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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/08/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5657/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2018 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAPOROTUNDO SERGIO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ERROI
OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti : come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.
La ed il fideiussore , con atto di citazione notificato in data 1° giugno 2018, Parte_1 Parte_2 convenivano davanti al Tribunale di Lecce la per sentire accertare e dichiarare la nullità CP_1
e l'inefficacia sotto articolati profili del contratto di c/c ordinario n. 3410651 (già n. 105065) e del c/anticipi n. 401339432; per sentire accertare la violazione da parte della delle regole di CP_1 correttezza e buona fede contrattuale;
per sentire determinare mediante apposita CTU contabile l'esatto dare-avere tra le parti per sentire per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle CP_1 somme indebite oltre interessi;
nonché per sentire accertare e dichiarare la violazione dei limiti dei tassi pagina 1 di 3 soglia di legge di cui alla Legge n. 108/96. Con vittoria di spese di lite.
- La si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse doglianze, spiegando, al CP_1 contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori al pagamento in solido di complessive €. 519.703,01 derivante dai contestati rapporti di c/c e da ulteriori finanziamenti chirografari erogati dalla Banca in favore della Con vittoria di spese di lite. Parte_1
La causa veniva istruita con ctu
Gli attori nel prosieguo, con nota del 10 maggio 2022, dichiaravano di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio. La rinuncia non veniva accettata dalla convenuta in ragione della CP_1 riconvezionale spiegata.
All'udienza del 09.11.2023 precisava le conclusioni la sola parte convenuta richiamando quelle rassegnate in atti
Tanto premesso si osserva quanto segue.
In atti sono presenti il contratto di apertura del c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) del
14.09.2001, in relazione al quale non risulta formalizzata nessuna aper-credito (All.2), nonché il contratto di c/c anticipi fatture n.401339432 del 9.4.2010 (All.3).
In ragione delle condizioni riportate e pattuite in relazione al ciascun rapporto non meritano accoglimento le doglianze avanzate da parte attrice in relazione alla indebita capitalizzazione trimestrale, avendo le parti convenuto la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, nel pieno rispetto delle prescrizioni della delibera Cicr del 09.02.2000, né potendo diversamente rilevare la differente percentuale dei tassi atteso che “il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. “ ( cass Ord 11014/2024)
Del pari va rigettata la doglianza afferente alla mancata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art
117 Tub poiché norma operante laddove non vi sia valida pattuizione degli interessi ultralegali, ipotesi non sussistente nel caso di specie avendo le parti espressamente ed in modo determinato convenuto la misura degli interessi, debitori e creditori.
Analogamente va rigettata la doglianza afferente all'indebito esercizio dello ius variandi poiché
doglianza non solo meramente esplorativa ma nemmeno positivamente riscontrata dalla ctu pagina 2 di 3 Merita accoglimento, invece, la doglianza afferente alla illegittimità della cms afferente al c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) poiché voce, che, se pur espressamente pattuita, deve ritenersi nulla per indeterminabilità, ( “commissione di massimo scoperto ( trimestrale) 1%”) essendo assolutamente indeterminato ed indeterminabile il criterio di calcolo del relativo tasso effettivo per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della base di calcolo, (cass
19825/2022).
In ragione di ciò la posizione dare avere relativamente al detto rapporto andrà riconteggiata con espunzione della cms, con conseguente rimessione della causa sul ruolo in merito a ciò.
Va, invece, rigettata la medesima doglianza avanzata con riferimento all'applicazione della commissione in assenza di fido convenuta in relazione al rapporto 401339432 avendo le parti, alla rubrica “Fidi e Sconfinamenti” convenuto la Commissione per utilizzo in assenza di fido in modo fisso e determinato ( in euro 2 al giorno) , con ammontare massimo trimestrale ( euro 350) così da ritenere la stessa pienamente determinata e determinabile.
Non meritano accoglimento nemmeno le doglianze afferenti al superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96 avendo il ctu accertato, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra le parti, ivi compresi di contratti di finanziamento (precisamente: Finanziamento n.3825177 di euro 130.000;
Finanziamento n.4974400 di euro 50.000; Finanziamento n.7857073 di euro 100.000) , il rispetto del tasso soglia al tempo della pattuizione degli interessi né avendo la stessa parte attrice mosso osservazioni in merito a tali risultanze
In ragione di quanto sopra, va rimessa la causa sul ruolo affinchè il ctu ridetermini la posizione dare avere afferente il rapporto 105065 senza cms, nonché affinche provveda ad evidenziare l'avvenuta eventuale applicazione ai rapporti tutti di voci di spesa non convenuta ed in caso di esito positivo, provveda a rideterminare gli stessi epurati dalle dette voci
Ptm
Rigetta le domande in punto di indebita capitalizzazione degli interessi, di indebita omessa applicazione dei tassi sostitutivi, di indebito esercizio della ius variandi, di indebita applicazione della commissione rapporto 401339432 avendo le parti, alla rubrica “Fidi e Sconfinamenti”, di violazione della legge 108/96; dichiara la nullità della cms relativa al contratto di c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) dispone il proseguio come da separata ordinanza.
Lecce 02.08.2025 Il Giudice
Dott Maria Gabriella Perrone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2018 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAPOROTUNDO SERGIO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ERROI
OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti : come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.
