CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
Massime • 1
In tema di controversie agrarie, l'opposizione al precetto intimato per il rilascio di fondo rustico dev'essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione, il cui onere, in caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., è limitato, peraltro, alla sola fase di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22330 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5938/2021 R.G. proposto da IC MA, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo d’Errico, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- ricorrente -
contro LL GE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio Sciaudone e Massimo Sciaudone, Opposizione a precetto di rilascio di fondo RU – necessità esperimento di tentativo di conciliazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 22330 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 25/07/2023 2 domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – Sezione specializzata agraria - n. 3587/2020, depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Anna AR Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Vincenzo d’Errico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Antonio Sciaudone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. RI ZI ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3587/2020 della Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata agraria, che, confermando la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Sezione specializzata agraria, ha ritenuto improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l’opposizione dallo stesso proposta contro il precetto notificatogli, in data 7 marzo 2017, da AN MO, con cui gli si intimava, in forza di titolo rappresentato dalla sentenza n. 952/2009 pronunciata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Napoli, il rilascio del fondo sito in Maddaloni, alla località Masseria e Nocelle. Segnatamente, in primo grado il ZI ha dedotto che la sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli non poteva considerarsi 3 titolo esecutivo, perché non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio del fondo, mentre la MO ha eccepito l’inammissibilità della opposizione, per violazione del divieto di bis in idem, oltre che per difetto del tentativo di conciliazione. 2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dopo avere rilevato che al caso in esame si applicava ratione temporis l’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, che riproduceva la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, l. n. 203/82, ha ritenuto di dover confermare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva la competenza della sezione specializzata agraria in relazione all’opposizione all’esecuzione proposta contro una sentenza resa dalla stessa sezione, anche in caso di contestazione dell’idoneità del titolo esecutivo, concludendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che l’opposizione necessitava del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ha inoltre escluso che detto tentativo non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato l’incombente già svolto, con esito negativo, ad istanza della creditrice MO e della dante causa AR TR nel 2015, con le lettere raccomandate del 24 giugno 2015 e del 10 settembre 2015, come dedotto dall’appellante, sia perché non vi era identità soggettiva, in quanto il tentativo di conciliazione che si era svolto nel 2015 era stato promosso dalla MO nei confronti della madre del ZI, sia in quanto l’oggetto della presente lite concerneva il diritto dell’appellata di procedere ad esecuzione forzata preannunciata con atto di precetto notificato il 7 marzo 2017, diverso da quello notificato nel 2015. A tali considerazioni la Corte territoriale ha aggiunto che la richiesta di convocazione del 24 giugno 2015 era stata avanzata dalla MO e non dalla TR, sicché essa non poteva costituire adempimento, da parte del ZI, dell’onere sullo stesso gravante in 4 forza dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che non risultava prodotta in giudizio la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015 e che nel verbale negativo di conciliazione del 15 settembre 2015 il difensore della TR si era limitato a rappresentare la volontà di proporre domanda riconvenzionale in relazione alle ‹‹migliorie apportate›› e, quindi, a formulare un petitum diverso da quello oggetto della presente lite. 3. AN MO resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.
1. cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative con relativi allegati. Con ordinanza interlocutoria il Collegio, ritenuta la valenza nomofilattica delle questioni prospettate, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Fissata l’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Non necessità del tentativo di conciliazione in sede di opposizione al precetto in cui si contesti la 5 stessa esistenza del titolo esecutivo››. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda, considerato che l’opposizione da lui proposta non aveva introdotto una controversia in materia di contratti agrari, ma era volta unicamente all’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto per rilascio di fondo RU. Rappresenta che l’atto di precetto poggiava sulla sentenza n. 1558/2008 emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere, che, accogliendo la domanda della MO, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti alla data del 6 maggio 2007 e condannato AR TR alla restituzione del fondo, e sulla sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli, che, accogliendo l’appello di AR TR e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il rapporto di affitto agrario inter partes andava a scadere alla data 6 maggio 2012; poiché il ricorso per la cassazione avverso tale ultima sentenza, proposto dalla MO, era stato dichiarato inammissibile, non vi era alcun titolo legittimante l’esecuzione per rilascio del fondo RU. 2. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Idoneità della procedura conciliativa proposta dalla de cuius TR AR nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificatole dalla MO nel 2015 ai fini della proponibilità dell’opposizione al precetto proposta da ZI RI (avente causa di TR AR) avverso il precetto notificatogli dalla MO nel 2017››. Il ricorrente rimarca che il tentativo di conciliazione richiesto dalla de cuius AR TR e da AN MO nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificato da quest’ultima nel 2015 6 sarebbe idoneo anche ai fini della proponibilità del giudizio di opposizione a precetto notificato dalla MO agli eredi della TR nell’anno 2017, in quanto in entrambi i casi l’esecuzione è stata preannunciata in forza del medesimo titolo esecutivo ed attiene allo stesso rapporto agrario corrente tra la MO e l’affittuaria TR, alla quale sono subentrati gli eredi di quest’ultima. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - avuto riguardo all’epoca di instaurazione della lite (27 marzo 2017) - vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l’ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. Infatti, i primi due commi dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in piena continuità con quanto già previsto dall’abrogato art. 9, comma 1, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, confermano l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie: ne resta in tal modo confermato l’orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l’astratta individuazione delle 7 caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304). In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell’ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 e negli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, cosicché, affinché si realizzi la competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l’esistenza di un rapporto di affitto di fondo RU (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario. 3.2. Alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‹‹in materia di contratti agrari›› del richiamato art. 11, anche la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo RU spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; la cognizione, invece, spetta al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell’azione esecutiva ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia questa estranea a quella agraria (Cass., sez. 3, 11/10/1995, n. 10602; Cass., sez. 3, 15/07/2003, n. 11080), come pure qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 8 28/10/2003, n. 1258). In tal senso si è orientata, già nel vigore dell’art. 9 della legge 29/1990, la giurisprudenza di legittimità, la quale, affermando che la norma riconduceva tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, ha in più occasioni confermato la competenza del giudice specializzato anche per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo RU (Cass., sez. 3, 30/05/2001, n. 7399; Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339; Cass., sez. 3, 19/10/1998, n. 10343; Cass., sez. 3, 16/02/1998, n. 1630), cosicché a diversa conclusione non possono condurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente (Cass., sez. 3, 21/02/2002, n. 2509; Cass., sez. 04/11/2005, n. 21389; Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26299; Cass., sez. 3, 29/09/2015, n. 19237), relativi a fattispecie soltanto in parte sovrapponibili a quella qui in esame e, soprattutto, che non tengono conto della generalizzata attribuzione della competenza del giudice specializzato ormai riconosciuta dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/11. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in materia di opposizioni esecutive in materia locatizia (Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17312, non massimata sul punto, che ha sconfessato i principi espressi da Cass., sez. 3, 04/08/2005, n. 16377, secondo cui il rito locatizio si applica solo alle controversie che riguardano direttamente un rapporto locatizio nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, in cui l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova solo un’origine remota), è evidente che la ratio della devoluzione al giudice specializzato - e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato - di tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od 9 altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto soggetto a particolare regime processuale - di locazione o agrario, quindi - esistente tra le parti, costituisce espressione dell’unicità della tutela giurisdizionale e dell’evidente