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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1371/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 31.03.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI. Presidente dr.ssa . Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 4.08.2020 al n. 1371 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza N.433/2020 PUBBLICATA IN DATA 1.07.2020
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tem resentati e difesi dall'avv. Andrea De Parte_3 Cesaris, come da procura in atti
- appellanti - contro in nome e per conto di , in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall' Avv. Giovanna Cillerai del Foro di OS ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Elena Franci del Foro di Firenze, in Firenze Via Pisana n° 279, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza qui impugnata ed identificata in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si riportano: In via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse, con particolare riferimento alla CTU estimativa del valore cauzionale del bene e CTU contabile diretta ad accertare la correttezza matematica dei conteggi effettuati dal CTP nella propria Relazione depositata fondata sulla documentazione contabile che attesta i pagamenti delle rate avvenuti;
Nel merito: - dichiarare, per i motivi esposti nell'atto di citazione ed integrati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei seguenti contratti stipulati fra le parti: contratto di mutuo fondiario n. 741398856 stipulato ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs n. 385/1993 n. in data 04.06.2008 ai rogiti del Dott. Per_1 Notaio in OS (Rep. n. 196618 – Racc. n. 5998) registrato a OS il
[...] 008 al n. 5475 Mod. 1T (munito di formula esecutiva in data 23.06.2008) la concedeva alla società Parte_4 istratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore Sig. C.F. e n. di iscrizione nel Registro Parte_3 delle Imprese di OS , n. di iscrizione al R.E.A. 82914, con sede P.IVA_1 in Follonica (GR) Via dell parte mutuataria) la complessiva somma di euro 500.000,00 (CINQUECENTOMILA); - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti stessi;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa sui seguenti Beni ubicati in Comune di Scarlino, di proprietà di in Zona Parte_2 Industriale denominata “La Botte”, e precisa mune di Scarlino, Zona Industriale denominata “La Botte”, via Enrico Fermi e consistente in: Fabbricato destinato ad attività diverse ed industriali su due livelli, tra loro comunicanti mediante scale interne ed esterne, formato da magazzino e aule didattiche al piano terreno e da uffici e produzione servizi al piano primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva. Confini: proprietà , proprietà Parte_5 SAIS s.p.a., via Enrico fermi, salvo altri e più recenti confinanti. Detto immobile è censito al catsto fabbricati di Scarlino al foglio 9, particella 99 sub 1, categoria D/7 e rendita catastale euro 7.380,00. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate da , dichiarando che nulla è dovuto dal Parte_6 medesimo alla banca per er cui è causa;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuzione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso ripetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice, che si indica in euro 104.464,28 - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto opposto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenziale pronuncia;
”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, Nel merito in via principale : a.- rigettare integralmente l'appello proposto da
e per totale Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondatezza dei motivi dedotti ex adverso alla luce delle ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n° 433/2020 emessa dal Tribunale di OS in data 1°.07.2020 e pubblicata in data contestuale;
b.- accertare e dichiarare l'idoneità del mutuo del 4.06.2008 a costituire idoneo titolo esecutivo per le ragioni esposte nel presente atto e conseguentemente accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato, per quanto sopra argomentato;
c.- accertare e dichiarare la validità e l' efficacia del contratto di mutuo del 4.06.2008 nel suo complesso, per le motivazioni esposte nel presente atto;
d.- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo del 4.06.2008 sui beni immobili di proprietà della società siti nel Comune Parte_2 di Scarlino (GR) e della fideiussione pr Parte_3 e.- accertare e dichiarare la validità di tutte le clausole economiche e quelle relative agli interessi (corrispettivi e moratori), pattuite ed applicate nel contratto di mutuo del 4.06.2008, per quanto sopra esposto e conseguentemente respingere la domanda di ripetizione dell'indebito per quanto argomentato nel presente atto;
2 f.- dichiarare l' inammissibilità e improponibilità delle domande e contestazioni proposte da parte opponente per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n° 1del giudizio di primo grado, così come argomentato da questa difesa nella prima difesa utile, ovvero con la memoria ex art. 183 n°2 c.p.c. e, per l' effetto, respingere l'eccezione avversaria in merito alla nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità perché pretestuosa, infondata e non provata;
In via subordinata: g.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto, accertare e dichiarare la conversione del contratto di mutuo fondiario del giorno 4.06.2008, in forza dell' applicazione del principio generale della conversione del contratto nullo, in contratto di mutuo ipotecario, confermando la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo e delle garanzie reali e personali ad esso connesse, come richiesto nella prima difesa utile ovvero con la memoria istruttoria ex art. 183 n° 2 c.p.c. in primo grado.- In via subordinata ed in via riconvenzionale : h.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore ed il garante Parte_3
, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di Parte_3
,06= oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda, nella denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo venga privato di efficacia esecutiva;
In Via Subordinata Gradata e sempre In Via Riconvenzionale : i.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto , condannare ex art. 2033 c.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, te Parte_3
, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di Parte_3 06= oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda, nella denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo venga dichiarato invalido “.- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e CPA come per legge dovuti per entrambi i gradi di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità, annullamento o comunque inefficacia: del contratto di mutuo fondiario n.
741398856 stipulato fra le parti. in data 04.06.2008; dell'ipoteca volontaria accesa sui beni ubicati nel Comune di Scarlino, di proprietà di
[...]
delle fideiussioni prestate da . Chiedevano altresì Parte_2 Parte_6 di dichiarare l'inesistenza del diritto della Banca appellata di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dei titoli azionati, con conseguente declaratoria di nullità e/l'inefficacia del precetto opposto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti.
Così il fatto nella sentenza impugnata: “Parte opponente ha dedotto
l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in capo all'istituto di credito in quanto: il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato;
il contratto
3 sarebbe nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, TUB.
Ha lamentato, inoltre, l'invalidità della clausola relativa agli interessi perché ancorata all'Euribor e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (la Par mancata indicazione dell' , nonché la differenza tra quello “dichiarato e convenuto” e quello effettivamente applicato). Ha chiesto, quindi, sospendersi
l'efficacia esecutiva del titolo e rideterminarsi la somma effettivamente dovuta per effetto di compensazioni con i rapporti di conto corrente indicati nell'atto introduttivo. Parte opposta ha contestato tali doglianze, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato
e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare. La causa è stata istruita documentalmente e, previa separazione delle domande relative ai rapporti di conto corrente ex artt. 103, co. 2 e 104 c.p.c., all'udienza del 1.7.2020, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata emessa la presente sentenza”
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, escludendo la fondatezza delle eccezioni da quest'ultimo sollevate.
In particolare, il Giudice di prime cure disattendeva l'eccezione di nullità del titolo esecutivo fondata sulla natura condizionata del contratto di mutuo, asseritamente subordinato all'ottenimento di garanzie in favore dell'istituto di credito. Il Tribunale riconosceva la validità del mutuo quale titolo costitutivo, ritenendo che la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero da parte del mutuatario, presupponesse la traditio della somma di denaro mutuata.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, il Giudice rilevava che il superamento della percentuale di cui all'art 38, co 2 TUB, non inficiava la validità del contratto, ma ne determinava una diversa qualificazione giuridica, con conversione dello stesso, ex art 1424 c.c., da mutuo fondiario a mutuo ordinario. Osservava il Giudice di prime cure che, in ogni caso, la aveva dimostrato, tramite allegazione Pt_4 della perizia sul valore del bene, il rispetto del limite di finanziabilità così preservando la validità del mutuo fondiario.
Il Tribunale disattendeva, infine, l'eccezione di nullità degli interessi se pur ancorati all'Euribor, argomentando circa l'accettazione da parte della comunità finanziaria internazionale di tale parametro, non rimesso alla volontà della banca mutuante e determinabile mediante il rinvio recettizio al tasso di riferimento, ex artt. 117 comma 6 TUB e 1346 c.c.
4 L'opposizione veniva dunque rigettata, con condanna del debitore opponente al pagamento delle spese di lite.
II.Avverso tale sentenza Parte_8
e interponevano atto di appello.
[...] Parte_3
Assumevano, in primis, l'erroneità della statuizione sulla conversione del mutuo fondiario, affetto da nullità per superamento dei limiti di finanziabilità, in mutuo ordinario. La conversione automatica del mutuo era infatti in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte per il quale la violazione del limite di finanziabilità determina la nullità integrale del contratto di mutuo fondiario, fatta salva la possibilità di conversione ai sensi dell'articolo 1424 c.c. Gli appellanti, pertanto, dissentivano dalle argomentazioni del Tribunale, ritenendole aderenti ad un orientamento giurisprudenziale isolato che sostituiva ai presupposti giustificativi della conversione del negozio giuridico ex articolo 1424 c.c., l'intervento d'imperio del
Giudice. Il Giudice non poteva d'ufficio e senza alcun accertamento in fatto idoneo a fondare l'analisi interpretativa della comune intenzione delle parti, riqualificare automaticamente un mutuo fondiario in un mutuo ordinario.
Parte appellante censurava, altresì, l'erronea ripartizione dell'onere probatorio deducendo che incombeva sull'istituto di credito, e non sul debitore,
l'onere di comprovare il rispetto dei limiti di finanziabilità, requisito essenziale per la validità del mutuo azionato in sede esecutiva. Contestava inoltre la stima del bene immobile in questione, basata su una perizia di parte prodotta dall'istituto bancario, deducendo l'erronea applicazione del criterio di valutazione. Assumevano gli appellanti che il parametro di riferimento pertinente non era il valore di mercato del bene, bensì il valore cauzionale, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione. Ulteriormente eccepivano la carenza di efficacia probatoria della perizia di parte, indicando quale unico elemento oggettivo di valutazione attendibile il valore risultante dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare. Nel caso di specie non era stato rispettato il limite di cui all'art 38, co 2 TUB , in quanto, a fronte di un mutuo concesso per l'importo di €
500.000,00, il valore risultava pari a € 530.000,00. Da ciò la richiesta di espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare il valore cauzionale del bene.
Con riferimento alle domande subordinate formulate dall'istituto bancario, gli appellanti eccepivano l'infondatezza della domanda di restituzione della
5 somma mutuata, derivando dalla declaratoria di nullità del contratto di mutuo,
l'inesigibilità delle obbligazioni da esso derivanti.
Analogamente, ritenevano infondata la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per carenza di prova in ordine alla precisa quantificazione della somma da restituire. Deducevano gli appellanti che l'istituto bancario si era limitato a richiedere la medesima somma costituente il saldo del contratto di mutuo, computata senza tener conto degli interessi corrisposti dal mutuatario durante il periodo di vigenza contrattuale, includendo, altresì, gli interessi maturati successivamente. L'eventuale somma oggetto di restituzione avrebbe dovuto, al più, limitarsi all'importo di Euro 104.464,28.
A fondamento del secondo motivo di gravame, gli appellanti deducevano l'insussistenza del titolo esecutivo, derivante dalla qualificazione del contratto di mutuo come mutuo condizionato, in assenza di un atto di erogazione e quietanza idoneo a perfezionare il titolo. Il giudice di prime cure, in particolare, aveva ritenuto che la costituzione di un deposito cauzionale vincolato, contestuale alla stipula del contratto, integrasse un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata, equiparabile alla traditio necessaria per la costituzione di un valido titolo esecutivo.
Tuttavia, tale motivazione, secondo gli appellanti, si pone in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale, nel caso di mutuo condizionato in cui la materiale consegna della somma mutuata non avvenga contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, ma sia differita ad un momento successivo, il contratto notarile, ex se, non è idoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo. Tale funzione, ad avviso degli appellanti, può essere assolta esclusivamente mediante un successivo atto pubblico integrativo attestante, con la medesima forma, l'effettiva traditio della somma.
Pertanto, il contratto notarile in questione non possiede efficacia di titolo esecutivo, in quanto non documenta l'effettiva consegna della somma, elemento che la giurisprudenza considera imprescindibile per la formazione del titolo stesso. A supporto di tale argomentazione, l'appellante richiamava plurimi arresti giurisprudenziali in materia.
Nel caso di specie, l'istituto bancario rilasciava un mandato per l'incasso della somma e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 2 del contratto, la parte mutuataria costituiva l'intera somma in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, con erogazione subordinata al verificarsi di determinate condizioni. Si trattava, pertanto, di una mera apparenza di consegna della somma, mai
6 entrata nell'effettiva disponibilità del mutuatario sino all'avveramento delle condizioni. Era dunque necessario un nuovo atto di integrazione e quietanza, avente la medesima forma dell'atto pubblico originario, attestante l'effettiva erogazione della somma.
Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e formulando istanza di espletamento di Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta ad accertare il valore dell'immobile oggetto di garanzia e la correttezza dei conteggi effettuati dal consulente tecnico di parte nella relazione depositata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con riferimento al primo motivo di gravame, relativo all'asserito superamento dei limiti di finanziabilità, l'appellata eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità della relativa domanda, in quanto introdotta tardivamente, unicamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. In ogni caso, nel merito, la domanda si palesava manifestamente infondata, alla luce del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022.In tale pronuncia, la Corte, componendo il contrasto giurisprudenziale in materia, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del Testo Unico Bancario non inficia la validità del contratto, non essendo tale norma posta a presidio della validità dello stesso, bensì costituendo un elemento meramente specificativo dell'oggetto contrattuale e non una norma imperativa.
Rappresentava l'appellata che, poiché la fissazione del limite di finanziabilità persegue l'obiettivo di preservare la stabilità del sistema bancario, la sanzione di nullità non può essere ipotizzata, in quanto distonica rispetto alla ratio della norma, conducendo al risultato paradossale di pregiudicare ulteriormente quel valore di stabilità patrimoniale della banca che la norma intende proteggere, facendo venir meno la garanzia reale e degradando il credito a chirografario. La decisione delle Sezioni Unite era inequivoca nell'affermare che il mutuo finanziato in violazione dell'art. 38 TUB non comporta alcun profilo di nullità, prevedendo la norma soltanto un comportamento di natura prudenziale posto nell'interesse delle stesse banche. Pertanto, la violazione del precetto da parte del singolo istituto non aveva alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale, rilevando unicamente sul diverso piano delle sanzioni previste
7 dall'ordinamento bancario a seguito dei controlli che competono alla Banca
d'Italia.
In ogni caso, l'appellata ribadiva che, all'epoca della stipula del mutuo, il perito della banca aveva stimato il valore del compendio immobiliare nel rispetto del limite di erogazione di cui all'art. 38 TUB. Sottolineava, inoltre, che, ai fini della valutazione del valore del bene, non si poteva tenere conto dei valori OMI, che non costituiscono fonti di prova del valore venale in comune commercio dei beni, limitandosi a fornire indicazioni di massima (Cass. 21801/03/2018). Da qui, anche la pretestuosità della richiesta di disporre CTU sul valore del bene."
In relazione al secondo motivo d'appello, concernente la natura di mutuo condizionato, l'appellata ribadiva la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo che il mutuo oggetto di controversia costituiva valido ed efficace titolo esecutivo. Ciò in quanto l'art. 1 del contratto prevedeva, alla presenza del
Notaio, la consegna alla parte mutuataria di un mandato emesso sulle casse della banca, contenente l'ordine di versare alla parte mutuataria la somma mutuata, per la quale veniva rilasciata quietanza. L'interpretazione del tenore letterale del contratto di mutuo fondiario, integrata con il contestuale ordine di erogazione, rendeva evidente l'effettiva dazione di denaro alla parte mutuataria, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, era inconfutabile la dazione dell'intera somma mutuata, con conseguente idoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo. Ad abundantiam, richiamava, altresì, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'articolo 1199 c.c., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento delle obbligazioni, come tale revocabile solo per errore o violenza ex articolo 2732 c.c.
Parte appellata affermava, infine, che le ulteriori domande proposte in primo grado dovevano ritenersi rinunciate, poiché non rese oggetto di specifici motivi di appello. Contestava la perizia depositata dalla parte opponente, anche con riferimento all'indicazione dell' Pt_7
Concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, chiedeva la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario. In via di ulteriore subordine, la condanna della società debitrice al pagamento della somma di
Euro 236.954,06 oltre interessi dal giorno del pagamento.
Il procedimento veniva interrotto in seguito al decesso della parte Pt_3
e successivamente riassunto. Senza ulteriore istruttoria, la causa era
[...]
8 trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
III.L'appello risulta infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
In virtù dei più recenti approdi giurisprudenziali, culminati con l'intervento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva de qua costituisca valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. Risultano in particolare destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla parte appellante, sia in relazione all'asserita inidoneità del contratto di mutuo, qualificato come
“condizionato”, a costituire valido titolo esecutivo, sia in relazione alla pretesa nullità del contratto di mutuo per asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del Testo Unico Bancario
Con precipuo riferimento alla prima questione, si osserva che il contratto di mutuo, quale negozio giuridico avente natura reale, richiede per il suo perfezionamento, la consegna della somma mutuata dal mutuante al mutuatario. In difetto, il contratto di mutuo non può considerarsi validamente perfezionato e, di conseguenza, non può assurgere a titolo esecutivo idoneo a fondare un'azione di esecuzione forzata. La questione giuridica, sorta con specifico riferimento al mutuo fondiario, concerne la modalità di realizzazione della traditio, che, di regola, si concretizza tramite il materiale trasferimento delle somme al mutuatario, con contestuale acquisizione della proprietà delle stesse. Nello specifico, si è discusso se la consegna possa realizzarsi anche attraverso il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, acquisita al patrimonio del mutuatario mediante la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo giuridico. La Corte di Cassazione, evidenziando il processo di progressiva “dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili”, ha sottolineato la necessità di una “rilettura dei caratteri essenziali” dell'istituto, giungendo alla conclusione che, al fine di integrare il requisito della consegna, non è indispensabile che alla stipula del mutuo si accompagni la materiale consegna della somma di denaro, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario.
La prassi bancaria volta alla costituzione un “deposito cauzionale” presso la banca mutuante, contestualmente all'erogazione delle somme mutuate, ha
9 poi generato un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alla sua idoneità a documentare l'effettiva disponibilità degli importi da parte del mutuatario.
Secondo un primo orientamento, di natura restrittiva, la costituzione di un
“deposito cauzionale” presso la banca delle somme erogate non documenta la concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario. In tale prospettiva, il contratto assume la natura di contratto “condizionato”, poiché posticipa la traditio ad un momento futuro ed eventuale, subordinato al verificarsi di determinate condizioni. L'atto, pur se valido, non documenterebbe la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, atteso che la somma resterebbe, di fatto e sostanzialmente, nella disponibilità del mutuante.
Un diverso orientamento giurisprudenziale, tuttavia, valorizza la circostanza che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. Tale orientamento considera la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate come un atto di disposizione del mutuatario, che presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. La costituzione dell'importo mutuato in deposito infruttifero costituisce, dunque, un passaggio distinto e ulteriore, che logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
In tal senso, si era espressa la Suprema Corte, affermando che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 27/10/2017, n. 25632). Ed ancora “la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma” (Cfr. Cass. n. 25632/17, Cass. n. 16104/18;
Cass. n. 19654/19;).
10 Successivamente, con la pronuncia n.12007/2024, la Suprema Corte di
Cassazione, ha escluso in una simile fattispecie, la sussistenza del titolo esecutivo, ravvisando la carenza dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. La Corte, in particolare, ha ipotizzato l'inesistenza dell'oggetto contrattuale, in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante, seppur vincolato all'obbligo di ritrasferirla in presenza di determinati presupposti.
Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale in materia, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5968 del
06.03.2025, che hanno definitivamente chiarito la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mutuante di svincolarla al verificarsi di determinate condizioni. Le
Sezioni Unite hanno statuito il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Le Sezioni Unite, nell'affermare tale principio, hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata, anche solo attraverso il suo riutilizzo con la costituzione di un deposito irregolare, non solo si perfeziona il contratto di mutuo, ma, qualora non risulti concretamente esclusa un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, si integra altresì un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. Hanno precisato, altresì, che “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite al caso di specie, deve ritenersi che il contratto di mutuo in esame costituisca valido titolo esecutivo.
11 Difatti, risulta che la somma mutuata è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, contestualmente alla pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito. In tal caso, non è necessario esigere un atto pubblico che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo. E' dirimente il fatto che solo il precedente trasferimento della somma di denaro finanziata in favore del mutuatario ha consentito a quest'ultimo di disporne attraverso il conferimento in “garanzia” all'Istituto di Credito, il quale, conseguentemente, continua a detenere il denaro sulla base di un nuovo e diverso titolo giuridico.
Passando, quindi, all'esame del motivo di appello relativo alla nullità del mutuo per asserita violazione del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 del
Testo Unico Bancario, si osserva che la natura giuridica del limite di finanziabilità e le conseguenze derivanti dal suo eventuale superamento sulla validità del contratto di mutuo fondiario hanno generato un acceso e prolungato dibattito in seno alla giurisprudenza di legittimità, culminato con l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
In una prima fase, la Suprema Corte si era orientata nel senso di qualificare l'art. 38 TUB e le relative normative attuative come norme di condotta, la cui violazione non incide sulla validità del contratto, ma comporta unicamente l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'istituto di credito inadempiente (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26627; Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26672; Cass. civ. 6 dicembre 2013 n. 27380; Cass. civ. 4 novembre 2015 n. 22446). Tale orientamento, privilegiando la ratio legis, evidenziava come il limite di finanziabilità non fosse concepito a tutela del contraente debole, bensì volto a garantire la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. Conseguentemente, la sua inosservanza non determinava la nullità del mutuo fondiario, integrando una mera irregolarità suscettibile di sanzione da parte della Banca d'Italia nell'ambito della sua attività di vigilanza sulla sana e prudente gestione degli istituti di credito. Ulteriore argomento a sostegno di tale tesi risiedeva nella considerazione che il rispetto del limite di finanziabilità non è immediatamente desumibile dal contenuto del contratto, dipendendo da valutazioni estimative suscettibili di margini di opinabilità, tali da rendere incerta e aleatoria l'individuazione di un'eventuale causa di nullità contrattuale.
Successivamente, la Corte di Cassazione aderiva alla opposta tesi secondo cui il superamento del limite di finanziabilità comporta la nullità del mutuo fondiario (cfr. Cass. civ. 13 luglio 2017, n. 17352; Cass. civ. nn. 9 maggio 2018
12 n. 11201, 28 maggio 2018 n. 13286 e 3 ottobre 2018 n. 24138; Cass. civ. 28 giugno 2019 n. 17439; Cass. civ. 27 novembre 2019 n. 31057; Cass. civ. 21 gennaio 2020 n. 1193; Cass. civ. 14 giugno 2021 n. 16776). In tale diversa prospettiva, il limite di finanziabilità è considerato un elemento essenziale per la qualificazione del finanziamento come fondiario, e la sua violazione incide non solo sulla condotta della banca, ma anche sull'oggetto stesso del contratto. Si argomentava, in particolare, che la disciplina del credito fondiario risponde a esigenze di regolamentazione economica generale, volte a tutelare interessi pubblici, piuttosto che la mera stabilità patrimoniale della singola banca. Il mantenimento della validità del contratto, nonostante il superamento del limite, implicava un indebito vantaggio per l'istituto di credito, a detrimento dei creditori concorrenti. Tuttavia, si ammetteva la possibilità di conversione del contratto nullo in un finanziamento ipotecario ordinario, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c.
Infine un orientamento giurisprudenziale intermedio e richiamato anche dalla
Cassazione (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2019, n. 17439; Cass. civ. 9 febbraio 2022,
n. 4117; Cass. civ. 8 marzo 2022, n. 7509), sosteneva che la violazione del limite di finanziabilità non determini la nullità del contratto, bensì la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria. Secondo questa impostazione, il mutuo fondiario non costituisce un tipo contrattuale autonomo, ma una species del genus mutuo ipotecario, cui si applicano regole particolari solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Pertanto, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del contratto, ma solo la perdita dei benefici connessi alla disciplina speciale del credito fondiario.
La complessità e l'importanza della questione, nonché la persistenza del contrasto giurisprudenziale, hanno indotto la rimessione della questione alle
Sezioni Unite al fine di pervenire ad una definizione unitaria della materia.
In esito ad un articolato iter argomentativo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, , hanno enunciato il seguente principio di diritto:“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore
13 ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve ritenersi che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato, rivesta natura di valido ed efficace negozio giuridico, munito altresì dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. per assurgere a titolo esecutivo
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, la Corte ritiene gli stessi assorbiti dalla accertata sussistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione esecutiva intrapresa, non necessitando, pertanto, di un'espressa disamina.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, secondo i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la Parte_8 CP_1 sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna in Parte_8 solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge;
14 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 31.03.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI. Presidente dr.ssa . Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 4.08.2020 al n. 1371 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza N.433/2020 PUBBLICATA IN DATA 1.07.2020
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tem resentati e difesi dall'avv. Andrea De Parte_3 Cesaris, come da procura in atti
- appellanti - contro in nome e per conto di , in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall' Avv. Giovanna Cillerai del Foro di OS ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Elena Franci del Foro di Firenze, in Firenze Via Pisana n° 279, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza qui impugnata ed identificata in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si riportano: In via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e non ammesse, con particolare riferimento alla CTU estimativa del valore cauzionale del bene e CTU contabile diretta ad accertare la correttezza matematica dei conteggi effettuati dal CTP nella propria Relazione depositata fondata sulla documentazione contabile che attesta i pagamenti delle rate avvenuti;
Nel merito: - dichiarare, per i motivi esposti nell'atto di citazione ed integrati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei seguenti contratti stipulati fra le parti: contratto di mutuo fondiario n. 741398856 stipulato ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs n. 385/1993 n. in data 04.06.2008 ai rogiti del Dott. Per_1 Notaio in OS (Rep. n. 196618 – Racc. n. 5998) registrato a OS il
[...] 008 al n. 5475 Mod. 1T (munito di formula esecutiva in data 23.06.2008) la concedeva alla società Parte_4 istratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore Sig. C.F. e n. di iscrizione nel Registro Parte_3 delle Imprese di OS , n. di iscrizione al R.E.A. 82914, con sede P.IVA_1 in Follonica (GR) Via dell parte mutuataria) la complessiva somma di euro 500.000,00 (CINQUECENTOMILA); - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei contratti stessi;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa sui seguenti Beni ubicati in Comune di Scarlino, di proprietà di in Zona Parte_2 Industriale denominata “La Botte”, e precisa mune di Scarlino, Zona Industriale denominata “La Botte”, via Enrico Fermi e consistente in: Fabbricato destinato ad attività diverse ed industriali su due livelli, tra loro comunicanti mediante scale interne ed esterne, formato da magazzino e aule didattiche al piano terreno e da uffici e produzione servizi al piano primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva. Confini: proprietà , proprietà Parte_5 SAIS s.p.a., via Enrico fermi, salvo altri e più recenti confinanti. Detto immobile è censito al catsto fabbricati di Scarlino al foglio 9, particella 99 sub 1, categoria D/7 e rendita catastale euro 7.380,00. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate da , dichiarando che nulla è dovuto dal Parte_6 medesimo alla banca per er cui è causa;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuzione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso ripetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice, che si indica in euro 104.464,28 - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto opposto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenziale pronuncia;
”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, Nel merito in via principale : a.- rigettare integralmente l'appello proposto da
e per totale Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondatezza dei motivi dedotti ex adverso alla luce delle ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n° 433/2020 emessa dal Tribunale di OS in data 1°.07.2020 e pubblicata in data contestuale;
b.- accertare e dichiarare l'idoneità del mutuo del 4.06.2008 a costituire idoneo titolo esecutivo per le ragioni esposte nel presente atto e conseguentemente accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato, per quanto sopra argomentato;
c.- accertare e dichiarare la validità e l' efficacia del contratto di mutuo del 4.06.2008 nel suo complesso, per le motivazioni esposte nel presente atto;
d.- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo del 4.06.2008 sui beni immobili di proprietà della società siti nel Comune Parte_2 di Scarlino (GR) e della fideiussione pr Parte_3 e.- accertare e dichiarare la validità di tutte le clausole economiche e quelle relative agli interessi (corrispettivi e moratori), pattuite ed applicate nel contratto di mutuo del 4.06.2008, per quanto sopra esposto e conseguentemente respingere la domanda di ripetizione dell'indebito per quanto argomentato nel presente atto;
2 f.- dichiarare l' inammissibilità e improponibilità delle domande e contestazioni proposte da parte opponente per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n° 1del giudizio di primo grado, così come argomentato da questa difesa nella prima difesa utile, ovvero con la memoria ex art. 183 n°2 c.p.c. e, per l' effetto, respingere l'eccezione avversaria in merito alla nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità perché pretestuosa, infondata e non provata;
In via subordinata: g.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto, accertare e dichiarare la conversione del contratto di mutuo fondiario del giorno 4.06.2008, in forza dell' applicazione del principio generale della conversione del contratto nullo, in contratto di mutuo ipotecario, confermando la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo e delle garanzie reali e personali ad esso connesse, come richiesto nella prima difesa utile ovvero con la memoria istruttoria ex art. 183 n° 2 c.p.c. in primo grado.- In via subordinata ed in via riconvenzionale : h.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto condannare la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore ed il garante Parte_3
, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di Parte_3
,06= oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda, nella denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo venga privato di efficacia esecutiva;
In Via Subordinata Gradata e sempre In Via Riconvenzionale : i.- Nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell' appello ex adverso proposto , condannare ex art. 2033 c.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, te Parte_3
, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di Parte_3 06= oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda, nella denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo venga dichiarato invalido “.- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e CPA come per legge dovuti per entrambi i gradi di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità, annullamento o comunque inefficacia: del contratto di mutuo fondiario n.
741398856 stipulato fra le parti. in data 04.06.2008; dell'ipoteca volontaria accesa sui beni ubicati nel Comune di Scarlino, di proprietà di
[...]
delle fideiussioni prestate da . Chiedevano altresì Parte_2 Parte_6 di dichiarare l'inesistenza del diritto della Banca appellata di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta dei titoli azionati, con conseguente declaratoria di nullità e/l'inefficacia del precetto opposto e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti.
Così il fatto nella sentenza impugnata: “Parte opponente ha dedotto
l'insussistenza di un valido titolo esecutivo in capo all'istituto di credito in quanto: il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato;
il contratto
3 sarebbe nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, TUB.
Ha lamentato, inoltre, l'invalidità della clausola relativa agli interessi perché ancorata all'Euribor e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (la Par mancata indicazione dell' , nonché la differenza tra quello “dichiarato e convenuto” e quello effettivamente applicato). Ha chiesto, quindi, sospendersi
l'efficacia esecutiva del titolo e rideterminarsi la somma effettivamente dovuta per effetto di compensazioni con i rapporti di conto corrente indicati nell'atto introduttivo. Parte opposta ha contestato tali doglianze, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato
e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare. La causa è stata istruita documentalmente e, previa separazione delle domande relative ai rapporti di conto corrente ex artt. 103, co. 2 e 104 c.p.c., all'udienza del 1.7.2020, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata emessa la presente sentenza”
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, escludendo la fondatezza delle eccezioni da quest'ultimo sollevate.