La ed il fideiussore , con atto di citazione notificato in data 1° giugno 2018, Parte_1 Parte_2 convenivano davanti al Tribunale di Lecce la per sentire accertare e dichiarare la nullità CP_1
e l'inefficacia sotto articolati profili del contratto di c/c ordinario n. 3410651 (già n. 105065) e del c/anticipi n. 401339432; per sentire accertare la violazione da parte della delle regole di CP_1 correttezza e buona fede contrattuale;
per sentire determinare mediante apposita CTU contabile l'esatto dare-avere tra le parti per sentire per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle CP_1 somme indebite oltre interessi;
nonché per sentire accertare e dichiarare la violazione dei limiti dei tassi pagina 1 di 3 soglia di legge di cui alla Legge n. 108/96. Con vittoria di spese di lite.
- La si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse doglianze, spiegando, al CP_1 contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori al pagamento in solido di complessive €. 519.703,01 derivante dai contestati rapporti di c/c e da ulteriori finanziamenti chirografari erogati dalla Banca in favore della Con vittoria di spese di lite. Parte_1
La causa veniva istruita con ctu
Gli attori nel prosieguo, con nota del 10 maggio 2022, dichiaravano di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio. La rinuncia non veniva accettata dalla convenuta in ragione della CP_1 riconvezionale spiegata.
All'udienza del 09.11.2023 precisava le conclusioni la sola parte convenuta richiamando quelle rassegnate in atti
Tanto premesso si osserva quanto segue.
In atti sono presenti il contratto di apertura del c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) del
14.09.2001, in relazione al quale non risulta formalizzata nessuna aper-credito (All.2), nonché il contratto di c/c anticipi fatture n.401339432 del 9.4.2010 (All.3).
In ragione delle condizioni riportate e pattuite in relazione al ciascun rapporto non meritano accoglimento le doglianze avanzate da parte attrice in relazione alla indebita capitalizzazione trimestrale, avendo le parti convenuto la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, nel pieno rispetto delle prescrizioni della delibera Cicr del 09.02.2000, né potendo diversamente rilevare la differente percentuale dei tassi atteso che “il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. “ ( cass Ord 11014/2024)
Del pari va rigettata la doglianza afferente alla mancata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art
117 Tub poiché norma operante laddove non vi sia valida pattuizione degli interessi ultralegali, ipotesi non sussistente nel caso di specie avendo le parti espressamente ed in modo determinato convenuto la misura degli interessi, debitori e creditori.
Analogamente va rigettata la doglianza afferente all'indebito esercizio dello ius variandi poiché
doglianza non solo meramente esplorativa ma nemmeno positivamente riscontrata dalla ctu pagina 2 di 3 Merita accoglimento, invece, la doglianza afferente alla illegittimità della cms afferente al c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) poiché voce, che, se pur espressamente pattuita, deve ritenersi nulla per indeterminabilità, ( “commissione di massimo scoperto ( trimestrale) 1%”) essendo assolutamente indeterminato ed indeterminabile il criterio di calcolo del relativo tasso effettivo per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della base di calcolo, (cass
19825/2022).
In ragione di ciò la posizione dare avere relativamente al detto rapporto andrà riconteggiata con espunzione della cms, con conseguente rimessione della causa sul ruolo in merito a ciò.
Va, invece, rigettata la medesima doglianza avanzata con riferimento all'applicazione della commissione in assenza di fido convenuta in relazione al rapporto 401339432 avendo le parti, alla rubrica “Fidi e Sconfinamenti” convenuto la Commissione per utilizzo in assenza di fido in modo fisso e determinato ( in euro 2 al giorno) , con ammontare massimo trimestrale ( euro 350) così da ritenere la stessa pienamente determinata e determinabile.
Non meritano accoglimento nemmeno le doglianze afferenti al superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96 avendo il ctu accertato, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra le parti, ivi compresi di contratti di finanziamento (precisamente: Finanziamento n.3825177 di euro 130.000;
Finanziamento n.4974400 di euro 50.000; Finanziamento n.7857073 di euro 100.000) , il rispetto del tasso soglia al tempo della pattuizione degli interessi né avendo la stessa parte attrice mosso osservazioni in merito a tali risultanze
In ragione di quanto sopra, va rimessa la causa sul ruolo affinchè il ctu ridetermini la posizione dare avere afferente il rapporto 105065 senza cms, nonché affinche provveda ad evidenziare l'avvenuta eventuale applicazione ai rapporti tutti di voci di spesa non convenuta ed in caso di esito positivo, provveda a rideterminare gli stessi epurati dalle dette voci
Ptm
Rigetta le domande in punto di indebita capitalizzazione degli interessi, di indebita omessa applicazione dei tassi sostitutivi, di indebito esercizio della ius variandi, di indebita applicazione della commissione rapporto 401339432 avendo le parti, alla rubrica “Fidi e Sconfinamenti”, di violazione della legge 108/96; dichiara la nullità della cms relativa al contratto di c/c ordinario n. 105065 (divenuto 3410651) dispone il proseguio come da separata ordinanza.
Lecce 02.08.2025 Il Giudice
Dott Maria Gabriella Perrone
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