razionalità dell’esigenza della conseguente tendenziale unitarietà di disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima. 4. Nel caso che ci occupa si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di un fondo RU e, pertanto, deve ritenersi che sia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339), come tale regolata dal rito speciale di cui all’art. 11 della legge n. 150 del 2011. Infatti, se oggetto immediato della dispiegata opposizione è la sussistenza di un valido titolo esecutivo, la causa petendi è, con ogni evidenza, la contestazione dell’estensibilità all’esecutando di una pronuncia che di un rapporto agrario ha dichiarato la cessazione e della conseguente statuizione di condanna al rilascio: sicché un’opposizione a precetto su titolo per cessazione di rapporto agrario è essa stessa una controversia sulle conseguenze di questa e, quindi, una controversia agraria. Occorre, sul punto, ad ogni buon conto precisare che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 73 del 14 gennaio 1988, a seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 della legge n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 - opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione (a struttura necessariamente bifasica, 10 secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, a partire da Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25170), limitatamente alla sola fase di merito e, dunque, non per la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza: tanto conferma che è soggetta all’onere conciliativo anche l’opposizione a precetto (Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8370; Cass., sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, in motivazione), la quale, a differenza dell’opposizione prevista dal comma secondo del medesimo art. 615 cod. proc. civ., non è articolata sulla vista duplicità di fasi. Quanto detto consente, dunque, di affermare che il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto un rapporto agrario limitatamente alla sola causa di merito introdotta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., e, quindi, nel caso in cui, definita la fase sommaria, sia stato introdotto il giudizio di merito. Ne segue che, vertendosi nel caso de quo in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva, non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale prima e, successivamente, la Corte d’appello hanno rilevato che il ricorrente non aveva preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto dallo stesso art. 11, che, ai commi da 3 a 7, recependo le disposizioni già contenute nei primi cinque commi dell’abrogato art. 46 della legge n. 203/1982, sancisce un obbligo sanzionato con l’improponibilità della domanda, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito. 11 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Con la seconda censura il ZI assume che, anche a volerlo ritenere necessario, il tentativo di conciliazione non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato tale incombente già esperito con raccomandata del 24 giugno 2015, inoltrata dalla MO alla TR, dante causa dell’odierno ricorrente, e con successiva istanza formalizzata dalla stessa TR con raccomandata del 10 settembre 2015, nell’ambito di altro giudizio di opposizione avverso precedente precetto notificato in data 26 marzo 2015, con cui la prima aveva intimato alla seconda, azionando il medesimo titolo esecutivo, il rilascio dello stesso fondo RU. 5.2. Il Collegio non ignora che si è già affermato che ‹‹nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell’erede del convocato, senza necessità di un nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate›› (Cass., sez. 3, 26/05/1995, n. 5883; Cass., sez. 3, 02/08/1997, n. 7175); ed è pure consapevole che è stato enunciato il principio di diritto secondo cui il tentativo obbligatorio deve precedere la ‹‹domanda›› e non anche ogni singolo giudizio o processo in materia di contratti agrari, essendo finalizzata la procedura a risolvere la controversia e non il singolo processo: cosicché, ogniqualvolta sussista l’interesse ad agire – quale si ravvisa nella persistente incertezza sull’azionabilità di un titolo esecutivo di rilascio da parte di un subentrante nel relativo diritto – a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, il tentativo di conciliazione già spiegato dal dante causa dell’attuale detentore del fondo, seppure riferito ad un precedente precetto, può valere a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto alla ritenzione (Cass., sez. 3, 16/05/2011, n. 10724). 12 5.3. Di siffatti principi, che - d’altra parte - il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare, non può, tuttavia, farsi applicazione nel caso in esame. L’odierno ricorrente non ha, infatti, idoneamente censurato la sentenza qui impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l’improponibilità della domanda, rilevando che non era stata prodotta, nel giudizio di merito, la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015, di cui l’appellante si era limitato a descrivere, in modo estremamente generico, il contenuto. La definitività della statuizione della decisione d’appello in punto di insussistenza in atti del documento non può essere superata dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa (pag. 6), là dove si argomenta in modo del tutto generico che, in realtà, la sentenza è stata impugnata ‹‹in ogni sua parte›› e si assume, in contrasto con quanto accertato dalla Corte d’appello, l’avvenuto ‹‹deposito agli atti del procedimento della richiesta di convocazione della TR del 10.9.2015››. E ciò sia perché il ricorrente, nell’illustrazione del mezzo in esame in ricorso (non valendo a colmarne le eventuali lacune alcun atto successivo), non ha attinto la decisione gravata nel punto in cui i giudici di appello hanno espressamente affermato che la lettera del 10 settembre 2015 era stata solo genericamente richiamata, tanto da non consentire di ‹‹apprezzarla quale valido assolvimento dell’onere di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. 