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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10423/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054044815000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21580/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento auto 2019 . 07120250054044815000, notificata il 20.05.2025, alla sig.ra
Ricorrente_1 ,l'Agenzia delle Entrate NE richiedeva il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2019.
Si opponeva la contribuente la quale eccepiva la prescrizione del preteso credito per decorso del termine triennale,in assenza di notifica di prodromico avviso di accertamento e,comunque , di atti interruttivi;
eccepiva ,in ogni caso e per l'ipotesi in cui fosse dimostrata , che la notifica non era regolare perché posta in essere da soggetto non abilitato , priva di relata ed il concessionario era onerato a produrre l'originale; eccepiva,altresì, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la carenza di legittimazione passiva poiché non proprietario ,possessore e/o detentore del veicolo in contestazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione relativamente all' attività di accertamento da cui era estraneo, concludeva per la legittimità del proprio operato.
Resisteva la Regione Campania la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, in quanto preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento presupposto che produceva e che, non impugnato , costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione oltrechè titolo definitivo della pretesa. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'attività di riscossione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, previo deposito di memorie illustrative, la ricorrente in collegamento da remoto contestava la regolarità della notifica dell'accertamento poiché affermava di risiedere in luogo diverso , disconosceva ,inoltre, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento concludendo per l'accoglimento del ricorso.
La Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione della cartella di pagamento in relazione alla quale , previo difetto di motivazione, viene contestata l'omissione e/ola mancata regolarità del procedimento di notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito
I motivi sono infondati.
Non sussiste il lamentato vizio di motivazione.
La legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario.
Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta ,come nella specie, dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo . La giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato.”
Per tali ragioni, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento – diretto e specifico –, all'atto fiscale che lo ha reso definitivo con la ulteriore conseguenza di confutare l'eccepita mancata sua ricezione.
La cartella esattoriale,poi, può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alla collaborazione di terzi, ma direttamente ad opera dello stesso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'Banca_1
se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente , senza necessità di redigere una apposita relata.
La ricorrente assume,poi, di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Dalla produzione versata in atti ,di contro , è risultata provata la esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento n. 964327546494 in data 25.10.2022 e non opposto.
Ai fini della prova del perfezionamento della stessa non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica è invece sufficiente la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento.
Né può assumere rilievo, la circostanza che l'indirizzo di spedizione non sia quello di residenza ,atteso che in atti non vi è prova di un diverso indirizzo,
Nè rileva l'applicabilità della disciplina di cui all' art. 214 c.p.c.atteso che nella specie, l'efficacia probatoria attribuita la documento in questione può eliminarsi solo attraverso la querela di falso.
Evidente ,infine ed indimostrata la mancanza di titolarità del bene, che tra la data di notifica dell'accertamento (25.10.2022) a quella di notifica della cartella (20.05.2025) non è maturata la prescrizione.
In definitiva , il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente costituita , liquidate in € 130,00 ognuna oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10423/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054044815000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21580/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento auto 2019 . 07120250054044815000, notificata il 20.05.2025, alla sig.ra
Ricorrente_1 ,l'Agenzia delle Entrate NE richiedeva il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2019.
Si opponeva la contribuente la quale eccepiva la prescrizione del preteso credito per decorso del termine triennale,in assenza di notifica di prodromico avviso di accertamento e,comunque , di atti interruttivi;
eccepiva ,in ogni caso e per l'ipotesi in cui fosse dimostrata , che la notifica non era regolare perché posta in essere da soggetto non abilitato , priva di relata ed il concessionario era onerato a produrre l'originale; eccepiva,altresì, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la carenza di legittimazione passiva poiché non proprietario ,possessore e/o detentore del veicolo in contestazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate NE la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione relativamente all' attività di accertamento da cui era estraneo, concludeva per la legittimità del proprio operato.
Resisteva la Regione Campania la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, in quanto preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento presupposto che produceva e che, non impugnato , costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione oltrechè titolo definitivo della pretesa. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'attività di riscossione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025, previo deposito di memorie illustrative, la ricorrente in collegamento da remoto contestava la regolarità della notifica dell'accertamento poiché affermava di risiedere in luogo diverso , disconosceva ,inoltre, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento concludendo per l'accoglimento del ricorso.
La Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione della cartella di pagamento in relazione alla quale , previo difetto di motivazione, viene contestata l'omissione e/ola mancata regolarità del procedimento di notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito
I motivi sono infondati.
Non sussiste il lamentato vizio di motivazione.
La legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario.
Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta ,come nella specie, dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo . La giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato.”
Per tali ragioni, la motivazione in simili evenienze non necessita di alcun onere aggiuntivo da parte del soggetto emittente la cartella, se non esclusivamente il riferimento – diretto e specifico –, all'atto fiscale che lo ha reso definitivo con la ulteriore conseguenza di confutare l'eccepita mancata sua ricezione.
La cartella esattoriale,poi, può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alla collaborazione di terzi, ma direttamente ad opera dello stesso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriore adempimento ad opera dell'Banca_1
se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente , senza necessità di redigere una apposita relata.
La ricorrente assume,poi, di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Dalla produzione versata in atti ,di contro , è risultata provata la esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento n. 964327546494 in data 25.10.2022 e non opposto.
Ai fini della prova del perfezionamento della stessa non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica è invece sufficiente la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento.
Né può assumere rilievo, la circostanza che l'indirizzo di spedizione non sia quello di residenza ,atteso che in atti non vi è prova di un diverso indirizzo,
Nè rileva l'applicabilità della disciplina di cui all' art. 214 c.p.c.atteso che nella specie, l'efficacia probatoria attribuita la documento in questione può eliminarsi solo attraverso la querela di falso.
Evidente ,infine ed indimostrata la mancanza di titolarità del bene, che tra la data di notifica dell'accertamento (25.10.2022) a quella di notifica della cartella (20.05.2025) non è maturata la prescrizione.
In definitiva , il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente costituita , liquidate in € 130,00 ognuna oltre accessori di legge, se dovuti.