Pt_1
data in cui sono accaduti i fatto di causa;
infatti all'interno della struttura operano due manutentori che si occupano della manutenzione ordinaria del centro sia attraverso sopralluoghi diretti, sia tramite accesso al manuale di segnalazione di manutentori dove vengono segnate manutenzioni da effettuare da parte di tutti i dipendenti. Non vi è mai stata alcuna segnalazione in merito al cordless né prima né dopo.
Circa dieci giorno [giorni dopo] l'accaduto, mi ha contattato Pt_1
tramite il suo cellulare privato per informarmi che il cordless del salone da cui si era allontanata la Sig.ra non funzionava, io ho inviato i CP_5
manutentori che mi hanno riferito che il cordless funzionava perfettamente e alla data odierna nessuna segnalazione è mai stata effettuata.
Non ricordo se il 26 giugno 2020 è stato verificato se il cordless del salone era funzionante, presumo che funzionasse perché non vi era stata alcuna segnalazione”.
Sempre in ordine alla circostanza afferente al malfunzionamento del telefono, parte convenuta ha prodotto le dichiarazioni scritte dei due manutentori, signori e i quali hanno Persona_10 Persona_11
dichiarato di essere intervenuti in data 11 luglio 2020 e di aver verificato che l'apparecchio era funzionante.
Inoltre, gli stessi hanno precisato che del presunto malfunzionamento nessuna segnalazione era presente nel registro delle manutenzioni. Ciò risulta dalla produzione del predetto registro.
In sintesi, dall'esame delle deposizioni testimoniali è emerso che il allorquando si è spostato dal salone B per effettuare la telefonata Pt_1
pagina 21 con la paziente ha lasciato da soli i pazienti affidati alle sue cure, Per_3
presenti nel predetto salone, senza avvisare di ciò i colleghi, con ciò contravvenendo la riferita prassi operativa aziendale, oltre che ponendo in essere una condotta di certo non improntata ai canoni della diligenza.
È stato quindi dimostrato come la condotta negligente del Pt_1
abbia fatto sì che i pazienti affidati alle sue cure rimanessero privi di sorveglianza, in tal modo rendendo possibile l'episodio che poi si è verificato.
Non è rimasta, poi, dimostrata la circostanza per cui il telefono in uso agli operatori ed agli educatori del centro per segnalare l'allontanamento del salone non fosse funzionante, essendo emerso il contrario.
Del resto, appare singolare che né il ricorrente né gli altri operatori o educatori abbiano mai segnalato dei guasti prima del giorno in cui è avvenuto l'episodio ora in esame.
Inoltre, quand'anche, nell'occasione, il telefono non avesse funzionato, tale circostanza non avrebbe di certo costituito un'esimente nei confronti del ricorrente, che, anzi, avrebbe dovuto avvisare verbalmente gli altri colleghi presenti, in particolare e che Tes_6 Per_4
stava momentaneamente lasciando i pazienti soli nel salone B per effettuare la citata telefonata in compagnia della paziente Per_3
È quindi evidente come, con la sua condotta negligente, il Pt_1
abbia contribuito in maniera determinate al verificarsi dell'evento contestato, ovvero l'allontanamento dal salone B della paziente CP_5
la quale, lasciata incustodita, non si è avveduta della chiusura alle sue spalle della porta dalla quale si accede alle scale antincendio.
Il è quindi incorso nella violazione di cui alla lettera c) del Pt_1
richiamato art. 32 del C.C.N.L. A.I.A.S. vigente all'epoca dei fatti di causa, avendo posto in essere una condotta qualificabile in termini di
“grave negligenza in servizio”.
La gravità della condotta tenuta dal ricorrente giustifica la sanzione irrogata, da ritenersi rispettosa del principio di proporzionalità.
pagina 22 4.3. Del tutto inconferenti, oltre che indimostrate, si rivelano poi le doglianze di parte ricorrente in merito alle asserite carenze organizzative della struttura, dal momento che esse non sono idonee a far venir meno la sua personale responsabilità in ordine alle specifiche condotte contestatagli.
4.4. Da ultimo, si precisa che deve ritenersi irrilevante ai fini della presente causa la produzione della sentenza d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado che ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in seguito alla declaratoria di illegittimità del suo licenziamento, intimato dalla convenuta con nota del 22 febbraio
2023, atteso che le vicende fattuali che hanno dato luogo alla contestazione disciplinare conclusasi con il provvedimento espulsivo poi dichiarato illegittimo sono del tutto differenti da quelle oggetto del presente giudizio.
4.5. In conclusione, essendo rimasta accertata la legittimità delle impugnate sanzioni conservative, il ricorso merita di essere rigettato.
5. Parte ricorrente, rimasta soccombente, viene condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate nel dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., viene disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 [...]
sede di Cagliari, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come
pagina 23 per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato US
TA.
Cagliari, 3.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 24