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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 450 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PANCALDI ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MICAI PATRIZIA CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: rigettare tutte le istanze istruttorie della convenuta, siccome, per i motivi esposti macroscopicamente inammissibili;
- nel merito respingere l'avversa domanda di corresponsione dell'assegno divorzile di € 300,00 stante, per i dedotti motivi, l'intervenuta decadenza e l'inammissibilità ed in ogni caso la totale inconsistenza, infondatezza e temerarietà della domanda;
- rigettare siccome infondata ed anche avventata la domanda di condanna di Pt_1
al versamento dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento
[...] ordinario della figlia già maggiorenne ed indipendente Persona_1 economicamente e di concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della stessa;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Sant'Agostino (FE) ora Terre Parte_1 CP_1 del Reno (FE) in data 27/6/1999, come trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Terre del Reno (FE) dell'anno 1999 al numero 9 parte II Serie A;
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- assegnare la casa familiare, di proprietà dei genitori della convenuta, a;
CP_1
- revocare in toto, per i motivi esposti e con effetto dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'obbligo, posto, nella sentenza di separazione a carico di , di contribuire al mantenimento ordinario e di concorrere alle spese Parte_1 straordinarie in favore della figlia già maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca dell'intero contributo, disporre la riduzione dell'importo che il padre è tenuto a versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia pagina 1 di 4 in quella minor somma che il Tribunale adito riterrà di rideterminare e Persona_1 disporre che la relativa somma sia versata dal padre direttamente alla figlia Per_1
[...] Condannare parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.
Conclusioni per parte resistente:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai SIg.ri e in Sant'Agostino ora Terre del Parte_1 CP_1 Reno (FE) il 27.06.1999 ed ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) assegnare la casa ex coniugale – già di proprietà dei genitori della resistente – alla resistente SI.ra ; CP_1
3) disporre a carico del ricorrente, l'obbligo del versamento della somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma da versarsi Per_1 entro il giorno 05 del mese e da rivalutarsi annualmente, così come disposto in sentenza di separazione, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie da affrontarsi per la figlia come da protocollo in uso al Tribunale;
Per_1
4) condannare in ogni caso il SI. alla rifusione delle spese e dei Parte_1 compensi di causa, compreso il rimborso forfettario, in favore della resistente SI.ra CP_1
[...] In via istruttoria: si insiste affinchè il SI. Giudice, previa la revoca del proprio provvedimento reso in data 17/06/2025, con il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione e non ha ammesso alcuna istanza istruttoria formulata dalla resistente, Voglia rimettere la causa in istruttoria per assumere la prova per testi così come dedotta dalla difesa scrivente in comparsa di costituzione e risposta nell'interesse della resistente, con i capitoli ed i testi ivi indicati e qui oggetto di integrale richiamo;
Si insiste inoltre affinchè il SI. Giudice Voglia disporre adeguate indagini tributarie in merito ai redditi ed al patrimonio del SI. , dando incarico alla Guardia Parte_1 di Finanza territorialmente competente”.
Conclusioni del PM: “Visto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 27/06/1999 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_1 Dall'unione erano nati i figli e , entrambe maggiorenni ed Per_2 Per_1 autosufficienti.
I rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 11.2.21 era stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Esponeva che, a causa delle proprie condizioni di salute, la propria capacita' lavorativa era diminuita e che nel contempo la figlia era stata assunta come apprendista Per_1 per la durata di tre anni: conseguentemente chiedeva fosse dichiarato cessato l'obbligo,
pagina 2 di 4 stabilito con sentenza di separazione, di versare un assegno di euro 150 per il mantenimento della figlia e di contribuire al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Si costituiva la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio. Contestava le ulteriori domande, rilevando che la figlia , malgrado Per_1 l'apprendistato, aveva manifestato l'intendimento di proseguire gli studi iscrivendosi alla facolta' di medicina, e chiedendo fosse fissato al carico del marito in assegno di mantenimento per la figlia di euro 300 al mese oltre ad assegno divorzile di pari importo. Alla udienza del 17.6.25 venivano sentite le parti ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1 Allo stato non v'e' dubbio che , maggiorenne, non studi ed anzi sia assunta per Per_1 tre anni quale apprendista commessa con una retribuzione lorda di circa 1500 euro al mese ( doc. 5 parte ricorrente), per circa 900 euro al mese come comprovato dalle buste paga prodotte dalla resistente. Tenuto conto del fatto che la ragazza vive con la madre si tratta di importo sufficiente al mantenimento della giovane, senza che sia piu' necessario un apporto dei genitori. Quanto alla intenzione della giovane di iscriversi all'universita, essa viene allegata, appunto, come una intenzione allo stato non tradottasi in una realta', dovendo al contrario il giudice pronunciarsi sulla situazione concreta esistente al momento della pronuncia senza riguardo a aspettative o speranze, pure legittimamente coltivate. Quanto alla pretesa di assegno divorzile si rammenta che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il presupposto indefettibile per aversi riconoscimento dell'assegno in commento e' che il coniuge che lo invoca sia economicamente piu' debole dell'altro. La resistente, per sua dichiarazione, ha sempre svolto attivita' di parrucchiera, prima da dipendente e poi in proprio e di avere acquistato il negozio nel 1999; anche il resistente ha sempre svolto attivita' di pavimentista in proprio. La affermazione del ricorrente di no potere piu' svolgere la attivita' di pavimentista ma di potere solo svolgere trasporti con il proprio furgone, e' avvalorata sia dalle dichiarazioni dei redditi che dalla certificazione di invalidita' lavorativa al 60%.
pagina 3 di 4 Parte resistente non ha fornito la prova di redditi non dichiarati del ricorrente: sotto tale profilo le prove dedotte per testi dalla resistente sono generiche e inidonee a provare i presupposti sopra citati ( due capitoli per testi sul fatto che il da giovane facesse Pt_1 il calciatore professionista, senza specificazione di circostanze di tempo e luogo, e sul fatto che avrebbe accantonato proventi per tale attivita' per 140mila euro). Rigettate quindi le domande di parte resistente le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, così definitivamente provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sant'Agostino in data 27/06/1999 (atto trascritto al n.9 p. II, serie A, anno
[...] 1999). Respinge nel resto. Condanna in favore di alla rifusione delle spese di CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 2.768,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3/7/25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott.ssa Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PANCALDI ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MICAI PATRIZIA CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: rigettare tutte le istanze istruttorie della convenuta, siccome, per i motivi esposti macroscopicamente inammissibili;
- nel merito respingere l'avversa domanda di corresponsione dell'assegno divorzile di € 300,00 stante, per i dedotti motivi, l'intervenuta decadenza e l'inammissibilità ed in ogni caso la totale inconsistenza, infondatezza e temerarietà della domanda;
- rigettare siccome infondata ed anche avventata la domanda di condanna di Pt_1
al versamento dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento
[...] ordinario della figlia già maggiorenne ed indipendente Persona_1 economicamente e di concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della stessa;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Sant'Agostino (FE) ora Terre Parte_1 CP_1 del Reno (FE) in data 27/6/1999, come trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Terre del Reno (FE) dell'anno 1999 al numero 9 parte II Serie A;
- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- assegnare la casa familiare, di proprietà dei genitori della convenuta, a;
CP_1
- revocare in toto, per i motivi esposti e con effetto dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'obbligo, posto, nella sentenza di separazione a carico di , di contribuire al mantenimento ordinario e di concorrere alle spese Parte_1 straordinarie in favore della figlia già maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca dell'intero contributo, disporre la riduzione dell'importo che il padre è tenuto a versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia pagina 1 di 4 in quella minor somma che il Tribunale adito riterrà di rideterminare e Persona_1 disporre che la relativa somma sia versata dal padre direttamente alla figlia Per_1
[...] Condannare parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.
Conclusioni per parte resistente:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai SIg.ri e in Sant'Agostino ora Terre del Parte_1 CP_1 Reno (FE) il 27.06.1999 ed ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) assegnare la casa ex coniugale – già di proprietà dei genitori della resistente – alla resistente SI.ra ; CP_1
3) disporre a carico del ricorrente, l'obbligo del versamento della somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma da versarsi Per_1 entro il giorno 05 del mese e da rivalutarsi annualmente, così come disposto in sentenza di separazione, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie da affrontarsi per la figlia come da protocollo in uso al Tribunale;
Per_1
4) condannare in ogni caso il SI. alla rifusione delle spese e dei Parte_1 compensi di causa, compreso il rimborso forfettario, in favore della resistente SI.ra CP_1
[...] In via istruttoria: si insiste affinchè il SI. Giudice, previa la revoca del proprio provvedimento reso in data 17/06/2025, con il quale ha ritenuto la causa matura per la decisione e non ha ammesso alcuna istanza istruttoria formulata dalla resistente, Voglia rimettere la causa in istruttoria per assumere la prova per testi così come dedotta dalla difesa scrivente in comparsa di costituzione e risposta nell'interesse della resistente, con i capitoli ed i testi ivi indicati e qui oggetto di integrale richiamo;
Si insiste inoltre affinchè il SI. Giudice Voglia disporre adeguate indagini tributarie in merito ai redditi ed al patrimonio del SI. , dando incarico alla Guardia Parte_1 di Finanza territorialmente competente”.
Conclusioni del PM: “Visto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 27/06/1999 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_1 Dall'unione erano nati i figli e , entrambe maggiorenni ed Per_2 Per_1 autosufficienti.
I rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 11.2.21 era stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Esponeva che, a causa delle proprie condizioni di salute, la propria capacita' lavorativa era diminuita e che nel contempo la figlia era stata assunta come apprendista Per_1 per la durata di tre anni: conseguentemente chiedeva fosse dichiarato cessato l'obbligo,
pagina 2 di 4 stabilito con sentenza di separazione, di versare un assegno di euro 150 per il mantenimento della figlia e di contribuire al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Si costituiva la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio. Contestava le ulteriori domande, rilevando che la figlia , malgrado Per_1 l'apprendistato, aveva manifestato l'intendimento di proseguire gli studi iscrivendosi alla facolta' di medicina, e chiedendo fosse fissato al carico del marito in assegno di mantenimento per la figlia di euro 300 al mese oltre ad assegno divorzile di pari importo. Alla udienza del 17.6.25 venivano sentite le parti ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1 Allo stato non v'e' dubbio che , maggiorenne, non studi ed anzi sia assunta per Per_1 tre anni quale apprendista commessa con una retribuzione lorda di circa 1500 euro al mese ( doc. 5 parte ricorrente), per circa 900 euro al mese come comprovato dalle buste paga prodotte dalla resistente. Tenuto conto del fatto che la ragazza vive con la madre si tratta di importo sufficiente al mantenimento della giovane, senza che sia piu' necessario un apporto dei genitori. Quanto alla intenzione della giovane di iscriversi all'universita, essa viene allegata, appunto, come una intenzione allo stato non tradottasi in una realta', dovendo al contrario il giudice pronunciarsi sulla situazione concreta esistente al momento della pronuncia senza riguardo a aspettative o speranze, pure legittimamente coltivate. Quanto alla pretesa di assegno divorzile si rammenta che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il presupposto indefettibile per aversi riconoscimento dell'assegno in commento e' che il coniuge che lo invoca sia economicamente piu' debole dell'altro. La resistente, per sua dichiarazione, ha sempre svolto attivita' di parrucchiera, prima da dipendente e poi in proprio e di avere acquistato il negozio nel 1999; anche il resistente ha sempre svolto attivita' di pavimentista in proprio. La affermazione del ricorrente di no potere piu' svolgere la attivita' di pavimentista ma di potere solo svolgere trasporti con il proprio furgone, e' avvalorata sia dalle dichiarazioni dei redditi che dalla certificazione di invalidita' lavorativa al 60%.
pagina 3 di 4 Parte resistente non ha fornito la prova di redditi non dichiarati del ricorrente: sotto tale profilo le prove dedotte per testi dalla resistente sono generiche e inidonee a provare i presupposti sopra citati ( due capitoli per testi sul fatto che il da giovane facesse Pt_1 il calciatore professionista, senza specificazione di circostanze di tempo e luogo, e sul fatto che avrebbe accantonato proventi per tale attivita' per 140mila euro). Rigettate quindi le domande di parte resistente le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, così definitivamente provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Sant'Agostino in data 27/06/1999 (atto trascritto al n.9 p. II, serie A, anno
[...] 1999). Respinge nel resto. Condanna in favore di alla rifusione delle spese di CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 2.768,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 3/7/25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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