Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 4256/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4256/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c e norme speciali), e vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Casale Grazia.
-Attore- contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
-Convenuto contumace-
Conclusioni
Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009,
n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , evocava in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (di seguito, per brevità: BNL), al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare che la ipoteca giudiziale iscritta dalla in data Controparte_1
28.07.2000 in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia sui terreni del Sig.
1
e precisamente sulla particella 16 foglio 21 è stata erroneamente Parte_1 iscritta e per l'effetto ordinare la cancellazione a cura e spese della parte convenuta;
2) condannare la al pagamento di tutti i danni subiti dal Sig. Controparte_1 [...]
pari ad € 25.000,00 o di quella somma maggiore o minore che il Parte_1
Giudice riterrà di giustizia;
3) con vittoria e competenze legali di giudizio, oltre Iva e Cnap.
Sulla premessa di essere proprietario di due terreni agricoli siti in agro di San Severo alla Contrada
Tatozzo o NE (“…l'uno della estensione catastale di are 30 e centiare 86, distinto in C.T. del
Comune di San Severo al foglio n. 21 - particella n. 16, l'altro della estensione catastale di are 09 e centiare 79, distinto in C.T. del Comune di San Severo al foglio n. 21 - particella 124…”), l'attore esponeva che, in data 22.01.2018, aveva promesso di vendere detti terreni al Parte_2
(“…il prezzo della vendita veniva concordato tra le parti per l'importo complessivo di € 43.000,00
(euro quarantatremila/00) il cui pagamento veniva regolato quanto ad € 3.0000,00 a titolo di caparra confirmatoria da imputare a conto prezzo e veniva versato alla stipula del preliminare, quanto al saldo di € 40.000,00 da versarsi alla stipula del definitivo che veniva fissato entro e non oltre il 28.02.2018 dinanzi al Notaio da San Severo…”). Persona_1
Precisando che, “…inaspettatamente si sentiva riferire dal Notaio che sulla particella 16 foglio 21 risultava iscritta. dalla , in data 28.07.2000, ipoteca giudiziale in forza Controparte_1
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia ai danni di e Controparte_2 [...]
”, rappresentava che i solleciti rivolti alla BNL erano risultati vani. Parte_3
Infine, sosteneva che, a causa dell'esistenza della predetta formalità, non avesse Parte_2
più inteso acquistare i terreni, ottenendo la restituzione del doppio della caparra pari a € 6.000,00.
Nella contumacia della BNL, la causa veniva istruita a mezzo della prova testimoniale con
[...]
e, a seguito della precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione con Parte_2
concessione ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In punto di diritto, deve premettersi che in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria si riscontra la sussistenza di un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare la difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è manifestato anche il danno-conseguenza, consistente nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli (Cass. n.12123/2020); danno che non può essere
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ritenuto in re ipsa, ma che deve essere oggetto di prova da parte di colui che sostiene di essere stato danneggiato.
Ed invero, il diritto al ristoro del danno patrimoniale patito non insorge automaticamente con il realizzarsi della condotta dolosa o colposa, ma a seguito del verificarsi delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera del danneggiato, che devono essere oggetto di prova da parte di quest'ultimo.
Diversamente opinando, ossia ritenendo sussistente il danno in re ipsa, si finirebbe per assimilare il danno con l'evento dannoso ed a configurare l'esistenza di un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in tal modo in contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 che affermano in maniera granitica che ciò che rileva ai fini risarcitori non è il danno-evento, ma il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.
Pertanto, quantunque possa ritenersi che il danno da illegittima iscrizione ipotecaria sia agevolmente dimostrabile mediante presunzioni semplici, con evidente sgravio dell'onere probatorio a carico del danneggiato, ciò non può esonerare quest'ultimo dall'allegazione dei fatti che devono essere comunque accertati.
Orbene, nella vicenda in esame, il fatto storico dedotto dall'attore risulta provato sia dalle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa (“…è vero che non ho più Parte_2
acquistato i terreni che mi erano stati promessi in vendita con il contratto preliminare intercorso con il sig. , poiché sui terreni il Notaio mi riferiva che vi era una Parte_1 Per_1 iscrizione ipotecaria della Banca Nazionale del Lavoro…”), sia dalla documentazione versata in atti.
Difatti, risulta pacifico che l'ipoteca fosse stata iscritta dalla BNL - il 28.07.2000 - contro CP_2
e non proprietari dei terreni (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte
[...] Controparte_3
attrice). Del pari, è pacifico che parte attrice - con il patrocinio dell'Avv. Casale Grazia - avesse inoltrato numerosi solleciti alla BNL, al fine di ottenere la cancellazione di detta ipoteca (cfr. docc. nn. 6, 7 e 8 del fascicolo attoreo).
Dunque, il danno-evento è sussistente sul piano dell'illegittimità dell'iscrizione e nella permanenza della medesima, stante la colpevole inerzia dell'istituto di credito che, pur edotto dell'errore nella trascrizione della ipoteca, non ha provveduto alla cancellazione.
Ciò giustifica l'accoglimento della domanda attorea di cancellazione dell'ipoteca a cura del competente conservatore dei registri immobiliari (dovendosi ritenere a ciò finalizzata la domanda dell'attore letteralmente volta a “…accertare che la ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca
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Nazionale del Lavoro in data 28.07.2000 (…) è stata erroneamente iscritta e per l'effetto ordinare la cancellazione a cura e spese della parte convenuta…”).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa al risarcimento “…dei danni subiti dal
pari ad € 25.000,00…”, in quanto i pregiudizi dedotti non sono stati Parte_1
provati.
Ed invero, le dichiarazioni rese dal teste , in assenza di ulteriori riscontri probatori Parte_2
(ad esempio, il versamento della restituzione del doppio della caparra), impongo il rigetto della pretesa risarcitoria.
Né può ritenersi che tale carenza probatoria possa essere sopperita dalla liquidazione in via equitativa del danno.
Ed invero, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass.
Ord. n. 8941/2022).
La natura della causa, l'esito della controversia e la particolarità delle questioni di diritto ivi trattate, consentono di ritenere compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, reietta ogni contraria istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati nella parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla convenuta sul terreno distinto in C.T. del
Comune di San Severo al foglio 21 particella 16 - con nota del 28.07.2000 reg. gen. n. 14247, reg part. n. 2230, ordinando la cancellazione di tale iscrizione al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Foggia, con esonero da responsabilità;
− COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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