150/2011››, sia perché, adducendo di avere, invece, depositato detto documento, il ricorrente denuncia un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Tanto conduce a concludere che questa Corte non ha sufficienti elementi, ritualmente introdotti, per poter valutare l’identità delle domande originariamente fatte valere e la riferibilità delle rispettive richieste di convocazione inviate nel 2015 alla medesima domanda 13 fatta valere nel presente giudizio. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. A carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di controversia di natura agraria, e dunque sottratta a tale disciplina.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro LL GE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio Sciaudone e Massimo Sciaudone, Opposizione a precetto di rilascio di fondo RU – necessità esperimento di tentativo di conciliazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 22330 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 25/07/2023 2 domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli – Sezione specializzata agraria - n. 3587/2020, depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Anna AR Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Vincenzo d’Errico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Antonio Sciaudone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. RI ZI ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3587/2020 della Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata agraria, che, confermando la sentenza del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Sezione specializzata agraria, ha ritenuto improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, l’opposizione dallo stesso proposta contro il precetto notificatogli, in data 7 marzo 2017, da AN MO, con cui gli si intimava, in forza di titolo rappresentato dalla sentenza n. 952/2009 pronunciata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Napoli, il rilascio del fondo sito in Maddaloni, alla località Masseria e Nocelle. Segnatamente, in primo grado il ZI ha dedotto che la sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli non poteva considerarsi 3 titolo esecutivo, perché non conteneva alcuna statuizione di condanna al rilascio del fondo, mentre la MO ha eccepito l’inammissibilità della opposizione, per violazione del divieto di bis in idem, oltre che per difetto del tentativo di conciliazione. 2. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dopo avere rilevato che al caso in esame si applicava ratione temporis l’art. 11 d.lgs. n. 150/2011, che riproduceva la formulazione letterale del precedente art. 46, comma 1, l. n. 203/82, ha ritenuto di dover confermare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva la competenza della sezione specializzata agraria in relazione all’opposizione all’esecuzione proposta contro una sentenza resa dalla stessa sezione, anche in caso di contestazione dell’idoneità del titolo esecutivo, concludendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato che l’opposizione necessitava del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ha inoltre escluso che detto tentativo non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato l’incombente già svolto, con esito negativo, ad istanza della creditrice MO e della dante causa AR TR nel 2015, con le lettere raccomandate del 24 giugno 2015 e del 10 settembre 2015, come dedotto dall’appellante, sia perché non vi era identità soggettiva, in quanto il tentativo di conciliazione che si era svolto nel 2015 era stato promosso dalla MO nei confronti della madre del ZI, sia in quanto l’oggetto della presente lite concerneva il diritto dell’appellata di procedere ad esecuzione forzata preannunciata con atto di precetto notificato il 7 marzo 2017, diverso da quello notificato nel 2015. A tali considerazioni la Corte territoriale ha aggiunto che la richiesta di convocazione del 24 giugno 2015 era stata avanzata dalla MO e non dalla TR, sicché essa non poteva costituire adempimento, da parte del ZI, dell’onere sullo stesso gravante in 4 forza dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che non risultava prodotta in giudizio la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015 e che nel verbale negativo di conciliazione del 15 settembre 2015 il difensore della TR si era limitato a rappresentare la volontà di proporre domanda riconvenzionale in relazione alle ‹‹migliorie apportate›› e, quindi, a formulare un petitum diverso da quello oggetto della presente lite. 3. AN MO resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.
1. cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative con relativi allegati. Con ordinanza interlocutoria il Collegio, ritenuta la valenza nomofilattica delle questioni prospettate, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Fissata l’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Non necessità del tentativo di conciliazione in sede di opposizione al precetto in cui si contesti la 5 stessa esistenza del titolo esecutivo››. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda, considerato che l’opposizione da lui proposta non aveva introdotto una controversia in materia di contratti agrari, ma era volta unicamente all’accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto per rilascio di fondo RU. Rappresenta che l’atto di precetto poggiava sulla sentenza n. 1558/2008 emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere, che, accogliendo la domanda della MO, aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorso tra le parti alla data del 6 maggio 2007 e condannato AR TR alla restituzione del fondo, e sulla sentenza n. 952/2009 della Corte d’appello di Napoli, che, accogliendo l’appello di AR TR e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato che il rapporto di affitto agrario inter partes andava a scadere alla data 6 maggio 2012; poiché il ricorso per la cassazione avverso tale ultima sentenza, proposto dalla MO, era stato dichiarato inammissibile, non vi era alcun titolo legittimante l’esecuzione per rilascio del fondo RU. 2. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Idoneità della procedura conciliativa proposta dalla de cuius TR AR nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificatole dalla MO nel 2015 ai fini della proponibilità dell’opposizione al precetto proposta da ZI RI (avente causa di TR AR) avverso il precetto notificatogli dalla MO nel 2017››. Il ricorrente rimarca che il tentativo di conciliazione richiesto dalla de cuius AR TR e da AN MO nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto notificato da quest’ultima nel 2015 6 sarebbe idoneo anche ai fini della proponibilità del giudizio di opposizione a precetto notificato dalla MO agli eredi della TR nell’anno 2017, in quanto in entrambi i casi l’esecuzione è stata preannunciata in forza del medesimo titolo esecutivo ed attiene allo stesso rapporto agrario corrente tra la MO e l’affittuaria TR, alla quale sono subentrati gli eredi di quest’ultima. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - avuto riguardo all’epoca di instaurazione della lite (27 marzo 2017) - vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l’ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. Infatti, i primi due commi dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in piena continuità con quanto già previsto dall’abrogato art. 9, comma 1, della legge 14 febbraio 1990, n. 29, confermano l’attribuzione in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie: ne resta in tal modo confermato l’orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l’astratta individuazione delle 7 caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304). In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell’ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 e negli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, cosicché, affinché si realizzi la competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l’esistenza di un rapporto di affitto di fondo RU (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario. 3.2. Alla stregua della nozione onnicomprensiva di controversia ‹‹in materia di contratti agrari›› del richiamato art. 11, anche la competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo RU spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; la cognizione, invece, spetta al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell’azione esecutiva ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia questa estranea a quella agraria (Cass., sez. 3, 11/10/1995, n. 10602; Cass., sez. 3, 15/07/2003, n. 11080), come pure qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 8 28/10/2003, n. 1258). In tal senso si è orientata, già nel vigore dell’art. 9 della legge 29/1990, la giurisprudenza di legittimità, la quale, affermando che la norma riconduceva tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, ha in più occasioni confermato la competenza del giudice specializzato anche per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo RU (Cass., sez. 3, 30/05/2001, n. 7399; Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339; Cass., sez. 3, 19/10/1998, n. 10343; Cass., sez. 3, 16/02/1998, n. 1630), cosicché a diversa conclusione non possono condurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente (Cass., sez. 3, 21/02/2002, n. 2509; Cass., sez. 04/11/2005, n. 21389; Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26299; Cass., sez. 3, 29/09/2015, n. 19237), relativi a fattispecie soltanto in parte sovrapponibili a quella qui in esame e, soprattutto, che non tengono conto della generalizzata attribuzione della competenza del giudice specializzato ormai riconosciuta dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/11. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in materia di opposizioni esecutive in materia locatizia (Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17312, non massimata sul punto, che ha sconfessato i principi espressi da Cass., sez. 3, 04/08/2005, n. 16377, secondo cui il rito locatizio si applica solo alle controversie che riguardano direttamente un rapporto locatizio nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, in cui l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova solo un’origine remota), è evidente che la ratio della devoluzione al giudice specializzato - e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato - di tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od 9 altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto soggetto a particolare regime processuale - di locazione o agrario, quindi - esistente tra le parti, costituisce espressione dell’unicità della tutela giurisdizionale e dell’evidente razionalità dell’esigenza della conseguente tendenziale unitarietà di disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima. 4. Nel caso che ci occupa si contesta l’esistenza di un titolo esecutivo idoneo a promuovere l’azione esecutiva finalizzata al rilascio di un fondo RU e, pertanto, deve ritenersi che sia stata introdotta una opposizione all’esecuzione rientrante nella competenza del giudice specializzato, avuto riguardo alla natura agraria del retrostante rapporto oggetto del provvedimento di rilascio (Cass., sez. 3, 29/04/1999, n. 4339), come tale regolata dal rito speciale di cui all’art. 11 della legge n. 150 del 2011. Infatti, se oggetto immediato della dispiegata opposizione è la sussistenza di un valido titolo esecutivo, la causa petendi è, con ogni evidenza, la contestazione dell’estensibilità all’esecutando di una pronuncia che di un rapporto agrario ha dichiarato la cessazione e della conseguente statuizione di condanna al rilascio: sicché un’opposizione a precetto su titolo per cessazione di rapporto agrario è essa stessa una controversia sulle conseguenze di questa e, quindi, una controversia agraria. Occorre, sul punto, ad ogni buon conto precisare che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - la cui legittimità è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 73 del 14 gennaio 1988, a seguito della collocazione della disciplina originariamente contenuta nell’art. 46 della legge n. 203/1982 all’interno