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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2304 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 17/12/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. NOTO ANTONINA DANIELA la quale ha dedotto “si insiste in ricorso per la nomina del ctu medico legale”.
Dat atto che non risultando depositate note da parte del resistente pur regolarmente costituito,
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2304 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. NOTO ANTONINA DANIELA giusta procura in atti, C.F._1
ricorrente nei confronti di
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE, CF , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. RIZZO ANTONIO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 650/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della documentazione medica acquisita in atti ha chiesto all'intestata Curia di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile mediante rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente ha contestato le conclusioni della consulenza per un unico motivo consistente nel non avere il consulente “valutato il certificato a firma del pischiatra dott. Inguaggiato (cartella clinica del 2023)”.
L'assunto non è condivisibile.
Nella relazione di consulenza l'ausiliario del giudice ha espressamente dato atto che “la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo di causa, è stata integralmente oggetto di attenta valutazione ed esame”; egli inoltre nella parte che concerne l'anamnesi dà atto che “Poiché la IG.ra , da Pt_1
alcuni anni, lamenta episodi di disorientamento temporo spaziale, con episodi di amnesia, in data
22/03/2023, si è sottoposta a TC encefalo che evidenzia lieve sofferenza ipossica” e che la stessa “riferisce deflessione del tono dell'umore, insonnia e diversi risvegli notturni”.
Ne deriva che il consulente ha nella formulazione del proprio giudizio dato atto e tenuto conto di tutte le malattie formalmente diagnosticate alla ricorrente oltre che di quelle ei cui sintomi sono stati dalla stessa riferiti.
Assorbente risulta infine il rilievo del mancato rinvenimento tra la documentazione depositata
(seppure invero allegata in maniera tale da non agevolarne la consultazione avendo la ricorrente effettuato detto deposito mediante produzione di un unico file e non anche di singoli files per ciascun documento) di un certificato del 2023 a firma del suddetto professionista.
In considerazione di quanto precede le conclusioni della CTU redatta in sede di ATP in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici, vanno pienamente condivise.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2304 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 17/12/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. NOTO ANTONINA DANIELA la quale ha dedotto “si insiste in ricorso per la nomina del ctu medico legale”.
Dat atto che non risultando depositate note da parte del resistente pur regolarmente costituito,
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale,
Decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2304 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. NOTO ANTONINA DANIELA giusta procura in atti, C.F._1
ricorrente nei confronti di
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE, CF , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. RIZZO ANTONIO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 650/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della documentazione medica acquisita in atti ha chiesto all'intestata Curia di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile mediante rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente ha contestato le conclusioni della consulenza per un unico motivo consistente nel non avere il consulente “valutato il certificato a firma del pischiatra dott. Inguaggiato (cartella clinica del 2023)”.
L'assunto non è condivisibile.
Nella relazione di consulenza l'ausiliario del giudice ha espressamente dato atto che “la documentazione sanitaria, allegata al fascicolo di causa, è stata integralmente oggetto di attenta valutazione ed esame”; egli inoltre nella parte che concerne l'anamnesi dà atto che “Poiché la IG.ra , da Pt_1
alcuni anni, lamenta episodi di disorientamento temporo spaziale, con episodi di amnesia, in data
22/03/2023, si è sottoposta a TC encefalo che evidenzia lieve sofferenza ipossica” e che la stessa “riferisce deflessione del tono dell'umore, insonnia e diversi risvegli notturni”.
Ne deriva che il consulente ha nella formulazione del proprio giudizio dato atto e tenuto conto di tutte le malattie formalmente diagnosticate alla ricorrente oltre che di quelle ei cui sintomi sono stati dalla stessa riferiti.
Assorbente risulta infine il rilievo del mancato rinvenimento tra la documentazione depositata
(seppure invero allegata in maniera tale da non agevolarne la consultazione avendo la ricorrente effettuato detto deposito mediante produzione di un unico file e non anche di singoli files per ciascun documento) di un certificato del 2023 a firma del suddetto professionista.
In considerazione di quanto precede le conclusioni della CTU redatta in sede di ATP in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici, vanno pienamente condivise.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo