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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2402/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei signori dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice on. relato- re ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 06.02.2006, residente in [...], con il proc. dom. avv.
Luana Cazzato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
OGGETTO: Domanda di riconoscimento di genere maschile
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertata la
sussistenza in della disforia di genere, attribuire Parte_1
alla ricorrente il sesso maschile, autorizzare Parte_1 [...]
all'esecuzione dell'intervento chirurgico per sotto- Parte_2
porsi alla modifica dei caratteri sessuali, attribuire alla stessa il
nuovo nome di di conseguenza disporre la rettifica Per_1
dell'atto di nascita d ordinando alla Stato Civile Parte_1
del Comune di Brescia di rettificare il sesso da femminile a
maschile ed il nome da indicarsi in in luogo di . Per_1 Pt_1
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 05.04.2024, ritualmente notificato alla Pro-
cura della Repubblica presso questo Tribunale, Parte_1
di anni 18, nubile e senza prole, ha chiesto al Tribunale adito
l'autorizzazione alla rettifica del nome e del genere anagrafico,
assegnando il nome di elezione di genere maschile, in Per_1
luogo di quanto attribuito ab origine, ossia di genere Pt_1
femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale della Stato Civi-
le del Comune di nascita di rettificazione di nome e genere
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anagrafico;
ha chiesto, inoltre, di voler concedere il permesso
alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di
sesso.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che, a seguito di diagnosi di disforia di genere, dal dicembre
2022 aveva intrapreso il percorso di affermazione di genere,
con relativa assunzione di terapia ormonale, assistita e seguita dal Centro Auxologico Ariosto di Milano, sopponendosi a con-
trolli prima trimestrali e successivamente semestrali (cfr. docc.
n. 2 e n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Con maggior precisione, la disforia di genere era comprovata dalla relazione redatta in data 25.08.2021 dalla dott.ssa
[...]
nonché nella relazione in data 21.03.2022 a firma Per_2
del dott. , specializzato in sessuologia clinica, il Persona_3
quale autorizzava l'inizio della terapia ormonale.
Ad oggi, come riportato nella relazione in data 07.02.2024 a firma della dott.ssa , la ricorrente “è asso- Persona_4
lutamente consapevole del trattamento ormonale che sta con-
ducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possano
essere gli effetti del trattamento protratto per così lungo perio-
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do sulla genesi ovocitaria (sterilità)”; “è inoltre assolutamente
consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di
genere”, nonché “è ben inserito con il suo ruolo di genere ma-
schile, dal punto di vista sociale, studentesco e affettivo (part-
ner femminile con cui è legato sentimentalmente da 4 anni)”.
All'esito dell'audizione della parte ricorrente all'udienza tenuta-
si in data 18.10.2024, la difesa della stessa precisava le pro-
prie conclusioni come sopra riportate;
il Pubblico Ministero
esprimeva parere favorevole e la causa veniva rimessa al Col-
legio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in conformità al-
le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Invero, dall'esame della documentazione medica acquisita agli atti di causa, rileva come la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irrever-
sibile di transizione, dal genere femminile al genere maschile.
In particolare, dalla relazione del 25.08.2021 a firma della dott.ssa che ha sottoposto la ricorrente a Persona_2
esame medico psicologico, è emersa la diagnosi di disforia di genere (DSM V) (cfr. doc. n.1).
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Tali risultanze risultano confermate sia dalla relazione in data
21.03.2022 del dott. (psicologo e psicotera- Persona_3
peuta specializzato in sessuologia clinica) (cfr. doc. n. 2) sia dalla relazione del 07.02.2024 a firma della dott.ssa Per_4
dell'Istituto Auxologico di Milano, che ha seguito la
[...]
Part paziente durante la terapia ormonale, da cui emerge che ”
è assolutamente consapevole del trattamento ormonale
[...]
che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trat-
tamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento
protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (ste-
rilità). E' inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità
del percorso di affermazione di genere (…). non ha mai Per_1
manifestato ripensamento in merito al percorso di affermazio-
ne di genere” (cfr. doc. n.4).
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di ge-
nere, evidenziando i buoni risultati raggiunti dalla ricorrente nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione del-
la terapia ormonale, la piena consapevolezza della paziente in ordine alla irreversibilità del percorso, nonché l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante mo-
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difica, anche chirurgica, del proprio aspetto. Il quadro sopra delineato evidenzia, quindi, la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopa-
tologici incidenti su tale diagnosi, nonché il carattere definitivo della scelta.
Anche in sede di comparizione personale, questa Autorità
Giudiziaria ha potuto apprezzare come presenti Parte_1
un aspetto esteriore discrepante rispetto ai dati anagrafici;
la stessa, poi, sentita liberamente all'udienza del 18 ottobre
2024, ha dichiarato: “Fin da piccola ho sentito che non mi iden-
tificavo nei canoni del genere femminile;
ad esempio, anche al-
la scuola dell'infanzia, quando si giocavano alla famiglia, mi
chiedevano di fare la madre, ma già allora mi sentivo a disa-
gio, e pur di non fare la madre, sceglievo di fare l'animale do-
mestico. Crescendo tale mio disagio si è esternato no modo
sempre più forte, evidenziando la mia identificazione nel gene-
re maschile, finchè è arrivato il primo giorno del menarca e ho
capito definitivamente che non accettavo assolutamente di
identificarmi con il genere femminile, mi sentivo costretta in un
corpo che non era il mio, mi sentivo soffocare.
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Sono convinta e sodisfatta della scelta, nonché di come sta
procedendo la terapia ormonale. Confermo anche la scelta del
nome che sento che mi appartiene. Sono consapevole Per_1
del fatto che si tratti di una scelta irreversibile ed è quello che
voglio veramente”.
Alla luce di quanto sopra esposto e rilevato, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di è sta- Parte_1
bilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere maschile, essendo evidente una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile. Può pertanto affermarsi che, con una scel-
ta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad otte-
nere la rettificazione dei dati anagrafici.
In punto di diritto, si osserva che il procedimento in esame è
disciplinato dall'art. 1 Legge n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”), che dispone che “La
rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in
giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervento di
modificazione dei suoi caratteri sessuali”, nonché dall'art. 31
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D. Lgs. N. 150/2011 che, al comma 4, prevedeva che “Quando
risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da
realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale
lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2025,
sentenza n. 143/2024) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali ana-
tomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il
ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risul-
ta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla
salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla per-
sona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in parti-
colare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomi-
co e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggia-
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mento conflittuale di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela dell'individuo sulla corrispondenza
fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trat-
tamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al pro-
cedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -,
ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un
pieno benessere psicofisico”.
Parimenti la Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra indica-
ta, ha affermato che le diposizioni di cui agli artt. 1 e 3 della l.
n. 162/1984 vanno interpretate avendo presente “l'esatta col-
locazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti in-
violabili che compongono il profilo personale e relazionale del-
la dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equili-
brato della personalità degli individui, mediante un adeguato
bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chia-
rezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni
giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e di-
scriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accerta-
mento della definitività della scelta sulla base dei criteri desu-
mibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e
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psicologica”.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto e rilevalo, il Collegio
ritiene di poter affermare che il convincimento di Parte_1
è stabilmente orientato nell'assunzione totale e definitiva del genere maschile. Può, pertanto, affermarsi che, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria ed univoca il percorso teso ad ot-
tenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto dell'intervenuta transizione nel genere maschile, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamento medico-chirurgici a cui vorrà sottoporsi per adeguare i propri carat- Parte_1
teri sessuali primari e secondari alla propria identità di genere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorren-
te del prenome di in luogo di e, per l'effetto, va Per_1 Pt_1
ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia, do-
ve è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettifica-
zione nel relativo registro.
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Le attestazioni di stato civile riferite alla parte ricorrente saran-
no rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
Le spese di lite, infine, debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a “maschile” formulata da Parte_1
nata a [...] il [...]);
2. ORDINA all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brescia
di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) ed al prenome (da “An-
na” a ), con tutti gli adempienti conseguenti di legge;
Per_1
3. a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli CP_1
interventi-trattamenti medico-chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secon-
dari, da femminili a maschili;
4. DICHIARA irripetibili le spese del presente giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della pre-
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sente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Brescia, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15 mag-
gio 2025.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Veronica Marrapodi)
L'ESTENSORE
(Dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini)
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