Articolo 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 361
Articolo 1Articolo 3
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18 giugno 1982
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19 dicembre 1984
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Versione
7 luglio 1985
Art. 2. ((Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri))
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;
c) galleggianti, costruzioni antinquinamento; costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.
d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi. (1)
Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984 , non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Entrata in vigore il 7 luglio 1985