In particolare, il Giudice di prime cure disattendeva l'eccezione di nullità del titolo esecutivo fondata sulla natura condizionata del contratto di mutuo, asseritamente subordinato all'ottenimento di garanzie in favore dell'istituto di credito. Il Tribunale riconosceva la validità del mutuo quale titolo costitutivo, ritenendo che la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero da parte del mutuatario, presupponesse la traditio della somma di denaro mutuata.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità, il Giudice rilevava che il superamento della percentuale di cui all'art 38, co 2 TUB, non inficiava la validità del contratto, ma ne determinava una diversa qualificazione giuridica, con conversione dello stesso, ex art 1424 c.c., da mutuo fondiario a mutuo ordinario. Osservava il Giudice di prime cure che, in ogni caso, la aveva dimostrato, tramite allegazione Pt_4 della perizia sul valore del bene, il rispetto del limite di finanziabilità così preservando la validità del mutuo fondiario.
Il Tribunale disattendeva, infine, l'eccezione di nullità degli interessi se pur ancorati all'Euribor, argomentando circa l'accettazione da parte della comunità finanziaria internazionale di tale parametro, non rimesso alla volontà della banca mutuante e determinabile mediante il rinvio recettizio al tasso di riferimento, ex artt. 117 comma 6 TUB e 1346 c.c.
4 L'opposizione veniva dunque rigettata, con condanna del debitore opponente al pagamento delle spese di lite.
II.Avverso tale sentenza Parte_8
e interponevano atto di appello.
[...] Parte_3
Assumevano, in primis, l'erroneità della statuizione sulla conversione del mutuo fondiario, affetto da nullità per superamento dei limiti di finanziabilità, in mutuo ordinario. La conversione automatica del mutuo era infatti in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte per il quale la violazione del limite di finanziabilità determina la nullità integrale del contratto di mutuo fondiario, fatta salva la possibilità di conversione ai sensi dell'articolo 1424 c.c. Gli appellanti, pertanto, dissentivano dalle argomentazioni del Tribunale, ritenendole aderenti ad un orientamento giurisprudenziale isolato che sostituiva ai presupposti giustificativi della conversione del negozio giuridico ex articolo 1424 c.c., l'intervento d'imperio del
Giudice. Il Giudice non poteva d'ufficio e senza alcun accertamento in fatto idoneo a fondare l'analisi interpretativa della comune intenzione delle parti, riqualificare automaticamente un mutuo fondiario in un mutuo ordinario.
Parte appellante censurava, altresì, l'erronea ripartizione dell'onere probatorio deducendo che incombeva sull'istituto di credito, e non sul debitore,
l'onere di comprovare il rispetto dei limiti di finanziabilità, requisito essenziale per la validità del mutuo azionato in sede esecutiva. Contestava inoltre la stima del bene immobile in questione, basata su una perizia di parte prodotta dall'istituto bancario, deducendo l'erronea applicazione del criterio di valutazione. Assumevano gli appellanti che il parametro di riferimento pertinente non era il valore di mercato del bene, bensì il valore cauzionale, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione. Ulteriormente eccepivano la carenza di efficacia probatoria della perizia di parte, indicando quale unico elemento oggettivo di valutazione attendibile il valore risultante dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare. Nel caso di specie non era stato rispettato il limite di cui all'art 38, co 2 TUB , in quanto, a fronte di un mutuo concesso per l'importo di €
500.000,00, il valore risultava pari a € 530.000,00. Da ciò la richiesta di espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare il valore cauzionale del bene.
Con riferimento alle domande subordinate formulate dall'istituto bancario, gli appellanti eccepivano l'infondatezza della domanda di restituzione della
5 somma mutuata, derivando dalla declaratoria di nullità del contratto di mutuo,
l'inesigibilità delle obbligazioni da esso derivanti.
Analogamente, ritenevano infondata la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per carenza di prova in ordine alla precisa quantificazione della somma da restituire. Deducevano gli appellanti che l'istituto bancario si era limitato a richiedere la medesima somma costituente il saldo del contratto di mutuo, computata senza tener conto degli interessi corrisposti dal mutuatario durante il periodo di vigenza contrattuale, includendo, altresì, gli interessi maturati successivamente. L'eventuale somma oggetto di restituzione avrebbe dovuto, al più, limitarsi all'importo di Euro 104.464,28.
A fondamento del secondo motivo di gravame, gli appellanti deducevano l'insussistenza del titolo esecutivo, derivante dalla qualificazione del contratto di mutuo come mutuo condizionato, in assenza di un atto di erogazione e quietanza idoneo a perfezionare il titolo. Il giudice di prime cure, in particolare, aveva ritenuto che la costituzione di un deposito cauzionale vincolato, contestuale alla stipula del contratto, integrasse un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata, equiparabile alla traditio necessaria per la costituzione di un valido titolo esecutivo.
Tuttavia, tale motivazione, secondo gli appellanti, si pone in contrasto con il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale, nel caso di mutuo condizionato in cui la materiale consegna della somma mutuata non avvenga contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, ma sia differita ad un momento successivo, il contratto notarile, ex se, non è idoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo. Tale funzione, ad avviso degli appellanti, può essere assolta esclusivamente mediante un successivo atto pubblico integrativo attestante, con la medesima forma, l'effettiva traditio della somma.
Pertanto, il contratto notarile in questione non possiede efficacia di titolo esecutivo, in quanto non documenta l'effettiva consegna della somma, elemento che la giurisprudenza considera imprescindibile per la formazione del titolo stesso. A supporto di tale argomentazione, l'appellante richiamava plurimi arresti giurisprudenziali in materia.
Nel caso di specie, l'istituto bancario rilasciava un mandato per l'incasso della somma e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 2 del contratto, la parte mutuataria costituiva l'intera somma in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, con erogazione subordinata al verificarsi di determinate condizioni. Si trattava, pertanto, di una mera apparenza di consegna della somma, mai
6 entrata nell'effettiva disponibilità del mutuatario sino all'avveramento delle condizioni. Era dunque necessario un nuovo atto di integrazione e quietanza, avente la medesima forma dell'atto pubblico originario, attestante l'effettiva erogazione della somma.
Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e formulando istanza di espletamento di Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta ad accertare il valore dell'immobile oggetto di garanzia e la correttezza dei conteggi effettuati dal consulente tecnico di parte nella relazione depositata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con riferimento al primo motivo di gravame, relativo all'asserito superamento dei limiti di finanziabilità, l'appellata eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità della relativa domanda, in quanto introdotta tardivamente, unicamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. In ogni caso, nel merito, la domanda si palesava manifestamente infondata, alla luce del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022.In tale pronuncia, la Corte, componendo il contrasto giurisprudenziale in materia, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del Testo Unico Bancario non inficia la validità del contratto, non essendo tale norma posta a presidio della validità dello stesso, bensì costituendo un elemento meramente specificativo dell'oggetto contrattuale e non una norma imperativa.
Rappresentava l'appellata che, poiché la fissazione del limite di finanziabilità persegue l'obiettivo di preservare la stabilità del sistema bancario, la sanzione di nullità non può essere ipotizzata, in quanto distonica rispetto alla ratio della norma, conducendo al risultato paradossale di pregiudicare ulteriormente quel valore di stabilità patrimoniale della banca che la norma intende proteggere, facendo venir meno la garanzia reale e degradando il credito a chirografario. La decisione delle Sezioni Unite era inequivoca nell'affermare che il mutuo finanziato in violazione dell'art. 38 TUB non comporta alcun profilo di nullità, prevedendo la norma soltanto un comportamento di natura prudenziale posto nell'interesse delle stesse banche. Pertanto, la violazione del precetto da parte del singolo istituto non aveva alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale, rilevando unicamente sul diverso piano delle sanzioni previste
7 dall'ordinamento bancario a seguito dei controlli che competono alla Banca
d'Italia.
In ogni caso, l'appellata ribadiva che, all'epoca della stipula del mutuo, il perito della banca aveva stimato il valore del compendio immobiliare nel rispetto del limite di erogazione di cui all'art. 38 TUB. Sottolineava, inoltre, che, ai fini della valutazione del valore del bene, non si poteva tenere conto dei valori OMI, che non costituiscono fonti di prova del valore venale in comune commercio dei beni, limitandosi a fornire indicazioni di massima (Cass. 21801/03/2018). Da qui, anche la pretestuosità della richiesta di disporre CTU sul valore del bene."
In relazione al secondo motivo d'appello, concernente la natura di mutuo condizionato, l'appellata ribadiva la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo che il mutuo oggetto di controversia costituiva valido ed efficace titolo esecutivo. Ciò in quanto l'art. 1 del contratto prevedeva, alla presenza del
Notaio, la consegna alla parte mutuataria di un mandato emesso sulle casse della banca, contenente l'ordine di versare alla parte mutuataria la somma mutuata, per la quale veniva rilasciata quietanza. L'interpretazione del tenore letterale del contratto di mutuo fondiario, integrata con il contestuale ordine di erogazione, rendeva evidente l'effettiva dazione di denaro alla parte mutuataria, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, era inconfutabile la dazione dell'intera somma mutuata, con conseguente idoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo. Ad abundantiam, richiamava, altresì, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'articolo 1199 c.c., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento delle obbligazioni, come tale revocabile solo per errore o violenza ex articolo 2732 c.c.
Parte appellata affermava, infine, che le ulteriori domande proposte in primo grado dovevano ritenersi rinunciate, poiché non rese oggetto di specifici motivi di appello. Contestava la perizia depositata dalla parte opponente, anche con riferimento all'indicazione dell' Pt_7
Concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, chiedeva la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario. In via di ulteriore subordine, la condanna della società debitrice al pagamento della somma di
Euro 236.954,06 oltre interessi dal giorno del pagamento.
Il procedimento veniva interrotto in seguito al decesso della parte Pt_3
e successivamente riassunto. Senza ulteriore istruttoria, la causa era
[...]
8 trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
III.L'appello risulta infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
In virtù dei più recenti approdi giurisprudenziali, culminati con l'intervento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva de qua costituisca valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. Risultano in particolare destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla parte appellante, sia in relazione all'asserita inidoneità del contratto di mutuo, qualificato come
“condizionato”, a costituire valido titolo esecutivo, sia in relazione alla pretesa nullità del contratto di mutuo per asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del Testo Unico Bancario
Con precipuo riferimento alla prima questione, si osserva che il contratto di mutuo, quale negozio giuridico avente natura reale, richiede per il suo perfezionamento, la consegna della somma mutuata dal mutuante al mutuatario. In difetto, il contratto di mutuo non può considerarsi validamente perfezionato e, di conseguenza, non può assurgere a titolo esecutivo idoneo a fondare un'azione di esecuzione forzata. La questione giuridica, sorta con specifico riferimento al mutuo fondiario, concerne la modalità di realizzazione della traditio, che, di regola, si concretizza tramite il materiale trasferimento delle somme al mutuatario, con contestuale acquisizione della proprietà delle stesse. Nello specifico, si è discusso se la consegna possa realizzarsi anche attraverso il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, acquisita al patrimonio del mutuatario mediante la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo giuridico. La Corte di Cassazione, evidenziando il processo di progressiva “dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili”, ha sottolineato la necessità di una “rilettura dei caratteri essenziali” dell'istituto, giungendo alla conclusione che, al fine di integrare il requisito della consegna, non è indispensabile che alla stipula del mutuo si accompagni la materiale consegna della somma di denaro, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa da parte del mutuatario.
La prassi bancaria volta alla costituzione un “deposito cauzionale” presso la banca mutuante, contestualmente all'erogazione delle somme mutuate, ha
9 poi generato un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alla sua idoneità a documentare l'effettiva disponibilità degli importi da parte del mutuatario.
Secondo un primo orientamento, di natura restrittiva, la costituzione di un
“deposito cauzionale” presso la banca delle somme erogate non documenta la concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario. In tale prospettiva, il contratto assume la natura di contratto “condizionato”, poiché posticipa la traditio ad un momento futuro ed eventuale, subordinato al verificarsi di determinate condizioni. L'atto, pur se valido, non documenterebbe la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, atteso che la somma resterebbe, di fatto e sostanzialmente, nella disponibilità del mutuante.
Un diverso orientamento giurisprudenziale, tuttavia, valorizza la circostanza che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. Tale orientamento considera la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate come un atto di disposizione del mutuatario, che presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. La costituzione dell'importo mutuato in deposito infruttifero costituisce, dunque, un passaggio distinto e ulteriore, che logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
In tal senso, si era espressa la Suprema Corte, affermando che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 27/10/2017, n. 25632). Ed ancora “la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma” (Cfr. Cass. n. 25632/17, Cass. n. 16104/18;
Cass. n. 19654/19;).
10 Successivamente, con la pronuncia n.12007/2024, la Suprema Corte di
Cassazione, ha escluso in una simile fattispecie, la sussistenza del titolo esecutivo, ravvisando la carenza dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario. La Corte, in particolare, ha ipotizzato l'inesistenza dell'oggetto contrattuale, in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante, seppur vincolato all'obbligo di ritrasferirla in presenza di determinati presupposti.
Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale in materia, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5968 del
06.03.2025, che hanno definitivamente chiarito la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, con obbligo della banca mutuante di svincolarla al verificarsi di determinate condizioni. Le
Sezioni Unite hanno statuito il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Le Sezioni Unite, nell'affermare tale principio, hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata, anche solo attraverso il suo riutilizzo con la costituzione di un deposito irregolare, non solo si perfeziona il contratto di mutuo, ma, qualora non risulti concretamente esclusa un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, si integra altresì un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. Hanno precisato, altresì, che “Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite al caso di specie, deve ritenersi che il contratto di mutuo in esame costituisca valido titolo esecutivo.
11 Difatti, risulta che la somma mutuata è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, contestualmente alla pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito. In tal caso, non è necessario esigere un atto pubblico che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo. E' dirimente il fatto che solo il precedente trasferimento della somma di denaro finanziata in favore del mutuatario ha consentito a quest'ultimo di disporne attraverso il conferimento in “garanzia” all'Istituto di Credito, il quale, conseguentemente, continua a detenere il denaro sulla base di un nuovo e diverso titolo giuridico.
Passando, quindi, all'esame del motivo di appello relativo alla nullità del mutuo per asserita violazione del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 del
Testo Unico Bancario, si osserva che la natura giuridica del limite di finanziabilità e le conseguenze derivanti dal suo eventuale superamento sulla validità del contratto di mutuo fondiario hanno generato un acceso e prolungato dibattito in seno alla giurisprudenza di legittimità, culminato con l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
In una prima fase, la Suprema Corte si era orientata nel senso di qualificare l'art. 38 TUB e le relative normative attuative come norme di condotta, la cui violazione non incide sulla validità del contratto, ma comporta unicamente l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'istituto di credito inadempiente (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26627; Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26672; Cass. civ. 6 dicembre 2013 n. 27380; Cass. civ. 4 novembre 2015 n. 22446). Tale orientamento, privilegiando la ratio legis, evidenziava come il limite di finanziabilità non fosse concepito a tutela del contraente debole, bensì volto a garantire la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. Conseguentemente, la sua inosservanza non determinava la nullità del mutuo fondiario, integrando una mera irregolarità suscettibile di sanzione da parte della Banca d'Italia nell'ambito della sua attività di vigilanza sulla sana e prudente gestione degli istituti di credito. Ulteriore argomento a sostegno di tale tesi risiedeva nella considerazione che il rispetto del limite di finanziabilità non è immediatamente desumibile dal contenuto del contratto, dipendendo da valutazioni estimative suscettibili di margini di opinabilità, tali da rendere incerta e aleatoria l'individuazione di un'eventuale causa di nullità contrattuale.
Successivamente, la Corte di Cassazione aderiva alla opposta tesi secondo cui il superamento del limite di finanziabilità comporta la nullità del mutuo fondiario (cfr. Cass. civ. 13 luglio 2017, n. 17352; Cass. civ. nn. 9 maggio 2018
12 n. 11201, 28 maggio 2018 n. 13286 e 3 ottobre 2018 n. 24138; Cass. civ. 28 giugno 2019 n. 17439; Cass. civ. 27 novembre 2019 n. 31057; Cass. civ. 21 gennaio 2020 n. 1193; Cass. civ. 14 giugno 2021 n. 16776). In tale diversa prospettiva, il limite di finanziabilità è considerato un elemento essenziale per la qualificazione del finanziamento come fondiario, e la sua violazione incide non solo sulla condotta della banca, ma anche sull'oggetto stesso del contratto. Si argomentava, in particolare, che la disciplina del credito fondiario risponde a esigenze di regolamentazione economica generale, volte a tutelare interessi pubblici, piuttosto che la mera stabilità patrimoniale della singola banca. Il mantenimento della validità del contratto, nonostante il superamento del limite, implicava un indebito vantaggio per l'istituto di credito, a detrimento dei creditori concorrenti. Tuttavia, si ammetteva la possibilità di conversione del contratto nullo in un finanziamento ipotecario ordinario, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c.
Infine un orientamento giurisprudenziale intermedio e richiamato anche dalla
Cassazione (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2019, n. 17439; Cass. civ. 9 febbraio 2022,
n. 4117; Cass. civ. 8 marzo 2022, n. 7509), sosteneva che la violazione del limite di finanziabilità non determini la nullità del contratto, bensì la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria. Secondo questa impostazione, il mutuo fondiario non costituisce un tipo contrattuale autonomo, ma una species del genus mutuo ipotecario, cui si applicano regole particolari solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Pertanto, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non comporta l'invalidità del contratto, ma solo la perdita dei benefici connessi alla disciplina speciale del credito fondiario.
La complessità e l'importanza della questione, nonché la persistenza del contrasto giurisprudenziale, hanno indotto la rimessione della questione alle
Sezioni Unite al fine di pervenire ad una definizione unitaria della materia.
In esito ad un articolato iter argomentativo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, , hanno enunciato il seguente principio di diritto:“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore
13 ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve ritenersi che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato, rivesta natura di valido ed efficace negozio giuridico, munito altresì dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. per assurgere a titolo esecutivo
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, la Corte ritiene gli stessi assorbiti dalla accertata sussistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione esecutiva intrapresa, non necessitando, pertanto, di un'espressa disamina.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, secondo i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la Parte_8 CP_1 sentenza impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna in Parte_8 solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge;
14 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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