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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 449/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025, vertente tra , nata a [...] il Parte_1
10/1/1976 c.f. , difesa dall'avv. Anna Ciaraldi, e CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Mario Costanzo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor nell'anno 2004 a Esperia (FR) secondo il rito civile e di CP_1 aver avuto dall'uomo, durante la convivenza, i figli (14/10/2007) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 26/5/2025, il signor non si è opposto alla CP_1 separazione. Ha riferito, inoltre, di aver raggiunto con la controparte un'intesa volta a definire la lite alle condizioni riportate in una scrittura privata firmata dagli interessati.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo sono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 449/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Esperia (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Esperia (LT) dell'anno 2004, al numero 2, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 449/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025, vertente tra , nata a [...] il Parte_1
10/1/1976 c.f. , difesa dall'avv. Anna Ciaraldi, e CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso
[...] CodiceFiscale_2 dall'avv. Mario Costanzo, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor nell'anno 2004 a Esperia (FR) secondo il rito civile e di CP_1 aver avuto dall'uomo, durante la convivenza, i figli (14/10/2007) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 26/5/2025, il signor non si è opposto alla CP_1 separazione. Ha riferito, inoltre, di aver raggiunto con la controparte un'intesa volta a definire la lite alle condizioni riportate in una scrittura privata firmata dagli interessati.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo sono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 449/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Esperia (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Esperia (LT) dell'anno 2004, al numero 2, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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