dell’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 - opera, con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione (a struttura necessariamente bifasica, 10 secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, a partire da Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25170), limitatamente alla sola fase di merito e, dunque, non per la fase sommaria del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, riservata alla sua competenza funzionale, ma per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, che introduce un processo di cognizione vero e proprio, come tale caratterizzato dall’applicazione delle ordinarie regole di competenza: tanto conferma che è soggetta all’onere conciliativo anche l’opposizione a precetto (Cass., sez. 3, 21/04/2005, n. 8370; Cass., sez. 3, 10/07/2014, n. 15761, in motivazione), la quale, a differenza dell’opposizione prevista dal comma secondo del medesimo art. 615 cod. proc. civ., non è articolata sulla vista duplicità di fasi. Quanto detto consente, dunque, di affermare che il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto un rapporto agrario limitatamente alla sola causa di merito introdotta ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., e, quindi, nel caso in cui, definita la fase sommaria, sia stato introdotto il giudizio di merito. Ne segue che, vertendosi nel caso de quo in ipotesi di opposizione all’esecuzione incardinata in via preventiva, non può dubitarsi che fosse imprescindibile l’onere di far precedere l’opposizione dall’esperimento del tentativo di conciliazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale prima e, successivamente, la Corte d’appello hanno rilevato che il ricorrente non aveva preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto dallo stesso art. 11, che, ai commi da 3 a 7, recependo le disposizioni già contenute nei primi cinque commi dell’abrogato art. 46 della legge n. 203/1982, sancisce un obbligo sanzionato con l’improponibilità della domanda, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito. 11 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Con la seconda censura il ZI assume che, anche a volerlo ritenere necessario, il tentativo di conciliazione non dovesse precedere l’introduzione del presente giudizio per essere stato tale incombente già esperito con raccomandata del 24 giugno 2015, inoltrata dalla MO alla TR, dante causa dell’odierno ricorrente, e con successiva istanza formalizzata dalla stessa TR con raccomandata del 10 settembre 2015, nell’ambito di altro giudizio di opposizione avverso precedente precetto notificato in data 26 marzo 2015, con cui la prima aveva intimato alla seconda, azionando il medesimo titolo esecutivo, il rilascio dello stesso fondo RU. 5.2. Il Collegio non ignora che si è già affermato che ‹‹nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell’erede del convocato, senza necessità di un nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate›› (Cass., sez. 3, 26/05/1995, n. 5883; Cass., sez. 3, 02/08/1997, n. 7175); ed è pure consapevole che è stato enunciato il principio di diritto secondo cui il tentativo obbligatorio deve precedere la ‹‹domanda›› e non anche ogni singolo giudizio o processo in materia di contratti agrari, essendo finalizzata la procedura a risolvere la controversia e non il singolo processo: cosicché, ogniqualvolta sussista l’interesse ad agire – quale si ravvisa nella persistente incertezza sull’azionabilità di un titolo esecutivo di rilascio da parte di un subentrante nel relativo diritto – a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, il tentativo di conciliazione già spiegato dal dante causa dell’attuale detentore del fondo, seppure riferito ad un precedente precetto, può valere a rendere procedibile ogni successiva pretesa del debitore di fare valere il diritto alla ritenzione (Cass., sez. 3, 16/05/2011, n. 10724). 12 5.3. Di siffatti principi, che - d’altra parte - il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare, non può, tuttavia, farsi applicazione nel caso in esame. L’odierno ricorrente non ha, infatti, idoneamente censurato la sentenza qui impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l’improponibilità della domanda, rilevando che non era stata prodotta, nel giudizio di merito, la richiesta di convocazione del 10 settembre 2015, di cui l’appellante si era limitato a descrivere, in modo estremamente generico, il contenuto. La definitività della statuizione della decisione d’appello in punto di insussistenza in atti del documento non può essere superata dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria illustrativa (pag. 6), là dove si argomenta in modo del tutto generico che, in realtà, la sentenza è stata impugnata ‹‹in ogni sua parte›› e si assume, in contrasto con quanto accertato dalla Corte d’appello, l’avvenuto ‹‹deposito agli atti del procedimento della richiesta di convocazione della TR del 10.9.2015››. E ciò sia perché il ricorrente, nell’illustrazione del mezzo in esame in ricorso (non valendo a colmarne le eventuali lacune alcun atto successivo), non ha attinto la decisione gravata nel punto in cui i giudici di appello hanno espressamente affermato che la lettera del 10 settembre 2015 era stata solo genericamente richiamata, tanto da non consentire di ‹‹apprezzarla quale valido assolvimento dell’onere di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. 150/2011››, sia perché, adducendo di avere, invece, depositato detto documento, il ricorrente denuncia un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Tanto conduce a concludere che questa Corte non ha sufficienti elementi, ritualmente introdotti, per poter valutare l’identità delle domande originariamente fatte valere e la riferibilità delle rispettive richieste di convocazione inviate nel 2015 alla medesima domanda 13 fatta valere nel presente giudizio. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. A carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di controversia di natura agraria, e dunque sottratta a tale disciplina.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione